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Tribunale penale federale 09.06.2009 BB.2009.58

9. Juni 2009·Italiano·CH·penale federale·PDF·782 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Reclamo contro un sequestro (art. 65 PP);;Reclamo contro un sequestro (art. 65 PP);;Reclamo contro un sequestro (art. 65 PP);;Reclamo contro un sequestro (art. 65 PP)

Volltext

Sentenza del 9 giugno 2009 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti A., rappresentato dall’Avv. Paolo Bernasconi, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Reclamo contro un sequestro (art. 65 PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2009.58

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Ritenuto in fatto e considerato in diritto: - che in seguito ad una segnalazione ricevuta in data 25 novembre 2008 dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), il giorno successivo il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) nei confronti di A.; - che con ordine di perquisizione e di sequestro del 27 novembre 2008, il MPC ha ordinato alla Banca B. SA di Z. di sequestrare una relazione bancaria intestata ad A. e tutta la documentazione ad esso correlata, invitandola a non comunicare all’interessato il contenuto dello stesso fino a revoca scritta da parte dell’autorità; - che nell’ambito della domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria il 25 marzo 2009 in ordine ad un procedimento penale contro A., con decisione di entrata nel merito del 15 maggio 2009 il MPC ha integralmente accolto la richiesta in oggetto; - che, a seguito della revoca da parte del MPC in data 15 maggio 2009 del divieto di informazione, con scritto del 25 maggio successivo la Banca ha comunicato ad A. l’esistenza e il contenuto dell’ordine del 27 novembre 2008 informandolo di avere inoltre ricevuto la decisione di entrata nel merito del 15 maggio 2009 e trasmettendo copia di queste due decisioni in modo da permettere all’interessato di valutare gli eventuali passi da intraprendere; - che con reclamo alla I Corte dei reclami penali del 4 giugno 2009 e relativo complemento del giorno successivo, A. è insorto avverso l’ordine di perquisizione e di sequestro del MPC del 27 novembre 2008 chiedendone la revoca; - che giusta gli art. 105bis cpv. 1e2e gli art. 214 segg. della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (PP, RS 312.0), il ricorso contro un atto del giudice istruttore dev’essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza; - che, nella fattispecie, la decisione impugnata è stata comunicata ad A. in data 25 maggio 2009, di modo che il termine per la presentazione di un reclamo è giunto a scadenza il 2 giugno 2009 (art. 45 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110] applicabile giusta l’art. 99 PP);

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- che il reclamo presentato dall’interessato in data 4 giugno 2009 con complemento del giorno successivo è tardivo e pertanto irricevibile; - che ad A. resta comunque riservata la facoltà di introdurre presso il MPC una domanda di dissequestro del conto bancario litigioso e di presentare le sue osservazioni nel quadro della procedura inerente la domanda di assistenza giudiziaria formulata dalle autorità italiane; - che in considerazione dell’esito della procedura, questa Corte ha rinunciato a procedere ad uno scambio di scritti (art. 219 cpv. 1 prima frase “a contrario” PP); - che le spese giudiziarie ammontano a fr. 200.- e sono addossate al reclamante quale parte soccombente nelle presente procedura (art. 66 cvp. 1 LTF applicabile per il rinvio dell’art. 245 PP; art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS.173.711.32);

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.- è messa a carico del reclamante.

Bellinzona, il 9 giugno 2009 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Paolo Bernasconi - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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