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Tribunale penale federale 09.11.2018 BB.2018.153

9. November 2018·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,437 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Sospensione dell'istruzione (art. 314 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP);;Sospensione dell'istruzione (art. 314 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP);;Sospensione dell'istruzione (art. 314 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP);;Sospensione dell'istruzione (art. 314 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

Volltext

Decisione del 9 novembre 2018 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Stefan La Ragione, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Sospensione dell'istruzione (art. 314 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2018.153

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Visti: - il procedimento penale condotto dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di A. e altri per titolo di partecipazione e sostegno a un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP (SV.09.0178); - il decreto del 21 agosto 2018, mediante il quale il MPC ha sospeso, per una durata indeterminata, il predetto procedimento nei confronti di A. e altri (v. act. 1.2, punti 1 e 2 del dispositivo); - il reclamo del 4 settembre 2018, con il quale A. ha postulato l'annullamento, nella misura in cui lo concernono, dei punti 1 e 2 del dispositivo del decreto in questione (v. act. 1); - la risposta del 17 settembre 2018, trasmessa per conoscenza al reclamante (v. act. 4), attraverso la quale il MPC ha confermato integralmente il contenuto del decreto impugnato e postulato la reiezione del reclamo (v. act. 3); - lo scritto del 4 ottobre 2018, con il quale il MPC ha comunicato che l'istruzione nei confronti di A. è stata riattivata, ciò che renderebbe la presente causa priva d'oggetto (v. act. 5); - lo scritto del 17 ottobre 2018, mediante il quale il reclamante ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 8); - la lettera del 31 ottobre 2018, trasmessa al reclamante per conoscenza (v. act. 11), con la quale il MPC ha ribadito quanto espresso nel suo scritto del 4 ottobre 2018 (v. act. 10). Considerato: - che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione; - che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP);

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- che interposto tempestivamente contro il sopraccitato decreto di sospensione del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 396 cpv. 1 CPP; - che la legittimazione del reclamante, destinatario del decreto impugnato e da esso direttamente toccato nei propri interessi giuridici (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.42 del 26 luglio 2012, consid. 1.1; LANDS- HUT/BOSSHARD, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz., 2014, n. 23 ad art. 314 CPP), è pacifica (v. art. 314 cpv. 5 in combinato disposto con art. 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP); - che giusta l’art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c); - che, con il decreto impugnato, il MPC aveva deciso di sospendere, per una durata indeterminata, il procedimento nei confronti del reclamante e altri, sostanzialmente per attendere l'esito di un parallelo procedimento penale italiano condotto nei confronti del predetto e di altri dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, strettamente connesso con quello svizzero (v. act. 1.2 pag. 6 e seg.); - che, avendo ricevuto dalle autorità inquirenti italiane, in data 1° ottobre 2018, la sentenza di non luogo a procedere del 28 giugno 2018, cresciuta in giudicato, emanata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria concernente (anche) il reclamante, il MPC, senza emanare una formale decisione scritta in tal senso, ha deciso di riattivare il procedimento elvetico a carico di quest'ultimo (v. act. 5, con allegati); - che il reclamante contesta l'esistenza di una decisione di riattivazione del procedimento a suo carico, aggiungendo di aver già evidenziato nel suo ricorso del 4 settembre scorso l'esistenza della sentenza di non luogo a procedere di cui sopra (v. act. 8 pag. 2 e segg.); - che giusta l'art. 315 CPP, il pubblico ministero riattiva d'ufficio l'istruzione se è venuto meno il motivo che ne ha provocato la sospensione (cpv. 1), precisato che la riattivazione non è impugnabile (cpv. 2); - che la riattivazione dell'istruzione non è sottoposta a nessuna forma speciale (v. FF 2006 pag. 1170), potendo il pubblico ministero decidere di emanare una decisione formale o accontentarsi di ordinare nuovi atti istruttori (v. MO- REILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire,

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2° ediz. 2016, n. 2 ad art. 315 CPP; OMLIN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 4 ad art. 315 CPP); - che la riattivazione può dunque fare l'oggetto di una semplice nota interna da mettere nell'incarto ed essere annunciata alle parti oralmente o per scritto, come lo sono le ordinanze semplici d'istruzione, pur non essendo ciò obbligatorio (v. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, ibidem; LANDSHUT/BOSSHARD, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), n. 2 ad art. 315 CPP); - che non esiste nessun dovere di comunicazione del pubblico ministero nei confronti dei differenti partecipanti alla procedura (v. OMLIN, op. cit., n. 6 ad art. 315 CPP); - che il MPC, certo già informato dal ricorrente, con il suo gravame del 4 settembre 2018, dell'esistenza del decreto di non luogo a procedere del 28 giugno 2018, ha deciso di riattivare la procedura a carico del predetto – ad inizio ottobre e senza avvisare l'interessato – solo dopo aver ricevuto la conferma dalle autorità italiane della crescita in giudicato del decreto in parola (v. act. 5, 5.1, 5.1.1, 10, 10.1 e 10.2); - che il modo di procedere del MPC non presta dunque il fianco a critiche; - che, alla luce di quanto precede e come sostenuto dal MPC, il gravame è divenuto privo d'oggetto (v. act. 5); - che il MPC ha anche chiesto la reiezione del gravame "e il conseguente addossamento delle eventuali tasse, spese e ripetibili al reclamante" (v. ibidem); - che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, quando una procedura di reclamo ex art. 393 e segg. CPP diventa priva d'oggetto, i costi e le ripetibili vengono addossati alla parte che è all'origine di tale fatto (v. TPF 2011 31); - che essendo la causa divenuta priva d'oggetto in seguito al fatto che il MPC ha nel frattempo riattivato il procedimento svizzero nei confronti del reclamante, le spese procedurali concernenti il presente reclamo devono però essere assunte dalla Confederazione (v. art. 423 CPP; Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 pag. 1228; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2013, n. 1777; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea 2011, n. 569); - che in concreto non si riscuotono emolumenti giudiziari;

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- che il MPC verserà al reclamante un’indennità di fr. 1'000.– per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (v. art. 436 cpv. 1 CPP in relazione con art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, nonché art. 21 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura federale, RSPPF; RS 173.713.162).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è divenuto privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo. 2. Non vengono prelevate spese. 3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante un importo di fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 9 novembre 2018

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Stefan La Ragione - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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