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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 24.01.1905 BGE 31 I 145

24. Januar 1905·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·1,217 Wörter·~6 min·1

Volltext

144 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- @egen ben am 3. 'tleaember 1904 ergangenen @ntfcgeib ber obern &uffic9t~6e~örbe tid)tet fic9 ber nunme~rige, bem lBunbe~~ gertd)te fnnert {S'rift eingereic9te lJMUtß lnüeggß, roorin berfer6e fein lBefc9roerbebege~ten erneuert. 'tlie 6d)ulbbetreibungß~ unb JronfUtßfamllter 3ieljt in @rroägung: • {S'ür bie lBeurtei(ung ber lJodtegenoen :Refurßfltcge tft Vräjubi. aiell ber lBunbeßgeric9tßentfcgeib 1. 6. 3iegfer lJom 7. ~ebruar 1903 (~mtr. @3amm(ung, 6ej)ltt"lttaußgabe, lBb. VI, Nr. 1 *). 'tlurc9 benferben rom:be erfannt, blt& eine lBetreibungßljanblung, roe1cge ein Sllmt entgegen Sllrt. 56 3iff. 2 an einem 60nntage bearo. ftaatIid) anerfanttteu ~eiertag borgenommen ~at, nic9t fc9red)t~in ungü(ttg unb beß~a1b jeberaelt anfed)tbnr fei, ionbern b\t& fie roenn nid)t innert gefetlrtc9er {S'tift augefoc9ten, in :Rec9t~ ~ haft erltlad)fe. 'tliefer ®t'Unbfa~ nlU~ auc9 für bie 3iff. 3 beß Sllrt. 56 gelten, b. ~. für ben ~all, ltlO man e~ mit ber mor~ naljme einer lBetrei6uug~~anblung wä~renb ben lBetreibungßferien au tun ~at. 'tlenn bie bem @ntfc9eibe 3legIer au ®runbe liegenben @ntlägungen (- auf bie ljier febiglic9 lJerwiefen roerhett fann -) treffen in entfprecgenber ®eife aud) auf ben 3ure~t erroä~nten %aU au. S)ienad) ljätte allO ber ljeutige :lMurrent gegen bfe tn ~rltge fte~enbe 3ufteUung beß B{tl)fung~befe~{~, mag fie nun a{ß eine (tn einem 60nntage, ober a~ eine 'roäljrenb ben lBetreibung$ferien !Jorgenommene lBetreibungßljanblung ger e~wibrig fein, innett ber acl)ntägigen ~riit lBefd)'rocrbe füt)ren foUen. IDCnngcl~ beffcn tft ber frngHcge 3uftcUung~aft für i~n unanrec9tbar geworben. @ine &llfec9tuI19 be~felben ift fobanll,unb 3'roar ebenfClU~ 'roegen mer~ fpätung, auc9 tnforoeit au~gefd)(offen, al~ lnefumnt bcl)C1uptet, oie 3ufteUung fei nid)t an eine er'rond)fenc S.ßerfon (Sllrt. 64) erfolgt unb baß @Iiiu6igerboVj)el \)om Bufteflungßbenmtell ntc9t (tn ba~ &mt 3urücfgefanbt 'rooroen. ,ob iiberljau~t {e~tem Ull1~ ftan" für tl)n einen lBefc9werbegrunb abgeben fönnte, brauc9t nic9t ge'Ptilft au 'roerben. ®ai3 bie übrigen ~etteibungßnfte unb fpeaiell bie IDCitteHung be~ met\tlertungi3bege~renß anbetrifft, 10 roerben biefetben nic9t alß folcge, fonbern lebigIic9 'roegen ber bem 3nl)lung0befel)l an~ * Ges.-Ausg., XXIX, I, Nr. 12, S. 67 ff. (Anm. d. Red. f. Pahl.) uud KonkUl"skammer. N' 22. 145 ~ltftenben ®efe~'rotbrigfcit angefod)ten. 6fe ftnb alfo, lobalb her Bal)lung0befel)1 aufrec9t au bleiben ~at, ebenfaUß alß güffig an. 3ufe~en. Übrigenß 'roäre aud) oeaügHc9 ber Sllnfec9tun9 ber IDCit~ teilung beß merwertltng~beget)ren~, wefd)e am 30. @3e~tember trfolgt 'roar, bie erft am 20. Dft06er eingereid)te lBefc9'roerbe !Jer. f:pätet ge'roef en. 'tlemnac9 t)at bie 6c9ulbbetretbung~~ unb Jronfurßfammer ertannt: ~er 1Refurß wirb nbge'roief en. 22. Sentenza del 24 gennaio 1905 nella causa Sottooasa. Massa concursuale, art. 197, 198,232 N' 40 LEF; i beni appartenenti a terzi, dati in pegno per garantire un debito deI fallito, non fanno parte della massa. Inapplicabilita dell'art. 142, ult. a1., LEF, se Ia massa ammette 1a rivendicazione e se questa e contestata da un terzo. Oerta Rosalia Guarneri dava in pegno aBiagio Rossi una eartella nominativa di rendita italiana, di un valore nominale di fr. 5000. Il Rossi, debitore deI Sottoeasa, rimetteva a quest'ultimo il pegno, in garanzia della somma dovutagli. Oaduto il Rossi in fallimento, il Sottoeasa eonsegnava Ia eartella all'amministrazione deI fallimento, domandando ehe fosse rieonoseiuto il suo eredito ed il suo diritto di pegno. La prima di queste eonelusioni fu ammessa, la seeonda respinta ed il eredito eolloeato in quinta classe. Dal canto suo la signora Guarneri rivendieava Ia proprietä. ,della eartella eonsegnata dal Sottoeasa, diehiarando di ammettere in favore di quest'ultimo un diritto di pegno su due annualita di interesse, sole pignorabili, a termini della legge italiana. Questa rivendieazione veniva ammessa dall'ufficio ehe ne dava eomunieazione al ricorrente, fissandogli un termine di dieei giorni, per agire giudizialmente contro la rivendicante. 00S1 provocato, il Sottoeasa rieorreva alle Autorita di sor- XXXI, L - 1905 :lO

146 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsveglianza, domandando ehe fosse annullato l'invito dell'uffici(} ad agire giudizialmente ed obbligato quest'ultimo arestituire Ia eartella rimessagli. -Respinto da ambedue le istanze cantonali, sporgeva reclamo al Tribunale federale, riprendendo le stesse eonclusioni e domandando l'annullazione delle decisioni delle Antoritä. cantonali di vigilanza. In diritto: 1. Come risulta dai disposti degli art. 197, 198 e 232, n0 4 LEF e eome il Tribnnale federale ebbe gia ripetuta-, mente a diehiarare, Ia Massa eoneursuale non eomprende ehe i beni deI fallito, ed e unieamente questi beni ehe l'amministrazione deI fllllimento e inearieata di liquidare, per distribuire il prezzo fra i ereditori nelIa misura dei Ioro diritti. I beni appartenenti a terzi, anehe se dati in pegno per garantire l'eseeuzione di nn debito deI fallito, non fanno parte della massa e non possono qnindi essere liquidati dall'amministrazione. (Ved. Ia sentenza deI Trib. fed. 31 dieembre 1898 e 22 dieembre 1903, pubblieata nel vol. I, pag. 338* e VI" pag. 331 **.) Nel fattispecie, tntte le parti sono d'aeeordo per ammettere ehe Ia eartella rivendieata dalla signora Guarneri e sulla. quale il Sottoeasa pret~nde di avere un diritto di pegno, non apparteneva al fallito. E quindi per errore ehe venne eonsegnata all'amministrazione della Massa e ehe questa ne ha preso possesso. Cio eonstatato, non rimaneva ehe a eorreggere 1'er1'o1'e, ripristinando 10 stato quo ante, vale a dire restituendo Ia eartella a Sottoeasa ehe l'ha consegnata, e laseiando agli interessati, ossia a Sottoeasa ed aHa signora Guarneri, Ia eura di liquidare 0 di far liquidare dal giudiee eompetente Ia vertenza ehe esiste fra di loro ed aHa qsale Ia Massa e e deve rimanere estranea. 2. Potrebbesi ehiedere se, dal momento ehe Sottocasa e Ia Massa sono d'aeeordo per ammettere ehe Ia eartella appartiene aHa signora Guarneri, e ehe il diritto di pegno pre- * Ed. gen. XXIV, :I, No :l49, p3g. 7M e seg. - ** Ed. gen. xXIX, i, 1'\0 129, pag·. 6G5. (Anm. d. Red. j. Pubi.) und Konkurskammer. No 22. 147 teso dal Sottoeasa non e stato rieonoseiuto nella graduatoria, divenuta ora definitiva, non sia il easodi considerare Ia eontroversia eome liquidata e quindi di restituire Ia eartella aHa proprietaria. Un simile modo di agire non sarebbe pero giustifieato. La Massa non aveva qualita per rieonoscere 0 per constatare l'esistenza di un diritto di pegno, ha semplieemente rinllnciato a far valere questo suo diritto nei rapporti colla Massa. La sua situazione, di fronte aHa signora Guarneri, rimane quindi intatta, ed e percio in suo arbitrio di far valere in di lei confronto il pegno ehe pretende di avere, senza ehe Ia stessa possa opporgli Ia cireostanza dell'aeeettazione delIa graduatoria. 3. TI provvedimento dell'ufficio tendente ad obbligare il Sottoeasa ad aprire azione eontro Ia signora Guarneri, entro il termine di 10 giorni, e manifestamente infondato. L'art. 242, ult. al. LEF, non e applicabile se non quando si e di fronte ad una rivendieazione contestata dalla Massa. In tal easo, rua solo in tal easo, l'ufficio fissa alIa parte, di eui si eontesta il diritto, un termine di 10 giorni per agire in giudizio. Ma se Ia Massa ammette la rivendieazione, eome e nel easo attuaIe, e se quest'ultima viene contestata da un terzo, Ia vertenza ehe ne risulta non eoneerne l'amministrazione deI fallimento, e quest'uItOOa non ha quindi nessun motivo per 00misehiarsene. La rivendicazione Guarneri non edel reslo eontestata, nel easo concreto, neppure da Sottocasa. Questi non fa ehe pretendere sulla eartella rivendieata, e sulla quale egli rieonosee Ia proprieta della rivendieante, ehe un sempliee diritto di pegno. Per questi motivi, Ia Camera Eseeuzioni e Fallimenti pronuncia: TI ricorso Sottocasa a ammesso ed annullato quindi il provvedimento dell'uffieio di Eseeuzione, nel senso ehe questo e invitato arestituire a Sottoeasa Ia cartella in qllestione, sotto riserva dei diritti della signora Guarneri.

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