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Tribunale penale federale 20.04.2011 BB.2011.24

20. April 2011·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,140 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1 CPP).;;Apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1 CPP).;;Apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1 CPP).;;Apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1 CPP).

Volltext

Decisione del 20 aprile 2011 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti A., rappresentato dall’avv. Roberto Macconi, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2011.24

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La I Corte dei reclami penali, visti:

- l'inchiesta di polizia giudiziaria diretta contro A. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP (n. procedimento MPC SV.10.0141);

- gli ordini di perquisizione e sequestro datati 8 febbraio 2011 nei confronti della B. SA e della C. Sagl, entrambe con uffici a Z. (act. 1.3), nonché nei confronti dello Studio fiduciario A. con uffici a Y. (act. 1.7);

- i rispettivi verbali di perquisizione/verbali di sequestro ed elenchi degli oggetti sequestrati datati 9 febbraio 2011 (act. 1.3 e act. 1.7);

- il verbale di interrogatorio di A. del 9 febbraio 2011 (act. 1.4) e gli scritti 9 e 10 febbraio 2011 del legale del reclamante in cui chiedeva la messa sotto sigillo della documentazione sequestrata (act. 1.5 e act. 1.6);

- la decisione del 21 febbraio 2011 con cui il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha deciso di non procedere alla messa sotto sigillo sulle carte requisite il 9 febbraio 2011 (act. 1.1);

- il reclamo presentato il 3 marzo 2011 da A. dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 1), volto ad ottenere l’annullamento della decisione 21 febbraio 2011 del MPC;

- la domanda di procedere immediatamente alla messa sotto sigilli contenuta nel reclamo summenzionato e il decreto supercautelare del Presidente della I Corte dei reclami penali del 7 marzo 2011 (procedura BP.2011.10) con cui è stata accolta la richiesta di apposizione dei sigilli (act. 3);

- l’ordine impartito l’8 marzo 2011 dal MPC alla Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) di apporre i sigilli e il relativo rapporto di esecuzione della PGF datato 9 marzo 2011 (act. 6.14 e 6.15);

- il versamento dell’anticipo spese di fr. 1'500.-- intervenuto il 9 marzo 2011 (act. 4);

- le osservazioni al reclamo presentate dal MPC il 17 marzo 2011 (act. 6) e completate il 24 marzo 2011 (act. 8), con cui il MPC ha

- 3 chiesto di respingere il reclamo del 3 marzo 2011 e revocare conseguentemente il decreto BP.2011.10 del 7 marzo 2011;

- lo scritto 15 aprile 2011 di A. con cui egli, nell’intento di collaborare con le autorità penali, ha comunicato di ritirare il reclamo da lui interposto e chiesto di togliere i sigilli ordinati con decreto BP.2011.10 del 7 marzo 2011.

Considerato:

- che contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere interposto reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a norma degli art. 393 segg. CPP (v. art. 393 cpv. 1 lett. a CPP in relazione con l’art. 37 cpv. 1 LOAP e con l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF, RS 173.713.161]);

- che il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP);

- che, nella fattispecie, la decisione impugnata, datata 21 febbraio 2011, è stata notificata al legale del reclamante il giorno medesimo per fax e il 22 febbraio 2011 per posta, di modo che il reclamo interposto il 3 marzo 2011 è tempestivo;

- che, con scritto del 15 aprile 2011, A. ha dichiarato di ritirare il suo ricorso del 3 marzo 2011 e conseguentemente la richiesta di apposizione dei sigilli;

- che, a seguito di detto ritiro, l’ordine di apposizione dei sigilli impartito in via supercautelare il 7 marzo 2011 del Presidente della I Corte dei reclami penali (BP.2011.10) deve essere revocato;

- che, a norma dell’art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (1a frase), con la precisazione che è ritenuta soc-

- 4 combente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito (2a frase);

- che, avendo il reclamante ritirato la sua impugnativa, egli deve essere considerato quale parte soccombente;

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 8 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);

- che, considerate le particolarità della presente fattispecie, i costi della presente procedura possono essere contenuti in fr. 1'000.--;

- che, conseguentemente, avendo il reclamante bonificato fr. 1'500.-a titolo di anticipo spese, dovranno essergli riversati fr. 500.--.

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La causa è stralciata dai ruoli. 2. È revocato l’ordine 7 marzo 2011, con cui veniva impartito al Ministero pubblico della Confederazione di porre sotto sigilli la documentazione sequestrata in data 9 febbraio 2011 presso gli uffici di Z. della B. SA e della C. Sagl, nonché presso gli uffici di Y. dello Studio fiduciario A.

3. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico del reclamante, a cui verrà restituita la somma di fr. 500.-- versata a titolo di anticipo spese.

Bellinzona, il 21 aprile 2011 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a - Avv. Roberto Macconi - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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