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Tribunale penale federale 24.02.2005 BB.2004.9

24. Februar 2005·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,556 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Reclamo contro omissioni del procuratore federale (art. 105bis PP);;Reclamo contro omissioni del procuratore federale (art. 105bis PP);;Reclamo contro omissioni del procuratore federale (art. 105bis PP);;Reclamo contro omissioni del procuratore federale (art. 105bis PP)

Volltext

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

N. incarto BK_B 174/04

Sentenza del 24 febbraio 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Andreas J. Keller, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A.______S.A.,

reclamante rappresentata dall’avv. Stefano Ferrari, contro Ministero pubblico della Confederazione,

opponente

Oggetto Reclamo contro omissioni del procuratore federale (art. 105bis PP)

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Fatti: A. Nell’ambito di una procedura di indagine di polizia giudiziaria aperta nei confronti di L.______ e M.______, entrambi cittadini italiani, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, il 18 febbraio 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito MPC) ha ordinato l’identificazione e la perquisizione di un conto bancario presso la Banca B.______ di X.______ del quale risulta titolare A.______S.A.. Il MPC ha decretato nel contempo il sequestro dei saldi attivi depositati sul conto in questione sino a concorrenza di EUR 303'600.-, nonché di tutta la documentazione ad esso legato dalla sua apertura sino a quel momento. Per esigenze di segretezza, alla Banca B.______ è pure stato fatto il divieto di comunicare alle persone interessate o a chiunque il contenuto dell’ordine in questione sino a revoca scritta del Procuratore federale. All’origine del provvedimento vi è stata una segnalazione, ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LRD, giunta da un intermediario finanziario all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) secondo la quale su conti bancari presso una banca con sede in Svizzera sarebbero transitate o depositate somme di denaro di provenienza criminale.

B. Dopo essere venuta a conoscenza del provvedimento in questione, A.______S.A., con scritto del 26 aprile 2004, ha chiesto formalmente al MPC il dissequestro della sua relazione bancaria presso la Banca B.______. Il 30 aprile successivo il MPC ha confermato il mantenimento del sequestro. Con reclamo del 10 maggio 2004 alla Camera d’accusa del Tribunale federale, A.______S.A. ha chiesto l’annullamento della decisione del 30 aprile 2004 del MPC e il dissequestro della relazione bancaria N.______ presso la Banca B.______ di X.______ nella misura di EUR 303'600.-. Con sentenza del 15 luglio 2004, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, che dal 1° aprile 2004 ha ripreso le cause pendenti presso la Camera d’accusa del Tribunale federale (v. art. 28 cpv. 1 lett. a e 33 cpv. 1 della Legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 - LTPF; RS 173.71), ha respinto il gravame (BK_B 043/04). Il Tribunale federale, in data 21 ottobre 2004, ha respinto il ricorso del 13 agosto 2004 inoltrato da A.______S.A. contro la suddetta sentenza, confermando il sequestro ordinato dal MPC (v. sentenza 1S.8/2004).

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C. In data 19 ottobre 2004, A.______S.A. ha presentato un nuovo reclamo al Tribunale penale federale concernente la procedura di cui sopra, censurando, questa volta, una presunta inattività dell’autorità inquirente. Essa chiede che al MPC sia ordinato l’esperimento di ogni atto istruttorio utile e necessario (interrogatorio di M.______ incluso) a confermare o togliere il sequestro contestato. Nel merito, la reclamante sostiene che diverse sue richieste di atti istruttori, posteriori alla sentenza di questa corte del 15 luglio 2004, non sarebbero state evase dall’autorità inquirente, ciò che avrebbe impedito la corretta prosecuzione della procedura. In sostanza, essa lamenta una denegata giustizia materiale.

D. Con risposta del 25 novembre 2004, il Ministero pubblico della Confederazione ha chiesto di respingere il reclamo nella misura della sua ammissibilità. Esso rileva che, nella misura in cui il reclamante invoca una denegata giustizia materiale (art. 9 Cost.), il gravame, non concernendo una decisione concreta ed arbitraria dell’autorità inquirente, sarebbe inammissibile. Tenuto conto dell’ultimo scritto del MPC, datato 24 agosto 2004, destinato alla reclamante, esso sarebbe in ogni caso tardivo. Se invece l’atto ricorsuale concernesse l’art. 29 cpv. 1 Cost., esso sarebbe infondato e temerario, in quanto l’autorità inquirente avrebbe risposto alle richieste della reclamante. Al procuratore federale non potrebbero essere rimproverati né omissioni né ritardi ingiustificati.

E. Nella sua replica del 6 dicembre 2004 la reclamante ribadisce le richieste formulate nel reclamo, sottolineando l’invito fatto dal Tribunale federale all’autorità inquirente, nella sua sentenza del 21 ottobre 2004, di procedere celermente con gli ulteriori atti d’inchiesta mancanti. Preso atto, dalla risposta del MPC, della rogatoria internazionale inoltrata dal medesimo alle autorità italiane, la reclamante censura il fatto di non esserne stata informata. Il MPC, da parte sua, con duplica del 17 dicembre 2004, ha sostanzialmente riconfermato le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella riposta.

- 4 - Diritto: 1. Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata).

2. Il presente reclamo si fonda sull’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, secondo il quale non solo gli atti ma anche le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. Pertanto, esso è ammissibile solo in questo ambito.

3. La reclamante lamenta anzitutto un’omissione da parte del MPC, per il fatto che l’autorità federale, in violazione ai propri obblighi istituzionali, non avrebbe evaso o dato sollecita risposta alle sue richieste scritte del 19, 22, 29 luglio, 27 settembre e 8 ottobre 2004. 3.1 Secondo giurisprudenza constante, gli estremi della denegata o ritardata giustizia sono adempiuti allorquando l’autorità competente amministrativa o giudiziaria non statuisce nel termine previsto dalla legge e/o richiesto dalla natura della vertenza o dal complesso di tutte le circostanze determinanti (DTF 119 Ib 311 consid. 5b; 117 Ia 193 consid. 1c; 103 V 190 consid. 3c). Al riguardo solo elementi oggettivi sono determinanti; la durata del termine ragionevole non deve essere influenzata da questioni estranee al problema da risolvere, quali un eccesso di lavoro o una negligenza da parte dell’autorità (DTF 117 Ia 193 consid. 1c; 107 Ib 160 consid. 3c). 3.2 In concreto, è possibile affermare che - allo stadio attuale del procedimento - gli estremi di una denegata o ritardata giustizia non sono dati, tenuto conto sia della natura dell’inchiesta in corso che del suo carattere internazionale. Il MPC, anche se non immediatamente o nel senso preteso dalla reclamante, ha di fatto risposto alle varie richieste formulate dalla medesima. Agli scritti del 19, 22 e 29 luglio 2004, l’autorità inquirente ha risposto con lettere del 2 e 24 agosto 2004. Per quanto attiene invece alle missive del 27 settembre e 8 ottobre 2004, esse contengono esclusivamente degli inviti formulati all’autorità a voler procedere con sollecitudine con gli atti d’inchiesta previsti. Pertanto, la censura risulta infondata.

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4. Infondate risultano pure le accuse di inerzia procedurale rivolte all’operato del MPC. Premesso che non compete alla Corte dei reclami penali ma all’autorità inquirente condurre l’istruttoria e valutare gli atti da assumere (interrogatori, rogatorie, perquisizioni e sequestri,…), non risulta che il procuratore federale abbia dilazionato in maniera inammissibile i termini dell’inchiesta. Va qui rilevato che il MPC ha in pratica potuto iniziare il suo lavoro di analisi solamente a partire dall’8 aprile 2004, data in cui essa ha ricevuto tutta la documentazione relativa al conto sequestrato. In questo ambito, è utile ricordare che l’analisi della documentazione bancaria costituisce sovente unicamente un punto di partenza per l’autorità inquirente, la quale, sulla base delle informazioni raccolte, deve intraprendere ulteriori atti istruttori per effettuare delle verifiche e per trovare dei riscontri, quindi, in definitiva, per far avanzare l’inchiesta. Nella fattispecie, quest’ultima, oltre ad essere complessa, ha ramificazioni a livello internazionale, ciò che ha obbligato il MPC ad inoltrare diverse rogatorie internazionali (v. act. 10.4, 10.5 e 10.6). In questo ambito, vi è da rilevare che l’oggetto di due rogatorie internazionali concernevano proprio l’interrogatorio in Italia di M.______, come auspicato dalla reclamante stessa nel suo atto ricorsuale. In tali circostanze non sono ravvisabili mancanze particolarmente gravi o ripetute del magistrato federale, né un suo atteggiamento ostruzionistico nei confronti delle richieste della reclamante (v. sentenza del Tribunale federale 8G.114/2003 del 28 gennaio 2004, consid. 3.2). Vana è pure, per i motivi indicati in precedenza, la richiesta di essere dettagliatamente e anticipatamente ragguagliato su tutti gli atti che il procuratore federale intende assumere. Tenuto conto degli atti istruttori finora espletati, in Svizzera e all’estero, la censura di inattività del MPC deve essere anch’essa respinta.

5. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’500.--. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già versato, il reclamante è invitato a versare il saldo di fr. 1’000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, egli è invitato a versare il saldo di fr. 1’000.--.

Bellinzona, 24 febbraio 2005 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a : - Avv. Stefano Ferrari, per la reclamante - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici : Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.

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