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Tribunale penale federale 04.09.2015 BB.2015.63

4. September 2015·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,411 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Sequestro (art. 263 segg. CPP).;;Sequestro (art. 263 segg. CPP).;;Sequestro (art. 263 segg. CPP).;;Sequestro (art. 263 segg. CPP).

Volltext

Decisione del 4 settembre 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti A. SA, rappresentata dall'avv. Carlo Borradori

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Sequestro (art. 263 segg. CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2015.63

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Visti: - L'ordine di sequestro giusta l'art. 263 CPP emesso dal Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) il 20 maggio 2015, con cui è stato impartito il blocco segnatamente del conto n. 1 intestato a A. SA sito presso la banca B. (act. 1.3); - il reclamo presentato l'11 giugno 2015 da A. avverso il predetto ordine di sequestro e con cui veniva postulato l'annullamento del sequestro in oggetto (act. 1); - il memoriale di risposta del MPC datato 30 giugno 2015, con cui l'autorità inquirente richiedeva di respingere integralmente il reclamo (act. 3); - la replica di A. inoltrata il 27 luglio 2015, con cui la reclamante chiedeva nuovamente l'annullamento del sequestro del conto bancario ad essa intestato (act. 6); - lo scritto del 7 agosto 2015, con cui il MPC postulava la conferma dell'ordine di sequestro del 20 maggio 2015 (act. 8); - la missiva del 12 agosto 2015 con cui il MPC comunicava a questa Corte di avere predisposto il dissequestro dei valori patrimoniali presenti sulla relazione bancaria n.1 intestata alla reclamante e sita presso la banca B. (act. 10); - la decisione di dissequestro emanata dal MPC il 12 agosto 2015 (act. 10.1); - lo scritto datato 18 agosto 2015 dell'avv. Carlo Borradori, con cui chiede che lo Stato venga condannato al pagamento delle tasse di giustizia, come pure che venga riconosciuta alla reclamante una congrua indennità per le spese sostenute, sulla base della parcella dell'avv. Borradori prodotta in allegato di complessivi fr. 5'576.60 (act. 12, 12.1); - la presa di posizione sulle spese procedurali trasmessa dal MPC il 19 agosto 2015, con cui l'autorità chiede che dette spese vengano poste a carico della reclamante, essendo il sequestro contestato stato predisposto sulla base di informazioni contenute nella comunicazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (MROS), predisposto nel rispetto delle normative legali e tolto a seguito di una tempestiva disamina delle documentazione ad opera del MPC (act. 13).

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Considerato: - che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero; - che mediante il reclamo si possono segnatamente censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP); - che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP); - che la legittimazione ricorsuale della reclamante è in concreto data; - che quando l'interesse attuale del reclamante viene meno nel corso della procedura ricorsuale, la procedura di reclamo viene dichiarata priva d'oggetto (v. sentenze del Tribunale federale 2C_1049/2011 del 18 luglio 2012, consid. 1.2; 2C_77/2007 del 2 aprile 2009, consid. 3); - che nel caso di specie, la causa è divenuta priva d'oggetto a seguito del dissequestro del conto interessato; - che, in base alla giurisprudenza di questa Corte in ambito di procedura penale ordinaria, quando una procedura di reclamo ex art. 393 e segg. CPP diventa priva d'oggetto, i costi e le ripetibili vengono addossati alla parte che è all'origine di tale fatto (v. TPF 2011 31 con riferimenti; così anche PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, n. 569); - che, essendo la causa divenuta priva d'oggetto in seguito alla decisione di dissequestro pronunciata dal MPC il 12 agosto 2015 (act. 21.1), quest'ultima autorità deve essere considerata come parte soccombente; - le spese procedurali concernenti il presente reclamo devono dunque essere assunte dalla Confederazione (v. art. 428 cpv. 1 CPP); - che nella fattispecie non si riscuotono emolumenti giudiziari;

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- che il MPC verserà alla reclamante un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (v. art. 436 cpv. 1 CPP in relazione con art. 429 cpv. 1 lett. a CPP); - che, giusta l'art. 12 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata, tenuto presente che l'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- ed al massimo a fr. 300.--, come pure che in genere la tariffa oraria applicata dalla Corte dei reclami del Tribunale penale federale ammonta a fr. 230.-- all'ora (v. decisione del Tribunale penale federale BH.2012.3 del 6 marzo 2012, consid. 10.1 e riferimenti citati); - che l'indennizzo va determinato anche in funzione della nota d'onorario presentata dal patrocinatore della reclamante (art. 10 e 12 cpv. 1 RSPPF); - che nel valutare la proporzionalità dell'impegno dell'avvocato difensore l'autorità adita dispone di un ampio margine di apprezzamento e discrezionalità (WEHRENBERG/FRANK, Commentario Basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 19 ad art. 429 CPP); - che, nel caso concreto, la nota d'onorario presentata dall'avv. Borradori, oltre alle attività direttamente connesse al presente reclamo ed ai contatti con il cliente, contiene l'indicazione di svariati contatti con altri legali. Tuttavia, non essendo la motivazione di detti colloqui e della corrispondenza stata illustrata dall'avvocato della reclamante, né essendo la medesima chiaramente evincibile dagli atti, questa Corte ritiene equo mantenere la durata complessiva dei medesimi in un'ora per i contatti con l'avv. C., un'ora per i contatti con l'avv. D. e 30 minuti per la corrispondenza con l'avv. E.; - che, alla luce dell'incarto in possesso di questa Corte, appaiono oggettivamente eccessivi anche i dispendi temporali esposti dal difensore della reclamante per l'allestimento del reclamo (180 minuti per un testo di nemmeno 3 pagine, di cui la prima contiene solo l'indicazione delle parti in causa) e della replica (240 minuti per un allegato di circa 4 pagine, di cui la prima contiene solo l'indicazione delle parti), dispendi che vanno quindi ridotti di un'ora ciascuno, ossia 120 minuti per l'allestimento del reclamo e 180 minuti per l'allegato di replica; - che, complessivamente dunque alla difesa della reclamante vanno riconosciuti 970 minuti (invece dei 1190 esposti nella nota d'onorario act. 12.1), corrispondenti a 16 ore e 10 min. a fr. 230.-- all'ora, ossia fr. 3'718.--, oltre alle spese ed all'IVA (fr. 206.-- + fr. 314.--), per un totale fr. 4'238.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è divenuto privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo. 2. Non vengono prelevate spese. 3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla reclamante un importo di fr. 4'238.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, il 7 settembre 2015 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Carlo Borradori - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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