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Tribunale penale federale 25.02.2014 BB.2014.17

25. Februar 2014·Italiano·CH·penale federale·PDF·905 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Indennizzo di terzi (art. 434 in relazione con l'art. 433 cpv. 2 CPP): competenza per statuire su una richiesta d'indennizzo legata ad un ordine di edizione di documentazione bancaria.;;Indennizzo di terzi (art. 434 in relazione con l'art. 433 cpv. 2 CPP): competenza per statuire su una richiesta d'indennizzo legata ad un ordine di edizione di documentazione bancaria.;;Indennizzo di terzi (art. 434 in relazione con l'art. 433 cpv. 2 CPP): competenza per statuire su una richiesta d'indennizzo legata ad un ordine di edizione di documentazione bancaria.;;Indennizzo di terzi (art. 434 in relazione con l'art. 433 cpv. 2 CPP): competenza per statuire su una richiesta d'indennizzo legata ad un ordine di edizione di documentazione bancaria.

Volltext

Decisione del 25 febbraio 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti LA BANCA A., rappresentata dall'avv. Aldo Foglia,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Indennizzo di terzi (art. 434 in relazione con l'art. 433 cpv. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2014.17

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Visti: - la decisione del 13 gennaio 2014, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha respinto un'istanza d'indennizzo per un ammontare di fr. 14'143.20 presentata dalla banca A., a Zurigo-Mülligen, per le spese da questa sostenute in relazione ad un decreto di edizione di documentazione bancaria e sequestro a lei indirizzato nell'ambito di un procedimento penale; - il reclamo del 23 gennaio 2014 interposto dalla banca A. presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione; - lo scritto del 6 febbraio 2014, con il quale il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ricevibilità; - la replica dell'11 febbraio 2014, trasmessa la MPC per conoscenza, mediante la quale la reclamante ribadisce le conclusioni espresse in sede ricorsuale. Considerato: - che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero; - che il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata); - che i terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo (art. 434 cpv. 1 prima frase CPP;

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- che la decisione finale statuisce in merito a tali pretese (art. 434 cpv. 2 prima frase CPP); - che in casi non controversi, il pubblico ministero può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare (art. 434 cpv. 2 seconda frase CPP); - che per casi non controversi si intende quelli in cui l'istanza d'indennizzo è inequivocabilmente da accogliere ed il fondamento della pretesa dimostrato (v. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 9 ad art. 435 CPP; STEFAN WEHRENBERG/IRENE BERNHARD, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 9 ad art. 434 CPP; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREI-REYMOND, Code de procédure pénale, Basilea 2013, n. 10 ad art. 434 CPP; CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 15 ad art. 434 CPP); - che nel corso della procedura preliminare il pubblico ministero non può respingere istanze d'indennizzo, dovendo tali casi essere oggetto della decisione finale (v. N. SCHMID, op. cit., n. 9 e seg. ad art. 434 CPP; S. WEHRENBERG/I. BERNHARD, ibidem); - che in concreto il MPC, statuendo allo stadio preliminare del procedimento penale in un caso di reiezione di un'istanza d'indennizzo non ha dunque ottemperato al disposto di cui all'art. 434 cpv. 2 CPP; - che una decisione emanata da un'autorità incompetente è nulla (DTF 132 II 342 consid. 2.1; v. anche DTF 136 II 415 consid. 1.2); - che la nullità deve essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi momento, da qualsiasi istanza giudicante, potendo la stessa anche essere constatata nell'ambito di una procedura di ricorso (DTF 132 II 342 consid. 2.1, con rinvii giurisprudenziali); - che la reclamante, invece di contestare il rifiuto d'indennizzo, avrebbe dovuto sollevare l'incompetenza del MPC a pronunciare la decisione impugnata, quindi la nullità di quest'ultima, ciò che non ha fatto; - che, costatate la nullità della decisione impugnata nonché la finalità del reclamo, quest'ultimo è da dichiarare inammissibile; - che, viste le particolarità del caso, non si prelevano spese processuali;

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- che, visto l'esito del reclamo, non vengono concesse ripetibili.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. Non vengono prelevate spese processuali.

Bellinzona, 25 febbraio 2014 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Aldo Foglia - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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