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Tribunale penale federale 10.01.2006 BE.2004.7

10. Januar 2006·Italiano·CH·penale federale·PDF·784 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Volltext

Sentenza del 9 gennaio 2006 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,

Richiedente

contro

A., rappresentata dall’avv. Mario Postizzi,

Controparte

Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BE.2004.7

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La Corte considera in fatto ed in diritto: Che B. e la sua avvocata A. sono oggetto di un’inchiesta fiscale speciale ai sensi dell’art. 190 LIFD. Che nel quadro di tale inchiesta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ha proceduto, in date 27 agosto 2003, 7 ottobre 2003 e 21 aprile 2004, a delle perquisizioni dello studio legale dell’avvocata summenzionata. Che i funzionari inquirenti hanno ordinato il sequestro di numerosi documenti nonché supporti informatici. Che, essendosi la sua detentrice opposta alla misura, i documenti e supporti informatici in questione sono stati suggellati. Che con richiesta inoltrata il 1° ottobre 2004 alla Corte dei reclami penali, l’AFC ha sollecitato la levata dei sigilli. Che in seguito all’accordo delle parti, la procedura è stata sospesa, al fine di trovare una soluzione consensuale a tale litigio. Che con scritto del 30 novembre 2005, l’AFC postula la ripresa della procedura, essendo stato trovato un accordo unicamente per una parte della documentazione sequestrata. Che A. domanda alla Corte di procedere essa stessa alla cernita dei documenti e supporti informatici sigillati restanti, invocando la salvaguardia del segreto professionale dell’avvocato. Che sulla base dello scambio degli allegati intercorso tra le parti, la sola questione litigiosa è quella che concerne la cernita dei documenti e supporti informatici sequestrati, non essendo la legittimità del sequestro stesso contestata. Che le modalità di cernita dei documenti invocate da A. previste nella sentenza del Tribunale penale federale BE.2005.4 dell’8 agosto 2005 (consid. 7.3) non sono applicabili nella fattispecie, visto il ristretto numero di documenti da esaminare. Che in applicazione dell’art. 50 cpv. 3 DPA e della giurisprudenza costante della Corte dei reclami penali (sentenza BK_B 039/04 consid. 1.2, parzialmente pubblicata in SJ 2004 pag. 405 e segg.; BK_061/04 consid. 1.2), questa Corte ordina la cernita dei documenti e supporti informatici in questione, sotto il controllo di un giudice delegato.

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Che la levata dei sigilli avrà luogo presso la sede del Tribunale penale federale. Che i documenti e supporti informatici sigillati devono quindi essere inoltrati a questa Corte entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza.

Che le parti saranno invitate ulteriormente a presentarsi ad una data da stabilire presso la sede del Tribunale penale federale per la levata dei sigilli.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta è accolta. È ordinata la levata dei sigilli dai documenti e supporti informatici sequestrati nello studio legale di A., sotto il controllo della Corte dei reclami penali, la quale avverrà secondo le modalità descritte nei considerandi. 2. I documenti e supporti informatici sigillati devono essere inoltrati alla Corte dei reclami penali entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza. 3. Le parti saranno invitate ulteriormente a presentarsi ad una data da stabilire presso la sede del Tribunale penale federale per la levata dei sigilli. 4. La tassa di giustizia di fr. 250.-- è posta a carico di A..

Bellinzona, il 10 gennaio 2006 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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