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Tribunale penale federale 14.09.2006 BE.2005.4_A

14. September 2006·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,621 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Volltext

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: BE.2005.4

Sentenza del 14 settembre 2006 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI- BUZIONI, Richiedente

contro

1. A. 2. B. entrambi rappresentati dagli avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli,

Opponenti

Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

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Fatti:

A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A. e B., titolare quest’ultima di uno studio legale e notarile a Lugano ed entrambi ivi domiciliati.

B. A. è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito.

C. In data 2 e 3 febbraio 2005 la divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in seguito: DIF) ha proceduto ad una prima perquisizione dello studio legale e notarile D. a Lugano, la quale ha permesso di porre in luogo sicuro diversi documenti cartacei ed informatici. Tuttavia, per quanto concerne la maggior parte della documentazione presente nello studio legale nonché gli incarti depositati nei due archivi dello studio, B. si è opposta alla loro perquisizione. Malgrado l’opposizione di B. e A. concretizzatasi mediante un reclamo respinto dall’AFC con decisione dell’8 marzo 2005, la perquisizione dello studio legale è proseguita il 9 e 10 marzo seguenti ed ha avuto come oggetto la documentazione presente negli archivi. La DIF ha in sostanza effettuato una scelta sommaria dei documenti che ha ritenuto necessari per l’inchiesta, sigillandoli e ponendoli in luogo sicuro.

D. Con scritto dell’11 aprile 2005 l’AFC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguardante la totalità dei documenti “sequestrati” presso lo studio legale e notarile D. a Lugano. A tale richiesta i coniugi A. e B. si sono sostanzialmente opposti.

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E. La Corte dei reclami penali, con sentenza dell’8 agosto 2005, ha accolto la richiesta di levata dei sigilli in questione, fissandone le modalità (v. consid. 7.3). Dissentendo da tale decisione i coniugi A. e B. hanno interposto ricorso al Tribunale federale, il quale, con sentenza del 6 febbraio 2006, ha respinto il gravame (sentenza 1S.31/2005).

F. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente gli aspetti pratici della levata sigilli, la quale, prevista su diversi giorni, ha preso inizio il 27 luglio 2006. Costatate le divergenze insormontabili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, il giudice delegato ha comunicato alle parti che il TPF avrebbe quindi statuito su tutti gli incarti sequestrati. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio. La Corte dei reclami penali ha lasciato tuttavia la possibilità ai coniugi A. e B. di presentare all’autorità giudicante una lista con gli incarti sigillati nei quali essi ritengono vi sia il segreto professionale dell’avvocato da salvaguardare (v. verbale levata sigilli del 27 luglio 2006, pag. 4); tale possibilità non è stata utilizzata dagli indagati (v. lettera dell’avv. Postizzi del 31 agosto 2006).

Diritto:

1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perquisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali decide.

2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 CP. L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi

- 4 del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; M. PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n° 31 e segg. ad art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n° 13 ad art. 321 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n° 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

3. La Corte dei reclami penali ha esaminato, in maniera esaustiva, tutti gli incarti sequestrati. Essa ha visionato i supporti informatici sui quali sono stati registrati i dati elettronici dello studio legale D. In questa fase iniziale, la Corte si è limitata a distinguere gli incarti contenenti informazioni pertinenti per l’inchiesta da quelli per i quali una tale pertinenza è stata esclusa. Nella prima categoria, essa ha in seguito distinto gli incarti il cui contenuto non è coperto dal segreto professionale dell’avvocato da quelli potenzialmente toccati da tale segreto. Quest’ultimi saranno oggetto di una decisione ulteriore.

Si premette che non è stata effettuata una cernita degli atti documento per documento: considerato l’ingente quantitativo degli stessi, una cernita secondo tale modalità sarebbe stata totalmente disproporzionata. A tale proposito, giova rilevare che nell’ambito di un’inchiesta fiscale che vede implicato uno studio legale, tutta la documentazione legata all’attività del medesimo (documentazione contabile e bancaria, fatture, ma anche contratti, corrispondenza, verbali, ecc.) può - nella misura in cui concerne un’attività remunerata - entrare in considerazione per determinare i redditi dello studio (v. sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 consid. 3.2.3 e 3.3). L’analisi approfondita di tutta questa documentazione può permettere ad esempio di verificare la concordanza tra le fatture emesse dallo studio e l’attività svolta, di paragonare i movimenti di capitali descritti nella corrispondenza o nei verbali con la contabilità dello studio nonché di evidenziare le commissioni stabilite contrattualmente percepite dai coniugi A. e B.

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D’altronde, documenti apparentemente privi di pertinenza per questa Corte potrebbero al contrario essere utili per l’autorità fiscale, soprattutto in relazione agli elementi da lei già assunti e coperti dal segreto istruttorio. Ciononostante, tenuto conto della mole degli incarti, non è escluso che singoli documenti privi d’interesse per l’inchiesta possano essere stati versati agli atti.

3.1 Sono stati considerati pertinenti per l’inchiesta tutti gli incarti per i quali lo studio legale ha espletato un’attività durante il periodo oggetto dell’inchiesta, ossia dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2002, così come tutti gli incarti relativi alla situazione patrimoniale personale di A. durante il medesimo periodo. I documenti anteriori o posteriori a tale periodo non sono stati scartati, in quanto essi sono suscettibili di fornire informazioni utili per gli anni in esame, a meno che non manifestamente privi d’interesse per l’indagine in corso. La Corte ha considerato rivelatori di un’attività remunerativa dello studio legale D. tutti gli incarti nei quali lo stesso ha effettuato degli atti che, normalmente, creano un credito d’onorario o un altro tipo di remunerazione. Per quanto concerne la situazione patrimoniale di A., sono stati presi in considerazione tutti gli incarti contenenti informazioni relative ai conti privati dell’indagato, così come tutti quelli legati potenzialmente agli elementi della sua fortuna. Tra questi figurano tutti gli incarti concernenti le numerose società immobiliari di cui l’indagato risulta essere l’avente diritto economico.

3.2 Non sono stati considerati coperti dal segreto professionale dell’avvocato tutti quegli incarti relativi alla creazione di società, generalmente società di sede, e alla loro gestione, indipendentemente dal fatto che l’indagato, sua moglie, la sua segretaria E. o altri collaboratori dello studio abbiano assunto o meno funzioni d’organi delle società. Uguale trattamento è stato destinato anche a tutta quella documentazione riguardante il trasferimento ed il deposito di azioni, i mandati d’incasso, nonché pratiche di natura amministrativa e/o commerciale quali, ad esempio, l’acquisto, l’immatricolazione e la vendita di natanti oppure la compra-vendita e la certificazione di opere d’arte. Tali prestazioni non hanno infatti nessun rapporto con la funzione specifica di un avvocato e potrebbero esser fornite da altri mandatari (fiduciari, agenti d’affari oppure contabili). La loro esecuzione non ha carattere necessariamente confidenziale, non prevedendo la legge nessun obbligo in tale senso.

Pure non coperte dal segreto professionale sono tutte quelle attività relative alla gestione patrimoniale effettuata da A. a titolo personale (azioni, obbligazioni, titoli, valute estere, ecc.) nonché le attività legate alla gestione del-

- 6 le società immobiliari e alla gestione degli immobili stessi (incasso degli affitti, riparazioni, spese condominiali, ecc.). Per quanto attiene infine al testamento di A., nella misura in cui vengono menzionati beni di sua pertinenza, esso può senz’altro essere utile all’inchiesta e non risulta coperto dal segreto professionale dell’avvocato. Un suo versamento agli atti non si scontra in ogni caso con un’opposizione di principio (v. DTF 126 II 495 consid. 5e/aa).

3.3 Gli incarti che potenzialmente possono contenere informazioni coperte dal segreto professionale sono stati provvisoriamente scartati da questa prima cernita. Essi concernono principalmente la contabilità dello studio legale durante il periodo in esame ed i giustificativi sulla base dei quali è stata allestita la contabilità. Tali incarti contengono in effetti delle liste di nomi di clienti per i quali risulta impossibile determinare se essi beneficiano o meno del segreto d’avvocato. Per valutare l’utilità di questa voluminosa documentazione, sarà opportuno verificare la loro corrispondenza con i risultati contabili allegati alle dichiarazioni fiscali litigiose destinate al fisco. A tale scopo, l’AFC sarà invitata a presentare a codesta autorità una copia di questi documenti.

4. In conclusione, mediante la presente decisione la Corte dei reclami penali ordina, da un lato, la restituzione al loro detentore di tutti gli incarti privi di pertinenza per l’inchiesta e, d’altro lato, la consegna all’AFC, per i bisogni dell’inchiesta, di tutti quegli incarti contenenti informazioni potenzialmente utili e manifestamente privi di dati protetti dal segreto professionale dell’avvocato. Conformemente alla procedura in tre fasi stabilita nella già menzionata sentenza dell’8 agosto 2005, il destino degli altri incarti sarà determinato mediante una decisione ulteriore.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. I seguenti incarti devono essere restituiti ai coniugi A. e B.: 1.1 S20, S35, S39, S42, S56, S90, S96-S98, S143, S145, S153, S164, S166, S172 (recte: S173), S174, S175, S220, S251, S264, S265, secondo il verbale di perquisizione e sequestro del 3 febbraio 2005. 1.2 6618, 7863, 6667, 6668, 6749, 7808, 6780, 6774, 6648, 7417, 6641, 6649, 7555, 8087, 7632, mappa blu banca F., 8050, 8049, 6850, 6849, 8408, 8326, S418, 617, 621, 622, 648, 487, 497, 498, 502, 521, 506, 511, 519, secondo il verbale di perquisizione e sequestro del 9 e 10 marzo 2005. 1.3 6650, che non è menzionato in alcun verbale di perquisizione e sequestro. 2. I seguenti incarti devono essere consegnati all’AFC per i bisogni dell’inchiesta: 2.1 S2, S3, S6-S9, S22, S31, S34, S36-S38, S40, S41, S43-S55, S57-S89, S91, S92, S99-S142, S144, S146-S149, S151, S152, S154-S162, S165, S167- S172, S176-S219, S221-S250, S252-S263, S266-S268, S270-S306, secondo i verbali di perquisizione e sequestro del 2 e 3 febbraio 2005. 2.2 7761, 7763, 7194, 7193, 7192, 7195, 7472, 7775, 7787, 7784, 7799, 7793, 8023, 7236, 7327, 6661, 6747, 7339 (recte: 7379), 7353, 7355, 7866, 7359, 7352, 7921, 7906, 6716, 7962, 7328, 7329, 7904, 7897, 7901, 7900, 7221, 7222, 7225, 7230, 7412, 7402, 7400, 7820, 7833, 7839, 7244, 7257, 7256, 7841, 7842, 7817, 7818, 7994, 6937, 7054, 8143, 7996, 7570, 8101, 8104, 7122, 7121, 7554, 8064, 8104, 7644, 8429, 8420, 8404, 8405, 8325, S420, 8188, 8257, 8185, 8184, 8174, 8175, 8182, 8187, 8277, 8272, 8298, 4, 8308 (recte: 8309), 8401 (recte: 8301), 8318, S424-S430, S432-S436, S437-S439, S444, 579-588, 594, 595-598, 600-606, 607-616, 623-624, 631-634, 638, 639, 640, 644-647, 649-651, 652, 654, 655, 666, 667, 668-672, 674, 675, 676, 677, 681, 682, 685, 687, 688, 690-694, 696-699, 701-712, 720, 721, 723-728, 731-741, 743, 744, 750, 751, 753-758, 763-768, 770-775, 777, 783-787, 791-794, 798, 800, 805-808, 810, 812, 816, 818, 819, 829, 821- 825, 828, 830-832, 833, 834, 835, 837, 839-842, 844-850, 852, 853, 855- 859, 861, 862, 864-866, 868, 869, 872, 873, 875-882, 884-888, 891, 892, 894, 895, 897-900, 902, 903, 906, 907, 909-925, 933-937, 369, 370, 372, 374-377, 380-382, 341-349, 351-355, 358, 359, 329, 331-336, 338, 340, 299, 300, 302, 305-307, 309-311, 313-323, 326, 328, 421-429, 414-420, 402-413, 394-401, 442-451, 453-455, 383-393, 473, 474, 476-479, 432-434, 437-441, S445-S488, 539-557, 481-486, 488-494, 495, 496, 499-501, 503, 504,

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520, 523-526, 528-538, 505, 507, 509, 510, 512-518, 558-564, 566, S489, secondo il verbale di perquisizione e sequestro del 9 e 10 marzo 2005. 2.3 456-463, 467, G. Ltd (senza numero), che non sono menzionati in alcun verbale di perquisizione e sequestro.

3. L’AFC trasmetterà alla Corte dei reclami penali, entro il 25 settembre 2006, una copia completa dei bilanci e dei conti economici consegnati da A. in allegato alle dichiarazioni fiscali relative agli anni toccati dall’inchiesta.

4. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.

Bellinzona, 14 settembre 2006 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Amministrazione federale delle contribuzioni, - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli,

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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