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Tribunale penale federale 18.03.2013 BB.2012.197

18. März 2013·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,309 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Decreto del tribunale di primo grado. Opposizione al decreto d'accusa. (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP e 354 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Decreto del tribunale di primo grado. Opposizione al decreto d'accusa. (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP e 354 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Decreto del tribunale di primo grado. Opposizione al decreto d'accusa. (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP e 354 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Decreto del tribunale di primo grado. Opposizione al decreto d'accusa. (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP e 354 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).

Volltext

Decisione del 18 marzo 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,

Reclamante

contro

1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE,

2. B. SPA, rappresentata dall'avv. Ivan Paparelli,

3. C. FIN. SPA, rappresentata dall'avv. Ivan Paparelli,

4. D. FIN. CORP. BV, rappresentata dall'avv. Ivan Paparelli,

5. E.,rappresentato dall'avv. Mario Postizzi,

Controparti

6. TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE,

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2012.197 Procedura secondaria: BP.2012.84

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Autorità che ha reso la decisione impugnata

Oggetto Decreto del tribunale di primo grado Opposizione al decreto d'accusa (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP e 354 cpv. 1 lett. b CPP) Effetto sospensivo (art. 387 CPP)

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Fatti:

A. Il 14 febbraio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha emanato un decreto d'accusa nei confronti di E. per titolo di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro grave (art. 305bis n. 2 CP). Accusato di aver riciclato ingenti somme di denaro distratte illecitamente da A.e da altre persone in Italia a danno di società del gruppo agroalimentare Parmalat, egli è stato condannato ad una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna, sospesa per un periodo di prova di due anni, e ad una multa di fr. 7'000.--, quest'ultima da pagare, a valere quale pena complementare ad un precedente decreto d'accusa del 20 gennaio 2012 mediante il quale il medesimo era stato condannato ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 20.-- cadauna, anch'essa sospesa per un periodo di prova di due anni (v. cl. 3 p. 100.4 e segg., in particolare 100.32 incarto TPF). Parallelamente alla pena irrogata, è stata inoltre ordinata la confisca della totalità degli averi (capitale ed interessi maturati) sul conto n.1 intestato a E. presso la banca F. a Vaduz/FL, Liechtenstein, ammontanti a USD 21'246'618.52 (stato al 6 agosto 2008) (v. cifra 4 del dispositivo; cl. 3 p. 100.33 incarto TPF). Il decreto d'accusa è stato notificato a E. e agli accusatori privati, ossia B. SpA, C. Fin. SpA e D. Fin. Corp. BV (cl. 3 p. 100.33 incarto TPF).

B. Venuto a conoscenza del decreto del 14 febbraio 2012 tramite il difensore di E. (v. act. 6 pag. 2), A., con scritto del 20 febbraio 2012, ha formulato, quale terza persona aggravata, opposizione alla confisca di cui alla cifra 4 del decreto, ritenuto che il conto in questione sarebbe stato intestato a E. unicamente a titolo fiduciario, per conto di A., avente diritto economico dei fondi ivi depositati (v. cl. 3 p. 100.34 incarto TPF).

C. In data 8 agosto 2012 il MPC ha trasmesso al Tribunale penale federale, quale tribunale di primo grado, il decreto del 14 febbraio 2012. Precisato che le cifre 1, 2 e 3 del dispositivo dello stesso, non essendovi state opposizioni, sarebbero già passate in giudicato il 27 febbraio 2012, esso ha dichiarato confermarne la cifra 4, giusta l'art. 355 cpv. 3 lett. a CPP (v. cl. 3 p. 100.2 incarto TPF).

D. Con decreto dell'11 dicembre 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale ha dichiarato non valida l'opposizione presentata da A. al decreto d'accusa del 14 febbraio 2012 (v. act. 1.1).

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E. Avverso questa decisione, il 20 dicembre seguente, A. ha interposto reclamo dinanzi alla Corte dei reclami del Tribunale penale postulando, in via provvisoria, la concessione dell'effetto sospensivo. Nel merito egli chiede, in via principale, l'annullamento del decreto impugnato in quanto lesivo dell'art. 29 CPP e, in via subordinata, il rinvio degli atti alla Corte penale affinché convochi l'opponente e le parti al dibattimento, onde statuire sulla validità formale e sostanziale del decreto impugnato e dell'opposizione giusta l'art. 356 (v. act. 1).

F. Con scritto del 7 gennaio 2013 la Corte penale del Tribunale penale federale ha rinunciato a presentare osservazioni al reclamo, riconfermandosi nel decreto impugnato e rimettendosi al giudizio dell'autorità adita.

Nelle sue osservazioni dell'8 gennaio 2013 E. ha dichiarato di non aver formulato opposizione al decreto del 14 febbraio 2012 unicamente per motivi di opportunità e non perché riconoscesse i fatti ivi contenuti. Egli avrebbe trasmesso tale decreto a A.affinché quest'ultimo potesse difendere i propri diritti patrimoniali in merito al provvedimento di confisca dei fondi menzionati alla cifra 4 del dispositivo, di cui lo stesso sarebbe stato proprietario fiduciante.

Con presa di posizione dell'11 gennaio 2013 il MPC ha postulato la reiezione sia della domanda d'effetto sospensivo che del reclamo, siccome irricevibile, inammissibile e comunque infondato.

In data 24 gennaio 2013 le accusatrici private hanno presentato le loro osservazioni al reclamo, postulando la conferma del decreto impugnato.

G. Con replica del 7 febbraio 2013, inviata a tutte le parti per conoscenza, il reclamante si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede di reclamo.

Diritto:

1. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull' organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i casi in cui il CPP dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il TPF.

1.2 Il TPF, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti, senza essere vinco-

- 5 lato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).

1.3 Secondo l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP, il reclamo può essere interposto contro i decreti, le ordinanze nonché gli atti procedurali dei tribunali di prima istanza; sono eccettuate le decisioni ordinatorie. Sono legittimate a ricorrere le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione (art. 382 cpv. 1 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). Interposto contro una decisione mediante la quale è stata negata al reclamante la qualità di opponente al decreto d'accusa del 14 febbraio 2012, il gravame, interposto tempestivamente, è ricevibile in ordine (v. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 3 ad art. 356 CPP; del medesimo autore, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, pag. 627 nota 64; MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 637).

1.4 La Corte dei reclami penali dispone di pieno potere cognitivo e il reclamo viene esaminato sia sotto il profilo dei fatti sia sotto quello del diritto (FF 2006 1214 in fine; JEREMY STEPHENSON/GILBERT THIRIET, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 393 CPP; ANDREAS J. KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n. 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch, n. 1512).

2. Il reclamante afferma innanzitutto che il decreto d'accusa impugnato sarebbe stato emesso in assenza di una pregressa decisione di disgiunzione dal procedimento originario. Essendo co-imputato in quest'ultimo, detta decisione avrebbe dovuto inoltre essergli notificata. Tale omissione da parte dell'autorità inquirente avrebbe avuto in realtà quale finalità quella di impedire una sua eventuale opposizione al decreto d'accusa.

2.1 L'art. 396 cpv. 2 CPP prevede che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine. Ciononostante, il rispetto del principio della buona fede processuale ed il divieto dell'abuso di diritto (v. art. 3 cpv. 2 lett. a e b CPP) impongono al reclamante di interporre il proprio gravame non appena a conoscenza della fattispecie ritenuta contraria al diritto (v. SCHMID, Praxiskommentar, n. 6 ad art. 396 CPP; MAURO MINI, Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 3 ad art. 396 cpv. 2 CPP).

2.2 Nella fattispecie occorre rilevare che il reclamante, benché non notificatogli direttamente, ha avuto conoscenza del decreto d'accusa del 14 febbraio 2012

- 6 per il tramite del difensore di E. (v. act. 6 pag. 2), almeno il 20 febbraio seguente (v. cl. 3 p. 100.34 incarto TPF), data alla quale egli ha spontaneamente inoltrato la propria opposizione a detto decreto. Orbene, a partire da tale momento egli poteva già contestare l'assenza o la mancata notifica di un'eventuale decisione di disgiunzione, ciò che non ha fatto. Tale censura, presentata con l'attuale gravame quasi dieci mesi dopo l'avvenuta conoscenza dell'avversata omissione da parte dell'autorità inquirente risulta quindi inammissibile poiché manifestamente tardiva.

3. L'insorgente sostiene poi che la Corte penale, a torto, gli avrebbe negato, non considerandolo un altro interessato ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP, la legittimazione per opporsi al decreto d'accusa del 14 febbraio 2012. A suo dire, in realtà, egli non andrebbe considerato come "un'altra parte" giusta l'art. 105 CPP, ma come imputato, giacché questa sarebbe la sua veste procedurale nel procedimento a suo carico. Egli ritiene che la sua opposizione debba essere trattata alla stregua dell'opposizione che avrebbe potuto interporre lo stesso E., stante il suo indiscutibile interesse giuridico alla non confisca del conto, i cui averi risulterebbero di sua pertinenza, quale fiduciante e avente diritto economico.

3.1 Secondo l'art. 354 cpv. 1 CPP il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero dall'imputato (lett. a), altri diretti interessati (lett. b) e dal pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (lett. c). Nella categoria "altri diretti interessati" sono da annoverare le persone toccate direttamente nei loro interessi e diritti (v. art. 105 cpv. 2 CPP) dal decreto d'accusa, le quali devono dunque disporre di un interesse giuridicamente protetto per interporre opposizione (v. DAPHINOFF, op. cit., pag. 581 e seg.). Sono comprese, ad esempio, le persone toccate da misure di confisca giusta gli art. 69-73 CP (v. SCHMID, op. cit., n. 4 ad art. 354 cpv. 1 lett. b CPP; F. RIKLIN, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 9 ad art. 354 CPP; M. DAPHINOFF, op. cit., pag. 582). In materia di confisca di averi depositati su conti bancari, un interesse giuridicamente protetto è riconosciuto a chi su tali valori vanta un diritto di proprietà o un diritto reale limitato, come ad esempio un diritto di pegno. Il titolare di averi bancari confiscati può parimenti avvalersi di un tale interesse, ritenuto come egli fruisca di un diritto personale di disposizione sul conto, equivalente economicamente ad un diritto reale sul denaro contante (v. DTF 133 IV 278 consid. 1.3 pag. 282 e seg.; 128 IV 145 consid. 1a pag. 148; 108 IV 154 consid. 1a pag. 155 e seg.). La legittimazione ricorsuale è per contro preclusa al detentore economico (azionista di una società o fiduciante) di un conto, in quanto toccato solo indirettamente. La qualità di avente diritto economico non fonda quindi un interesse giuridicamente

- 7 protetto (sentenza del Tribunale federale 1B_94/2012 del 2 aprile 2012, consid. 2.1 e giurisprudenza citata).

3.2 In concreto, il reclamante non è né imputato nella procedura sfociata nel decreto d'accusa del 14 febbraio 2012, né titolare del conto oggetto della cifra 4 del dispositivo di tale medesimo decreto, unico punto da egli contestato, ma solo l'avente diritto economico (v. cl. 3 p. 100.34 e seg. incarto TPF; act. 6 pag. 2). Conformemente alla giurisprudenza sopra citata, egli non dispone dunque di alcun interesse giuridicamente protetto per opporsi al decreto in questione.

3.3 Non disponendo della legittimazione ad opporsi al suddetto decreto d'accusa, le restanti censure presentate dal reclamante, concernenti il merito della causa, non meritano ulteriore disamina.

4. In conclusione, il reclamo deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.

5. Visto quanto precede, la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

6. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto. 2. La richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 18 marzo 2013 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Daniele Timbal - Tribunale penale federale - Ministero pubblico della Confederazione - Avv. Ivan Paparelli - Avv. Mario Postizzi

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato nessun rimedio giuridico ordinario.