B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsund Konkurskammer. Arrets de la Chambre des poursuites et des faillites. 56. Santanza. dall' II a.prile 1906, nella causa Steffani~-~oser. Sequestro di mobili. Pretesa nullita deI sequestro pel motivo ehe i mobili so no proprieta della moglie deI debitore ; ineompetenza deU' autorita di vigilanza per statuire sulla questione di proprieta. Solo il debitore ha veste per invoeare l'art. 99 LEF, non una terza persona (p. es., la moglie). Rivendicazione dei mobili sequestrati. Applicabilita deU' art. 107 0 deU' art. 109, nel easo ehe la moglie, separata di beni, rivendica i mobili ehe si trovano neU' appartamento da essa abitato col marito. 1. In eseeuzione di un deereto 28 ottobre 1904, emanato in odio di Steffanina Edoardo in MuraIto, l'Uffieio Eseeuzioni di Loearno sequestrava diversi oggetti, ehe si trovavano nel negozio Guglielmoni, a Locarno, e neU' appartamento abitato dai eoniugi Steffanina. La signora Rosalia Steffanina-Moser, avendo rivendieato Ia proprieta di tutti i mobili ehe erano stati sequestrati neH' appartamento, e Ia Bua rivendieazione essendo stata eontestata, l'Ufficio le assegnava il 3 ottobre 1904 un termine di dieci giorni per far valere in giudizio le Bue ragioni, in eonformita di quanto dispone l'artieolo 107.
32'~ R. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- TI 9 novembre 1904, 1a rivendieante rieorreva a11' autorita di sorveglianza, ehiedendo : a) in via principale, la nullitä. deI sequestro a riguardo dei mobili ehe si trovavano ne11' appartamento ; b) sttbordinatamente, la nullitä. deHa diffida implieante l'ob~ bligo pella rieorrente di farsi attriee; ed allegalJfl, in appoggio di queste eonclusioni: ehe i mobili rivendieati erano di sua proprietä., co me risultava dalla fattura ehe produceva ; ehe in ogui easo gli stessi non erano staggi~ bili, a seeonda deI disposto dell' art. 92, e ehe, data anehe Ia loro staggibilitä., era al ereditore ehe ineombeva l'obbJigo di farsi attore neUa causa di rivendieazione, trovandosi i detti mobili neH' appartamento affittato in suo nome e per suo eonto personale, durante il tempo in eui essa viveva s~ parata di fatto dal marito. Con decisione 22 marzo 1905, l'A.utorita superiore eanto~ nale di vigilanza respingeva il rieorso, sulle eonsiderazioni seguenti: L'Ufficio di Loearno ha diehiarato ehe, proeedendo al se~ questro, ha lasciato a disposizione dei debitore i mobili neeessari per la famiglia e Ia rieorrente non ha addotto nulla ehe possa far ritenere ehe questi mobili non siano suffieienti. Quanto alla seeonda eonelusione, la rieorrente ammette essa stessa ehe i mobili sequestrati si trovavano neU' appartamento da essa abitat.o co] marito, dal quale non e legalmente separata. Torna quindi applieabile il principio ammesso eostant~ mente dalla giurisprudenza, ehe eioe, in easi di simile genere, i mobili si devono riguardare come in possesso deI marito. 2. E eontro questa decisione ehe Ia signora Steffanina rieorre attualmente al Tribunale federale, riprendendo le eonelusioni e gli argomenti sopra indieati. In diritto: 1. La prima domanda, tendente alla nullitä. deI sequestro, pel motivo ehe i mobili in questione sono proprieta della. rieorrente e non di sno marito, e subordinatamente pereM so no indispensabili aU' uso della famiglia e quindi inoppignorabili, a sensi delI' art. 92, e infondata. und Konkurskammer. No 56. 323 L'A.utoritä. di vigilanza e ineompetente per statuire sulla questione di proprietä., e quanto all' argomento dedotto dall' art. 92, questo artieolo sanziona un privilegio solo in favore deI debitore, eontro il quale sono diretti I'esecuzione od i1 sequestro, e non puo quindi essere invocato dai terzi ehe devono far valere Ie Ioro ragioni in via di rivendieazione. Ora .. nel easo attuale, i1 sequestro e diretto eontro il marito Edoardo Steffanina, e non eontro Ia rieorrente, la quale non ha quindi veste per invoeare I'art. 92. 2. La seeonda domanda e inveee fondata. L'autoritä. eantonale e arrivata ad una eonclusione eontraria, fondandosi sul principio ammesso a piu riprese neUa giuris~ prudenza, ehe il marito si deve eonsiderare eome possessore dei mobili ehe si trovano neU' abitazione coniugale, malgrado ehe detta abitazione sia stata affittata dalla moglie. Ma questo prineipio non vale ehe nel easo in eui i eoniugi vivono, per disposto di legge 0 per contratto, sotto il regime della eomunione dei beni, rappresentato dal marito. Sotto questo regime e ehiaro ehe la moglie non puo nulla possedere di proprio, dal momento ehe il marito e il suo rappresentante legale, per tutto eio ehe coneerne i rapporti giuridici patrimoniali. Tutt' altra e la situazione quando i eoniugi vivono fra di loro col sistema della separazione dei beni. In questo easo Ia moglie puo perfettamente possedere, sia in suo nome personale, sia in comunione eol marito. Ora, Ia separazione dei beni e preeisamente il sistema matrimoniale vigente per legge nel cantone Tieino, ne venne preteso ehe, nel easo eonereto, sia stato modifieato con eonvenzione e sostituito eon un altro. Nessun ostacolo legale esiste quindi a ehe 180 rieorrente possa possedere dei beni in proprio nome. Cio posto in linea di diritto, in linea di fatto e da osser~ vare, ehe Ia rieorrente ha allegato, davanti le istanze cantonali, ehe i mobili sequestrati, di eui essa rivendiea Ja proprietä., si trovavano nelI' appartameuto da essa abitato eol marito, ma ehe aveva preso in affitto in suo nome personale; inoltre ehe essa ha giustifieato questa sua adduzione produeendo il
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungscontratto d'affitto eonchiuso eolla signora Varenna-Muralto il 2 settembre 1903. Cio stante, non e possibile di ammettere ehe la rieorrente non avesse la detenzione 0, quanto meno, la codetenzione dei mobili ehe si trovavano nelI' appartamento da essa oecupato. L'art.107 della LEF non era quindi applicabile e l'invito a farsi attore in giudizio doveva di consegueuza essere diretto al ereditore, eonformemente alI' art. 109. In questo senso devesi quindi ammettere il rieorso. Per questi motivi, la Camera Eseeuzioni e fallimenti pronuncia: Il ricorso e ammesso in quanto e diretto eontro il provvedimento dell' Uffieio implieante l'applicazione delI' art. 107 LEF, respinto invece in quanto tende ad ottenere I'annullazione dei sequestro 28/29 ottobre 1904. 57. Sentenza delI' II aprile 1905 nella causa Chiattone. Inscrizione all' inventario di una massa da liquidare, di un ente preteso da un terzo (1. c. di una polizza d'assicurazione). Effetti den' inscrizione. Art. 242 LEF. 1. TI 29 novembre 1899 i eoniugi Antonio ed Alice Chiattone, in Lugano, stipulavano colla Societa di assieurazione <{ La Suisse» di Losanna, un eontratto a tenore deI quale questa societa si obbligava, mediante uu premio annuale di 1811 fr. 40, pagabile semestralmente, di versare agli assieurati, se ancora in vita il 27 novembre 1916, una somma di 30,000 fr. in parti eguali; ma se prima di questa data l'uno 0 l'altro avesse cessato di vivere, una somma di 20,000 fr. al eoniuge soppravvivente, a taeitazione di ogni impeguo risultante dal eontratto e restando annullato l'obbligo a pagamento di premi ulteriori. Antonio Chiattone moriva aleuni anui dopo e Ia di lui eredita essendo stata ripudiata, l' Amministrazione deI fallimento und Konkurskammer. No 57. 325 ~ns~riveva la polizza di cui sopra fra gli attivi dell'inventario, mtimando alla soeieta < La Suisse» di non eseguire il pagamento in altrui manL In seguito di cib, la vedova signora Alice Chiattone ricorreva il 10 ottobre 1904 all' autorita di sorveglianza, domandando ehe la polizza fosse eliminata dall' inventario, eome oggetto di sua proprieta ed in suo possesso. TI rieorso fu respinto dall' Autorita superiore cantonale, essenzialmente pel motivo, ehe l'inventario di una sostanza caduta in fallimento, essendo un atto puramente interno ehe laseia intatti i diritti dei terzi, questi ultimi non hanno qualita per insorgere contro il fatto ehe un oggetto determinato e stato portato sull' inventario . 2. E contro questa decisione ehe la signora Chiattone ricorre attualmente al Tribunale federale, riprendendo le sue conclusioni davanti Ie istanze cantonali ed allegando in appoggio delle medesime : La polizza in questione non poteva e!Ssere portata all' attivo dell' inventario dal momento ehe non appartiene aHa massa e ehe non si trova in suo possesso. E un errore di affermare ehe l'inventario e un atto puramente interno ehe laseia intatti i diritti dei terzL Cib pub essere giusto, quando si tratta di beni ehe sono in possesso della massa, giaeehe allora chi vorra rivendiearli, dovra in ogni easo farsi attore. Ma altra -e Ia posizione nel easo attuale. La polizza non era in possesso della massa, ma della societa «La Suisse », alla quale era stitta data in pegno. D'altra parte, dopo ehe la polizza venne inseritta all' inventario, la ricorrente, per salvaguardare i suoi diritti, si trovo neH' obbligazione di rivendiearne la proprieta su di ehe l'Uffieio ebbe ad assegnarle un termine di 10 giorni per adire i tribunali. L'inserizione all' inventario ha avuto quindi per eonseguenza di far attribuire aHa ricorrente la parte di attriee, quantunque la polizza stessa non sia mai stata in possesso della massa. In tali eireostanze e impossibile di considerare l'inserizione come un semplice atto di natura interna ehe non lede i diritti dei terzi.