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Tribunale penale federale 23.01.2013 BB.2012.151

23. Januar 2013·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,603 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Denegata/Ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP). Assistenza giudiziaria gratuita.;;Denegata/Ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP). Assistenza giudiziaria gratuita.;;Denegata/Ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP). Assistenza giudiziaria gratuita.;;Denegata/Ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP). Assistenza giudiziaria gratuita.

Volltext

Decisione del 23 gennaio 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Olivier Corda,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Denegata/Ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP) Assistenza giudiziaria gratuita

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2012.151 (BP.2012.62)

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Fatti: A. A. è stato arrestato a Ginevra il 22 marzo 2010 nell'ambito di un'indagine condotta dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di 7 persone per diversi titolo di reato, in particolare organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260 ter CP, riciclaggio aggravato di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LStup., infrazione aggravata alla legge federale sul materiale bellico ai sensi degli art. 33 e segg. LMB. Egli è stato sorpreso in flagranza di reato mentre trasportava un quantitativo di 1.9 kg di cocaina utilizzando false generalità, assieme ad un altro coimputato. Le autorità inquirenti sospettano che le 7 persone attualmente indagate facciano parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico di cocaina tra il Sudamerica (principalmente la Bolivia) e l'Europa, con destinazione la Svizzera e l'Italia.

B. Su istanza di parte, il 26 novembre 2010 la situazione di detenzione preventiva di A. è stata modificata in espiazione anticipata della pena. Dalle indagini finora svolte sembra emergere il coinvolgimento attivo del ricorrente in almeno 6 traffici di stupefacente effettuati – sempre con le medesime modalità – fra la Bolivia e l'Europa, per un quantitativo totale di 127.5 kg di cocaina. Indagato per i reati di partecipazione ad organizzazione criminale, falsità in certificati, riciclaggio di denaro e infrazione aggravata alla LStup, l'imputato risulta per contro estraneo ai traffici di armi tra Italia e Svizzera.

C. Con lettera del 25 giugno 2012 (v. act. 7.1) del suo patrocinatore, A. ha chiesto al MPC l'accesso integrale agli atti dell'incarto e la chiusura dell'istruzione nei suoi confronti ex art. 318 CPP, considerato che le indagini (e il suo stato detentivo) duravano oramai da più di due anni e potevano ritenersi concluse; tali richieste sono state ribadite in una successiva lettera del 17 agosto 2012 (v. act. 7.2).

D. Il MPC ha dato seguito alla richiesta di accesso agli atti dell'indagato, senza tuttavia dichiarare conclusa l'istruttoria nei suoi confronti; anche la richiesta di procedere con rito abbreviato è stata respinta, giacché l'autorità inquirente non ravvisa nel caso di specie i presupposti legali di cui all'art. 358 cpv. 2 CPP (v. act. 7.3).

E. Con reclamo del 28 settembre 2012 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. chiede la constatazione della ritardata giustizia e la fissazione di un termine al MPC per procedere alla comunicazione della chiusura

- 3 dell'istruttoria; egli postula al contempo la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita.

F. Con osservazioni del 19 ottobre 2012 il MPC contesta l'accusa di ritardata giustizia formulata nel reclamo, osservando che l'indagine in corso non è delle più semplici, riguardando numerosi soggetti appartenenti ad un'organizzazione criminale estera, taluni residenti all'estero; oltre alle numerose rogatorie indirizzate in vari paesi europei e sudamericani, è stato necessario estradare alcuni coimputati dal Sudamerica, due dei quali solo nel corso del 2012. Non sarebbe quindi corretto sostenere che l'attività investigativa procede a rilento o è del tutto ferma; al contrario, i coimputati del ricorrente vengono attivamente interrogati dal MPC e la polizia giudiziaria federale sta allestendo un rapporto finale di indagine. Il MPC conta di deferire gli imputati davanti alla competente Corte del Tribunale penale federale nel corso del 2013, configurando quindi una durata complessiva della procedura in esame di circa 3 anni, termine che, tenuto conto della complessità della procedura e dell'attitudine poco collaborativa di alcuni imputati, rispetta pienamente il principio della celerità (v. act. 5, pag. 4).

G. Nei rispettivi allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie precedenti allegazioni e conclusioni. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).

1.2 Giusta gli art. 393 cpv. 1 lett. a CPP, 37 cpv. 1 LOAP e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il diritto di reclamo spetta alle parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione (art. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.61%2F2004&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-II-453%3Ait&number_of_ranks=0#page453

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382 CPP). Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP); i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP). La legittimazione ricorsuale del reclamante, imputato nel procedimento in oggetto e di cui si chiede di constatare la denegata/ritardata giustizia, è pacifica; il reclamo è ricevibile in ordine.

2. A sostegno della sua censura di ritardata giustizia, il reclamante lamenta il fatto che, almeno per quanto lo riguarda personalmente, l'indagine sarebbe in stagnazione da molto tempo; egli sarebbe stato interrogato una sola volta nell'ultimo anno (trascorso sempre in carcere) e il suo ruolo nei traffici di cocaina contestati sarebbe chiaro da un pezzo (partecipazione a due trasporti per complessivi 4 kg di stupefacente, fatti ammessi dallo stesso ricorrente), le indagini ulteriori non avendo potuto suffragare la sua partecipazione ad altri traffici. Sarebbero quindi prive di ogni fondamento le supposizioni avanzate dall'autorità inquirente in merito alla sua partecipazione ad "almeno 6 trasporti per complessivi 127.5 kg di stupefacente". Egli chiede quindi, in ossequio al principio della celerità che permea tutta la procedura penale, l'emanazione immediata della chiusura dell'istruttoria ex art. 318 CPP con il suo rinvio a giudizio, contestando peraltro un suo presunto comportamento abusivo o poco collaborativo nei confronti delle autorità inquirenti.

2.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1 CPP, le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. Se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha la priorità (art. 5 cpv. 2 CPP). Secondo giurisprudenza constante, gli estremi della denegata o ritardata giustizia sono adempiuti allorquando l’autorità competente amministrativa o giudiziaria non statuisce nel termine previsto dalla legge e/o richiesto dalla natura della vertenza o dal complesso di tutte le circostanze determinanti. Il carattere ragionevole della durata della procedura deve essere valutato in funzione delle particolarità del caso concreto; vanno segnatamente prese in considerazione l'ampiezza e il grado di difficoltà del procedimento in corso, nonché il comportamento dell'imputato durante le indagini (TPF 2008 86 consid. 2; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 5.2; DTF 125 V 188 consid. 2a). Al riguardo solo elementi oggettivi sono determinanti; la durata del termine ragionevole non deve essere influenzata da questioni estranee al problema da risolvere, quali un eccesso di lavoro o una negligenza da parte dell’autorità (DTF 117 Ia 193 consid. 1c).

2.2 Con riguardo al principio di celerità, va rilevato che la presente inchiesta dipende in misura sostanziale dagli atti di indagine effettuati dalle autorità estere, atti che possono essere richiesti dal MPC solo a mezzo di domande roga-

- 5 toriali; a tale proposito il MPC ha precisato che, vista la struttura transfrontaliera dell'organizzazione indagata e la sua attività a cavallo fra due continenti, è stato necessario espletare rogatorie in Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Brasile, Bolivia e Colombia; inoltre sono stati spiccati dei mandati di arresto a livello internazionale, con contestuale richiesta di estradizione, nei confronti di alcuni imputati, estradizioni che si sono materializzate solo nel corso dell'ultimo anno, e segnatamente, per il coimputato B. definitivamente nel corso del mese di gennaio del 2012 e per il coimputato C. solo in forma temporanea tra i mesi di giugno e dicembre 2012. Non risulta peraltro che né le autorità estere né il MPC abbiano sinora condotto le indagini in tempi tali da comportare una ritardata giustizia. Basti ricordare che il MPC ha avviato le indagini preliminari di polizia giudiziaria il 26 ottobre 2009, e che queste sono state estese al ricorrente il successivo 22 marzo 2010, data del suo arresto a Ginevra in flagranza di reato. Egli è stato in seguito prontamente interrogato, in più occasioni; man mano che l'indagine si è estesa ad altri imputati, il MPC ha proceduto ad altri interrogatori, all'allestimento di domande rogatoriali e ad altre misure coercitive (ad esempio, perquisizioni e sequestri); si è trattato in particolare di stabilire l'effettiva partecipazione dei vari corrieri ai numerosi "viaggi" effettuati tra il Sudamerica e l'Europa tra il 2005 e il 2010 (v. tabella riassuntiva act. 5.1) e di definire il quantitativo di stupefacente trasportato. Il ricorrente ha spontaneamente ammesso le sue responsabilità in due trasporti, ma le autorità inquirenti sospettano la sua partecipazione anche ad altri episodi, per cui l'approfondimento dei sospetti tramite l'audizione e il confronto con altri imputati e il coinvolgimento delle autorità estere è risultato necessario. In particolare, gli interrogatori dei due estradati hanno potuto avere luogo solo nel 2012, quelli di C. nell'agosto del 2012, con la partecipazione del rappresentante legale del qui ricorrente. Nel corso dell'autunno del 2012 la Polizia giudiziaria federale ha poi proceduto all'allestimento del rapporto finale di indagine, strumento indispensabile per poter procedere alla chiusura delle indagini e all'(eventuale) promozione dell'accusa nei confronti degli imputati (alla Corte non risulta a tutt'oggi se lo stesso è stato depositato agli atti).

Da quanto sopra risulta che l’inchiesta aperta da poco più di tre anni è stata costantemente monitorata e la sua prosecuzione sollecitata, di modo che non si può ritenere che via sia stata, da parte del MPC, una violazione del principio di celerità. Occorre inoltre precisare che, se nei confronti del ricorrente l'attività investigativa è effettivamente rallentata nel corso del 2012, essa è proseguita nei confronti di altri; la sua posizione non può essere disgiunta da quella dei coimputati, e il MPC ha spiegato le ragioni per le quali non è possibile procedere con rito abbreviato nei suoi confronti (v. act. 7.3). Stante le considerazioni che precedono, l'esistenza di una ritardata e/o denegata giustizia non può essere ammessa in concreto; il reclamo deve pertanto essere respinto.

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3. Il ricorrente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, motivandola con la sua completa indigenza.

3.1. Nelle sue osservazioni al reclamo, il MPC osserva che il ricorrente deve essere considerato indigente, tenuto conto dell'imputazione di organizzazione criminale giusta l'art. 260 ter CP pendente sul suo capo, per cui tutti i beni di cui egli dispone sono presunti essere a disposizione dell'organizzazione criminale (v. art. 72 CP) e quindi - di principio - sottoposti a sequestro. Per tali ragioni, l'imputato ha beneficiato del gratuito patrocinio nell'ambito del procedimento federale.

Nella presente causa, il reclamante ha ritornato alla Corte giudicante l'apposito formulario largamente incompleto; va tuttavia tenuto conto che egli, cittadino italiano, non dispone di residenza in Svizzera ed è detenuto da quasi 3 anni. Di professione autotrasportatore, dal marzo 2012 non dispone più di alcun reddito legale, salvo la modesta diaria ricevuta in prigione, che egli afferma però di versare alla sua compagna vivente in Sudamerica; è padre di due figli adulti, residenti a U., di cui uno disoccupato (v. formulario, act. 3.1 dell'incarto BP.2012.62). In tali evenienze lo stato di indigenza del reclamante appare sufficientemente assodato, pur in mancanza di documentazione più precisa e completa (ma superflua, vista la particolarità del caso). L’assistenza giudiziaria gratuita può tuttavia essere accordata solo se la causa non sembra priva di possibilità di successo (art. 29 cpv. 3 Cost.), requisito che va apprezzato in maniera sommaria al momento dell'inoltro del reclamo. Non essendo il caso in concreto, la domanda di assistenza giudiziaria merita accoglimento, per cui non vengono prelevate spese o tasse di giustizia.

3.2. Il reclamante è patrocinato d'ufficio dall'avv. Olivier Corda, Lugano. L'art. 135 cpv. 2 CPP prevede che il ministero pubblico o l'autorità giudicante stabiliscono l'importo della retribuzione del difensore d'ufficio al termine del procedimento. Anche se la Corte dei reclami penali non interviene quale giudice del merito - tale funzione essendo attribuita alla Corte penale del Tribunale penale federale (art. 35 LOAP) - il regolamento sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162) prevede che le spese occasionate dal Tribunale nelle procedure di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali sono pagate dalla Cassa del Tribunale penale federale, con la facoltà di prevedere il rimborso dell'indennità accordata al difensore d'ufficio qualora il reclamante rivenga a miglior fortuna (art. 21 cpv. 2 e 3 RSPPF).

3.3. L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e necessario alla difesa della parte rappresentata; l'indennità oraria ammonta

- 7 almeno a 200 e al massimo a 300 franchi. La tariffa usuale applicata dalle due Corti del Tribunale penale federale ammonta a fr. 230.-- all'ora (sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.8 del 2 marzo 2012, consid. 4.2). In assenza di una nota spese da parte del difensore prima della fine del procedimento, l'autorità adita fissa l'onorario secondo il suo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Tenuto conto della natura della causa e del presumibile dispendio temporale dell'avvocato difensore nella presente procedura di reclamo, un'indennità complessiva di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) pare equa e ragionevole; come precisato al considerando precedente, la Cassa del tribunale verserà direttamente tale indennità al difensore d'ufficio. Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, il ricorrente sarà tenuto a rimborsare tale indennità alla Confederazione (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP; art. 21 cpv. 3 RSPPF).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. 3. Non si prelevano né tasse né spese. 4. All'avv. Olivier Corda, difensore d'ufficio, è accordata un'indennità di fr. 1'500.-- (IVA inclusa). Essa sarà corrisposta dalla Cassa del Tribunale, che ne potrà domandare la restituzione al reclamante non appena le sue condizioni economiche glielo permettano.

Bellinzona, il 23 gennaio 2013 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Olivier Corda - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.

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