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Tribunale penale federale 25.01.2016 BB.2016.17

25. Januar 2016·Italiano·CH·penale federale·PDF·622 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3 CPP). Ritiro del reclamo (art. 386 CPP).;;Retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3 CPP). Ritiro del reclamo (art. 386 CPP).;;Retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3 CPP). Ritiro del reclamo (art. 386 CPP).;;Retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3 CPP). Ritiro del reclamo (art. 386 CPP).

Volltext

Decisione del 25 gennaio 2016 Corte dei reclami penali Composizione Giudice penale federale Tito Ponti, Giudice unico, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., Reclamante

contro

CORTE DI APPELLO E DI REVISIONE PENALE, Controparte

Oggetto Retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3 CPP)

Ritiro del reclamo (art. 386 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2016.17

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Visti: - il reclamo presentato il 19 gennaio 2016 dall'avv. A. avverso il dispositivo della sentenza del 14 gennaio 2016 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino nella causa concernente B., più precisamente il punto 3.1 relativo alla retribuzione del difensore d'ufficio (v. act. 1); - l'invito fatto da questa Corte all'avv. A. a motivare il suo reclamo, in virtù degli art. 385 cpv. 2 e 396 CPP (v. act. 2); - la lettera del 21 gennaio 2016 con cui l'avv. A. dichiara il ritiro del reclamo (v. act. 3). Considerato: - che, a norma dell'art. 386 cpv. 2 lett. b CPP, chi ha interposto ricorso può ritirarlo entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta; - che la rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità (art. 386 cpv. 3 CPP); - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 21 gennaio 2016 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, a norma dell'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (1a frase), con la precisazione che è ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito (2a frase); - che, avendo la reclamante ritirato la sua impugnativa, ella deve essere considerata quale parte soccombente;

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- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162); - che, nella fattispecie, la dichiarazione di ritiro del reclamo è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, la quale, pur non avendo ancora cagionato notevoli costi processuali, non può tuttavia essere considerata neutrale sotto il profilo delle spese di cancelleria, per cui si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta che viene fissata nel minimo di fr. 200.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La causa è stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 26 gennaio 2016 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. A. - Corte di appello e di revisione penale

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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