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Tribunale penale federale 24.07.2008 BB.2008.60

24. Juli 2008·Italiano·CH·penale federale·PDF·793 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Reclamo contro atti od omissioni del Giudice istruttore federale (art. 214 cpv. 1 PP);;Reclamo contro atti od omissioni del Giudice istruttore federale (art. 214 cpv. 1 PP);;Reclamo contro atti od omissioni del Giudice istruttore federale (art. 214 cpv. 1 PP);;Reclamo contro atti od omissioni del Giudice istruttore federale (art. 214 cpv. 1 PP)

Volltext

Sentenza del 24 luglio 2008 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti ed Alex Staub, Cancelliere Lorenzo Egloff

Parti A. e B., entrambi rappresentati dall’avv. Luciano Giudici,

Reclamanti contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Autorità che ha reso la decisione impugnata UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Oggetto Reclamo contro atti od omissioni del Giudice istruttore federale (art. 214 cpv. 1 PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2008.60 e BB.2008.61 (procedure accessorie: BP.2008.35 e BP.2008.36)

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La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto: che, con ordinanza del 28 marzo 2006, l’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF) ha accolto la richiesta d’apertura dell’istruzione preparatoria nei confronti di diversi soggetti – fra cui i qui reclamanti – formulata dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC); che, con lettera dell’11 luglio 2008, l’UGIF ha informato i qui reclamanti del fatto che l’istruzione preparatoria del caso che li interessa si trova nella sua fase finale, invitandoli a presentare entro il 31 luglio 2008 eventuali complementi ai sensi dell’art. 115 PP; che nel medesimo scritto l’UGIF ha informato i reclamanti del fatto “che al momento della chiusura dell’istruzione verranno considerate unicamente le istanze che si fondano sugli elementi emersi a partire da ora” (v. act. 1.1); che contro tale decisione i reclamanti sono insorti – per il tramite del loro comune patrocinatore – dinanzi a questa Corte, chiedendo l’annullamento della stessa ed il conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo (v. act. 1); che i reclamanti hanno versato il richiesto anticipo delle spese di fr. 1'500.-- (v. act. 3); che, invitato ad esprimersi sulla domanda di conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo, il MPC si è rimesso al giudizio di codesta Corte (v. act. 3 di cui alle procedure accessorie); che, dal canto suo, l’UGIF ha dichiarato di rinunciare a formulare delle osservazioni al riguardo avendo nel frattempo revocato la decisione contestata (v. act. 4); che tramite la revoca della decisione impugnata l’UGIF ha di fatto proclamato la propria desistenza dal processo;

- 3 che la desistenza di una parte giusta l’art. 30 LTPF in combinazione con gli artt. 245 PP, 62 LTF e 73 cpv. 1 PC mette termine alla controversia (cfr. TPF BB.2008.52 e BB.2008.56 del 21 luglio 2008; TPF BB.2006.13 del 10 aprile 2006 e i riferimenti ivi citati); che, pertanto, la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo diviene priva d’oggetto; che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli; che la parte che ha dichiarato la propria desistenza vale quale parte soccombente ai sensi dell’art. 245 cpv. 1 PP in combinazione con l’art. 66 cpv. 1 LTF; che conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile in virtù dell’art. 245 PP, le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soccombente; che all’autorità che soccombe non vengono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF); che quale parte soccombente, l’UGIF è invece tenuto a risarcire ai reclamanti le spese necessarie causate dalla controversia (art. 68 cpv. 2 LTF); che, in concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente procedura, viene posta a carico dell’UGIF un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 500.--, a titolo di spese ripetibili; che ai reclamanti è restituito l’anticipo delle spese di fr. 1'500.--, versato in pendenza di causa;

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La causa è stralciata dai ruoli. 2. La domanda di conferimento dell’effetto sospensivo è divenuta senza oggetto. 3. Non si prelevano spese giudiziarie. 4. L’UGIF verserà ai reclamanti un importo di fr. 500.-- a titolo di spese ripetibili. 5. Ai reclamanti viene restituito l’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa.

Bellinzona, il 24 luglio 2008 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Luciano Giudici - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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