Decisione del 26 settembre 2025 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A.,
rappresentato dall’avv. Marilisa Scilanga, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Analisi del DNA (art. 255 e segg. CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2025.72 Procedura secondaria: BP.2025.76
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Fatti: A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un procedimento penale a carico di A. e altri per partecipazione e/o sostegno a un’organizzazione criminale (art. 260ter CP), riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP), infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup) e rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 CP).
B. Nell’ambito del suddetto procedimento, il MPC, in data 14 luglio 2025, ha ordinato, giusta l’art. 255 cpv. 1 lett. a e cpv. 1bis CPP, l’analisi del DNA di A. (v. act. 1.1), precisando che sarebbero “attualmente in corso diversi interrogatori dell’imputato e di persone informate sui fatti in relazione ad ulteriori filoni d’indagine di potenziale rilevanza penale, per cui l’allestimento di un profilo DNA dell’imputato potrà agevolare le indagini e la verifica di tutte le ipotesi di reato investigate” (ibidem, pag. 2).
C. Con reclamo del 25 luglio 2025, A. è insorto avverso l’ordine di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento (v. act. 1).
D. Con scritto del 7 agosto 2025, A., oltre a trasmettere la procura richiesta (v. act. 2), ha presentato domanda di assistenza giudiziaria gratuita e di nomina dell’avv. Marilisa Scilanga quale difensore d’ufficio (v. act. 4).
E. Con risposta dell’8 agosto 2025, il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 5).
F. Con replica del 1° settembre 2025, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 13), il reclamante ha ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 12).
G. In data 18 settembre 2025, il reclamante ha trasmesso il formulario compilato concernente la domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. BP.2025.76, act. 5).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
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Diritto:
1. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.
Essa esamina d’ufficio e con piena cognizione l’ammissibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Interposto tempestivamente contro il sopracitato ordine del 14 luglio 2025 del MPC (v. supra Fatti lett. A), il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata e da essa direttamente toccato nei propri interessi giuridici, è pacifica (v. art. 382 cpv. 1 CPP; KLAUS/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, Beschwerde gegen die DNA-Profilerstellung, in Rivista Penale Svizzera (RPS) 1/2025, pag. 96; BETTICHER, Die DNA-Analyse nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2023, pag. 243 e segg.).
1.3 Giusta l’art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. Il reclamante censura “la violazione di diritto laddove con il conferimento dell’incarico di analisi del DNA del 14 luglio 2025, innanzitutto è stato violato il principio costituzionale tutelato dall’art. 13 Cost., oltre che dall’art. 8 CEDU, che protegge la sfera privata e laddove ognuno ha il diritto di essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali” (act. 1, pag. 6). A suo avviso, il MPC non avrebbe indicato “i reati o i sospetti di reato che giustificano l’adozione della misura restrittiva della sfera personale e non è motivato in fatto e in diritto la ragione per la quale non sia possibile adottare, nel caso in cui sia giustificato cercare strumenti di prova per scopi investigativi, misure di minore impatto sulla libertà della persona atte a perseguire il medesimo scopo. II Magistrato inquirente è inoltre incorso nel divieto di abuso del potere di apprezzamento in
- 4 quanto senza indicare in nulla le ipotesi di reato che ritiene di dover attribuire al reclamante ha a priori stabilito di tracciare il profilo del DNA per agevolare le indagini e la verifica di tutte le ipotesi di reato investigate e da eventualmente investigare in futuro senza però ancora una volta nessuna indicazione su quali siano e sulla motivazione per la quale misure meno lesive della sfera personale non possano raggiungere il medesimo scopo” (ibidem). Egli aggiunge che “la misura adottata sia inadeguata in quanto non è dato di sapere se altri mezzi di ricerca delle prove più rispettose della sfera privata non siano sufficienti ad accertare I’esistenza o meno di reati ipotizzati. Reati, che non ci si stanca di ripetere, non è dato di sapere quali nel concreto siano limitandosi I’ordine a enumerare gli articoli del codice penale che sono contestati al reclamante” (ibidem, pag. 6 e seg.).
Nella sua risposta al reclamo, il MPC, dopo aver menzionato gli atti istruttori sino ad ora effettuati nonché riassunto i fatti legati ai vari reati contestati, di cui ritiene il reclamante cognito, già solo “tenuto conto delle motivazioni sostenute dal MPC nella richiesta di proroga della sua carcerazione preventiva”, ha rilevato “l’attualità, l’importanza e la gravità dei reati attualmente contestati al reclamante come pure la sussistenza di ulteriori ipotesi di reato. Emergono in ognuno dei filoni in corso d’inchiesta, azioni di gruppi criminali particolarmente violenti, dediti in particolare a traffici di stupefacenti, come pure altri reati specifici, fra cui traffico d’armi, di cui notoriamente le organizzazioni criminali si avvalgono per esercitare le loro attività e finalità illecite. L’adozione del provvedimento di profilazione/analisi del DNA del reclamante si rivela pertanto misura necessaria per far luce tanto sui crimini e delitti già oggetto di contestazione e per procedere ad ulteriori analisi e comparazioni forensi sui reperti già messi in sicurezza durante questa fase d’indagine, come pure per acclarare il suo effettivo coinvolgimento nelle ulteriori ipotesi di reato in corso d’accertamento, stante la presenza di concreti indizi circa la sua conoscenza/partecipazione” (act. 5, pag. 5 e seg.). L’autorità inquirente ritiene in definitiva che la decisione impugnata sia conforme al diritto, proporzionale e rispettosa del principio di sussidiarietà (ibidem, pag. 6).
2.1 L’art. 8 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), la cui portata è simile a quella dell’art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101; BIAGGINI, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2a ediz. 2017, n. 1 ad art. 13 Cost.), garantisce a ogni persona il diritto fondamentale al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere
- 5 economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (art. 8 n. 2 CEDU).
2.1.1 Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU), il semplice stoccaggio di dati relativi alla vita privata di un individuo costituisce un’ingerenza ai sensi dell’art. 8 CEDU, indipendentemente dal fatto che tali informazioni vengano successivamente utilizzate o meno (sentenza nella causa Kopp c. Svizzera del 25 marzo 1998, Recueil CourEDH 1998-II pag. 525 e segg., § 53; sentenza nella causa Amann c. Svizzera del 16 febbraio 2000, Recueil CourEDH 2000-II pag. 201 e segg., § 65). Tuttavia, per determinare se le informazioni di carattere personale conservate dalle autorità rientrino nella nozione di vita privata, occorre tenere conto del contesto specifico in cui tali informazioni sono state raccolte e conservate, della natura dei dati, delle modalità di utilizzo e trattamento degli stessi e dei risultati che possono essere ottenuti (sentenza della CorteEDU nella causa S. e Marper c. Regno Unito del 4 dicembre 2008, Recueil CourEDH 2008-V, pag. 193 e seg., § 67). La protezione accordata ai dati personali dipende da alcuni fattori, tra cui la natura del diritto convenzionale in questione, la sua importanza per la persona interessata, la natura dell’ingerenza e la finalità della stessa (sentenza della CorteEDU nella causa G.S.B c. Svizzera del 22 dicembre 2015, n. 28601/11, § 93). Il margine d’apprezzamento lasciato a questo proposito ai singoli Stati è tanto più limitato quanto più il diritto in questione è importante per garantire all’individuo il godimento effettivo dei diritti fondamentali o di ordine “intimo” che gli sono riconosciuti. Quando è in gioco un aspetto particolarmente importante dell’esistenza o dell’identità di un individuo il margine d’apprezzamento è limitato (sentenze della CorteEDU nelle citate cause G.S.B c. Svizzera, § 93, nonché S. e Marper c. Regno Unito, § 102). La CorteEDU ha inoltre ritenuto che la protezione offerta dall’art. 8 CEDU sarebbe indebolita in modo inaccettabile se l’uso delle moderne tecniche scientifiche nel perseguimento penale fosse autorizzato a qualsiasi costo e senza un attento bilanciamento tra i vantaggi che potrebbero derivare da un ampio ricorso a tali tecniche, da un lato, e gli interessi essenziali legati alla protezione della vita privata, d’altro lato (sentenza della CorteEDU nella citata causa Marper c. Regno Unito, § 112). Pertanto, anche se le autorità nazionali sono tenute a costituire archivi che contribuiscono efficacemente alla repressione e alla prevenzione di determinati reati, in particolare quelli più gravi, tali dispositivi non possono essere attuati senza il rispetto della necessaria proporzionalità rispetto agli obiettivi legittimi loro attribuiti poiché, in tal caso, i vantaggi che essi apportano sarebbero compromessi dalle violazioni dei diritti e delle libertà delle persone che causano (sentenza della CorteEDU nella causa Aycaguer c. Francia del 22 giugno 2017, n. 8806/12, § 34).
2.1.2 Per quanto riguarda in particolare il prelievo di campioni cellulari, la determinazione dei profili del DNA e la conservazione dei dati ad essi relativi, l’esame della CorteEDU avviene sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata
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(sentenza della CorteEDU nella citata causa Marper c. Regno Unito, § 71-77; sentenza della CorteEDU nella causa Van der Velden c. Paesi Bassi del 7 dicembre 2006, Recueil CourEDH 2006-XV pag. 335 e segg.; sentenza della CorteEDU nella causa W c. Paesi Bassi del 20 gennaio 2009, n. 20689/08). Per quanto riguarda la raccolta e la conservazione di dati identificativi costituiti da fotografie, impronte digitali, impronte palmari o descrizione di una persona, anch’essi costituiscono certamente un’ingerenza, ma meno invasiva rispetto a quella relativa al DNA (sentenza della CorteEDU nella causa P.N. c. Germania dell’11 giugno 2020, n. 74440/17, § 84). Per quanto riguarda il prelievo di campioni e la conservazione del profilo del DNA di persone condannate per reati di una certa gravità e suscettibili di essere nuovamente perseguite, occorre trovare un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in conflitto (sentenza della CorteEDU nella causa Peruzzo e Martens c. Germania del 4 giugno 2013, n. 7841/08, 57900/12 § 42 e 49; sentenza nella citata causa Marper c. Regno Unito, § 125).
2.1.3 La CorteEDU ha sottolineato più volte il contributo sostanziale che le banche dati del DNA hanno apportato nella lotta contro la criminalità (v. le sentenze della CorteEDU nelle citate cause Van der Velden c. Paesi Bassi, pag. 356 e seg., nonché Marper c. Regno Unito, § 105, con riferimento alla Raccomandazione n. R [92] 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adottata il 10 febbraio 1992 [testo disponibile su: https://www.coe.int/fr/web/data-protection/legal-instruments]), pur ribadendo l’importanza fondamentale della protezione dei dati personali. Spetta al diritto interno di ogni Paese membro del Consiglio d’Europa prevedere garanzie adeguate per impedire qualsiasi utilizzo dei dati personali che sia incompatibile con le garanzie di cui all’art. 8 CEDU. La necessità di tali garanzie è tanto più grande per quanto riguarda la protezione dei dati personali oggetto di trattamento automatizzato, in particolare quando tali dati sono utilizzati a fini di polizia. Il diritto interno dovrebbe quindi garantire, in particolare, che tali dati siano pertinenti e limitati alle finalità per cui sono conservati. Essi dovrebbero inoltre essere conservati in una forma che consenta l’identificazione delle persone interessate per un periodo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle predette finalità. Il diritto interno deve inoltre offrire garanzie sufficienti affinché i dati personali conservati siano efficacemente protetti contro abusi e appropriazioni indebite. Tali considerazioni sono particolarmente valide per quanto riguarda la protezione di categorie particolari di dati più sensibili e, in particolare, delle informazioni relative al DNA e quindi al patrimonio genetico della persona, di grande importanza sia per l’interessato che per la sua famiglia (v. sentenze nelle citate cause Marper c. Regno Unito, § 102-103, con riferimenti, nonché Peruzzo e Martens c. Germania, § 42).
Per quanto riguarda la sopraccitata Raccomandazione n. R (92) 1, essa precisa, tra l’altro: che le tecniche di analisi del DNA possono essere utili alla giustizia penale, in particolare quando si tratta di stabilire l’innocenza o la
- 7 colpevolezza di un individuo; che tali tecniche devono rispettare, in particolare, il principio di proporzionalità; e che il ricorso a tali procedure deve essere autorizzato in tutti i casi appropriati, indipendentemente dalla gravità del reato.
2.1.4 La CorteEDU ha concluso che vi è stata una violazione dell’art. 8 CEDU nel caso di conservazione a tempo indeterminato del profilo del DNA, delle impronte digitali e della fotografia di una persona condannata per un reato minore (sentenza della CorteEDU nella causa Gaughran c. Regno Unito del 13 febbraio 2020, n. 45245/15, § 63-70, 87 e segg.); nel caso di conservazione dei profili del DNA dei condannati senza distinzione di durata in base alla gravità del reato e senza accesso a una procedura di cancellazione (sentenza della CorteEDU nella citata causa Aycaguer c. Francia, § 34, 38 e 44-45) o ancora della conservazione delle impronte digitali, dei campioni biologici e dei profili del DNA di persone sospettate di aver commesso reati, ma non condannate (sentenza della CorteEDU nella citata causa Marper c. Regno Unito, § 105 e segg., in particolare § 107, 119 e 125). Al contrario, ha constatato la non violazione dell’art. 8 CEDU per quanto riguarda la raccolta e la conservazione, tra l’altro, delle impronte palmari e della descrizione di un recidivo (v. sentenza della Corte EDU nella causa P.N. c. Germania dell’11 giugno 2020, § 59, 60, 85 e segg.). Inoltre, in un caso riguardante il prelievo di uno striscio della mucosa orale imposto alla moglie del presunto autore di un omicidio, la Corte ha ritenuto che tale prelievo – necessario ai fini dell’indagine – non fosse sproporzionato in quanto, in generale, non causa né lesioni fisiche né sofferenze fisiche o mentali e che si tratta di un atto di minore importanza che deve tuttavia essere considerato come un’ingerenza nel diritto alla vita privata (sentenza della CorteEDU nella causa Caruana c. Malta del 15 maggio 2018, n. 41079/16, § 26 e 41).
2.2 Nel diritto svizzero, i provvedimenti coercitivi sono disciplinati nel titolo quinto del codice di rito (art. 196-298 CPP). Essi sono definiti all’art. 196 CPP come atti procedurali delle autorità penali che incidono sui diritti fondamentali degli interessati, intesi ad assicurare le prove (lett. a), garantire la presenza di persone durante il procedimento (lett. b), garantire l’esecuzione della decisione finale (lett. c). La loro attuazione mira quindi da un lato a garantire, nel corso del procedimento, la presenza delle prove e delle persone necessarie al corretto svolgimento delle indagini e del giudizio e dall’altro ad assicurare l’esecuzione delle decisioni finali (sentenza del Tribunale federale 1B_547/2018 del 15 gennaio 2019 consid. 1.1; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale, del 21 dicembre 2005, FF 2005 989, 1119 [in seguito: Messaggio CPP]; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2a ediz. 2018, n. 14002; ZIEGER, Forensische DNA-Analyse: So viel wie nötig, so wenig wie möglich? in: Jusletter, 12 ottobre 2020, n. 5).
2.2.1 Tra i vari provvedimenti coercitivi previsti dal CPP figurano il prelievo di campioni per allestire un profilo del DNA (art. 255-258 CPP) e la raccolta di
- 8 rilevamenti segnaletici (art. 260-261 CPP). Per quanto riguarda la prima misura, poiché il CPP prevede norme particolari, le disposizioni della legge federale sull’utilizzo dei profili del DNA nei procedimenti penali e sull’identificazione di persone sconosciute o scomparse del 20 giugno 2003 (di seguito: legge sui profili del DNA; RS 363) non sono applicabili per quanto riguarda le condizioni di prelievo dei campioni di DNA e la loro analisi (art. 6 della legge sui profili del DNA). In virtù del rinvio dell’art. 259 CPP, la suddetta legge si applica tuttavia per quanto riguarda, in particolare, l’organizzazione dell’analisi del DNA (DTF 144 IV 127 consid. 2.1 e riferimenti citati; Messaggio CPP, pag. 1144; ROHMER/VUILLE, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 2 ad art. 259 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 4 preliminarmente agli art. 255-259 CPP). La seconda misura consiste nell’accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo (art. 260 cpv. 1 CPP). Il rilevamento segnaletico si limita ad accertare o a misurare le caratteristiche fisiche esterne di una persona, quali l’altezza, l’aspetto, il peso, le impronte digitali nonché le impronte delle mani, delle orecchie, dei piedi, dei denti e di altre parti del corpo. Il prelievo di sangue, di urina, del contenuto dello stomaco, di capelli o simili è disciplinato invece dalle disposizioni concernenti le ispezioni corporali o la stessa analisi del DNA (Messaggio CPP, pag. 1146).
2.2.2 Il profilo del DNA, allestito a partire dal DNA di una determinata persona o da una traccia rilevata sul luogo del reato, costituisce da circa 30 anni uno strumento indispensabile del perseguimento penale, recentemente integrato con la possibilità di utilizzare l’analisi di tracce di DNA anche per la fenotipizzazione, quindi per evincere caratteristiche fenotipiche del donatore della traccia (Messaggio concernente la modifica della legge sui profili del DNA, del 4 dicembre 2020, FF 2021 44 [in seguito: Messaggio modifica legge DNA]; v. più ampiamente BETTICHER, op. cit., pag. 63 e segg.). Sotto il profilo costituzionale (per quanto riguarda l’art. 8 CEDU v. già supra consid. 2.1), il prelievo del DNA, segnatamente mediante striscio della mucosa orale, e la sua analisi costituiscono delle ingerenze nel diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica (art. 10 cpv. 2 Cost.), alla protezione della sfera privata (art. 13 cpv. 1 Cost.) e nel diritto all’autodeterminazione in materia di dati personali (art. 13 cpv. 2 Cost.). Si tratta di ingerenze nei diritti fondamentali ancora definite lievi dal Tribunale federale nella DTF 145 IV 263, risalente al 24 aprile 2019, a conferma di una giurisprudenza fino ad allora costante (v. consid. 3.4; DTF 144 IV 127 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 1B_242/2020 del 2 settembre 2020 consid. 3.2). Per contro, in una più recente sentenza, confrontato alle critiche dottrinali, il Tribunale federale ha da un lato confermato trattarsi di un’ingerenza lieve nel diritto all’integrità fisica, ma dall’altro ha lasciato aperta la questione di sapere se l’allestimento di un profilo di DNA debba continuare a essere considerata soltanto un’ingerenza lieve nella
- 9 sfera privata (DTF 147 I 372 consid. 2.3 [sentenza del 22 aprile 2021]; v. anche BOMMER, Der DNA-Beweis im Strafverfahren, in Rivista di diritto svizzero [RDS] 2024 I pag. 277, nota 21 con rinvii; MAEDER, Heimliche DNA-Analyse im Strafprozess, in recht 1/25 pag. 24 e seg.; BETTICHER, op. cit., pag. 58). Ciò non toglie che si tratti di un’ingerenza nei diritti fondamentali e che come tale debba rispettare i criteri di cui all’art. 36 cpv. 2-4 Cost., fermo restando che l’esistenza di una base legale ex art. 36 cpv. 1 Cost. è pacifica (v. supra consid. 2.2.1).
2.3 Giusta l’articolo 255 cpv. 1 lett. a CPP, è possibile prelevare un campione di DNA dall’imputato al fine di far luce su un crimine o un delitto oggetto del procedimento. La legge non prevede un numerus clausus di reati che possono entrare in considerazione (TPF 2021 102 consid. 2.3.1). Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (di seguito: DFGP) ha sottolineato che la possibilità di effettuare tali analisi non dovrebbe essere in discussione quando si tratta di far luce su un reato (DFGP, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, Ufficio federale di giustizia, 2001, pag. 175). Per quanto riguarda il Consiglio federale, esso ha ritenuto che nei procedimenti penali il ricorso all’analisi del DNA sia giustificato non solo per i reati particolarmente gravi contro la vita e l’integrità fisica, ma anche per i reati contro il patrimonio, in particolare i furti con scasso o con strappo, nel corso dei quali gli autori lasciano tracce, sia compiendo atti di violenza su oggetti, sia per disattenzione (Messaggio relativo alla legge federale sull’utilizzo dei profili del DNA nel procedimento penale e l’identificazione di persone sconosciute o scomparse dell’8 novembre 2000, FF 2001 11, 14 e 20). Secondo le statistiche dell’Ufficio federale di polizia (fedpol), i principali reati che danno luogo all’allestimento di profili del DNA sono il furto con scasso (associazione di furto e violazione di domicilio ai sensi dell’art. 186 CP, eventualmente in combinazione con danni alla proprietà ai sensi dell’art. 144 CP), il furto (art. 139 CP), i reati legati agli stupefacenti, i danni alla proprietà che hanno causato un danno considerevole (art. 144 cpv. 3 CP) o la rapina (art. 140 CP). Ciò non esclude tuttavia la possibilità di richiedere la creazione di un tale profilo per altri reati come la violazione di domicilio (art. 186 CP) o la truffa (art. 146 CP [v. https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/sicherheit/personenidentifikation/dna-profile/identifikationen.html]).
2.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 255 CPP permette l’allestimento di un profilo del DNA anche quando si tratta di identificare gli autori di reati di cui le autorità di perseguimento penale non sono ancora a conoscenza. Il provvedimento consente quindi non solo di aumentare l’efficacia dei procedimenti penali consentendo l’identificazione dei sospetti, ma anche di scagionare persone innocenti. Può inoltre avere effetti preventivi e contribuire alla protezione di terzi (DTF 147 I 372 consid. 2.1 con rinvii; 145 IV 263 consid. 3.3 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 1B_242/2020 consid. 3.1;
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1B_250/2016 del 20 settembre 2016 consid. 2.1 con rinvii). L’art. 255 CPP non permette per contro il sistematico prelievo (invasivo) di campioni del DNA e la loro analisi (DTF 145 IV 263 consid. 3.4; 141 IV 87 consid. 1.4.2; v. infra consid. 2.5).
Sempre secondo la predetta giurisprudenza, l’allestimento di un profilo del DNA che non serve a chiarire il reato oggetto dell’indagine in corso è conforme al principio di proporzionalità solo se esistono indizi seri e concreti che l’imputato possa essere coinvolto in altri reati. Fra questi, nonostante le critiche di una parte della dottrina, il Tribunale federale ha confermato di annoverare anche potenziali reati futuri, a condizione che si tratti di reati di una certa gravità (DTF 147 I 372 consid.4.1-4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; sentenze del Tribunale federale 1B_336/2019 del 3 dicembre 2019 consid. 3.2; 1B_250/2016 citata consid. 2.2; 1B_685/2011 del 23 febbraio 2012 consid. 3.3, ciascuna con riferimenti). Preso atto di questa giurisprudenza, nonché delle divergenti richieste di modifica espresse nella procedura di consultazione concernente la recente modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati), il legislatore ha optato per una modifica degli art. 255 e 257 CPP, onde fissare espressamente i requisiti in base ai quali è ammesso allestire un profilo del DNA quando, pur non essendo necessario per accertare il reato oggetto del procedimento, potrebbe comunque essere usato per accertare altri reati passati o futuri (FF 2019 5523, 5541; v. più ampiamente WOHLERS, Revision DNA-Analyse, in Geth (curatore), Die revidierte Strafprozessordnung, 2023, pag. 159 e segg.). Secondo il nuovo testo in vigore dal 1° gennaio 2024 (RU 2023 468), oltre all’ipotesi di cui all’art. 255 cpv. 1 CPP, è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell’imputato se in base a indizi concreti si può ritenere che possa aver commesso ulteriori crimini o delitti. Inoltre, in base al nuovo testo dell’art. 257 CPP, relativo a prelievi effettuati su condannati, nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l’allestimento di un profilo del DNA di una persona condannata per un crimine o un delitto, se in base a indizi concreti si può ritenere che il condannato possa compiere ulteriori crimini e delitti.
2.5 Quando vengono adottati uno o più provvedimenti coercitivi, devono essere rispettate le condizioni cumulative elencate nell’art. 197 cpv. 1 CPP (BETTICHER, op. cit., pag. 83 e segg.; JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 14006; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n. 1153; JOSITSCH/ SCHMID, op. cit., n. 1 ad art. 197 CPP; ZIEGER, op. cit., n. 5). Essi possono quindi essere adottati solo se previsti dalla legge (lett. a), se vi sono sufficienti indizi di reato (lett. b), se gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (lett. c) e se l’importanza del reato li giustifica (lett. d).
Nel caso di specie, la misura coercitiva contestata è espressamente disciplinata dal CPP e dalla legge sui profili del DNA. Essa non solleva quindi nessuna
- 11 criticità sotto il profilo dell’art. 197 cpv. 1 lett. a CPP. Per quanto riguarda le altre condizioni, questa Corte rileva quanto segue.
2.5.1 Per ordinare una misura coercitiva devono sussistere sufficienti indizi che facciano presumere un reato. L’intensità del sospetto deve essere proporzionata alla gravità della violazione causata dalla misura applicata (Messaggio CPP, pag. 1119) e gli indizi che lasciano presumere che sia stato commesso un reato devono essere seri e concreti (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2a ediz. 2020, pag. 314; VIREDAZ/JOHNER, Commentario romando, op. cit., n. 5 ad art. 197 CPP). Più la misura è invasiva, più i sospetti devono essere rilevanti (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3a ediz. 2025, n. 6 ad art. 197 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n. 4 ad art. 197 CPP). I requisiti relativi all’esistenza di un sospetto sufficiente – intensità del sospetto – sono meno elevati quando si tratta di misure coercitive che non comportano la privazione della libertà (sentenza del Tribunale federale 1B_636 e 638/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 2.2.3; v. Messaggio CPP, pag. 1119 e seg.). Sono sufficienti sospetti o presunzioni senza che sia necessario che essi rasentino la certezza circa la colpevolezza dell’imputato, poiché tale decisione spetta al giudice chiamato a pronunciarsi sul merito del procedimento (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 7 ad art. 197 CPP). L’autorità chiamata a valutare le misure coercitive non deve quindi procedere, contrariamente al giudice del merito, a una ponderazione minuziosa delle circostanze a carico o a discarico né a una valutazione completa dei diversi mezzi di prova disponibili. Essa ha il solo compito di esaminare se, sulla base degli atti istruttori disponibili, sussistano indizi sufficienti e concreti della commissione di un reato (sentenze del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 3.1; 1B_487/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 3.5). Tuttavia, più il procedimento è avanzato, più la valutazione del sospetto dovrà essere rigorosa (TPF 2021 102 consid. 2.3.2.1; VIREDAZ/JOHNER, op. cit., n. 5 ad art. 197 CPP).
2.5.2 Per essere conforme al principio di proporzionalità garantito dalla Costituzione (art. 36 Cost.), la restrizione di un diritto fondamentale deve essere idonea a raggiungere lo scopo perseguito (regola dell’idoneità), che non può essere ottenuto con una misura meno incisiva (regola della necessità). È inoltre necessario che vi sia un rapporto ragionevole tra gli effetti della misura sulla situazione della persona interessata e il risultato atteso dal punto di vista dell’interesse pubblico (regola della proporzionalità in senso stretto [DTF 137 I 167 consid. 3.6; 124 I 107 consid. 4 c) aa) e riferimenti citati; VIREDAZ/JOHNER, op. cit., n. 7 ad art. 197 CPP; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., pag. 314, 315; JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 14008]). Nel codice di rito, queste tre regole sono riprese nell’art. 197 cpv. 1 lett. c e d CPP. Affinché i criteri di idoneità e proporzionalità in senso stretto siano rispettati, la misura coercitiva prevista deve quindi essere adeguata e idonea a raggiungere lo scopo perseguito. In altre parole, lo scopo perseguito deve essere sufficientemente importante e, affinché
- 12 possa essere raggiunto in modo efficace, deve essere giustificato imporre la restrizione di un diritto fondamentale (VIREDAZ/JOHNER, op. cit., n. 8 ad art. 197 CPP). È quindi necessario un rapporto ragionevole tra il fine e i mezzi (DTF 133 I 77 consid. 4.1). La gravità dei reati perseguiti deve, in questo contesto, essere presa in considerazione nell’esame globale della proporzionalità delle misure ordinate (DTF 141 IV 77 consid. 5) e l’autorità deve mostrarsi tanto più vigile quando si tratta di reati formalmente meno gravi (sentenza del Tribunale federale 1B_294/2014 del 19 marzo 2015 consid. 4.4). Per quanto riguarda il criterio della necessità, esso concretizza il principio secondo cui, quando diversi mezzi sono idonei a raggiungere lo scopo perseguito, la scelta deve ricadere su quello che comporta la lesione meno grave degli interessi privati (cosiddetta sussidiarietà delle misure coercitive; DTF 124 I 107 consid. 4c/aa; VIREDAZ/JOHNER, op. cit., n. 9 ad art. 197 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 9 ad art. 197 CPP). Nel momento in cui è possibile raggiungere l’obiettivo perseguito con una restrizione meno grave dei diritti fondamentali, la misura risulta sproporzionata. Per quanto riguarda più specificamente il profilo del DNA, esso dovrebbe essere stabilito quando il crimine o il reato in questione non possono essere chiariti senza questa prova supplementare (TPF 2021 102 consid. 2.3.2.2).
2.6 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 134 I 83 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l’interessato è messo in condizione di conoscere gli elementi essenziali su cui l’autorità si è fondata per emanare la propria decisione, potendo così contestarla con cognizione di causa presso l’autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di massima l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’istanza di ricorso/reclamo con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2). Il Tribunale federale ha aggiunto che anche una grave violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se il rinvio all’autorità inferiore equivarrebbe a un puro esercizio formale che causerebbe inutili ritardi incompatibili con l’interesse della parte toccata a un rapido giudizio sulla questione (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1B_292/2022 del 28 luglio 2022 consid. 4.1). Una violazione del diritto di essere sentito derivante da un ordine di analisi del DNA insufficientemente motivato può quindi essere sanata dinanzi all’autorità di ricorso (KLAUS/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., pag. 98).
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2.7 Nella fattispecie, il MPC ha ordinato l’analisi del DNA del reclamante sulla base degli art. 255 cpv. 1 lett. a e cpv. 1bis CPP, affermando che “l’imputato è attualmente sospettato dei reati di organizzazione criminale (art. 260ter CP), riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP), infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup) e rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 CP). Sono inoltre attualmente in corso diversi interrogatori dell’imputato e di persone informate sui fatti in relazione ad ulteriori filoni d’indagine di potenziale rilevanza penale, per cui I’allestimento di un profilo DNA dell’imputato potrà agevolare le indagini e la verifica di tutte le ipotesi di reato investigate” (act. 1.1, pag. 2). Orbene, tale motivazione, estremamente succinta, in modo particolare per quanto riguarda l’indispensabile requisito della proporzionalità (v. supra consid. 2.5.2), non permette in alcun modo di verificare se l’ordine impugnato ossequi o meno le condizioni di cui all’art. 197 cpv. 1 CPP, e più ampiamente dell’art. 8 CEDU nonché degli art. 10 cpv. 2, 13 cpv. 1 e 2 Cost. (v. supra consid. 2.1 e 2.2), motivo per cui questa Corte constata che il diritto di essere sentito del reclamante è da considerarsi violato in maniera grave.
Va tuttavia preso atto che con la sua risposta dell’8 agosto 2025, il MPC ha apportato ampie e dettagliate motivazioni supplementari a sostegno della propria decisione. Esso ha precisato che “l’imputato è sospettato di partecipare e/o sostenere, con diversi ruoli, le attività criminose di un’organizzazione criminale di stampo ‘ndranghetistico, dedita in particolare al traffico internazionale di stupefacenti ed altri reati, fungendo da punto di contatto dell’organizzazione mafiosa in Svizzera, rispettivamente d’anello di congiunzione fra le attività criminali poste in essere dal sodalizio criminale in Italia ed all’estero ed il riciclaggio di denaro dei relativi proventi in Svizzera; e a far tempo dal 6 giugno 2025 anche per titolo di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 CP)” (act. 5, pag. 2). Oggetto di più filoni d’indagine, il reclamante si trovava in detenzione preventiva dal 14 maggio scorso, data in cui sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari in Svizzera, anche del luogo di residenza del predetto (v. atto 06-01-0004 e segg. incarto MPC). Nell’appartamento utilizzato da quest’ultimo sono state trovate sostanze stupefacenti (cocaina, chetamina ed ecstasy) e denaro contante, mentre nel garage sono state rinvenute quattro pistole con relative cartucce. Il reclamante è stato interrogato 13 volte in relazione a tutti i filoni d’inchiesta che lo coinvolgono e gli atti istruttori sino ad ora eseguiti avrebbero consolidato le ipotesi di reato contestategli, mettendo alla luce ulteriori filoni d’indagine. La Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) starebbe analizzando il contenuto dei cellulari in uso all’imputato, nei quali sono state rinvenute fotografie concernenti sostanze stupefacenti, riti di affiliazione, denaro nonché “resti umani di un uomo, apparentemente con tratti somatici tipici del centro/sud America, decapitato e fatto a pezzi” (act. 5, pag. 4). Per quanto riguarda le infrazioni aggravate alla LStup, il MPC rileva che “il traffico di stupefacenti al quale ha preso parte il reclamante in Svizzera è sicuramente di maggiore rilevanza
- 14 rispetto ai quantitativi ritrovati nell’appartamento (…), oltre al suo coinvolgimento nel cosiddetto progetto "B.", fattispecie in cui viene contestato al reclamante, in complicità/correità con gli altri imputati, di essersi resi promotori di un importante e impegnativo progetto criminale il cui scopo consisteva nell’importare dal Sud America 200 kg di cocaina. In occasione del fermo dell’imputato, sullo stesso sono stati rinvenuti dei foglietti sui quali apparivano importi di denaro, quantità, vari soprannomi, un tavolo e delle sedie, ecc. che lo stesso imputato ha indicato riferirsi ad attività di riscossione di pagamenti correlati a traffici di stupefacenti, importi che avrebbero dovuto essere suddivisi tra 5 persone. II fatto che l’imputato agisca, anche in Svizzera e almeno fino al giorno del suo arresto, in un contesto di criminalità organizzata dedita anche al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, è concreto e documentato dai mezzi di prova sinora acquisiti” (act. 5, pag. 4). Il MPC sottolinea inoltre che per quanto attiene all’accusa di partecipazione e/o sostegno a un’organizzazione criminale, il reclamante ha dichiarato “di far parte in Svizzera di un gruppo di persone e che lui per questo gruppo si sarebbe occupato di mettere pace, ovvero che veniva chiamato quando avevano casini” (ibidem). In questo ambito, l’autorità inquirente menziona svariati procedimenti penali in Italia sfociati in sentenze di condanna del predetto per attività di traffico di stupefacenti in seno a organizzazioni criminali di stampo mafioso, aggiungendo che il profilo criminale dell’imputato “annovera in Italia diversi precedenti penali e di polizia per tentato omicidio in concorso, violenza privata in concorso, resistenza a Pubblico ufficiale, violenza privata e tentata estorsione in concorso” (ibidem, pag. 5). Egli sarebbe pure coinvolto di un’operazione immobiliare avvenuta in Ticino che avrebbe generato un sistema opaco di commissioni per la riscossione delle quali egli avrebbe agito facendo ricorso al cosiddetto metodo mafioso. Sarebbero inoltre pendenti accertamenti forensi atti a fornire informazioni sulle foto raffiguranti resti umani di un uomo decapitato e fatto a pezzi, ciò che potrebbe essere opera di organizzazioni criminali. Il MPC afferma anche che i vari interrogatori effettuati hanno fatto emergere nuovi filoni d’indagine, legati a possibili traffici di armi nonché alla contraffazione, importazione, acquisto e deposito di monete false.
Per quanto riguarda la proporzionalità della misura impugnata, il MPC rileva “l’attualità, l’importanza e la gravità dei reati attualmente contestati al reclamante come pure la sussistenza di ulteriori ipotesi di reato. Emergono in ognuno dei filoni in corso d’inchiesta, azioni di gruppi criminali particolarmente violenti, dediti in particolare a traffici di stupefacenti, come pure altri reati specifici, fra cui traffico d’armi, di cui notoriamente le organizzazioni criminali si avvalgono per esercitare le loro attività e finalità illecite. L’adozione del provvedimento di profilazione/analisi del DNA del reclamante si rivela pertanto misura necessaria per far luce tanto sui crimini e delitti già oggetto di contestazione e per procedere ad ulteriori analisi e comparazioni forensi sui reperti già messi in sicurezza durante questa fase d’indagine, come pure per acclarare il suo effettivo coinvolgimento nelle ulteriori ipotesi di reato in corso d’accertamento, stante la
- 15 presenza di concreti indizi circa la sua conoscenza/partecipazione” (act. 5, pag. 5 e seg.).
Questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dal MPC in sede di risposta siano pertinenti e permettano di confermare l’ordine impugnato. Vista la gravità dei diversi reati contestati al reclamante, l’interesse pubblico legato alla necessità di far luce, mediante la contestata misura, sugli stessi prevale in concreto sull’interesse privato del reclamante alla protezione dei diritti fondamentali in gioco. Come rettamente osservato dall’autorità inquirente, l’analisi del DNA permetterà di far luce sia sui crimini e delitti attualmente contestati all’imputato, attraverso ulteriori analisi e comparazioni forensi sui reperti messi in sicurezza, sia di verificare il coinvolgimento o meno del predetto in altri gravi reati, visti gli elementi e gli indizi emersi nell’ambito del presente procedimento penale relativi ad altri filoni d’indagine. Non intravvedendo altre possibili misure meno incisive idonee a raggiungere lo scopo – e nemmeno il reclamante del resto ne propone –, l’analisi del DNA è conforme in concreto al principio della proporzionalità. Tutte le censure di merito presentate in questo ambito vanno pertanto disattese.
2.8 Orbene, nella misura in cui il MPC ha ulteriormente (e questa volta sufficientemente) motivato in sede di risposta l’ordine impugnato e considerato che il reclamante ha potuto prendere posizione in sede di replica su queste ulteriori e senz’altro fondate motivazioni, alla luce della costante giurisprudenza in materia (v. supra consid. 2.6), la violazione del diritto di essere sentito è da considerarsi sanata nell’ambito della presente procedura, anche perché non vi è dubbio che l’imputato fosse comunque a conoscenza delle accuse mosse nei suoi confronti, come rettamente sottolineato dal MPC (v. act. 5, allegato 7). Ciò non toglie che egli avesse diritto ad una sufficente motivazione di un ordine che tocca suoi così importanti diritti fondamentali (v. supra consid. 2.1-2.5). Della violazione del diritto di essere sentito si terrà dunque conto sia in ambito di spese giudiziarie che di ripetibili (v. infra consid. 5).
3. Discende da quanto precede che il reclamo va respinto e l’ordine impugnato confermato.
4. A. sollecita la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. Marilisa Scilanga quale difensore d’ufficio (v. BP.2025.76, act. 1).
4.1 Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la causa non sembra priva di probabilità di successo.
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Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
4.2 4.2.1 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria del richiedente al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).
4.2.2 L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; DTF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter 7 dicembre 2009, pag. 6); ciò vale anche per le procedure dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.1 del 21 gennaio 2010 con i rinvii). Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.6 del 18 maggio 2011 con i rinvii e BB.2010.1 summenzionata).
4.2.3 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali del richiedente devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli
- 17 obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).
4.2.4 In concreto, A. ha trasmesso, senza però firmarlo, l’apposito formulario (v. BP.2025.76, act. 5.1). Nello stesso, egli dichiara di non avere fortuna, mentre la moglie disporrebbe di un conto (…) con fr. 1’783.55 (act. 5.2), di un appartamento in Italia del valore di fr. 40’111.– (act. 5.3) nonché di un’auto del valore di fr. 466.41, per un totale di fr. 42’371.– (recte: fr. 42’360.96). Per quanto riguarda i debiti, egli afferma di avere un’auto in leasing per la quale deve versare mensilmente fr. 284.– (per 60 mesi a partire da marzo 2025; act. 5.4) e di dovere fr. 1’207.30 all’assicurazione malattie (act. 5.6), per un totale di fr. 26’707.30 (prezzo d’acquisto dell’auto: fr. 25’500.–). Egli espone poi le seguenti spese mensili: fr. 600.– per l’affitto (act. 5.7); fr. 504.– per l’assicurazione malattie (act. 5.8); fr. 143.– per l’assicurazione auto (act. 5.9); fr. 190.– per spese d’auto; fr. 201.20 per ammortamento di debiti (…); fr. 130.– a titolo d’imposta alla fonte, per un totale di fr. 1’748.20 (recte: fr. 1’768.20). Le spese mensili della moglie sono costituite invece da fr. 24.22 per l’assicurazione auto (act. 5.5) e fr. 265.84 per l’ammortamento di debiti (…); act. 5.10), per un totale di fr. 290.06. Per quanto attiene ai redditi, il reclamante dichiara di percepire, da dicembre 2024, un salario netto di fr. 4’933.20 (recte: fr. 4’783.20, secondo act. 5.11), mentre la sola entrata della moglie sarebbe costituita da assegni per i figli per un importo totale di fr. 560.– (act. 5.11).
Orbene, nel formulario compilato dal richiedente viene indicato che “la dichiarazione d’imposta e l’ultima decisione di tassazione rilasciata dall’ufficio delle imposte del Comune di domicilio devono essere allegate alla presente (…). Tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali devono essere allegati alla domanda (…). Una domanda allestita in modo incompleto o mancante dei necessari documenti giustificativi potrà senz’altro essere respinta” (act. 5.1, pag. 2). I documenti fiscali sono importanti in quanto permettono di verificare i dati forniti: in particolare, in concreto, quelli della fortuna, che il predetto ha dichiarato di non avere. Questa lacuna non permette di avere un quadro trasparente e fededegno della situazione finanziaria del reclamante – è stata inspiegabilmente allegata unicamente la dichiarazione delle imposte della moglie relativa ai redditi del 2024 –, per cui la sua domanda di assistenza giudiziaria gratuita deve essere respinta già solo per questo motivo, senza dover analizzare le probabilità di successo del gravame. In definitiva, la richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne
- 18 la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario del suo difensore.
5. 5.1 Giusta l’art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia, nella fattispecie ridotta a causa della violazione grave del diritto di essere sentito del reclamante (v. supra consid. 2.7), è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’000.– a carico del reclamante (v. TPF 2008 180 consid. 6).
5.2 Seppur soccombente, il ricorrente ha eccezionalmente diritto ad un’indennità per ripetibili per i seguenti motivi.
5.2.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sviluppata anche alla luce dei pertinenti rilievi dottrinali di MICHELE ALBERTINI (Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 469 e seg.), in caso di violazione del diritto di essere sentito, il diritto alla suddetta indennità è dato in tre casi (TPF 2008 172 consid. 7). Il primo è quello in cui la violazione non può essere sanata dall’autorità di ricorso. In questo caso, il ricorso deve essere accolto e l’incarto rinviato all’autorità inferiore per nuova decisione. Il secondo è quello in cui il ricorrente ritira il proprio ricorso dopo che la violazione del diritto di essere sentito è stata sanata nella procedura di ricorso. Pertanto, se nel caso di specie il ricorrente avesse ritirato il proprio reclamo dopo aver preso conoscenza della pertinente risposta del MPC, la causa avrebbe potuto essere stralciata dal ruolo, senza spese e con piena assegnazione delle ripetibili. Diverso è il caso in cui il ricorrente persista con le proprie censure di merito anche dopo che la violazione del diritto di essere sentito ha potuto essere manifestamente sanata nella procedura di ricorso (v. anche ALBERTINI, op. cit., pag. 469). Se il ricorso deve essere respinto nel merito, l’esistenza di una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente giustifica di per sé solo una riduzione delle spese giudiziarie (TPF 2008 172 consid. 6). Un’indennità ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP può tuttavia essere concessa, ed è la terza e ultima ipotesi definita dalla predetta giurisprudenza, se la violazione del diritto di essere sentito commessa dall’autorità inquirente costituisce un abuso di diritto ai sensi dell’art. 9 Cost. (TPF 2008 172 consid. 7.2), o anche, come nel caso concreto, se costituisce una violazione grave del diritto di essere sentito (v. supra consid. 2.7 primo paragrafo), tanto più in un ambito delicato come la protezione dei diritti fondamentali di cui agli art. 10 cpv. 2 e 13 Cost., nonché art. 8 CEDU.
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5.2.2 Visto quanto precede, il reclamante ha diritto a un’indennità per spese ripetibili. In virtù degli art. 10 e 12 cpv. 2 RSPPF, essa è fissata a fr. 1’000.– a carico del MPC.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– è posta a carico del reclamante. 4. Il Ministero pubblico della Confederazione rifonderà al reclamante fr. 1’000.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 30 settembre 2025 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Marilisa Scilanga - Ministero pubblico della Confederazione
Dopo la crescita in giudicato inviare a: - Ministero pubblico della Confederazione, Servizio esecuzione delle sentenze
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).