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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 01.01.1901 BGE 27 I 260

1. Januar 1901·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·1,912 Wörter·~10 min·4

Volltext

260 B. Entscheid ungen der Schuldbetreibungs- ~eftteitung il)re~ Unterl)aUeß l1U~fef)nei3lief) angettliejen ttlitr bcam. eß ift. :nie ~rage, inmiefern bie 1)lente un:pfänbbar fei, mirb l)iek mel)r iettletl~ bei merfaU ber einöe!nen 1)tentenoeträge naef) ben bann 06liegenben Umftänben \.)on ben moUitrecfung~6el)örben ftet ge:prüft unb entfef)ieben merben müHen unb nur auf ben \.)on ben motIftrecfung~'Oel)örben afß für ben <5ef)ulbner ent'Oel)rHef) erfllirten ~etrag fann fief) bann ba~ buret) bie ~inttleifung bem :pfänbenbm @f(iubiger eingeräumte ~in3ug~reef)t erftrecfen. :nemnaef) l)at bie (Scf}ulbbetreibungß. unb Jtonfurßfammer erhn nt: ver 1)teturß ttlirb im (Sinne ber ilRoti\.)e aoocmiefen. 44. Sentenza dei 24 maggio 1901 nella causa Rainoldi contro Ticino. Art. 106 L. E. e F. « Tet·zo. » Competenza delle Autorita di vigilanza. I. Il 21 novembre 1900 I'Ufficio di Esee. di Mendrisio7 dando seguito a precetto eseeutivo spieeato il 29 ottobre' pree. eontro Bertani Pietro, da Milano, ad istanza della Ditta Delbaneo e Ca, di Londra, proeedeva al pignoramento di 10 saeehi di eaeao, depositati in Chiasso presso il signore Gius. Pedroni e dei quali la Ditta Delbanco aveva preeedentemente ottenuto il sequestro. Nel frattempo, essendo stato diehiarato a Milano il fallimenta deI debitore Brentani, l'avvoeato Enrieo Rainoldi, agendo eome euratore deI fallimento e eome proeuratore speeiale di singoli ereditori, domandava all'Ufficio di Esee. di Mendrisio il distaeeo di diversi preeetti eseeutivi aHo seopo di parteeipare all'eseeuzione iniziata dalla Ditta Delbanco. L'intimazione di detti preeetti avveniva dapprima al signor Gius. Pedroni, di Chiasso, quale preteso rappresentante deI Bertani. Rifiutatosi il Pedroni di rieeverli, l'intimazione veniva fatta pel debitore al signore Grigioni Gerolamo, in und Konkurskammer. No 44. 261 Ginestrerio, al quale il Bertani, eon lettera all'Uffieio in data deI 2ö novembre 1900} eonferiva inearieo ,ad hoc. Aparte tale lettera, non risulta dag!i atti ehe i ereditori proeedenti prima di iniziare l'eseeuzione, avessero preso qualsiasi misur~ per eostituire a Chiasso un foro di eseeuzione di fronte al debitore. In difetto di opposizione, la loro eseeuzlone veniva eontinuata e il4 gennaio 19011'Ufficio li ammetteva a partecipare al pignoramento avvenuto in favore della Ditta Delbanco. Contro tale parteeipazione rieorreva Ia Ditta Delbaneo alle Autorita eantonali di vigilanza; rna il rieorso veniva respinto tanto in prima ehe in seeonda istanza. Contemporaneamente la Ditta Delbaneo notifieava all' Uffieio di Eseeuzione una sua pretesa di rivendicazione deI eaeao sequestrato, sostenendo ehe in base a diehiarazione Bertani in data deI 10 ottobre j 900 il suddetto eaeao, da lei venduto al Bertani, le era stato retroeesso in proprieta e ehe il pignorarnento, da lei domandato, non era ehe una misura preeauzionale. In seguito di ehe, avendo l'Ufficio assegnato all'avvocato Rainoldi un termine di 10 giorni per contestare la pretesa Delbanco, l'attuale rieorrente insorgeva eontro tale provvedimento daval1ti le Autorita di vigilanza, sostenendo ehe una volta iniziata la via eseeutiva, non poteva piu Ia Ditta Delbaneo rivendicare la proprieta di oggetti ehe essa medesima aveva indieato di proprieta deI debitore ehiedendone il piglloramento. Il rieOl'so veniva difatti ammesso daIl' Autorita inferiore. Ma I'Autorita superiore eassava la decisione· di prima istanza, osservando: «ehe l'art. 106 fa obbligo al- ~ l' Ufficio di aeeogliere e notifieare alle parti interessate, » mediante annotazione nel verbale di pignoramellto, od a » mezzo di speciale avviso, 1e diehiarazioni di rivendieazione » pervenutegli; ehe il rivendicante non e in dovere di giusti- » fiea.re davanti all'Ufficio i titoli pei quaU si reputa in diritto » di formulare 1a rivendieazione, e ehe I'Ufficio non pUD giu- » dicare delI' attendibilita e deI valore degli atti ehe per » avventura gli fossero a tal seopo prodotti, essendo questo » di esclusiva eompetenza den' Autorita giudiziaria. » H. Contro qnesta deeisione l'avvocato Borella ricorre

262 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsattualmente al Tribunale federale addneendo in sostanza quanto segne: La situazione in cui si e posta Ia Ditta Delbanco e COS! strana ed antigiuridica ehe non puo essere tollerata. Delle due eose l'una: 0 la Ditta si ritiene ereditriee verso Bertani deI valore deI eaeao vendutogli, ed allora sta bensl il sequestro ed il pignoramento, ma non eileaso di parlare di proprieta; oppure la Ditta vanta llU diritto di proprieta snl detto eaeao, ed allora potra benissimo tentare un' azione in rivendieazione, ma eade in suo eonfrol1to il pignoramel1to -ottenuto. La Ditta Delbaneo iuveee pretende di essere al beneficio dell' una e deH' altra di queste posizioni. :M:a cio e inammissibile eol sistema delIa nostra legge. EssR deve sapere se e creditriee 0 proprietaria, e non puo quindi pretendere ehe i diritti ehe le spettano nell'una 0 nell'altra qualita. Se vnol chiamarsi ereditrice, non puo essen' ammessa a far valere diritti di proprieta; se si erede proprietaria, deve ueeessariamente rinunciare al pignoramento ottenllto, ed e qllindi a torto ehe l'Autorita cantonale non ha ammesso, anzi non ha statnito sopra questa domanda eventuale deI ricorrente. Quanto alla posizione di rivendieante, non e vero che I'Ufficio debba ammettere e notificare alle parti qualsiasi rivendieazione pervenutagli. L'art. 106 paria solo delle rivendieazioni da parte ed in favore di terzi, ma non aecenl1a, anzi esclllde implicitamente Ia possibilita di una rivendieazione dello stesso ereditore oppignorante. Ora se l'art. 106 non prevede le notifiche deI creditore oppignorante, e un errore di dire che esso obblighi l'Ufficio ad accoglierle senza aleun esame della 101'0 fondatezza. E certo ehe non spettava all'Cffieio di decidere deI valore dei titoli di proprieta sui quali si fondava la Ditta Delballco; ma l'Ufficio doveva esa· minare se in vista della posizione speciale delIa rivendicante, poteva darsi seguito aHa sua rivendicazione 0 meno. Eventualmente I'Ufficio avrebbe dovuto dichiarare che Ia Ditta Delbaneo, col farsi rivendicante, rinunciava al pignorameuto avvenuto in suo favore. Una simile dichiarazione non avrebbe punto esorbitato dai suoi attributi. Il rieorrente domanda percib, in via principale, ehe sia annullata Ia deeisione delund Konkurskammer. No 44. 263 l' Autorita cantonale confermante il provvedimento col quale Ja Ditta Delbaneo venne ammessa a farsi rivendicante; subordinatamente, che venga diehiarato eaduto i1 pignoramento in favore Delbanco 21 novembre 1900. In. Rispondendo, l'Ufficio di Esec. di Mendrisio si limita ad una esposizione dei fatti della causa, nel mentre Ia Ditta Delbaneo eonehiude al rigetto deI rieorso ed aUa eonferma deHa decisione querelata. In diritto: 1. Non vi ha dubbio ehe Ia Ditta Delbaneo puo e deve .qualifiearsi co me terzo a sensi dell' art. 106 deHa Iegge federale. Il rieorrente sembra partire dall'idea che non esista nel caso concreto ehe una sola eseeuzione; ma invece ne tlsistono parecchie, queIla delIa Ditta Delbanco, da una parte, .e quelle dei creditori di Milano, daIl' altra. Ora tutte queste ·esecuzioni, quantunque raceolte in un sol gruppo, hanno un' esistenza 101'0 a se separata. Per ciascunadi esse le pretese di rivendicazione si dovevano soIlevare e eontestare separatamente. Il medesimo oggetto, oppignorato per tutti i creditori, puo quindi rimanere vincolato per l'una, svineolato inveee per l'altra. Per l'un ereditore es so pub riguardarsi .come proprieta deI debitore, per l'altro invece come proprieta di un terzo. Ogni ereditore oceupa una posizione giuridica ase, indipendente da quella deH' aItro. Eppero la Ditta Delbanco appariva incontrastabilmente come terzo di fronte cai ereditori di Milano, e l'art.106 faceva un dovere all'Ufneio di accogliere e di trasmettere agli altri ereditori le di lei pretese di rivendicazione. 2. L'Ufficio non aveva nessuna veste per vedere se Ia pretesa sollevata fosse 0 non fosse giustificata nel merito. Suo eompito e compito delle Autoritä. di vigilanza e solo di vedere se i creditori, nelIa realizzazione dei 101'0 diritti, si attengono ai modi ed ai termini voluti dalla legge, ma non di esaminare 'Se le Ioro pretese esistono 0 non esistono. DeI pari l'Ufficio non poteva esaminare su qual titolo Ia Ditta Delbaneo fonnasse Ia sua pretesa sia di rivendieante, sia di creditriee, e :se era quindi eonforme aHa logiea ed al diritto Ia dupliee XXYII, 1. - 1901 18

264 ß. Entscheidungen der Schuldbetreibungsposizione da lei assunta. Dal punto di vista della proeedura eseeutiva una simile posizione non pub dirsi assolutamente anormale. Un ereditore rivendieante pub avere aequisito la proprietä. dell' oggetto rivendieato anehe solo dopo di averne riehiesto ed ottenuto il pignoramento ; oppure esso pub rinunciare a far valere il suo diritto di proprieta di fronte al debitore, senza ehe sia obbligato di rinunciarvi anche di fronte ad un terzo. Ohe poi nel easo eoncreto la dllpliee posizione· dalla Ditta Delbaneo fosse eselusa pel fatto ehe il eredito da lei insinuato derivava appunto dalla vendita dei 10 saeehi di eaeao oppignorati, e questione ehe rigllarda la natllra giuridiea della pretesa e ehe non pub quindi diselltersi ehe davanti il foro giudiziale. 3. Tanto l'Ufficio quanto le Autoritä. di vigilanza non erano' poi in nessun easo eompetenti per diehiarare la Ditta Delbanen decaduta dai suoi diritti di oppignorante. La eaducitä. di un pignoramento non pub risultare per le Autoritä. di vigilanza ehe dalla non osservanza delle preserizioni formali y. eategoriehe di legge, ma non dal fatto di una posizione eventualmente eontradditoria assunta posteriormente dal ereditore_ Se la domanda di pignoramento era regolare e se il pignoramento fu eseguito regolarmente, esso sussiste per le Autoritä. cU vigiIanza fino a tanto che la di Iui caducita non risuIti da un disposto tassativo di legge. Altri motivi di estinzione" eome conseguenza logica di atti posteriori non connessi alla procedura di pignoramento, non esistonv per le Autoritä. di vigilanza. 11 rieorrente e libero pereib di far valere le' due ragioni a riguardo della posizione contradditoria della Ditta Delbanco davanti il giudice competente per statuire sulla pretesa di rivendicazione i ma davanti l' Autorita di sorveglianza le sue deduzioni sono fuori di luogo. Per questi motivi, la Camera delle Eseeuzioni e dei Fallimenti pronuneia: TI ricorso Rainoldi e respinto. und Konkurskammer. N· 45. 45. Am~t du7 juin 1901, dans la cause Fayet cot~tre Valais . Sequestre. - Competences des autorites de surveillance. - TardiveM du recours a l'instance cantonale. Art. 66, al. 4 LP. et F. Art. 64 eod. I. A la demande de Mauriee Baud, negociant a Saint-Mauriee, Ie Juge instructeur de Saint-Maurice avait autorise, en date du 22 janvier 1901, la mise sous sequestre, au prejudiee d'Aime Fayet et pour une ereanee de 72 fr. 40 c., d'un fourneau, d'un rechaud et d'une machine a eoudre. Sous Ia rubrique : « Cas de sequestre ~. l'ordonnance contient Ia mention: « Suspect de fuite. ~ Le sequestre fut execute le meme jour par l'office des poursuites de Saint-Mauriee sur Ies objets sus-designes, qui sont taxes dans le proces-verbal a Ia somme totale de 210 fr. L'ordonnance de sequestre et son execution furent publiees par insertion au Bulletin officiel du 25 janvier 1901. Le 26 janvier, Ie ereancier Baud adressa une lettre a Fayet, au Grand-Mont s/Lausanne, pour lui eommuniquer qu'il ne pouvait pas accepter une offre faite par lui, Fayet, tendant a assurer Ia ereanee reclamee par un billet. Le 8 fevrier 1901, Fayet adressa, du Grand-Mont s/Lausanne, une lettre ä. l'offiee des poursuites de Saint-Maurice dans laquelle il declarait qu'i1 venait d'apprendre le sequestre, qu'il protestait contre ce proeede, parce qu'il s'agissait soit d'objets encore impayes et partant pas encore dans sa propriete, soit d'objets insaisissables, et qu'enfin il attendait le proces-verbal de saisie et de sequestre. L'offiee repondit a Fayet, P9,f lettre du 15 fevrier, que Baud contestait ses declarations et s'opposait a toute revendieation de propriete sur les objets sequestres, que ceux-ci seraient proehainement saisis et qu'alors un delai serait aeeorde, a lui, Fayet, pour faire ses declarations et revendieations. D'une lettre du 25 mars 1901, de veuve Ladernier a Saint- Mauriee, proprietaire de l'appartement oecupe par Fayet, il resulte que ce deruier avait retenu et paya son appartement jusqu'au 26 mars.

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