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Tribunale penale federale 14.12.2005 BB.2005.113

14. Dezember 2005·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,064 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Reclamo contro un rifiuto di un permesso di visita non sorvegliato;;Reclamo contro un rifiuto di un permesso di visita non sorvegliato;;Reclamo contro un rifiuto di un permesso di visita non sorvegliato;;Reclamo contro un rifiuto di un permesso di visita non sorvegliato

Volltext

Sentenza del 14 dicembre 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., attualmente detenuto, rappresentato da avv. Manuela Rainoldi e avv. Tuto Rossi,

reclamante

Contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, controparte

Oggetto Reclamo contro un rifiuto di un permesso di visita non sorvegliato

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: BB.2005.113

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Fatti:

A. A. è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Con decisione del 21 luglio 2004, il giudice istruttore federale ha convalidato l’arresto. Successivamente, l’inchiesta nei suoi confronti è stata estesa ai titoli di infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm), aggressione (art. 134 CP), coazione (art. 181 CP) e usura (art. 157 CP).

B. Con scritto del 13 ottobre 2005, l’indagato, per il tramite dei suoi patrocinatori, ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) la concessione di un diritto di visita non sorvegliato ai suoi familiari, in particolare alle due sue sorelle B. e C. e alla sua fidanzata D..

C. Con decisione del 20 ottobre 2005, il MPC ha rifiutato tale richiesta e rinviato l’indagato, per quanto concerne la motivazione, al suo scritto del 7 ottobre 2005.

D. Dissentendo da tale decisione, il 26 ottobre 2005 A. è insorto con un reclamo davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, ribadendo in sostanza le richieste formulate nella lettera del 13 ottobre 2005 al MPC.

E. Con osservazioni del 25 novembre 2005, il MPC ha chiesto la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente ritiene, in primo luogo, che il diritto di visita non sorvegliato debba essere garantito unicamente ai membri dello stretto nucleo famigliare, ossia la moglie e i due figli, ed eccezionalmente al fratello E.. In secondo luogo, essendo il pericolo di collusione ancora attuale, l’autorità inquirente ritiene tuttora necessario controllare le relazioni del prevenuto con l’esterno.

Delle motivazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

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Diritto:

1. 1.1. Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. La legittimazione attiva è data, essendo il reclamante direttamente toccato dalle operazioni o dalle omissioni del Procuratore pubblico (art. 214 cpv. 2 PP).

1.2. Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). Nella fattispecie, la decisione impugnata è datata 20 ottobre 2005 ed è pervenuta al patrocinatore legale del reclamante il 21 ottobre. Il termine per l’inoltro di un reclamo scadeva pertanto il 26 ottobre 2005. Il rimedio è pertanto tempestivo.

2. Il diritto della persona in detenzione di ricevere delle visite da parte dei familiari più stretti deriva dalla garanzia costituzionale della libertà individuale (DTF 106 Ia 136 consid. 7a). La limitazione dei rapporti (colloqui o visite) con i famigliari fa parte di quelle restrizioni che l’autorità inquirente può decidere nella fase dell’istruzione preliminare quali, ad esempio, la limitazione dell’accesso agli atti (art. 116 PP) oppure la limitazione per l’imputato di poter conferire liberamente con il suo difensore (art. 117 PP); analogamente a queste ultime, anche la restrizione dei contatti con i famigliari deve essere giustificata da preponderanti interessi dell’istruttoria (in particolare dal pericolo di collusione) e deve rispettare il criterio della proporzionalità. Il rischio di fuga ed il pericolo di collusione giustificano già di per sé il diritto di limitare le visite - anche quelle del congiunto - e di fissarne le modalità, segnatamente di sottometterle a sorveglianza (DTF 102 Ia 299 consid. 3; PIQUE- REZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2416; HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 337 n° 39). La limitazione del diritto di visita ai familiari oppure agli amici più stretti non è contraria al rispetto della dignità umana e non può neppure essere considerata vessatoria o oggettivamente ingiustificata (OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2a ediz., Berna 2005, n° 1100). Nel caso in cui le relazioni del detenuto con i propri familiari dovessero risultare problematiche oppure il medesimo non avesse nessun familiare, deve essere possibile per il detenuto ricevere la visita di una persona (ad esempio un amico o amica) che intrattiene con lui

- 4 una relazione simile a quella esistente con un familiare (DTF 102 Ia 299 consid. 3). Il concetto di “familiare” non deve essere inteso unicamente nel senso attribuito dal diritto di famiglia, ma può comprendere ugualmente le persone che vivono assieme stabilmente al di fuori del vincolo matrimoniale (“nichteheliche Lebenspartner”) (DTF 118 Ia 86 consid. 3o).

3. 3.1 Nella fattispecie, il reclamante afferma anzitutto che la decisione contestata, tenuto conto del diritto di visita non sorvegliato concesso al fratello, risulta incomprensibile. Nulla impedirebbe infatti al fratello di parlare fuori dal carcere con le sorelle relativamente a quanto discusso con il reclamante. Inoltre, dopo un anno e mezzo di detenzione preventiva, il mantenimento della misura coercitiva contestata sarebbe sproporzionata, vessatoria e inutile, vista l’assenza di un qualsiasi pericolo di collusione. Il MPC, dal canto suo, ricorda che il reclamante gode, dal 15 settembre 2005, di contatti liberi con la moglie ed i figli. Tenuto conto del periodo di carcere trascorso, dello stato dell’inchiesta e dell’assenza di un evidente rischio di collusione con i medesimi, tale misura sarebbe rispettosa del principio della proporzionalità. Data la vicinanza geografica e la frequenza delle visite, questa sarebbe stata estesa eccezionalmente al fratello del reclamante. Dal punto di vista pratico, quest’ultimo sarebbe la persona che più facilmente può entrare in contatto con il reclamante. Le sorelle e la fidanzata, per contro, non farebbero parte dello stretto nucleo famigliare, motivo quindi per rifiutare loro colloqui liberi. Alle medesime resterebbe comunque la possibilità di richiedere contatti sorvegliati. Dato il persistere del pericolo di collusione, tale rifiuto si giustificherebbe inoltre dalla necessità di continuare ad esercitare un controllo sulle relazioni intrattenute dal reclamante con persone esterne al carcere. Per quanto attiene alla fidanzata, l’autorità inquirente precisa che, non esistendo un legame di natura giuridica con il reclamante, la medesima non potrebbe invocare nessun diritto di visita. Neppure da escludere sarebbe la messa in atto, da parte sua, di attività collusive.

3.2 Codesta Corte non condivide la motivazione fornita dall’autorità inquirente tendente a giustificare la differenza di trattamento tra il fratello e le sorelle del reclamante. Il fatto che il fratello sia il familiare più vicino geograficamente al reclamante, per cui egli risulterebbe essergli più facilmente di sostegno, non può essere ritenuto un motivo valido per operare una tale differenziazione, la quale, se del caso, deve unicamente aver luogo per cause legate all’inchiesta, come ad esempio il pericolo di collusione. Quest’ultimo non è stato invocato dall’autorità inquirente per quanto concerne il fratello del reclamante. Esso è stato invece menzionato relativamente alle sorelle.

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In questo ambito si rileva tuttavia che il MPC non ha sostanziato in maniera concreta l’esistenza di tale pericolo, limitandosi ad affermare in modo generico che la misura adottata deve permettere all’autorità inquirente di “continuare ad esercitare un’attività di controllo sulle relazioni esterne al carcere intrattenute dal prevenuto” (act. 5, pag. 3 paragrafo 3). La Corte dei reclami penali rileva inoltre una contraddizione nelle osservazioni presentate dal MPC secondo il quale, da una parte, l’intimità legata ai colloqui liberi deve essere garantita unicamente alla moglie e ai figli del reclamante (“lo stretto nucleo famigliare”) e, dall’altra, tale intimità deve essere assicurata anche al fratello ad esclusione delle sorelle (act. 5, pag. 3 paragrafo 3). Ebbene, delle due cose l’una, o l’intimità viene garantita unicamente alla moglie e ai figli oppure questa – costatata l’assenza del pericolo di collusione - viene assicurata anche ai fratelli e sorelle dell’indagato. In definitiva, non avendo l’autorità inquirente sostanziato un pericolo di collusione relativamente a B. e C. e neppure fornito una giustificazione giuridicamente plausibile per trattare differentemente tali persone da E., all’indagato deve essere concessa la possibilità di colloqui non sorvegliati con le due sorelle.

Per quanto concerne la fidanzata del reclamante, giova ricordare che la giurisprudenza considera colui o colei che vive stabilmente con il proprio partner al di fuori di un legame matrimoniale (“nichteheliche Lebenspartner”) quale stretto familiare (DTF 118 Ia 86 consid. 3o). Contrariamente a quanto asserito dal MPC, un diritto di visita destinato soltanto ai familiari non può quindi essere unicamente condizionato ad un legame di natura giuridica. Sulla base dell’incarto, non è però possibile verificare se la fidanzata vivesse in economia domestica con il reclamante prima del suo arresto, ciò che l’avrebbe posta nella medesima posizione dei fratelli e sorelle del reclamante; alla stessa, già per questo motivo, non può quindi essere accordato un diritto di visita non sorvegliato. Inoltre, come rilevato dall’autorità inquirente, basandosi su intercettazioni telefoniche dal contenuto perlomeno sospetto, non è da escludersi la sussistenza di un pericolo di collusione relativamente alla fidanzata. Gli indizi emersi sino ad ora permettono senz’altro di rifiutare colloqui non sorvegliati tra la medesima ed il reclamante.

4. Visto quanto precede, il reclamo deve essere parzialmente accolto. Conformemente all'art. 245 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); in concreto viene posta a carico del reclamante una tassa di giustizia ridotta di fr. 500.--, calcolata giusta

- 6 l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32). Il reclamante, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, ha invece diritto alla corresponsione di ripetibili ridotte (art. 159 cpv. 3 OG); tenuto conto della parziale soccombenza e dell'attività presumibilmente svolta dal difensore nell'ambito della presente causa, un onorario di fr. 750.--, IVA inclusa, appare giustificato (v. art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale, RS 173.711.31).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza, al reclamante sono concessi colloqui non sorvegliati con le sorelle C. e B.. Per il rimanente, il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del reclamante. Tenuto conto dell’anticipo spese di fr. 1’000.-- già pervenuto, la cassa del Tribunale penale federale restituirà al reclamante l’importo di fr. 500.--.

3. Il MPC verserà al reclamante un importo di fr. 750.-- a titolo di ripetibili ridotte della sede federale.

Bellinzona, il 14 dicembre 2005 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a : - Avv. Manuela Rainoldi e avv. Tuto Rossi - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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