Decisione del 27 aprile 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti BANCA A., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, e
B., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
Controparti
Oggetto Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2015.4
- 2 -
Fatti: A. In data 11 marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un procedimento penale per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in relazione a presunte distrazioni intervenute a danno di società del gruppo Parmalat., procedimento poi esteso nei confronti di B., ex dipendente di Banca A. a Milano, per i reati di falsità in documenti (art. 251 CP), corruzione attiva (art. 322ter CP) ed istigazione ad amministrazione infedele (art. 158 CP) (cfr. act. 8.1). In particolare, il 27 gennaio 2011 l'inchiesta è stata estesa nei confronti di B. per quest'ultimo reato in relazione a delle lettere con richiesta di pagamento di commissioni ("fees") sottoscritte da C. a nome della banca D. nel periodo da dicembre 1999 a novembre 2002 inviate a società del gruppo Parmalat. per prestazioni che la banca in realtà non avrebbe fornito (v. act. 8.2 e 8.1).
B. Premesso che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma sta conducendo un parallelo procedimento nei confronti di B. ed altri per titolo di bancarotta fraudolenta aggravata ed usura a danno di società del gruppo Parmalat., il MPC, ritenendo, sulla base del decreto del 5 aprile 2012 che dispone il giudizio emanato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma (v. act. 8.12), che i fatti relativi al contestato reato di istigazione ad amministrazione infedele fosse già oggetto del procedimento italiano, ha abbandonato tale capo d'accusa, precisando che il procedimento elvetico nei confronti di B. proseguiva per gli altri reati (v. act. 8.1).
C. Con reclamo del 5 gennaio 2015 la banca A., accusatrice privata nel procedimento svizzero, è insorta contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Essa chiede che il reclamo sia accolto e la decisione annullata, dovendo il caso essere rispedito all'istanza inferiore per fornire una nuova motivazione o per continuare l'indagine sulla base dei fatti già presentati mediante una sua previa istanza del 27 febbraio 2012 (v. act. 1).
D. Con risposte del 26 gennaio risp. 6 febbraio 2015 il MPC e B. hanno postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8 e 9).
E. Con replica del 16 marzo 2015 la reclamante si è riconfermata nelle sue conclusioni ricorsuali.
- 3 -
F. Con duplica spontanea del 2 aprile 2015 B. ha ribadito la sua posizione (v. act. 17).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto 1. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impugnata, datata 22 dicembre 2014 (v. act. 8.1), è stata notificata alla reclamante in data 24 dicembre 2014 (v. act. 1.2). Il reclamo, interposto il 5 gennaio 2015, è pertanto tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). In concreto, come evidenzia la decisione impugnata (v. act. 8.1 pag. 2), la reclamante è stata ammessa dal MPC al procedimento quale accusatrice privata. Occorre quindi verificare se la medesima dispone di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata.
1.3.1 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che la qualità per ricorrere dell'accusatrice privata contro un decreto di abbandono o di non luogo a
- 4 procedere è subordinata alla condizione ch'essa sia direttamente toccata dall'infrazione e possa far valere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione (v. sentenza 1B_489/2011 del 24 gennaio 2012, consid. 2.1). Di principio, solo il titolare del bene giuridico protetto dalla disposizione penale infranta può prevalersi di una lesione diretta (v. DTF 129 IV 95 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
1.3.2 Ora, nella misura in cui l'amministrazione infedele di cui al capo d'accusa abbandonato si riferiva a delle richieste di pagamento fasulle o comunque ingiustificate che hanno causato danni pecuniari esclusivamente a società del gruppo Parmalat. (e non alla banca A.; v. act. 8 pag. 2 e documentazione citata; lett. A supra), la condizione della lesione diretta tra tale accusa (abbandonata) e la qui reclamante fa manifestamente difetto. Ciò, in realtà, non sembra nemmeno contestato dalla predetta, la quale considera la sua legittimazione ricorsuale data nella misura in cui il decreto impugnato sarebbe da considerarsi come abbandono implicito di tutti i reati basati sui fatti da lei presentati con scritto del 27 febbraio 2012 (v. act. 1 pag. 3 e segg.). Questa interpretazione non può però essere condivisa. Il decreto impugnato è chiaro: il procedimento penale nei confronti di B. è abbandonato per il titolo di istigazione ad amministrazione infedele (v. act. 8.1, cifra 1 del dispositivo), ma prosegue per gli altri titoli di reato a lui ascritti (v. act. 8.1 pag. 2). Che non si sia in presenza di un abbandono, anche implicito, di altri capi d'accusa è del resto confermato dal MPC stesso nella sua risposta al reclamo (v. act. 8 pag. 2 e 3). Dovendo la legittimazione ricorsuale della reclamante, e l'analisi dell'esistenza o meno di una lesione diretta, rapportarsi unicamente all'abbandono del capo d'accusa oggetto della decisione impugnata e non essendo stata sostanziata lesione alcuna di suoi interessi giuridicamente protetti, la legittimazione della reclamante fa quindi difetto.
2. Visto quanto precede, il reclamo è inammissibile.
3. 3.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
3.2 B. si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1
- 5 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). La semplice richiesta, espressa in sede di risposta (v. act. 9 pag. 1), di ottenere un importo non inferiore a fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili, senza presentare una nota d'onorario dettagliata, non ossequia infatti alle condizioni della summenzionata disposizione. Nel caso concreto, tenuto conto dell’attività presumibilmente svolta dal difensore di B., un onorario di fr. 2'000.-- (IVA compresa) appare giustificato, importo che va messo a carico della reclamante.
- 6 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato. 3. La reclamante rifonderà a B. fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 28 aprile 2015 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Lucien W. Valloni - Ministero pubblico della Confederazione - Avv. Daniele Timbal
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.