598 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsbe~ ~rt. 110 ~of. 1, bie nur, ober bod) in erfter ~inie ben (§5fiiubigern ber @ru:p:pe 59 3u ®ute tommt, nid)t aber bie ~e" beutung einer f ogenannten 1.')( a d) :p f ii n bu n g, bei mdd)er bie liereUß ermorbenen 1)(eel)te anberer \ßfiinbung~gliiubiger borbe~ ~a{ten ;tnb (uergr. ~rd)ib V, !Rr.2, unh ,3iiger, stommentar, ~rt. 110, !Rote 3). )fiie fid} l}terctU~ mit !Rotmenbtgfeit ergibt, finb bie bon ben fflefurrenten geltenb gemad)ten, auf bie \ßfiin~ bungßafte bom 3. beam. 14. ~eaember geftü~ten I1lnfptüd)e mit ben bon ~l)der am 9 . .3anuar 1901 ermorbenen ntd)t mel)r bereinbar. ~a~ ~etreibun!:l~amt l)at rte be~l)alb mit ®runb a(~ nid)t beftel)eno be3ro. bal)ingefaffen erffiirt. !Rad} bem @eiagten fl'mei~t fiel) aud) bie merufung ber 1)(efurrenten auf ~rt. 145 be~ metreibungsgefe~~ als unftid)l)altig, ba eß ftd) baferoft um einen ~aff ber !Rad):pfiittbung l)anbert (bergL ~rd)iu V, !Rr. 2). mie morittftanö l)at bett fflefurrenten SjürHmaun uon ~mteß wegen für feitte bi~l)er in @ru:p:pe 60 figurierenbe ~Ot'beruug tu (§5ru:ppe 59 uerfe~t, maß il}m uad) brm nunmel)rigeu ~u~gang bes 1)(efurfe~ 3um morten gereid)t. ~ie ,8uliif;tgfeit biefer ~l)(a~" nal)me a{~ fold)er iit uon feiner iSeHe angefod)ten uno es mu~ beßwegen (>ei berfdoen fein merbleioen l}Cloen. ~emnad) l)1lt oie 6d)u{boetreibungß~ unb stonfurßfammer erfannt: ~er ffletur~ wirb Clbge\uiefen. 115. Sentenza del12 novembre 1901 nella causa Tu,rri. Non comunicazione al debitore den' eleneo oneri eden' incanto ; nullita dell'incanto't Art. 139 e 140 L. E. F. - Modo dell'incanto; art. 125 e 134 1. c. I. eon ricorso 14 marzo 1901 il signor Turri Gi 0 vanni domandava all' Autorita inferiore di vigilanza di Locarno l'annullazione den' incanto 9 marzo 1901 avvenuto in odio degli eredi Turri fu Giovanni, quondam Giovanni Carlo, su esecuzione loro intentata da Giuseppe Remonda, pei motivi seguenti: a) perche al ricorrente, interessato neU' esecuzione quale und Konkurskammer. No 115. 599 'Coerede e coproprietario, non era stato cOl11unicato ne la domanda di vendita, ne l'elenco oneri, ne l'avviso d'incanto; b) perche l'Ufficio non aveva esperito l'incanto singoIarmente sopra ogni stabile come avrebbe dovuto fare in base .agli art. H9, 140, 141 e 142 della L. E. F., ma aveva venduto senz' altro una parte degli stabili in blocco; c) perche l'Ufficio aveva deliberato gli immobili agli stessi debitori escussi, eio ehe secondo il rieorrente non era ne legale, ne onesto. L' Autorita inferiore di vigilanza ammise il ricorso. Invece l' Autorita superiore cantonale trovo l'operato dell' Ufficio eorretto e eonfermo Ia delibera e l'incanto. TI. La decisione delI' Autorita cantonale e motivata in sostanza come segue : Ad a. La notifica avvenne aUa madre deI ricorrente, signora Giacomina Turri, colla quale il ricorrente convive. Essa deve .quindi ritenersi per valida tanto piil che il ricOl'rente non ha mai impugnato che gli atti vennero a sua cognizione. L'eccezione venne deI resto abbandonata nel ricorso all' Autorita superiore . . 4d b. La Iegge non fa nessun obbligo an' Ufficio di esperire la vendita separatamente prima deUa vendita in blocco degli stabili. L'Ufficio deve curare gli interessi tanto deI debitore che deI creditore e deve quindi poter procedere ad un incanto in blocco quando questo sistema gli risulta i1 piil adatto. Vedasi per analogia l'art. 125. DeI resto nel caso eoncreto, nessuna offerta parziale sembra essere stata fatta, secondo le dichiarazioni deli' Ufficio. Anche formando un gruppo di una parte soltanto degli stabili e tentando per essi l'incal1to, non puo dirsi che l'Ufficio non abbia agito nell' interesse di tutti, giacche per tal modo i debitori si trovano ancora in possesso di parte dei Ioro beni ed il creditore procedente venne soddisfatto deI sno credito. Ad c. La Iegge non vieta all' escusso di partecipare aU' incanto dei suoi benL TI fatto di una simile partecipazione non puo quindi invocarsi come titolo di nullita delI' incanto. (Ved. Commentario Colombi all' art. 141.) XXVII, L - !90i 40
600 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- TII. E contro questa decisione che il signor Turri Giovanni rieorre attualmente al Tribunale federale. In dit'itto : 1. Non vi ha dubbio che, a tenore degli art. 139 e 140 della Legge fed., l'elenco oneri e l'avviso d'incanto devon<) essere comunicati anche al debitore. Quest' ultimo deve essere messo in posizione di poter presentare l'incanto per tutelare con misure opportune i propri interessi. Ma dal fatto che il debitore non e stato debitamente avvisato non ne consegue ancora senz' altro la' nnllitä. delI' incanto. Il debitore puo avere avuto in altro modo cognizione degH atti di cui agli art. 139 e 140 e quindi occasione sufficiente di salvaguardare i propri diritti. Vedasi la sentenza deI Tribunale federale 14 aprile 1896 neUa causa Grütter (Archiv<) n° 119). Ora il rieorrente non ha contestato di aver conosciuto in fatto tanto la domanda e l'avviso d'incanto, ehe l'eleneo onerL L'istanza superiore eantonale 10 diehiara deI resto nel modo il piu esplicito. Poco importa quindi che l'eccezione relativa alla non eomunicazione degli atti piil sopra indieati sia stata 0 meno abbandonata davanti I'Autoritä. snperiore cantonale. 2. Secondo il disposto delI' art. 125 della Legge federale, e all' Ufficio di Esee. che tocca di stabilire il modo, il temp<) e il luogo degli ineanti. Questo alticolo figura bens! fra le disposizioni ehe trattano della venditä. dei beni mobili, ma l'art. 134 sanziona in sostanza 10 stesso prineipio col dire· ehe le eondizioni den' incanto vengono determinate dall' Ufficio. La legge federale non traceia quindi altro limite all' azione dell' Ufficio ehe quello ehe debba avere la maggior eura possibile degli interessi delle parti, 0, come si esprime l'art. 134, che abbia da cercare di ottenere 1a maggior somma possibile. Anehe la questione di sapere se l'incant<) debba essere esperito per ogni singolo stabile, oppure se Ia vendita possa 0 debba avvenire in bloeco, e quindi una semplice questione di opportunita, da risolversi unieamente seeondo gli interessi delle parti 0 secondo 1a probabilitä. di un maggiore 0 minore rieavo. La legge federale non contiene und Konkurskammer. No 116. 601 in proposito nessuna disposizione speciale. Ora dalle dichiarazioni den' Autoritä. superiore eantonale devesi ammettere che ~'incanto e la vendita in blocco di una parte degli stabili era In eoncreto una misura pienamente giustificata, dal momenta ehe rUfficio non ottenne nessuna offerta parziale sui singoJi- enti e che col metodo seguito si pote conseguire il pagamento compieto deI creditore, risparmialldo ai debitori una parte dei loro heni. (Ved. art. 119.) TI ricorrente ha bensl contestato ehe siasi sperimentato prima l'ineanto separatamente sopra ciascuno degli immobili ma non ba fornito la benche minima prova in proposito. ' 3. Che la legge federale vieti direttamente 0 indirettamente all' escusso di partecipare all' incanto, e pure un' asserzione gratuita. TI debitore e libero di fare offerte e di rendersi compratore dei beni posti aIl'incanto come quaIsiasi altra persona. La sola condizione da richiedersi e, seeondo Jäger, Commentario, art. 125, pag. 223, ehe abbia a fornire cauzione idonea 0 ad eseguire il pagamento in contanti, cio che sembra essere avvenuto nel caso attuale. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: TI ricorso Turri e respinto. 116. Sentenza dei 26 novemb1'e 19M nella causa Casserini e Contini. Ricorso tardivo contro il depoeito della graduatoria non sottoposta all' approvazione della delegazione dei creditori. Art. 247 L. E. F. 1. TI 22 giugno 1900 l' Amministrazione deI fallimento Carlo Braggio, in Lugano, deponeva, senza sottoporlo prima all' approvazione della delegazione dei creditori, a norma delPart. 247 della Legge federale, 10 stato di graduazione