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Tribunale penale federale 15.07.2020 BB.2020.62

15. Juli 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·4,412 Wörter·~22 min·5

Zusammenfassung

Confisca in caso di abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Confisca in caso di abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Confisca in caso di abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Confisca in caso di abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).

Volltext

Sentenza del 15 luglio 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Andreas J. Keller e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Ergin Cimen, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Confisca in caso di abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP); effetto sospensivo (art. 387 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2020.62 Procedura secondaria: BP.2020.35

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Fatti: A. A seguito di una comunicazione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) del 26 febbraio 2013, in data 4 marzo 2013 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un'indagine nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, procedimento esteso il 30 aprile 2013 a A. e ad altre persone. A. era in particolare sospettato di avere riciclato fondi di spettanza di un'organizzazione di stampo mafioso dedita all'estorsione, alla frode contro lo Stato, alla corruzione di pubblici ufficiali e al business del gioco d'azzardo. Nell'ambito di tale inchiesta, il MPC ha in particolare disposto la perquisizione ed il sequestro, con contestuale blocco dei saldi attivi, di alcune relazioni bancarie site presso la banca B. di Lugano, tra cui il conto n. 1 intestato a A.

L’attività istruttoria ha permesso di appurare che su questa relazione bancaria sono confluiti, mediante due bonifici di EUR 500'000.- e di EUR 38'278.88, rispettivamente del 26 luglio 2004 e del 3 ottobre 2007, valori patrimoniali provenienti dalla relazione n. 2 intestata a A. presso l’allora banca C. (ora banca D.). È stato accertato che A. ha alimentato quest’ultima relazione bancaria attraverso due versamenti in contanti in data 15 gennaio 2002 e in data 9 aprile 2002 rispettivamente per gli importi di Lit. 497'500’0000.- (ctv in EUR 256'000.-) e di EUR 258'700.- (v. act. 1.1).

B. Con decreto del 2 marzo 2020, il MPC ha deciso l’abbandono del procedimento a carico di A. sulla base dell’art. 319 cpv. 1 lett. d CPP, per intervenuta prescrizione degli atti a lui imputati. Al contempo è stata ordinata la confisca ex art. 72 CP dei valori patrimoniali detenuti sulla relazione n. 1 presso la banca B. (v. act. 1.1).

C. Con reclamo del 13 marzo 2020, A. è insorto contro questa decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando preliminarmente la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo. In via procedurale egli domanda l’acquisizione agli atti dell’incarto del MPC n. SV.13.0304, mentre nel merito chiede l’annullamento del dispositivo n. 4 del decreto di abbandono del 2 marzo 2020 e il conseguente dissequestro del saldo attivo della relazione bancaria a lui intestata presso la banca B., Lugano (v. act. 1).

D. Con osservazioni del 1° aprile 2020, il MPC ha chiesto la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 3).

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E. Con replica del 28 maggio 2020, il reclamante ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali, chiedendo però che il saldo attivo della relazione a lui intestata presso la banca B., Lugano venga dissequestrato in favore di “E. Trust” (v. act. 8).

F. Con duplica del 10 giugno 2020, trasmessa al reclamante per conoscenza (v. act. 11), il MPC ha confermato quanto già esposto in sede di risposta (v. act. 10).

G. Con osservazioni spontanee del 22 giugno 2020, trasmesse al MPC per conoscenza (v. act. 13), il reclamante si è riconfermato in quanto esposto in sede di replica, allegando due documenti originali, il cui invio era stato anticipato in sede di replica (v. act. 12).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP). Con il reclamo possono essere contestati tutti i punti del decreto, ossia l'abbandono in sé, la fissazione e la ripartizione delle spese e delle ripetibili nonché le confische (v. GRÄDEL/HEINIGER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 5 ad art. 322 CPP).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impugnata, datata 2 marzo 2020 (v. act. 1.1), è stata notificata a A. in data 6 marzo 2020 (v. act. 1.2 e 1.3). Il reclamo, interposto il 13 marzo 2020, è pertanto tempestivo.

1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

1.4 Trattandosi di una misura di confisca di valori depositati su un conto bancario, di principio, solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza

- 4 del Tribunale federale 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1 in fine; decisione del Tribunale penale federale BB.2011.10 del 18 maggio 2011 consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). Ne consegue che la legittimazione di A., titolare del conto oggetto della criticata misura di confisca, è data.

1.5 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

2. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 cpv. 1 CP).

2.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (v. DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, 2a ediz. 2017, n. 7 ad art. 70 CP). Nel caso di un'organizzazione criminale, la confisca in Svizzera presuppone che le autorità elvetiche siano competenti per perseguire la persona proprietaria dei valori a titolo di partecipazione o sostegno ad un'organizzazione criminale. La confisca è pure possibile se i valori sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ 2008 I pag. 325 e segg.).

2.2 L'art. 72 CP (art. 59 n. 3 vCP), entrato in vigore il 1° agosto 1994, è stato espressamente concepito per facilitare la confisca di valori patrimoniali appartenenti alle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribunale federale

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1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2). Secondo tale disposizione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione criminale anche nell'ambito delle sue attività economiche legali (SEELMANN/THOMMEN, in: Jürg-Beat Ackermann (curatore), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, vol. I, 2018, n. 34 ad art. 72 CP; BAUMANN, Commentario basilese, vol. I, 4a ediz. 2019, n. 1 ad art. 72 CP).

I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter CP) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione (art. 72 seconda frase CP). Se la persona interessata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2015.77 dell’8 dicembre 2015 consid. 3.2.2). La prova che un determinato valore patrimoniale è stato acquistato legalmente dalla persona interessata non è atta, da sola, a invalidare la presunzione. Questo può essere solo il caso allorquando mediante tale prova si riesce a dimostrare l'assenza della facoltà di disporre dell'organizzazione (v. sentenze del Tribunale federale 1B_79/2007 del 27 novembre 2007 consid. 4; 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2; TPF 2011 18 consid. 3.4).

2.2.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società; essa presuppone necessariamente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione criminale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. Determinante è dunque una nozione economica e non puramente giuridica di potere di disporre sui valori patrimoniali in questione (v. HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice (art. 69 à 72 CP), AJP/PJA 2007, pag. 1376 e segg.,1394 e segg.).

2.2.2 La confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72 CP presuppone che la persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno ad un'organizzazione criminale secondo l'art. 260ter CP; il riferimento a quest'ultima disposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento anteriore punibile (v. Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare, FF 1993 III 193, 193 e segg., 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale

- 6 sono, da un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto – fatto potenzialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, permettendo all'organizzazione di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca definita all'art. 72 CP intende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanziaria (v. FF 1993 III 193, 226).

2.2.3 L'art. 260ter n. 1 CP prevede che chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Partecipa ad un'organizzazione criminale colui che vi si integra e vi esercita un'attività volta al perseguimento dello scopo criminale dell'organizzazione. La variante del sostegno all'attività di un'organizzazione criminale si riferisce per contro al comportamento di colui che contribuisce, in particolar modo in qualità di intermediario, a questa attività, incoraggia o favorisce quest'ultima o fornisce un aiuto che serve direttamente lo scopo criminale dell'organizzazione. Il sostegno si differenzia dalla complicità nel senso che non è necessario un rapporto di causalità tra il comportamento dell'autore e la commissione di un'infrazione determinata; a titolo di esempio si può citare il caso di colui che, seppur cosciente dei legami esistenti tra la sua prestazione e la finalità perseguita dall'organizzazione, amministra dei fondi sapendo che l'organizzazione criminale trae profitto dalla sua prestazione di servizio (v. FF 1993 III 193, 212 e seg.; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz. 2013, § 40 n. 24-26; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, 5a ediz. 2017, pag. 209 e seg.). Sul piano soggettivo, è necessario che l'autore abbia agito intenzionalmente; conformemente alle regole generali, l'intenzione deve riguardare l'integralità degli elementi costitutivi oggettivi: l'autore deve quindi, nelle due varianti di reato, conoscere l'esistenza dell'organizzazione, il segreto di cui si circonda nonché l'obiettivo criminale che essa persegue (v. FF 1993 III 193, 213; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 40 n. 27; DONATSCH/THOMMEN/ WOHLERS, op. cit., pag. 211).

L’art. 260ter n. 3 CP prevede la punibilità anche di chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011 consid. 3.2 e rinvii).

2.3 Nella fattispecie, con sentenza del 10 dicembre 2012 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (I), Prima Sezione Penale, ha condannato A. ed altri per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi dell’art. 416 bis CP/I e illecita concorrenza con minaccia o violenza ai sensi dell’art. 513 bis

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CP/I (v. atto 18-01-1642 e segg. incarto MPC). In particolare, fino a giugno 2005 è stato ritenuto che A. abbia consapevolmente apportato un contributo all’attività dell’associazione di tipo mafioso denominata “F.” nell’ambito del controllo delle attività economiche, in particolare per la produzione, l’installazione, la distribuzione e il noleggio in regime di monopolio violento di videogiochi e l’esercizio organizzato delle scommesse (v. atto 18-01-1657 e segg. incarto MPC). A. era infatti con-titolare dell’impresa di realizzazione e distribuzione dei video poker e delle scommesse sulle attività sportive, a “partecipazione mafiosa”, operante nelle province di Roma, Napoli e Caserta tra il 2000 e gennaio 2004 (v. atto 18-01-1672 e seg. incarto MPC). Il 16 luglio 2014, la Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Penale, ha confermato la condanna in questione, rideterminando unicamente la pena nei confronti del reclamante (v. atto 18-01-4863 incarto MPC). Con sentenza del 10 aprile 2015, la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di A. (v. atto 18-01- 4946 incarto MPC), per cui le condanne per i reati di cui agli art. 416 bis e 513 bis CP/I sono cresciute in giudicato.

Ora, salvo circostanze eccezionali, la Svizzera, avendo aderito allo Spazio Schengen, non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad esso sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze (v. AMBOS, Internationales Strafrecht, 5a ediz. 2018, pag. 439 e segg.; KLIP, European Criminal Law, 3a ediz. 2016, pag. 373 e segg.; PELOPIDAS, Gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen in Strafsachen in der Europäischen Union, 2009; MITSILEGAS, EU Criminal Law, 2016, pag. 148 e segg.; JUPPE, Die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen in Europa, 2007). Tanto più in ambiti come quello del riciclaggio e del crimine organizzato, dove la tendenza non solo europea ma internazionale, coerentemente seguita anche dal legislatore svizzero (v. in part. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, pag. 105 e segg.; nonché Messaggio del 26 ottobre 2005 concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, FF 2005 5961 e segg.), è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il quale presuppone, anche al di là del precipuo campo dell'assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione con Stati come l'Italia che vantano una consolidata tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo consacrata in un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell'assistenza ma anche al giudice penale del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accertamenti effettuati dalle autorità giudiziarie dello Stato estero (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014 consid. 4.5 con la giurisprudenza e la dottrina ivi citate).

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Alla luce di tutto ciò, non vi è ragione per questa Corte di scostarsi dalle considerazioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze. Ne discende che, durante il periodo in cui è stato ritenuto a carico del reclamante il reato di appartenenza ad un’associazione di stampo mafioso, la cui sussumibilità all'art. 260ter CP è pacifica (v. TPF 2014 31 consid. 4.3), i fondi in questione erano nella sua disponibilità (v. supra Fatti lett. A.). Si giustifica nella fattispecie l’applicazione della presunzione di cui all’art. 72 CP. Occorre quindi ritenere che i valori patrimoniali oggetto della decisione impugnata siano stati, fino a prova del contrario, sottoposti alla facoltà di disporre dell’organizzazione criminale.

2.4 Il reclamante contesta innanzitutto l’origine criminosa dei fondi depositati sulla relazione n. 2 presso l’allora banca C. e poi trasferiti sulla relazione n. 1 presso banca B. Lugano. In sede di replica egli evidenzia che questa Corte, nella decisione BB.2018.29 del 28 giugno 2018 e concernente il medesimo conto, non sia stata in grado di determinare in modo univoco l’origine illecita dei valori sequestrati.

Ora, come già illustrato in precedenza (v. supra consid. 2.2), nell’ambito dell’applicazione dell’art. 72 CP, l’eventuale origine lecita dei valori sequestrati non permette di per sé di ovviare alla loro confisca. La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti. Va comunque rilevato che di fronte ad una tale contiguità economica tra A. e l’organizzazione mafiosa non si può ragionevolmente ammettere che i beni in questione uscissero dall’orbita di controllo dell’organizzazione criminale soltanto perché originati da un’attività lecita.

2.5 Il reclamante contesta poi la competenza territoriale svizzera. A suo dire non sarebbe stato dimostrato che l’organizzazione criminale disponeva dei fondi confiscati. Da ciò conseguirebbe la mancata dimostrazione che l’organizzazione abbia esercitato, o abbia inteso esercitare, la propria attività criminale in tutto o in parte in Svizzera.

Questa Corte rileva che la connessione con il territorio svizzero è data dal fatto che il conto bancario di cui sopra si trova presso una banca sita in Svizzera, Paese in cui è stato gestito (v. TPF 2011 18 consid. 2.2.1-2.2.3), ragione per cui la competenza del MPC di decidere sulla confisca dei valori patrimoniali dell'interessato in Svizzera è pacifica. L'eccezione di incompetenza è pertanto infondata.

2.6 Il reclamante censura infine l’estinzione della prescrizione. A suo dire il termine di prescrizione non si estinguerebbe in riferimento a sentenze pronunciate all’estero. In sede di replica egli afferma inoltre che il termine di prescrizione non si sarebbe comunque potuto estinguere in riferimento alla sentenza estera, poiché essa non tratterebbe il tema della confisca. Questa Corte

- 9 avrebbe inoltre già stabilito nella decisione BB.2018.29, concernente il medesimo conto, che la prescrizione per la confisca subentrerebbe nel giugno 2020.

2.6.1 Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Giusta l’art. 97 cpv. 3 CP, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. Ciò vale anche per le sentenze pronunciate all’estero (decisione del Tribunale penale federale BB.2010.97 del 27 gennaio 2011 consid. 2.3). Le disposizioni sulla prescrizione dell'azione penale (art. 97 seg. CP) sono applicabili per analogia a quelle del diritto di confisca (v. sentenza 6S.184/2003 del 16 settembre 2003 consid. 3.1 non pubblicato in DTF 129 IV 305). Pertanto, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue anche per la procedura di confisca (v. pure SCHMID, in: Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. 1, 2a ed. 2007, pag. 230, nota 1024). Va da sé che, analogamente alla giurisprudenza resa nella DTF 134 IV 328, per sentenza di prima istanza non si può che intendere quella che ordina la confisca.

2.6.2 Di principio, la confisca è ordinata da un giudice (v. art. 69 e segg. CP; DTF 108 IV 154 consid. 2). Con l’entrata in vigore del CPP, il legislatore ha attribuito una tale competenza anche al pubblico ministero in caso di abbandono del procedimento. L’art. 320 cpv. 2 CPP prevede infatti che, con il decreto d’abbandono, il pubblico ministero revoca i provvedimenti coercitivi adottati. Esso può disporre la confisca di oggetti e valori patrimoniali. Trattasi di una possibilità riconosciuta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, nella misura in cui un tribunale che disponga di un pieno potere d’apprezzamento (sia in fatto che in diritto) eserciti un controllo sulla decisione; il ricorso previsto dall’art. 393 cpv. 1 lett. a CPP soddisfa questa esigenza (ROTH/VILLARD, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 10 ad art. 320 CPP; GRÄDEL/HEINIGER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 12 ad art. 320 CPP; v. anche FF 2006 1176).

2.6.3 Occorre innanzitutto ricordare che il reclamante è stato condannato dalle autorità italiane per appartenenza ad una associazione a delinquere di stampo mafioso, certamente paragonabile ad un'organizzazione criminale ex art. 260ter CP (v. TPF 2014 31 consid. 4.3) per fatti commessi fino ad almeno giugno 2005, per cui la prescrizione per la confisca ex art. 72 CP sarebbe subentrata nel giugno 2020 (v. art. 97 cpv. 1 lett. b CP). Il decreto di confisca del MPC è stato emesso in data 2 marzo 2020 e dunque prima dell’intervento della prescrizione (v. supra consid. 2.6.2). Tale decreto equivale ad una sentenza di prima istanza, sia nella forma che nella sostanza, atteso che, a differenza di un decreto d’accusa ex art. 352 e segg. CPP, soggiace ad un altro

- 10 tipo di impugnativa. Non è infatti una proposta di sentenza (v. RIKLIN, Commentario basilese, op. cit., n. 4 ad art. 354 CPP), ma una decisione di prima istanza a tutti gli effetti, impugnabile in seconda istanza davanti alla presente autorità con un potere d’esame non a caso equivalente a quello del giudice d’appello (v. art. 393 cpv. 2 e art. 398 cpv. 3 CPP). Da un’interpretazione sistematica della legge emerge chiaramente la volontà del legislatore di parificare questo tipo di decisioni alle sentenze di merito del giudice di prima istanza, prevedendo semplicemente due autorità giurisdizionali differenti: la Corte dei reclami penali da un lato, la Corte d’appello dall’altro. Del resto in caso di giudizio di confisca con contestuale condanna penale è il tribunale di primo grado a decidere. Non vi è quindi nessuna ragione per trattare differentemente, a livello di prescrizione, le due situazioni. Non fa ostacolo a questa conclusione la DTF 144 IV 81, visto che riguarda semplicemente la limitata forza di cosa giudicata di un abbandono o di un non luogo a procedere rispetto al proscioglimento in un giudizio di merito. Argumentum e contrario questo non vale per la misura della confisca, sul cui pieno valore formale e materiale di res iudicata non vi è alcun dubbio.

2.6.4 Per questi motivi, anche la censura della prescrizione risulta infondata.

2.7 In sede di replica, il reclamante ha espresso la propria volontà di trasferire i valori patrimoniali litigiosi, una volta che ne verrà disposto il dissequestro, su un trust, mediante conferimento irrevocabile a beneficio unico di sua figlia. Così facendo, egli sostiene di aver rovesciato la presunzione di cui all’art. 72 CP.

Quanto proposto da A. non permette di sovvertire la presunzione legale della facoltà di disporre dell’organizzazione mafiosa. Come evidenziato in precedenza (v. supra consid. 2.3), i tribunali italiani hanno accertato la partecipazione di A. all’associazione di stampo mafioso denominata “F.” fino ad almeno giugno 2005. È pertanto legittimo (se non addirittura logico) presumere che i valori patrimoniali del reclamante siano stati, perlomeno fino a giugno 2005, di fatto sottoposti alla facoltà di disporre della predetta organizzazione criminosa. Ciò è sufficiente per l’applicazione dell’art. 72 CP, indipendentemente dal fatto di sapere se oggi l’organizzazione criminale disponga ancora di un potere di disposizione sui valori in parola. Determinante è il fatto che tale potere sia esistito.

2.8 Nella misura in cui ininfluente sull’esito della presente procedura, la richiesta di acquisire l’intero incarto SV.13.0304 va respinta.

3. Alla luce di quanto precede, la richiesta della concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

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4. In conclusione, la confisca dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 1 intestata a A. presso la banca B., Lugano va confermata ed il reclamo respinto.

5. Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La richiesta dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. 3. La richiesta di acquisire agli atti l’intero incarto SV.13.0304 è respinta. 4. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 15 luglio 2020

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Ergin Cimen - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF). A.

BB.2020.62 — Tribunale penale federale 15.07.2020 BB.2020.62 — Swissrulings