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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 22.05.1896 BGE 22 I 540

22. Mai 1896·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·4,084 Wörter·~20 min·3

Volltext

c. Civilrechtspflege. fung§oetIagten bantU§ ~at ~erreiten lt1oUen, baß berfefoe in bel' ~ofge feinen Illroeitern i)crooten l)a6e, auf ftemben S)ooelmafd)inen 3U ar6eiten, fo ift ~tegegen oU oemerfen, baj3 laut ben ßeugen= au§fagen ein fofel)e§ meroot aUerbing§ erlaHen ttlorben ift, Qoet nid)t etwa auf jene§ 6el)reiben @autfel)i§ ~in, fonbern erft nad) bem Unfalle \.lom 29. Illuguft 1895, unb 3\'oar auuüel)ft nut für S)ooefmafel)tnen. mei biefer Eiael)lage fann in bem iEer60te eine fontfubente S)anblung im 6inne eilter ßuftimmung 3um Illu§= fd)lu~ fragHel)er UnfäUe au§ bel' iEeriiel)erung niel)t erbHeft ' Werben. 5. va§ mege~ten um 1ll6änberung bel' Moitenbefttmmung gemäß Illrt. 4 bel' ßufat~once i)om 5. Juni 1888 tft \.lor ben ranto= nafen @eriel)ten nid)t geftem lMrben, unb fann bal)et nael) Illrt. 80 D.~@. in bel' 6unbeßgeriel)tUd)en Jnftana ntel)t berücf~ fid)tigt ttlerben. vemnael) l)at ba§ munbeßgeriel)t erfQnnt: vie merufung roirb aIß un6egrünbet aogerotefen unb baljer baß Urieif be§ )llp~eUationßgeriel)teß be§ Mantonß mafefftabt tlom 16. IDCärö 1896 in aUen :teUen oeftätigt. 90. Sentenza del 22 maggio 1896 nella causa Lalham e Ci contro Bianchi. Il Tribunale di Appello deI cantone Ticino ha con sentenza deI 15 gennaio 1896 giudicato : La sentenza 31 ottobre 1895 deI lodevole Tribunale di Lugano e eonfermata. Appellante da questo giudizio Ia Ditta Latham e Oi ehe eon atto di rieOl'so deI 2 marzo 1896 ha eonehiuso domandando: 10 L'annullazione della sentenza d'appello 15 gennaio 1896; 20 La eondanna dei fratelli Bianehi al pagamento di franchi 11,175 70 e interessi eome allibello 4 gennaio 1894; nel mentre Ia parte appellata davanti l' istanza superiore eantonale aveva eonchiuso domandando la eonferma della sen- IV. Obligationenrecht. No 90. 541 tenza di prima ·istanza; eonclusioni ehe di fronte aH' assenza delle parti aU' udienza di quest' oggi, si devono ritenere eome riproposte anehe davanti al Tribunale federale. Ritenuto in linea di fatto : 10 Rispondendo ad una Iettera preeedente della Ditta fratelli Bianehi a Lugano, nella quale gli si ehiedevano informazioni sopra il eommercio a termine deI pepe, il signor P. H. Heberlein di Zurigo, l'appresentante della Ditta Latham e Ci, dava ai eonvenuti eon lettera deI 30 luglio 1892 i seguenti ragguagli : che il pepe si negoziava all'Havre per qua~ti~ di 100 sacehi di ehilogrammi 60 al saeeo eon una eommlSSlone de111/~ % eompresavi la senseriaj. ch~ ogni. merc~to doveva essere garantito mediante un deposlto m ragIOne ~r r:. 4 pe: sacco; ehe in easo di ribasso di fr. 1,50 su 50 ehrl..Il vendltore era in diritto di ehiedere il pagamento della dIfferenza, o dei margini; ehe la Ditta Latham .e Ci av~ebbe. pe~o ~ecla~ mato dei versamenti solo in easo dl grandl oseIllazIOlll nel prezzi. A questi sehiarimenti il rappresentant~ della Ditta a~ triee univa un modulo di eonto allo scopo dl permettere al fratelli Bianchi di formarsi un'idea precisa dell' afiare. Il eonto conteneva Ia liquidazione di un contratto di 500 saeehi di pepe, trattati sul posto dalla Ditta Latham e Ci e eomprendente da una parte la compera di 500 saeehi di pepe eon addebito a carieo deI cliente deI relativo prezzo di eompera e delle spese, dan' altra la vendita della stessa mereanzia ad un prezzo supeTiore ed il eui rieavo, dedotto il prezzo di eompera e Ie spese dava un profitto a favore deI cliente di fr. 1382. P. H. Hebe~'lein aggiungeva a queste sue indieazion~ ehe n.n eontratt? di 500 saeehi doveva ritenersi eome un pIccolo nupeguo, il valore al eorso giornaliero non arrivando neppure alla somma di fr. 20000. Sulla scorta delle informazioni rieevute la Ditta fratelli Bianchi a Lugano diede a piu riprese degli ordini d~ eompera al sig. P. H. Heberlein di Znrigo per essere .trasmessl alla easa Latham e Ci. 00S1 il 9 sett. t892 un ordme per Ia eompera di 1000 sacehi ed il15 ott?br~ 1892 nn ~eeon.do ordine per Ia eompera di 400 saeehl dr pepe. Gb attr non

C. Civilrec fspflege. permettono pera di stabilire se e eon quaIe' risultato questi ordini siano stati eseguiti, e questa circonstanza non ha deI resto importanza, i comandi suddetti non formanclo oggetto di eontestazione. Le compere alle quali si riferisce iI presente litigio sono quelle 24 marzo, 22 aprile, 26 maggio e 10 giugno 1893, trasmesse ed eseguite daIle parti nelle circonstanze seguenti : n 24 marzo 1893 i fratelli Bianchi di Lugano scrivevano al sig. HeberIein di Zurigo dicenclosi clisposti, visto il ribasso deI pepe su dicembre, a comperarne 500 sacchi a fr. 37 «sauf mieux» ed autorizzandolo a trasmettere questo ordine aHa casa Latham e Ci. L'esecuzione di quest'orcline essendosi protratta per qualehe tempo, esso venne confermato con Iettera delI' 8 aprile 1893, flnche iI sig. Herberlein con dispaccio deI 6 aprile comunico ai convenuti ehe la compera era stata eseguita e spedl 101'0 il relativo eontratto per essere firmato. Con lettera eleilo stesso giorno i fratelli Bianchi si dichiararono d' aecordo eol tenore deI clispaccio. A questo prima ordine ne segui un seeondo il 22 aprile 1893, rigllardan te esso pure la compera di 500 sacchi di pepe su dicembre, a fr. 33 (prezzo allmentato poi a fr. 34); un terzo il 26 maggio 1893 relativo alla compera di 100 balle di eotone su dicembre a fr. 51,50 circa; e lln quarto, Ia cui esecuzione venne comunicata aHa Ditta Biancbi il 10 giugno 1893, riferente si aHa compera di oltre 100 balle di cotone sn dieembre a fr. 52,58. Le compere deI 26 rnaggio e 10 giugno 1893 erano state procedute da una Iettera Heberlein ;{ Bianchi deli a)rile in cui si faceva osservare ai eonvenuti ehe i cotoni ave~ano ribassato pHI di 10 fr., percui Heberlein credeva che fosse il momento propizio per speculare sulla compera (<< les mettre anx achats»). Sulla quale notizia i fratelli Bianchi risposero, sul principio, di volerci rifiettere; poi il 26 maggio trasmisero il primo ordine domandando nello stesso tempo al sig. Heberlein ehe facesse tener 101'0 nna formuJa di eontratto <!. vale a » dire la liquidazione (deeompte) di un contratto in eotone, » non avendo essi mai trattato questo artieolo. » Al quale desiderio aderendo il sig. Heberlein spediva loro un modnlo di conto, stabilito in modo affatto analogo a quello speclito ante- IV. Obligationenrecht. N° 90. 543 cedentemente per il pepe. Tutte queste compere vennero ratjticate dai fratelli Bianchi appella avuta notizia della 101'0 esecuzione. Il1 0 giugno 1893 i convenuti si trovavano per tal modo acqllisitori di 1000 sacchi di pepe e di 200 balle di cotone> il tut.to sopra dicembre. Parte cU queste compere consistente in 100 balle di cotone, venne liquidata per 101'0 ordine il 21 giugno 1893, con un profltto a favore dei convenuti di fr. 776, ehe vennero 101'0 accreclitati. Il 1'esto dei cotoni non pote essere realizzato al p1'ezzo i~di?ato dai c~nvenuti e rimase a loro carico coi 1000 sacchl dl pepe. PrIma della scadenza di questi contratti veniva pero a prodursi sul prezzo deI pepe, deI cotone edella lana, pel quale articolo i ~onve­ nuti si trovavano impegnati di fronte ad altre case, un nbasso considerovole, cia che determinava il sig. Heberlein, a nome del1a easa da lui rappresentata, a chiedere ai convenuti il pagamento dei margini, 0 differellze cli prezzo sulle operazioni in co1'so i quali margini per la Ditta Latham rappresentavano un irnpo~to di fr. 6460. n che essendosi i fratelli Bianchi ritiutati cli eseguire, allegando che era stato loro promesso ehe Ia Ditta Latbam non av1'ebbe mai ehiesto il rimborso di margini, Heberlein replico eon lettera deI 28 otto~re e. 6 ~ovem­ bre contestanclo il modo cU veclere dei convenutI ed lllSlstendo nella fatta domanda. Successivamente, il 24 novemb1'e, egli serisse di nuovo alla Ditta Bianchi facendole osse1'vare ehe il pepe ed i cotoni potevano essere presentati da un giorno all'altro e domandando relative istruzioni. Tutte queste lettere essenclo rimaste senza risposta, il 27 novembre 1893 comunicava ai fratelli Bianchi ehe iI pepe era stato pres&lltato quel giorno stesso e che qualora i eonvenuti non gli fac~ss~ro tenere per telegrafo le 101'0 istruzioni, i 1000 sacchl dl pepe sarebbero stati consegnati e magazzinati a 101'0 conto. A questa intimazione i fratelli Bianchi risposero ordinalldo di liquidare le 100 balle di cotone a fr. 53 1/ 4 e di riportare i 1000 sacchi di pepe ad un' epoca piu lontana addebitandoli delle perdite. Avendo pero la Ditta Latham ritiu.tato o.g~i.e qua~~ siasi ripo1'to senza immediato pagamento .del margllll, 1 ~rat,elll Bianchi telegrafarono ii 28 novembre al SIgnor Heberlelll 101'-

544 dine seguente: « Reportez, autrement liquidez. » La liquidazione dei 1000 sacchi di pepe e delle 100 balle di cotone , che in mancanza di istruzioni da parte della Ditta Bianchi vennero esse pure liquidate, diede per· i convenuti un risul- . tato passiva di fr. 12,073. TI loro conto, dedotto il piccolo prodotto ottenuto sulle 100 balle di eotone rializzate il 21 giugno soldava pereio con un debito di fr. 11;175 70, pel pagamento deI quaIe, le trattati ve bonali essendo riuscite infruttuose, venne aperta dalla Ditta Latham e Ci Ia presente azione davanti le istanze eantonali e federali. In diritto : 10 11 Tribunale federale e indubbiamente competente ad occuparsi deI ricorso almeno per quanta eoneerne 1'accampata eccezione di giuoco, poieM ove pure si dovesse ammettere ehe i diversi contratti che servono di base alIa domanda libel- Iaria debbono essere regolati dal diritto francese, essendo stati eonchiusi e dovendo essere eseguiti all' Havre, sarebbe sempre suo compito di esaminare se es si non cadono sotto il disposto deI secondo alinea den' art. 512 deI C. F. 0., ehe per il suo carattere d' ordine pubblico e applicabile anche ai contratti regolati dal diritto straniero quando si tratti di invocarne gli effetti in Isvizzera. Non e ehe nel easo in cui reccezione desunta dal eitato articolo dovesse essere respinta ehe eonverrebbe esaminare ulteriormente se il Tribunale federale sarebbe eompetente anche per l' esame degli altri punti di questione ehe la causa solleva. 2° I eonvenuti hanno cercato di dedurre la dimostrazione della invoeata eeeezione di giuoeo innanzitutto dal fatto, ehe appare dall'intiera corrispondenza scambiata tra le parti, essere stata lorD intenzione di speeulare sul rialzo dei prezzl delle merci che faeevano oggetto dei diversi contratti per luerare la differenza. Cib non basterebbe per altro a giustifieare il fondamento dell' eccezione. La speeulazione ed illucro delIa differenza dei eorsi formano l' obbiettivo generale di tutti i eontratti a termine, ma es si non sono per questo meno validi quando appaia ehe hanno per oggetto reale merci 0 valori da IV. Obligationenrecht. No 90. 545 eonseguarsi e l'itirarsi alle rispettive seadenze daeeM il earattere giuridieo di un contratto viene detel'minato non dallo seopO economieo ehe le parti si propongono di raggiungere, ma dal suo oggetto e dalla natum dei diritti e delle obbligazioni ehe ne risultano. Perche essi assumano il carattere di giuoeo oeeorre ehe l' oggetto in essi indieato non sia ehe apparente, ehe non intervenga eioe ehe per dare alIa convenzione Ia forma esteriere della compera-vendita e per pennettere di determinare le oseillazioni dei corsi donde risultano le differenze ehe sole costituiscono il vero e reale oggetto deI contratto, essendosi le parti tacitamente od espressamente intese di regolarne le eonseguenze eol 101'0 pagamento ad esclusione di qualsiasi obbligo di dare 0 rieevere eonsegna delle merci 0 valori sulle eui differenze di eorso intendono speeulare. 3. Nell' ammettere l' eceezione sollevata dai eonvenuti, iI Tribunale eantonale si e evidentemente ispirato a questo principio, daeebe dichiara a parecehie riprese nel propria giudizio, risultare dagli atti ehe nel easo conereto, l'intenzione eomune delle parti era di eseludel'e il diritto e 1'obbligo di nna effettiva consegna delle merei, e di obbligarsi soltanto al pagamento delle differenze. La sua deeisione e dunque informata ad una eorretta nozione deI giuoeo e ad una interpretazione del disposto deI 2" alinea dell'art. 512 C. F. O. pienamente eonforme alla giurisprudenza deI Tribunale federale, ond' e che essa non potrebbe essere annullata se non DeI easo in eui Ia constatazione di fatto eoneernente l' esistenza di un taeito accordo tra le parti nel senso delIa esclusione deI diritto e dell' obbligo della eonsegna, apparisse in eontraddizione eolle emergenze degli atti, oppure dovesse essere eonsiderata eome determinata da una erronea applieazione dei principi generali di diritto regolanti il tacito consenso. In quest'ordine di idee non si pub a meno di riconoseere ehe i motivi all' appoggio dei quall il Tribunale eantonale e giunto a questa eonstatazione non possono ritenersi eome fondati. 40 Secondo il querelato giudizio Ia prova deI tacito accordo di eseludere l' obbligo ed il diritto dell' effettiva consegna ri- XXII - 1896 35

546 c. Civilrechtspllege. sulterebbe: Dalla lettera 26 ottobre 1893 colla quale Heberlein in nome di Latham e Ci ehiedeva il pagamento dei margini; dalla lettera 9 .n~ve~bre, . eolla quale i eonvenuti proponevano a Latham dl hqmdare 1 Ioro impegni sopra dieembre per riprenderli sopra una scadenza piiI lontana; daHa lette ra 24 nov. 1893 con cui Heberlein mette a eondizioni di questo riporto il pagamento preventivo dei margini, e finalmente dalla Iettera dei convenuti coUa quale rifiutano di eseguire questo pagamento dichiarando ehe pagheranno aHa scadenza. Se non ehe appal'e evidente, ehe tra queste lettere e Ia eonseguenza ehe ne ha dedotto il Tribunale eantonale non esiste aleun nesso logico ehe possa autorizzarla. Chiedendo il paaamento dei margini, gli attori eredevano eertamente di pote~si basare sulle condizioni generali deI contratto indicate da Heberlein nella lettera 30 luglio e tra cui figurava il diritto di e~iedere Ia copertura dei margini in easo di grandi oscillazioni cll pagare. Ora una chusola in virtiI della quale in un contratto a termine il venditore si riserva il cliritto, in easo di diminuzione dei corsi prima della scadenza, di chiedere dei versamenti anticipati in garanzia, non dimosü'a in alcun modo l'intenzione di eseludere l' obbligo ed il diritto delIa effettiva consegna. Lo stesso dicasi della proposta dei convenuti relativa alla liquidazione dei contratti RU dieembre per riportarIi su di una scadenza piiI Iontana. Essa prova semplieemente ehe. essi non ritenevano questa l'epoea opportuna per Ia liquidazlOne, ma non fornisee alcun eriterio che autorizzi ad ammettere un taeito aeeordo nel senso eonstatato dal Tribunale eantonale. Quanto aHa lettera colla quale i convenuti rifiutano il. versamento dei margini, dichiarando di voler regolare le ddferenze alla seadenza, essa dimostra bensi ehe essi non avevano intenzione di ritirare effettivamente Ie merci ehe faeevano oggetto dei contratti, ma non ehe vi fossero obbligati per un taeito aeeordo. . Dedueendo dalle circonstanze suddette Ia prova della intenzione delle parti di escludere l' obbligo ed il diritto della. eonsegna, il Tribunale eantonale ha quindi manifestamente vioIate Ie regole generali di diritto in materia di tacito eon- IV. Obligationenrecht. No 90. 547 senso. Se non ehe, se tale eontestazione non pub ritenersi !rlustifieata per i motivi svoIti nel querelato giudizio, essa 10 " pub per eonverso per molteplici altre circonstanze ehe emergonG dagli atti della causa e prineipalmente per le seguenti. 5° Come appare daU' intestazione delle 101'0 lettere, i eonvenuti sono fab brieanti di cera e negozianti di generi coloniali. Questa cireonstanza poteva eertamente legitim are da parte degli attori edel 101'0 rappresentante la supposizione, ehe potessero comperare coIr intenzione di ritirarla per uso deI loru commercio uua eerta quantita di pepe. Ma d' altro lato e impossibile ammettere, ehe abbiano potuto seriamente ritenere ehe dei simplici negozianti di generi eoloniaIi di una piecola citta, abbiano voluto obbligarsi a ritenet'e dapprima 600 saeehi, poi altri cinquecento di pepe. La quantita stessa della merce eomperata in rapporto aUa posizione dei eompratori, indicava chiaramente Ia 101'0 intenzione di non volersi obbligare a ritirare effettivamente Ia merce comperata, ma di voler speculare unieamente sulle oseillazioni dei eorsi obbligandosi a pagare al eorso le clifferenze. E che il rappresenta.nte delIa Ditta Latham e Ci abbia eompreso in questo senso j 101'0 ordini e condivisa Ia 101'0 intenzione, risulta in modo manifesto della lette ra 20 luglio 1892, neIIa qllaIe seriveva ehe una compera (li 500 sacchi di pepe doveva considerarsi come un piccolo impegno, espressione ehe non si spiega se non ammettendo ehe il vero oggetto deI eontratto era la differenza ehe poteva risultare dalle oscillazioni dei eorsi, ehe dato il prezzo eomplessivo non poteva essere molto rilevante, ma ehe non sarebbe certo giustificata, se in virtiI deI eontratto i convenuti fussero stati obbligati a ritornare eft"ettivamente la merce eomperata. Cib ehe a riguardo deI pepe si e detto per Ia quantita 10 si pub ripetere a maggior ragione per il cotone, anehe per la qualita. La sola eireonstanza ehe dei fabbrieanti di cera e negozianti di eoloniali, s'impegnavano in cosl forte partite di un genere di meree, non solo estraneo al 101'0 eommereio, ma deI quali essi diehiaravano espressamente di non essersi mai oeeupati, era per se argomento piiI. ehe sufficiente per illuminare gli attori eel il 101'0 rappresen-

C. Civilrechtspflege. tante sulle 101'0 intenzioni. Essi potevano tanto meno nutlire dubbio a questo riguardo, e supporre ehe i eonvenuti comperassero eolla intenzione di obbligarsi a. ritenere le merci in diseorso, ehe risulta dalla eorrispondenza prodotta, essere stato a 101'0 cognizione, ehe nel medesimo tempo in eui si in. golfavano con 101'0 in operazioni sul pepe e sul cotone, i eonvenuti speculavano con altre ease sulle lane e sui zuceheri assumendo eosl uua tale molteplieitä e varietä di impegni, da rendere ragionevolmente impossibile l'ammissione, ehe si trattasse di veri affari commerciali e non di sempliei giuoehi di borsa. D'altro lato l'invio di due eonti simulati di Iiquidazione, in cui l'operazione risolvevasi nel pagamento delle differenze, la maneanza di ogni indieazione piu rrecisa relativa al genere della merce, al luogo ed al modo di eonsegna ed all' epoea di pagamento dimostrano ehe l' intenzione dei eonvenuti em condivisa anehe dagli attori. A togliere ogni dubbio ehe in proposito aneora potesse sussistere coneorrono le circonstanze seguenti: Risulta dagli atti della causa ehe i signori Latham e Ci eompivano nei rapporti coi convenuti le funzioni di commissionari aHa compera. Ma benehe essi abbiano regolarmente comunicato ai fratelli Bianehi I' eseeuzione dei 101'0 ordiui, manea l1egli atti una prova qualsiasi, ehe le eorrispondenti compere abbiano in realta avuto Iuogo, non essendo gli attori, ma1grado l'evidente interesse ehe a eio avevano, stati in grado di produrre un solo bollettino ehe dimostrasse ehe gli ordini erano stati realmente eseguiti e non avendo essi mai ehiesto a Bianchi il deposito in ragione di 4 franehi per saeco di pepe, ehe giusta Ie eondizioni generali indieate neUa 1ettera 20 Iug1io 1892 doveva essere eseguito all' atto deI contratto. Nasce qllindi spontanea 1a eongettura, ehe essi si siano limitati a premIere nota degli ordini dei eonvenuti senza eseguirli eostituendosi eontroparte nel giuoeo e speeulando a1 ribasso sulle merei sulle quali i fratelli Bianehi speculavano al rialzo. Questo sospetto appare tanto piu fondato, ehe Ie affermazioni degli attori a rigual'do della liquidazione di 1000 sacchi di pepe t' delle ultime 100 balle di eotone risultano manifestamente jV. Obligationenrecht. x" 90. 549 inveritiere. Infatti non solo questa pl'etesa liquidazione non venne in alcun modo provata malgrado le formali impugnative dei eonvenuti, non solo essa risu1ta smentita deI fatto ehe due giorni dopo di averne data eomunieazione, gli attori offrivano aueora di riportare 1e operazioni sopra una seadenza piu Iontana, ma essa deve inoltre essere ritenuta eome affatto impossibUe nelle eondizioni in eui venne dagli attori affermata. Infatti seeondo 1e allegazioni degli attori appareuti daHa eorrispondenza prodotta i 1000 saechi di pepe sarebbero stati presentati e consegnati il 27 novembre e le 100 balle di cotone il 29 deHo stesso mese. Üra, ove si rißetta ehe tutti gli impegni dei eonvenuti erano stati contratti sopra dicembre, ehe secondo gli usi della Borsa dell'Havre tutte Ie operazioni si liquidano aHa fine deI mese per cui sono state fatte, eome appare anche da una disposizione deI regolamento della cassa di liquidazione, ehe di eonseguenza ove gli ordini dei eonvenuti fossero stati realmente eseguiti le merei non avrebbero potuto essere presentate che a fine dicembre, non si poträ a meno di rieonoseere ehe la pretesa consegna 0 presentazione al 27 ed a1 29 novembre altro non sono che un mezzo di intimidazione di eui gli attori si valevano nei 101'0 rapporti eoi eonvenuti, ma ehe in realta essa non ha potuto aver Iuogo, eome di eonseguenza non ha potuto aver luogo la liquidazione. Queste circonstanze permettono cU eonchiudere, ehe se gli argomenti all' appoggio dei quali il Tribunale cantonale ha constatato l'esistenza di un tacito aceordo nel senso della esclusione deI diritto edelI' obbligo della eOllsegna, debb'lIlo eOl1siderarsi come el'rati, 1a constatazione relativa all' intenzione delle parti non e per questo meno giustifieata. L'eceezione di giuoco opposta dai cOllvenuti deve quindi ritenersi come fondata. Indarno per eseludere l'esistenza di un tacito aecordo nel senso surricordato gli at tori pretendollo ehe le pa,rti hanno aecettato come legge ('onvenzionale deI eontratto il regolamenta deHa cassa di Iiquidazione, il cui primo articolo dispone ehe tutte Ie operazioni da essa registrate sono suscettibili di una effettiva esecuzione, poiehe oltreche ad eliminare siffatto

550 C. Civilrechtspflege. argomento basterebbe Ia constatazione di fatto, contenuta nel l'appellato giudizio e vincolante per il Tribunale federale ehe in realta i eonvenuti non hanno ne conosciuto, ne accettato detto regolamento, esso appare anche manifestamente infon-' dato per il duplice rifiesso ehe Ia cassa di liquidazione non si oecupa di operazioni sul pepe (vedi art. 6 e 24) e ehe nessuno dei eontratti in diseorso venne in realta registrato presso Ia cassa, percM ove eio fosse avvenuto gli attori non avrebbero ma~cato di produfl'e i relativi bollettini (vedi art. 10). 60 11 rleorso deve pertanto essere respinto eome infondato. Di conseguenza il Tribunale (edemle pronuncia: L'appellazione delIa Ditta Latham e Ci e infondata e Ia sentenza 15 gennaio 1896 deI Tribunale di Appello deI Tieino confermata. 91. UrteH uom 29. SJJCai 1896 in 0aC(len \fieber unb .\tonforten gegen ffi:igert. A. :Durd) Urteil Uom 21. ~ebruClr 1896 edClnnte ba§ Dber" geLiC(lt beß .\tClnton§ 2uaern, in ~eft(itigung be§ UrteHe§ be,:) .>BeaidJ3gerid)te§ 5)ab§burg, \.1om 26. m.uguft 1895, über bie ffi:ed):§frage: ,,6d)ulben bie .>Benagten ben magern in fofibClrifC(ler ",~artung 6500 ~r. neujt )Seraugß3inß feit 3. Dftober 1892?/I : ,,1. :Die .!trage Jet in aUen ~ei!en abgemiefen. 2. :Die ffi:egre~" "red)te feien gema9rt." B. ®egen biefeß UrteU l)aben bie .!tIliger lBerufung eingelegt unb ba§ .!tlag§begel)ren mieber aufgenommen. :Die .>BeHagten tragen auf m.bmetiung ber .\ttage an. :Da§ lBunbe§gerid)t 3iel)t in ~tl1.lagung: 1: 'ltm 18. :Dcacmber 1891 lmfaufte ber 2anbmirt iRigert in UbftgenfC(lm~I, .!ttß. 2uaern, mdd)er bafelf>ft in 3\l>ci 6taUett, U~ter~rtb~C(l unb ~)(udetett )Siel) 9ieH, bem 'ltnton ~ud)J3, 2anb~ 'INrt llt jmmenfee, .!tanton':) 0d)ml)a, aUß bem 0taUe Untel'ilrt~ IV. Obligationenrecht. N° 91. 551 baC(l ein einige ®oC(len alte,:) staI6. :Diefe~ lutltbe am 21. :DC" aember tiom <Sof)ne ~Uoi,:) ffi:igert bem .\tQufer üoerbrad)t. ~in <lnttUd)er ®efunbgeit~fd)ein l1Jtltbe für b(l~ferbe ntC(lt ge(ö§t, unh e~ murbe be~l)atB 'ltroi':) ffi:igert \.1om ~erid)te ölt .!tüfjnad)t ht eine lBuBe uerrliHt. ~lm 18. :ncöember fd)on l)atten ein .!tned)t unb ein 60L)U be~ 5ß1t)if fletgnt bemedt, baB ein .>BuUe, bel' im (lnbern <StaUe, ID(ude~en, ftanb, Ial)m gtng. ~tnt folgenben ~ltge l)atte ein minb tm nQmtid)en 0taUe b(l~ ~utter ti erf(lgt, unh e~ murbe fonftet" tiert, baB ba~feIf>e .>Blafen im '.Dcau! l)atte. 'lt{~ bann am 23. :Dc" aember ein ober mel)rere meilere 0tücte erfral1ften, fe~te ~afH ffi:tgert gIcid)en ~ag~ ben ~ier(tr3t .\tamer in .\tüf3nad)t 1)[e\.1011 in Stenntnl,:). :Dieler erteHte 3unad)ft einige tiortüu~ge \fieifungcn 1mb ram bann am 24., nad)bem am 23. 'ltbcnb~ aud) bem ®c" mchtbc")siel)inf'peftor \.1on ben @;tfranfungeu W(itteHung gemad)t unb Mn biefcm :pro\.1tforifd) ber 0taffbanlt \.1erl)angt morben ll>ar, naC(l UbHgenfc1)M)l. @;r fonftattertc baß )Sorl)anbenfein ber Weau!" unb .!trauen" ClBlalcn") >Scud)e. 'ltm 25. :Deöcmber faub fid) auf bie Mitteilung be~ miel)inf:peftorß tion UbIigenid)l1n)( ber 'ltmt~tier~ nrat stnüfel bafetbft ein. 91ad) einem lBerid)t an ben 0(mttat~" tat in 2u3ern l1Jaretl in 6eiben 0taUen mel)rcrc 0tücte miet) Mn ber 0cud)e ergriffen. :Der Urj:ptung ber .!tranfl)eit fonnte nad) bem lBerid)t nid)t fiC(ler feftgefteUt \l>etben; llad) bemfetben erWirte )Sater ffi:tgert bama{~, feit bem 15. Drtober,' an mefd)em ~age er für eine Jtul) einen ®efunbl)eit~fd)ein be:poniett l)atte, nid)tß mef)r in miel) \.1enel)rt au !)a6en. m.ud) bem ~teraqt .!tamer ll)\lr tlom ~{n~ llnb )Serfauf be~ jtaThe~ alt 'ltnton Bud),:) feine SJJm~ teilung gcmQd)t morben. m.mt~tierat;3t .!tnüjef traf jofort 'oie ge" l10tenen ffieaflnal)men unb belegte in~befonbere aud) bie benad)~ bQt'ten ®el)öfte mit 0taUbann. m.m 28. :Dc3ember uenaufte %tnton ~ud)~ bem xQi)er \fieber in DberrifC(l, .!tt~ . .Bug, ein jta{b, baß QUt gleid)en ~age tiom ®ol)ne be~ .\tliufer~ aUß bem 0taUe be~ )Serfliufer~ in benjenigen beß erftern übergefül)rt murbe. ~.,:) 6efanb fid) bafefbft )siel)maarc nid)t nur be':) xaucr \fieber, lonbern aud) be~ ,J'ofe:pl) .>Bfafer in ;3mmenfee. @;in ®efunbl)eitßid)ein war aud) bei ~ieiem .!taufe nid)t uetfangt worben. 91ad)bem bann in~miid)en ~ierar~t .!tamer

BGE 22 I 540 — Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 22.05.1896 BGE 22 I 540 — Swissrulings