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Tribunale penale federale 12.11.2007 BE.2005.4.A

12. November 2007·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,809 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Volltext

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’ incarto: BE.2005.4

Sentenza del 12 novembre 2007 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI- BUZIONI,

Richiedente

contro

1. A., 2. B., entrambi rappresentati dagli avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli, Opponenti

Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

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Fatti:

A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A. e B., titolare quest’ultima di uno studio legale e notarile a Lugano ed entrambi ivi domiciliati.

B. A. è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito.

C. In data 2 e 3 febbraio 2005 la divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in seguito: DIF) ha proceduto ad una prima perquisizione dello studio legale e notarile D. a Lugano, la quale ha permesso di porre in luogo sicuro diversi documenti cartacei ed informatici. Tuttavia, per quanto concerne la maggior parte della documentazione presente nello studio legale nonché gli incarti depositati nei due archivi dello studio, B. si è opposta alla loro perquisizione. Malgrado l’opposizione di B. e A. concretizzatasi mediante un reclamo respinto dall’AFC con decisione dell’8 marzo 2005, la perquisizione dello studio legale è proseguita il 9 e 10 marzo seguenti ed ha avuto come oggetto la documentazione presente negli archivi. La DIF ha in sostanza effettuato una scelta sommaria dei documenti che ha ritenuto necessari per l’inchiesta, sigillandoli e ponendoli in luogo sicuro.

D. Con scritto dell’11 aprile 2005 l’AFC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguardante la totalità dei documenti “sequestrati” presso lo studio legale e notarile D. a Lugano. A tale richiesta i coniugi A. e B. si sono sostanzialmente opposti.

E. La Corte dei reclami penali, con sentenza dell’8 agosto 2005, ha accolto la richiesta di levata dei sigilli in questione, fissandone le modalità (v. con-

- 3 sid. 7.3). Il Tribunale federale, con sentenza del 6 febbraio 2006, ha confermato questa decisione (sentenza 1S.31/2005).

F. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente gli aspetti pratici della levata sigilli. Costatate le divergenze insormontabili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato alle parti che il tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestrati. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio.

G. Con sentenze del 14 settembre, 28 settembre (con rettifica del 17 ottobre) e 31 ottobre 2006 la Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti dovevano essere versati agli atti per i bisogni dell'inchiesta e quali, in quanto inutili, restituiti agli indagati. Con sentenza del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, viste le grosse difficoltà legate alla prosecuzione della cernita (impossibilità di distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti), ha deciso di versare agli atti tutta la documentazione restante in forma non anonimizzata. Contro tale decisione i coniugi A. e B. sono insorti davanti al Tribunale federale, il quale ha deciso, nella misura della sua ammissibilità, di accogliere il ricorso (sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007). La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedura in tre fasi prestabilita, avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti.

H. Con decreto del 10 agosto 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver stilato una lista dettagliata degli incarti ancora in sospeso, ha invitato l'AFC ad esprimersi sull'utilità degli stessi. Tale presa di posizione è stata poi trasmessa ai coniugi A. e B., i quali sono stati invitati ad indicare in quali incarti giudicati utili dall'AFC loro ritengono vi sia un segreto professionale da proteggere. Alle loro osservazioni sono stati allegati dei listati, da non mettere a disposizione dell'AFC, contenenti i nomi di clienti da loro ritenuti protetti dal segreto professionale dell'avvocato.

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I. In data 16 ottobre 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver reso edotte le parti della sua volontà di continuare a procedere a tappe, ha statuito su un'ulteriore parte di atti rimasti in sospeso, restituendo agli indagati, perché giudicati inutili per l'inchiesta, una ventina di incarti.

L. Con la sentenza odierna, la I Corte dei reclami penali si è invece chinata su tutta la documentazione bancaria restante.

Diritto:

1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perquisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali decide.

2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 CP. L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; M. PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n° 31 e segg. ad art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n° 13 ad art. 321 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n° 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III

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105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

3. La documentazione bancaria oggetto della presente decisione è composta da una quarantina di incarti, ognuno contenente centinaia di documenti (estratti conto). Nella stragrande maggioranza degli atti figurano nomi di terzi legati a persone fisiche e morali. L'anonimizzazione di nomi di clienti effettivamente legittimati ad invocare la tutela del segreto professionale implicherebbe innanzitutto di sapere se la persona menzionata su un documento figura o meno tra quelle in favore delle quali gli indagati pretendono di aver fornito una prestazione tipica della professione d'avvocato. Per procedere ad una tale verifica sarebbe necessario avere a disposizione, oltre ai listati poco precisi prodotti dagli indagati, gli incarti relativi alle prestazioni in questione, ciò che non è il caso. Quand'anche l'esistenza di una relazione professionalmente tipica fosse accertata, bisognerebbe in seguito esaminare, non soltanto per ogni cliente, ma per ogni scrittura, se questa è riconducibile a un'operazione inerente all'esecuzione di un mandato d'avvocato o notarile, oppure se essa concerne un addebito o un accredito estraneo alla relazione protetta. Questo esame complesso dovrebbe ripetersi migliaia di volte, ossia ogni volta che dalla documentazione sequestrata emerge il nome di un terzo. Solo susseguentemente a tali operazioni sarebbe dunque possibile, se del caso, oscurare i nomi dei clienti in questione. L'anonimizzazione della documentazione bancaria necessiterebbe quindi di un investimento considerevole, il quale, per evidenti ragioni di tempo e logistiche (assenza di personale), non può essere imposto alla I Corte dei reclami penali. Il ricorso ad un esperto esterno non sarebbe nella fattispecie di nessuna utilità, in quanto determinare l'esistenza o meno del segreto professionale dell'avvocato è una questione di diritto che perviene unicamente al giudizio della Corte. A ciò vi è da aggiungere la difficoltà di trovare un esperto competente pronto a consacrare dei mesi interi all'esecuzione di tale lavoro, ciò che implicherebbe la corresponsione di onorari totalmente sproporzionati.

La Corte ritiene che l'anonimizzazione della documentazione bancaria non possa quindi essere ragionevolmente pretesa, ciò che deve condurre ad optare per un'altra soluzione, frutto di una giusta ponderazione degli interessi in gioco: l'interesse pubblico legato alla buona e celere condotta della procedura e l'interesse privato di certi clienti alla non divulgazione della loro identità. A questo scopo, occorre suddividere gli incarti concernenti tutta la documentazione bancaria, oggetto della presente sentenza, in due catego-

- 6 rie: quelli relativi ai conti propri degli indagati (conti dello studio legale o privati) e quelli concernenti i conti clienti.

3.1 Gli incarti contenenti documentazione bancaria relativa ai conti propri degli indagati sono i seguenti: S337, S352, S329, S396 (parziale), S317 (parziale), S319, S384, S368, S373 (parziale), S406, S407, S327, S28 (parziale), S21 (parziale), S308, S312 (parziale), S19 (parziale), S417 (parziale).

L'AFC dichiara che la documentazione bancaria relativa ai conti ordinari è necessaria per verificare la corretta registrazione contabile delle operazioni su di essi avvenute. Gli indagati, dal canto loro, hanno prodotto dei listati, da non mettere a disposizione dell'autorità fiscale, contenenti i nomi dei clienti, a loro dire, coperti dal segreto professionale dell'avvocato. Tali listati sarebbero stati redatti partendo dalle fatture emesse dallo studio legale. Suddivise per anno (1993-2002), esse contemplano le seguenti informazioni: data d'emissione delle fatture, debitore, nome dell'incarto, importo, data e luogo di pagamento, esborsi riferiti alle fatture nonché una breve descrizione della prestazione alla quale la fattura di riferisce. Essi postulano l'anonimizzazione dei nomi dei clienti riportati nei listati, presenti nella documentazione relativa ai conti propri dello studio legale.

I listati inoltrati dagli indagati riassumono in definitiva il contenuto delle fatture emesse dallo studio legale. La breve descrizione della prestazione fornita, oltre ad essere estremamente succinta (ad es. "consulenza contrattuale", prestazione notarile, donazione", "consulenza contratto di locazione", "contenzioso penale", "contenzioso matrimoniale", ecc.), è difficilmente verificabile, se non mettendo in relazione ogni prestazione con un mandato determinato, tipico della professione dell'avvocato. Posto che la Corte dei reclami penali non dispone degli incarti relativi ad ogni fattura emessa dallo studio legale nei confronti dei suoi clienti protetti dal segreto professionale (questi non fanno infatti parte della documentazione sequestrata), è d'uopo rilevare che la verifica dell'effettiva esistenza di un segreto da proteggere nonché la susseguente anonimizzazione di migliaia di nomi di clienti sono misure troppo dispendiose e assolutamente sproporzionate in relazione alla presunta utilità della documentazione in questione ai fini dell'indagine. Dopo aver ponderato gli interessi in gioco, la Corte decide, in ossequio al principio della proporzionalità, di versare agli atti unicamente gli estratti bancari trimestrali o semestrali che riassumono tutte le operazioni avvenute sui conti in esame, procedendo all'anonimizzazione – senza tuttavia verificare l'effettiva esistenza di un segreto professionale da proteggere - dei nomi ivi contenuti con l'ausilio dei listati inoltrati dagli indagati. I documenti

- 7 restanti, unitamente agli atti concernenti il periodo anteriore al 1993, vengono restituiti agli indagati.

3.2 Gli incarti contenenti documentazione bancaria relativa ai conti clienti sono i seguenti: S336, S19 (parziale), S14, S331, S330, S335, S396 (parziale), S400, S388, S373 (parziale), S404, S362, S354, S355, S323, S326, S324, S389, S28 (parziale), S26, S415, S416, S314, S313, S312 (parziale), S363. L'AFC sostiene che la documentazione relativa a tali conti è utile e necessaria per verificare l'esistenza di operazioni bancarie effettuate per conto del titolare dello studio legale. Gli indagati, dal canto loro, hanno chiesto una proroga del termine per poter esaminare e rintracciare, se del caso, le operazioni summenzionate. Non dovessero essere riscontrate operazioni di questo tipo, gli incarti in esame sarebbero da restituire ai loro proprietari. Il segreto professionale sarebbe in ogni caso da tutelare. A tale scopo, gli indagati determinerebbero le operazioni avvenute sui conti clienti da proteggere. La soluzione preconizzata dagli indagati è irrealizzabile in tempi ragionevoli. Dar seguito a tale richiesta significherebbe concedere loro un termine forzatamente lungo per identificare, tra le migliaia di operazioni, quelle che dovrebbero, secondo loro, essere anonimizzate. Inoltre, come già accennato in precedenza, l'anonimizzazione dei nomi di clienti che potrebbero legittimamente prevalersi del segreto professionale dell'avvocato, necessitando migliaia di ore di lavoro, risulta essere una misura troppo dispendiosa e decisamente sproporzionata. L'argomentazione avanzata dall'AFC è convincente. L'esame, a caso, di singoli incarti ha permesso di evidenziare la natura sospetta di alcune operazioni avvenute sui conti clienti. In questo contesto risulta tuttavia impossibile determinare se i conti clienti sono stati utilizzati per celare operazioni effettuate per proprio conto o meno senza disporre dei giustificativi relativi alle operazioni in questione con i nomi delle persone ivi contenuti. La documentazione relativa a tali conti, fatti salvi gli atti concernenti il periodo anteriore al 1993, i quali devono essere restituiti agli indagati, dovrà dunque essere versata agli atti in versione non anonimizzata. Ciononostante, deve essere posto il divieto all'AFC di utilizzare o trasmettere a terzi, per altre procedure, documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati in assenza di nuove decisioni da parte di questa Corte. Si rammenta, peraltro, che i funzionari dell'amministrazione federale sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio (art. 320 CP).

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3.3 Si rileva, infine, che l'incarto S344, dal titolo "E.", contiene documentazione bancaria relativa ad un conto personale di A. presso la banca in questione. Tale documentazione concerne operazioni immobiliari senza alcun rapporto con attività specifiche d'avvocato, ragione per cui essa deve essere versata agli atti.

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. I seguenti incarti devono essere restituiti, ai sensi dei considerandi, agli indagati: S337, S352, S329, S396 (parziale), S317 (parziale), S319, S384, S368, S373 (parziale), S406, S407, S327, S28 (parziale), S21 (parziale), S308, S312 (parziale), S19 (parziale), S417 (parziale).

2. I seguenti incarti, unitamente agli estratti bancari riassuntivi relativi agli incarti di cui al punto 1 del dispositivo, devono essere versati agli atti, ai sensi dei considerandi: S336, S19 (parziale), S14, S331, S330, S335, S396 (parziale), S400, S388, S373 (parziale), S404, S362, S354, S355, S323, S326, S324, S389, S28 (parziale), S26, S415, S416, S314, S313, S312 (parziale), S363, S344.

3. L'utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dagli atti di cui al punto 2 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove decisioni da parte della I Corte dei reclami penali.

4. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.

Bellinzona, 14 novembre 2007

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

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Comunicazione a - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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