Sentenza dell’11 maggio 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Barbara Ott e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.______, attualmente detenuto, rappresentato dall’avv. Yasar Ravi Reclamante
Contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, Controparte
Oggetto Rifiuto di accesso parziale agli atti e richiesta di assistenza giudiziaria
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: BB.2005.21
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Fatti:
A. A.______ è stato arrestato il 23 novembre 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 25 novembre 2004, il Giudice istruttore federale, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza gravanti a carico dell’indagato e la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto.
B. Con decisione del 14 dicembre 2004, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il reclamo presentato da A.______ contro l’ordinanza di conferma dell’arresto. Un ricorso presentato dal detenuto contro questo giudizio è stato respinto, per quanto ammissibile, dal Tribunale federale con sentenza del 7 febbraio 2005 (v. sentenza 1S.3/2005).
C. Con sentenza del 28 febbraio 2005, la Corte dei reclami penali ha respinto una richiesta di scarcerazione dell’indagato; il ricorso interposto dal medesimo al Tribunale federale contro questa seconda decisione è stato respinto, per quanto ammissibile, con giudizio del 25 aprile 2005 (v. sentenza 1S.14/2005).
D. Con lettere del 21 e 26 febbraio 2005 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), A.______ ha chiesto un accesso completo agli atti dell’incarto. Il MPC, con decisione del 28 febbraio 2005, ha respinto tale richiesta.
E. Dissentendo da questa decisione, il 10 marzo 2005 A.______ ha presentato, per il tramite del suo difensore, un nuovo reclamo davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Egli chiede, in via principale un accesso completo agli atti di causa e, in via subordinata, di poter accedere agli atti di causa eventualmente depennati dalle parti soggette ad un interesse pubblico preponderante; insta altresì per la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita.
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F. Con osservazioni del 21 gennaio 2005, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente chiede preliminarmente di accertare la temerarietà del reclamo in esame, adducendo che esso ripropone argomenti che sono già stati abbondantemente evocati nel corso del procedimento e oggetto di precedenti decisioni sia da parte della Corte adita, sia del Tribunale federale. Il MPC conferma ad ogni modo la sussistenza di un grave pericolo di collusione a carico dell’indagato, tale da giustificare una limitazione dell’accesso agli atti dell’incarto.
G. Nella sua replica del 25 aprile 2005, il reclamante contesta le osservazioni di cui sopra e ribadisce, in pratica, le argomentazioni esposte in sede di reclamo.
Non sono state chieste ulteriori osservazioni al MPC.
Diritto:
1. La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata).
2. Il presente reclamo si fonda sull’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, secondo il quale gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. La decisione con la quale il MPC rifiutava l’accesso integrale agli atti del procedimento, datata 28 aprile 2005, è pervenuta al patrocinatore dell’indagato solo il 7 marzo successivo; il reclamo inoltrato il 10 marzo 2005 appare quindi tempestivo. La legittimazione attiva del reclamante, destinatario della decisione impugnata, è pacifica.
3. ll reclamante si duole sostanzialmente di un accesso incompleto agli atti, chiedendo di poter visionare tutti quelli determinanti per la conferma della sua carcerazione, eventualmente depennati delle parti soggette ad un interesse pubblico preponderante.
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3.1 Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost., il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192). Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l’autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pagg. 533-534 ; v. anche LUCA MA- RAZZI, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo proposito la giurisprudenza ha sancito che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. né dell’art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato l’art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell’art. 103 cpv. 2 PP), per il quale “quando lo scopo dell’istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza”.
3.2 Le osservazioni del MPC, che appaiono sufficientemente motivate, consentono di ritenere che in concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione o di inquinamento delle prove non è del tutto fuori luogo: la particolare natura del procedimento, che riguarda numerosi co-imputati sospettati di appartenere ad un’organizzazione criminale di tipo mafioso operante a livello transnazionale, e apparentemente retta da un severo ordine gerarchico, comporta oggettivamente un elevato rischio di collusione, nel senso che informazioni riservate riguardanti uno degli imputati potrebbero facilmente essere messe a conoscenza di altri. Nelle sue due decisioni sui ricorsi introdotti dal qui reclamante, il Tribunale federale ha d’altronde ravvisato la sussistenza di un concreto pericolo di collusione nella necessità di
- 5 non pregiudicare l’espletamento delle rogatorie, visto che altri indagati sono in libertà, e che altri indizi di collusione risultavano dai motivi esposti in un’altra decisione concernente un co-imputato (v. sentenze 1S.14/2005 del 25 aprile 2005, consid. 3.4; 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 3.1.3). Risulta peraltro che, pur con le limitazioni adottate, il reclamante ha potuto accedere agli elementi essenziali dell’inchiesta e prendere atto (malgrado egli sostenga il contrario) delle principali accuse a suo carico. Nel corso dei numerosi interrogatori ai quali è stato sottoposto, l’imputato è stato messo al corrente di ulteriori prove e fatti rilevanti dell’inchiesta, ed in particolare di prove (soprattutto intercettazioni telefoniche) che farebbero stato di un suo ampio coinvolgimento nel traffico di stupefacente (v. i verbali di interrogatorio dell’imputato e relativi allegati del 23 e 24.11.2004, contenuti nell’incarto BK_H 212/04, nonché quelli del 24.1.2005, 10 e 24.2.2005 e 5.4.2005, act. 7.1-7.4 del presente incarto; rapporto di polizia del 31.1.2005 relativo agli esami tossicologici compiuti sull’imputato, act. 7.5). Gli articolati e lunghi reclami introdotti in questi mesi dimostrano d’altronde che il reclamante è perfettamente consapevole delle accuse a lui rivolte e che il suo diritto di difesa non è stato leso in modo inammissibile dalla limitazione dell’accesso agli atti.
3.3 Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto del fatto che l’inchiesta si situa tuttora in una fase intermedia nella quale non può essere pretesa, come implicitamente addotto dal reclamante, la produzione di prove definitive (v. sentenza 1S.14/2005 del 25 aprile 2005, consid. 3.1), le limitazioni imposte alla consultazione degli atti non possono ancora essere ritenute lesive del principio della proporzionalità; in altre parole, il MPC non ha abusato del suo potere discrezionale nell’applicare l’art. 116 PP.
4. La Corte dei reclami penali non è tenuta a pronunciarsi sugli altri punti del reclamo, e segnatamente sui motivi di interesse pubblico che giustificano la carcerazione preventiva dell’imputato. Questi sono infatti già stati oggetto di un’ampia ed esauriente trattazione nelle precedenti decisioni rese da questa Corte (v. sentenze BK_H 212/04 del 14 dicembre 2004; BH.2005.3 e BH.2005.4, entrambe del 28 febbraio 2005) e dal Tribunale federale (sentenze 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 e 1S.14/2005 del 25 aprile 2005), alle quali si può senz’altro rinviare per economia di giudizio.
5. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. In conformità al nuovo art. 245 PP, valido dal 1° aprile 2004, le spese e le inden-
- 6 nità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite dagli art. 146-161 OG, per quanto la legge non disponga altrimenti.
5.1 In principio, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); l’art. 152 cpv. 1 OG permette tuttavia al tribunale (all’occorrenza la Corte dei reclami penali) di dispensare la parte dal pagare le spese processuali e i disborsi, se questa dimostra di essere in uno stato di bisogno e se le sue conclusioni ricorsuali non si rivelano fin dall’inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole. Se occorre, il tribunale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2 OG). Nel caso concreto, essendo il gravame manifestamente infondato - ossia sin dall’inizio privo di possibilità di esito favorevole - la domanda di assistenza presentata dal reclamante va in principio respinta sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario dell’avvocato d’ufficio, e questo a prescindere dall’esistenza del requisito dell’indigenza.
5.2 Tuttavia, come la Corte dei reclami penali ha già avuto modo di precisare, la Confederazione ha l’obbligo di indennizzare l’avvocato nominato d’ufficio, nel caso in cui il suo patrocinato non sia in grado di farlo (v. art. 36 cpv. 2 PP; sentenza BK_H 157/04 del 25 ottobre 2004). L’art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31) prevede che l’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa; la tariffa oraria, che si applica anche agli avvocati d’ufficio (art. 3 cpv. 2), varia da un minimo di fr. 200.-- a un massimo di fr. 300.--. Dato che il difensore del reclamante non ha fatto pervenire al tribunale alcuna nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento (art. 3 cpv. 3). Tenuto conto della natura del procedimento e della presumibile attività espletata dall’avvocato nella procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali, un’indennità di fr. 1'500.--, IVA inclusa, pare appropriata; questa indennità segue l’esito del procedimento principale.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del reclamante. 4. L’indennità del patrocinatore d’ufficio Avv. Yasar Ravi nella presente procedura è fissata a fr. 1'500.-- e segue l’esito del procedimento principale.
Bellinzona, l’11 maggio 2005 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a : - Ministero pubblico della Confederazione - Avv. Yasar Ravi
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa decisione non è dato alcun rimedio di diritto