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Tribunale penale federale 12.03.2018 BB.2018.33

12. März 2018·Italiano·CH·penale federale·PDF·708 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Revisione (art. 410 CPP).;;Revisione (art. 410 CPP).;;Revisione (art. 410 CPP).;;Revisione (art. 410 CPP).

Volltext

Decisione del 12 marzo 2018 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti A., Istante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Revisione (art. 410 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2018.33

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Visti: - il gravame interposto il 17 febbraio 2018 da A. dinanzi a questa Corte (act. 1); - la decisione del 27 febbraio 2018, mediante la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile il suddetto reclamo (v. sentenza BB.2018.21); - l'istanza di revisione di tale decisione del 7 marzo 2018 presentata da A. (act. 1); - la richiesta al Tribunale penale federale, contenuta nella summenzionata istanza, di indicare il partito politico dei giudici penali federali Giorgio Bomio- Giovanascini, Tito Ponti e Roy Garré. Considerato: - che, giusta il testo chiaro della legge, la revisione può essere richiesta da chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure (v. art. 410 cpv. 1 CPP); - che la revisione di decisioni emanate nella forma dell'ordinanza o del decreto non è ammessa (v. DTF 141 IV 269 consid. 2.2.2; TPF 2011 115 consid. 2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.155 del 19 settembre 2017, con riferimenti; cfr. anche JOSITSCH/ SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1587); - che la decisione di cui l'istante richiede la revisione costituisce materialmente un'ordinanza (v. art. 80 cpv. 1 CPP); - che la presente istanza è dunque manifestamente inammissibile, ragione per cui questa Corte ha rinunciato allo scambio degli scritti (v. art. 390 cpv. 2 CPP e contrario); - che l'istante non fa peraltro valere nessun motivo previsto all'art. 410 CPP, per cui anche sotto questo profilo la sua domanda risulterebbe irricevibile;

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- che la richiesta di indicare il partito politico dei giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Tito Ponti e Roy Garré è di competenza del Segretariato generale del Tribunale penale federale, Servizio al quale la richiesta viene pertanto inoltrata (art. 10 cpv. 2 lett. d del regolamento sull’organizzazione del Tribunale penale federale [RS 173.713.161; ROTPF] in relazione all’art. 2 cpv. 2 del regolamento del Tribunale penale federale su principi dell’informazione del 24 gennaio 2012 [RS 173.711.33], in relazione con l’art. 8 della legge federale sulla procedura amministrativa [RS 172.021; PA]); - che, visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie sono addossate all’istante (v. art. 428 cpv. 1 CPP); - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71; LOAP) nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RS 173.713.162; RSPPF), ed è fissata nella fattispecie a fr. 200.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. L'istanza di revisione è inammissibile. 2. La richiesta di indicare il partito politico dei giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Tito Ponti e Roy Garré viene inoltrata per competenza al Segretariato generale del Tribunale penale federale. 3. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico dell’istante.

Bellinzona, 12 marzo 2018 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - A. - Ministero pubblico della Confederazione - Tribunale penale federale, Segretariato generale (brevi manu)

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

BB.2018.33 — Tribunale penale federale 12.03.2018 BB.2018.33 — Swissrulings