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Tribunale penale federale 01.04.2026 BB.2026.27

1. April 2026·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,726 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1 CPP);;Apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1 CPP);;Apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1 CPP);;Apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1 CPP)

Volltext

Decisione del 1° aprile 2026 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A.,

rappresentato dall'avv. Paride De Stefani, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2026.27 Procedure secondarie: BP.2026.18-20

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Visti: - il procedimento penale condotto dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di A. e altri per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP) e infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup) (v. act. 1.1, pag. 1); - la perquisizione domiciliare del 23 febbraio 2026 effettuata dalla Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF), su mandato del MPC, dell’abitazione di A. a Roveredo, sfociata nella messa in sicurezza di diversi oggetti, valori patrimoniali, dispositivi elettronici e documentazione cartacea (v. act. 1.1, pag. 1); - la richiesta d’apposizione di sigilli del 2 marzo 2026 presentata da A. concernente svariati oggetti messi al sicuro (v. act. 1.1, pag. 2); - il decreto del 4 marzo 2026, con il quale il MPC ha accolto parzialmente detta richiesta, respingendola per quanto riguarda i reperti n. 45470, 45476, 45478 e 45475 (v. act. 1.1); - il reclamo del 16 marzo 2026 interposto da A. avverso il summenzionato decreto (v. act. 1). Considerato: - che in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC; - che essa esamina d’ufficio e con piena cognizione l’ammissibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata); - che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP); - che il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP);

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- che giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c); - che il decreto contestato è stato notificato al reclamante il 5 marzo 2026, per cui il gravame, interposto il 16 marzo seguente, è tempestivo; - che giusta l’art. 248 cpv. 1 prima frase CPP, se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l’articolo 264, l’autorità penale li sigilla; - che secondo l’art. 264 cpv. 1 CPP, non possono essere sequestrati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e indipendentemente dal momento in cui sono stati allestiti: documenti inerenti ai contatti dell’imputato con il difensore (lett. a); carte e registrazioni personali e corrispondenza dell’imputato, se l’interesse alla protezione della sua personalità prevale su quello del perseguimento penale (lett. b); oggetti e documenti inerenti ai contatti tra l’imputato e persone aventi facoltà di non deporre conformemente agli articoli 170-173, sempre che tali persone non siano a loro volta imputate nello stesso contesto fattuale (lett. c); oggetti e documenti inerenti ai contatti tra un’altra persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati, sempre che l’avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale (lett. d); - che le limitazioni di cui al capoverso 1 della summenzionata disposizione non sono applicabili a oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati in vista della loro restituzione al danneggiato o in vista della loro confisca (art. 264 cpv. 2 CPP); - che se il titolare fa valere che il sequestro di oggetti o valori patrimoniali è inammissibile, le autorità penali procedono conformemente alle norme sull’apposizione di sigilli (art. 264 cpv. 3 CPP); - che il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che nella nuova versione dell'art. 248 cpv. 1 CPP, gli interessi al mantenimento del segreto degni di protezione che possono opporsi a un dissigillamento vengono definiti in maniera esaustiva e, secondo la chiara volontà del legislatore, più restrittiva rispetto al diritto previgente: unicamente i motivi di protezione del segreto elencati nell'art. 264 CPP entrano in linea di conto (DTF 151 IV 30 consid. 2.4.1; GARBARSKI/RENAUD/JUILLERAT, Nouveau droit des scellés en procédure pénale, État des lieux de la jurisprudence deux ans après l’entrée en vigueur, in AJP/PJA 1/2026, pag. 31 e segg.);

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- che i reperti n. 45470, 45476, 45478 e 45475, oggetto del rifiuto di apporre sigilli del MPC, concernono denaro contante e orologi di lusso (v. atto 08-05-0065 e segg. incarto MPC); - che tali valori patrimoniali, peraltro potenzialmente oggetto di futura restituzione ai danneggiati o di confisca (v. art. 264 cpv. 2 CPP), non sono protetti da nessun segreto e non rientrano manifestamente in nessuno dei casi di cui all’art. 264 cpv. 1 CPP, per cui il MPC ha correttamente respinto esso stesso l’apposizione di sigilli; - che il reclamante non ha del resto invocato nessun segreto da proteggere in relazione agli oggetti di cui sopra, invocando semplicemente l’art. 264 cpv. 3 CPP; - che il fatto stesso che il reclamante non sia stato in grado di invocare la benché minima forma di segreto (e non si vede come avrebbe potuto vista la tipologia di oggetti sotto sequestro) denota un utilizzo dell’istituto in palese contraddizione con le sue precipue finalità e quindi in nessun modo tutelabile (v. art. 5 cpv. 3 Cost.); - che il reclamante ha dichiarato che oggetto del suo gravame “è unicamente il pt. 1 del dispositivo del Decreto del 4 marzo 2026 (…)” (act. 1, pag. 2), secondo il quale “l’apposizione dei sigilli sui reperti n. 45470, 45476, 45478 e 45475 è respinta” (act. 1.1, pag. 5); - che le censure concernenti un eventuale sequestro degli oggetti messi al sicuro e/o sui quali sono stati apposti i sigilli risultano al momento premature e quindi inammissibili; - che ugualmente inammissibile è la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito del reclamante, perché il MPC non avrebbe sufficientemente motivato gli ordini di perquisizione del 18 febbraio 2026, atti non oggetto della presente procedura; - che il reclamo, da considerarsi al limite del temerario, va respinto nella misura della sua ammissibilità e il decreto impugnato confermato; - che, visto quanto precede, le richieste d’effetto sospensivo e d’apposizione di sigilli sui reperti litigiosi a titolo cautelare sono divenute prive d’oggetto; - che essendo il gravame manifestamente infondato, questa Corte ha rinunciato allo scambio degli scritti (v. art. 390 cpv. 2 e contrario CPP);

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- che, con scritto del 30 marzo 2026, il reclamante ha chiesto di poter accedere agli atti che questa Corte ha richiamato dal MPC il 18 marzo 2026 (v. act. 6); - che tale richiesta, che poteva senz’altro essere presentata precedentemente al MPC (v. art. 102 cpv. 2 CPP), è tardiva e comunque palesemente ininfluente nel merito di questa procedura; - che difettando la causa di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria gratuita presentata dal reclamante va respinta già solo per tale motivo (v. art. 29 cpv. 3 Cost.); - che giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2’000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il reclamo è respinto. 2. Le richieste d’effetto sospensivo e di provvedimenti cautelari sono divenute prive d’oggetto. 3. La richiesta d’accesso agli atti è respinta. 4. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 5. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 1° aprile 2026 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Paride De Stefani - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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