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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 24.03.1902 BGE 28 I 101

24. März 1902·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·1,703 Wörter·~9 min·2

Volltext

100 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- U,lertung ber burcf) ®tubtum angeeigneten stenntniffe (lertel)t (ogL ?!trdjio H, ~r. 101; IU, ~r. 111; @ntfd)eibungen be>5 ~unb~~ gertd)t~, ~b. XXIII, ~r. 133, Ei. 964). Unter biefen allgemeinen lBegriff faUen aber nicf)t nur bie fegenannten Hoeralen lBerufe unb bie S)anbU,led~tätigfeit, fenbern aud} ber S)anbel, b. l). ber genJero~mäaige ?!tn~ unb Q5erfauf oen lIDaren, ba aud) er auf ber :prebuftioen ?!tu>5nü~ung burd) Üoung ermoroener ~äl)igfeiten unb stenntntffe ßernl)t (llgC ?!trdjto IV, ~r. 13; V, ~r. 115; ßeitfd)rift be~ oernifdjen ~uriften\lerein~, mb. 25, <5. 332). maßet llltrb ilUerbing~ \)erau~gefe~t, bila ber S)anbel ntd)t bermöge ber bilrtn \)ermenbeten m:roeit>5fräfte unb be~ bilrin ilngelegten stapital~ mtrtfcf)aftHd) ilI~ eine eigentUdje Unternel)mung au uetrildjten tft, fon~ bern innert ben Eid)ranfen einer perfönrtd)en ~ättgfeit be~ Eid)ulb~ ner~ unb e\)entuell feiner ?!tngel)örigen 3Ut @eminnung be~ not~ menDtgen iJeben~untetl)alte~ ctlt>5geüot mirb. ~ad) ben ~ngaoeu ber Q50rtnftana oetretbt aoet ber 1Refur~o:p:ponent ,\)aucf ben lBier~ l)anl,)e( tiltfädjHdj tn fold) befdjeibeuem Umfange. 2. ~m U,leitern tft flar, baf3, menu ber S)anbel be~ 1Refurren~ ten fidj aI~ "lBeruf" barfteUt, ben in ~rage ftcl)cnben Doieften (stiften, ~lilfdjen unb ~ilf3(ilget) bie @genidjaft bon "lBeruf~~ med3cugen'J nildj ~rt. 92 3iff.3 aufömmt. S)infidjtHd) ber ~(afcL)en oeftrettet ber 1Rerumnt freiHdj, baa miln e~ mit @egen" ftanben au tun l)iloe, bie aI~ "ltotmenbige" für ben <5djulbner im <5inne be~ @efe~e§ geHeu bürfen, ba ~aucf bie ~laidjen Ilon ben ~rlluereien !et9meife oeaiel)w fönne unb, 3um ~eU U,lcnigfien§, audj U,lirUid) oeaiel)c. ~nbejfen ifi bem gegeaüoer auf bie ?!tn" nal}me ber Q50rtnftana ao~ufteUen, baa eine ridjtige, fonfuma3~ fäl)ige m:uMliung be§ bOm iRefur§e'P~onenten oetrieoenen ~llnbefi3 el)ne eigene %Iaidjen nid)t mel)r möglidj wäre. ~ie b1 er foldjer ~fllf cL)en unb Stiften l)iefiir nötig fiab, ifi eine ~tage ber ?!tnge~ meffenl)eit, l)infidjtlid) weld)et ba§ ?8unbei3gerid)t ben Q50rentfdjeib nid)t überauprüfen l)at. :Demnadj 9at bte Sdiu{boetreiliung~" unb stonfuri3fammer ertannt: mer iRefUt§ mirb aogeU,ltefen. und Konkurskammer. No 27. 101 '27. Sentenza del 24 marzo 1902 nella causa Pedrazzini. Notiflcazione deI precetto esecutivo. - « Misura delI' Ufficio. » - Fori di esecuzione; art. 46,48 e 53 LEF; art. 6i, 66 eod. Estinzione deI mandato, art. 403 CO. I. 11 1 novembre 19011'avvoeato Arnoldo Pedrazzini faeeva intimare in Muralto un preeetto eseeutivo a Rigola Domenieo, quale proeuratore di Giovannoni J. Peter, per nn eredito di 56 fr. 70. 11 Rigola respinse il preeetto diehiarando di non essere na proeuratore, na rappresentante deI Giovannoni, deI ehe I'Ufficio dava eomunicazione a1 ereditore proeeelente. Gio nonostante quest'ultimo, spirato il termine legale, domandava aU' Ufficio eli proseguire neH' eseeuzione; alla quale domanda avendo l'Uffieio rifiutato aderire, I'avvocato Pedrazzini rieorreva alle Autorita di vigilanza, domandando ehe l'intimazione deI preeetto a Domenieo Rigola fosse ritenuta regolare e l'Uffieio eostretto a proseguire nei propri ineombenti. In appoggio deI rieorso l'avvocato Pedrazzini allegava ehe il debitore J. Peter Giovannoni, impresario dei lavori per Ia condotta dell' acqua potabile in Orselina e inseritto in questa qualita al registro eli commercio, avendo dovuto abbandonare il cantone, aveva eostituito a suo mandatario il di lui padre Giacomo Giovannoni, il quale a sua volta aveva sostituito nel manelato il Domenico Rigola; ehe quest'ultimo aveva aeeettato l'inearico e rieeveva in questa sua qualita un onorario eli 50 fr. al mese; ehe tutto cio essendo di pubbIiea notorieta l'intimazione al Rigola deI preeetto esecutivo doveva rite: nersi regolare. Tanto l'Autorita inferiore di vigilanza, quanto l'Autorita superiore respinsero il ricorso; l' Autorita superiore per un dupliee motivo: 1. per titolo di tardivitä., il ricorso non essendo stato inoltrato ehe il 4 dieembre, nel mentre il rieorrente aveva avuto eomunieazione gia daIl' 8 novembre deI rifiuto di Rigola di aceettare il preeeito eseeutivo; 2. percbe il debitore essendo assente , ma a.vendo in

102 B. Entscheidungen der Schuldhetreibungspatria un rappresentante legale nella persona deI signore Severino Nieora, nominatogli a euratore dalla lVIunicipalita di Orselina, era a Iui eventualmente e non al signor Rigola, ehe non e in ogni easo ehe un semplice mandatario, ehe doveva essere intimato il preeetto eseeutivo. II. E eontro questa deeisione ehe l'avvoeato Arnoldo Pedrazzini rieorre attualmente aI Tribunale federale. In diritto: 1. La deeisione delI' Autorita superiore eantonale non pub-. approvarsi ne in quanto respinge il rieorso per titolo di tardivitä., ne in quanto diehiara ehe l'intimazione deI preeetto avrebbe dovuto avvenire al curatore delI' eseusso. L'Uffieio di Loearno aveva esegnito Ia notifiea deI precetto in eonformita alle istruzioni deI creditore, e se poscia gli aveva comunieato ehe il signor Rigola 10 aveva respinto, diehiarando di non essere proeuratore deI debitore, non aveva in alcun modo portato a eognizione den' avvocato Pedrazzini, ehe a; seguito di questo rifiuto es so ritenesse eome nuHa e non avvenuta la fatta notifiea. TI ereditore non aveva quindi motiv(} alcuno di rieorrere, e questo motivo non naeque se non quando I'Uffieio rifiuto di far luogo al pignoramento, pretendendo ehe Ia reclamazione deI preeetto non era stata regolare. Solo da questo momento vi fu una mis ura dell' Uffiei (T eontro Ia quale il creditore era autorizzato ad insorgere in base all' art. 17 della Legge fed. E quindi solo da questo momento ehe ebbe a decorrere il termine utile a rieorrere~ Quanto all' intimazione deI precetto al signor Severino Nieora, il Tribunale federale ha gia dichiarato a piil. riprese ehe un euratore d'assente non puo eonsiderarsi come UD rappresentante legale a termini delI' art. 47 delIa Legge fed., dovendosi Ia nozione deI rappresentante legale determinare secondo i criteri deI diritto federale e Ia legge federale sulla eapacita civile deI 22 giugno 1881, non prevedendo nessuna tutela 0 euratela per titoIo di assenza. L'intimazione al signor Severino Nieora non avrebbe quindi avuto alcun vaIore legale. und Konkurskammer . No 27. 103 2. Ma se la decisione delI' Autorita eantonah~ e errata nei :suoi considerandi, e pero corretta nel dispositivo. La Legge federale Esec. e FalL distingue in materia di esecuzione due specie di fori: il foro normale al domicilio deI debitore (art. 46), ed i fori speciali degli art. 48, 49, 50, 51, 52 e 53. A queste due specie di fori eorrispondono anehe due modi differenti delIa notifieazione degli atti eseeutivi: la notifieazione personale al debitore, direttamente a Iui, 0 ad una delle persone indicate all' art. 64, perehe gliene faceia Ia trasmissione, ma non mai ad un mandatario 0 rappresentante (vedasi Jäger, aU' art. 64, nota 2), nel easo ehe il debitore venga escusso aI suo domieilio; e Ia notificazione a termini delI' art. 66, ineludente anche l'intimazione ad una terza persona, rappresentante deI debitore, nel easo ehe si tratta di ·esecuzione fuori deI domieilio dell' eseusso. Per vedere quindi se Ia notificazione deI precetto esecutivo, fatta al signor Rigola Domenieo, fosse 0 meno eonforme alla legge, si dovrebbe prima esaminare se l'esecuzione fu intentata e volle intentarsial foro normale deI debitore 0 ad un foro spedale. Ora, quantunque Ia eircostanza ehe Ia Munieipalita di Orselina ebbe a nominare alI' escusso un euratore per titolo di assenza sia piuttosto di natura a far supporre ehe 10 stesso non sia da considerarsi eome domiciliato nel cireondario di L ocarno, pure e evidente ehe in easo eontrario l'Ufficio non avrebbe potuto procedere al distacco di un precetto esecutivo, non essendosi mai preteso che rieorrano gli estremi di un foro speciale a termini degli art. 48 e seg. delIa Legge federale. L'esecuzione deve quindi eonsiderarsi come intentata nelIa forma dell' art. 46, daI ehe ne segne ehe l'intimazione deI precetto esecutivo avrebbe dovuto avvenire 0 al debitore personalmente, od a qualcuno delIa sua famigIia, 0 ad un suo impiegato, 0 nel easo ehe eio non fosse stato possibile, .ad una delle persone indieate nel seeondo lemma delI' art. 64, ma non mai ad un supposto rappresentante avente domieilio differente da quello delI' escusso. 3. L'intimazione al signor Rigola appare deI resto ineffieace anche per un altro motivo. Secondo Ie allegazioni stesse

104 13. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. deI ricorrente, il signor Rigola non sarebbe ehe un mandatariosostituito, designato come tale dal padre deI debitore, signor Gius. Giovannoni, impedito per ragione di salute di attendere personalmente al mandato confertogli. Ora e fuori di contestazione ehe all' epoca in cui fu staccato il precetto esecutivo, il signor Gius. Giovannoni non era piu in vita, per cui il mandato confertogli dal proprio figlio aveva preso fine secondo il disposto dell' art. 403 deI Cod. obbl. E con cio era naturalmente cessato an ehe il mandato di sostituzione dato dal Giovannoni al Rigola Giovanni. 11 ricorrente sostiene bensl ehe· quando si tratta di mandato commerciale, la morte deI mandante non ha per conseguenza l'estinzione della procura (art. 428 deI Cod. obbl.). Ma oltre che nel easo eoncreto non e assolutamente stabilito che si tratti di proeura eommerciale e non di un mandato ordinario, l'art. 428 non parla che della morte deI mandante, non di quella deI mandatario, COSt ehe l'eceezione in esso stabilita non trova applicazione nel easo attuale. Che poi il signor Rigola abbia eontinuato a pereepire la sua paga di submandatario anehe dopo la morte deI mandatario diretto, non ha nessuna importanza per 1a questione relativa all'estinzione deI mandato. 4. Da eio Ia conseguenza ehe I'intimazione deI precetto. esecutivo al signor Rigola Domenieo non era regolare e che l'Ufficio ha agito in modo eorretto non dando seguito al precetto. 1)er questi motivi, La Camera Esecnzioni e Fallimenti pronuncia: 11 ricorso Pedrazzini e respinto. L"UHk'iNE. - HiP. GEORGES BRlDEL It. e'E A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC Erster Abschnitt. - Premiere section. Bundesverfassung. - Constitution federale. I. Rechtsverweigerung. - DEmi de justice. 28. Extrait de l'artet dtt 28 mai 1902, dans La cause Chatton c01~tre Fribow'g. Pretendue inconstitutionalite d'une loi cantonale reintroduisant Ia peine de mort. Publication suffisante de la Ioi. Etienne Chatton a ete, ensuite du verdict unanime dujury, condamne par la Cour d'Assises du He ressort, siegeant a Fribourg, le 22 janvier 1902, a la peine de mort, pour brigandage et meurtre commis le dimanehe 1 er deeembre 1901 sur la person ne de Louise fille d'Etienne Mettraux a Neyruz , , sa cousine germaine, agee da 17 ans. Par arret motive, du 12 fevrier 1902, la Cour de Cassation du canton de Fribourg a ecarte le pourvoi interjete par Dhatton contre le jugement de Ia Cour d' Assises susmentionnee. Chatton a reeouru au Tribunal federal contre eet arret, XXVlII, L - i902 8

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