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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 27.09.1895 BGE 21 I 880

27. September 1895·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·3,331 Wörter·~17 min·2

Volltext

880 C. Civilrechtspflege. b) Lorsque le cn~ancier du failli est devenu son debiteur ou celui de Ia masse posterieurement ä. l'ouverture de la faillite. Ces dispositions, ayant evidemment pour but de regler d'une maniere complete Ia matiere de Ia compensation dans Ia failliteJ on doit en inferer qu'ä. teneur de la Ioi suisse (comme du reste d'apres l'art. 47 de la Ioi allemande sur Ia faillite, ainsi que d'apres d'autres lois sur Ia matiere), Ia compensation de creances reciproques dans une faillite doit etre admise, ä. Ia senle condition qu'elles soient nees l'une et l'autre avant l'ouverture de la faHHte, et qu'elle n'est influencee en rien par Ia circonstance qu'elles sontsoumises a une condition ou ä. un terme. n suit de tout ce qui precede qu'en prononliant ainsi qu'il a ete dit, le tribunal cantonal n'a pas fait une fausse application de Ia loi, et que Ie jugement attaque doit etre confirme. 4° Il n'echet point, enfin, de determiner sur quelle categorie des creances de dame Brandt la compensation doit porter en premiere ligne, cette question n'etant plus litigieuse entre parties devant 1'instance de ceans. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et Ie jugement rendu entre parties par Ie tribunal cantonal de N eucMteI, Ie 3 juillet 1895, est maintenu tant au fond que sur les depens. 116. Sentenza del 27 settembre 1895 nella causa Vanetti contro Balli. Il Tribunale di appello deI Ticino con sentenza deI 11 dicembre 1894 ha giudicato: 10 L' interdetto penale 26 aprile 1894 e dichiarato esaurito, salvo l' obbligo nei signori Vanetti di pagare ai fratelli VI. Ohligationenrecht. No 116. 881 Balli Ia meta deI muro di appoggio come aH' appuntamento in causa intervenuto fra le parti, e ritenuto che le opere devono essere eseguite in conformitä. deI rapporto dei Periti deI 12 giugno 1894. 20 Non e ammessa Ia domanda della parte Vanetti tendente aHa condanna dei signori Balli nella multa comminata neH' interdetto penale 20 aprile prossimo passato ed aHa riparazione dell' ingiuria e dei danni. Appellanti dai dispositivi secondo e terzo di questo giudizio i Coniugi Vanetti, che hanno conchiuso domandando Ia riforma dei detti dispositivi nel senso, che i fratelli Balli siano condannati a rifondere aHa parte Vanetti tutti i danni e le spese a lei cagionate col 101'0 interdetto penale deI 20 aprile 1894, danni e spese da liquidarsi in sede separata di giudizio e pei quali i Coniugi Vanetti dichiarano che non chiederanno meno di fr. 3800, colla condanna degli appellati neHe spese giudiziali e ripetibili ; N el mentre i fratelli Balli, appeHati, domandano, che il ricorso dei Coniugi Vanetti sia dichiarato irrecivibile 0 subor-, dinatamente infondato, e caricate le spese d' ufficio e ripetibili, quest' ultime neH' importo di fr. 156.40, aHa parte appellante; Letti gli atti di causa e Ia sentenza deI Tribunale di Appello, daHa quale risulta in linea di fatto : 10 L'edificio N° 324 deI catasto comunale di Locarno , composto di un Iocale sotterraneo, deI piano terreno e di un piano sllperiore, e proprietä. in parte dei fratelIi Balli, in parte dei Conillgi Vanetti. .Ai primi appartiene il sotterraneo il pian terreno ed una corte sitllata al nord della casa, ai se: condi il piano superiore. Al sud di qllesto edificio, separato unicmnente da un muro comune, trovasi altro fabbricato deI fratelli BalIi, i quali in occasione della sua ricostruzione avevano dovuto alzare considerevolmente il muro comune. Secondo i disposti deI Codice civile ticinese, Ia parte deI muro costrutta a spese degli appellati restava di 101'0 esclusiva proprietä., salvo il diritto nei Coniugi Vanetti di acquistarne Ia comunanza, pagando Ia meta deI relativo valore. N el 1894

882 C. Civilrechtsplleg". i Coniugi Vanetti decisern di alzare di due piani l' edifieio Ko 324 e dovendo appoggiare questa loro eostruzione al muro, la eui parte superiore era stata alzata a spese esclusive degli appellati, feeero offrire agli stessi la meta deI valore deI muro. Avendo pero gli attori ricusato l' offerto pagamento, aUegando di avere dei motivi irrefutabili per opporsi a11' alzamento progettato, i Coniugi Vanetti malgrado detta opposizione diedero principio ai lavori. In conseguenza di ehe, il 20 agosto 1894, i fratelli Balli feeero intimare agli appellanti un interdetto penale, nel quale veniva 101'0 ordinato di cessare dai lavori intrapresi e di ristabilire 10 stato quo ante, sotto pena di multa di fr.500. Davanti il tribunale di Locarno gli istanti giustificarono questo loro interdetto col dire: 10 ehe i muri deH' edificio N° 324 non presentavano la solidita necessaria per la costruzione intrapresa; 20 che in ogni caso i Coniugi Vanetti non avevano diritto di appoggiare la 101'0 costruzione al muro alzato a spese degli istanti, prima di averne acquistato la comproprieta; 3° che i convenuti intendevano di aprire nei piani superiori della nUt)vlt costruzione finestre sopra una eorte degli istanti, aggravando per tal modo la 101'0 proprieta di una servitil, ehe es si non intendevano di tollerare. Nel corso della causa questi due ultimi argomenti vennero pero lasciati cadere. 11 seeondo fu abbandonato dagli istanti stessi dietro nuova esibizione da parte dei Coniugi Vanetti di pagare 1a meta deI prezzo deI muro. Il terzo risulto seartato indirettamente da un deereto inciden, tale deI Tribunale di appello in data deI 25 maggio 1894, col quale veniva respinta una domanda di prova degli istanti pel motivo, ehe quanto essi addueevano riguardo alle finestre non era stato aecennato neU' interdetto penale e quindi non poteva formare oggetto di discussione. La questione della solidita dei muri della casa diede luogo inveee ad un rapporto peritale, nel quale i periti dopo aver eonstatato ehe la fabbrica progettata dai Coniugi Vanetti sopprimeva diverse tramezze e sostituiva ai pavimenti in lastrico, pavimenti di legno ed al tetto in pietra, un tetto di tegole, si pronunciarono nel senso ehe il peso deUa nuova fabbrica sarebbe stato appena VI. Obligationenrecht. N° 1 W. 883 eguale a queUo della vecchia, e ehe quindi i muri erano ahbastanza solidi per sopportare l' alzamento progettato. A vuto comunieazione di questo rap porto, i fratelli Balli feeero notifieare ai Coniugi Vanetti un atto in data deI 10 luglio 1894, nel quale sotto riserva di ogni 101'0 ragione riguardo alle finestre, e dei 101'0 diritti pel easo ehe la causa eon ti- Imasse, diehiaravano di desistere dalla opposizione fatta lasciando ehe i Coniugi Vanetti eontinuassero i lavori. Non avendo pero i Coniugi Vanetti aeeettata la diehiarazione degli istanti, perehe vincolata a riserve, ed avendo anzi insistito nella 101'0 domanda ehe la parte avversaria fosse condannata aHa l11ulta ed aUa rifusione dei danni a termini deU' art. 474 § 2, deI Codiee di proeedura civile ticinese, la causa ebbe il suo seguito. L' art. 474, § 2, deI Codiee di proeedura civile ticinese, invoeato dai eonvenuti, ha il seguente tenore: « Chi » senza rieonoseinto appoggio ha fatto intimare simili inter- » detti « (penali) » deve dal giudiee essere eondannato nella » muIta in essi comminata, ed e tenuto aHa riparazione, oltre » il pagamento dei danni e delle spese.» Con sel1tenza deI 25 ottobre 1894 il Tribunale di Loearno ammisse le conclusioni dei Coniugi Vanetti. Appellatisi pero gli istanti al Tribunale di appello, Ia sentenza di prima istanza venne Rllilllllata e deeiso neI modo piil sopra riferito. 2. I motivi della sentenza d'appello si possono riassumere eome segne: L'interdetto penale era evidentemente fondato fino a tanto ehe i eonvenuti non avevano aequistato la comunanza deI muro. Quindi gli stessi non potrebbero in ogni easo domandare la rifusione dei danni ehe per Ia sospensione dei Iavori postedore aU' epoca in cui questo punto fu toIto per aeeordo delle parti. Ma anehe posteriormente a quest' epoea l'interdetto ha eontinuato ad essere giustificato. Il Codiee ticinese non prevede espressamente il easo d'inalzamento di un edifido, i cui piani differenti appartengono a diversi proprietari. Il proprietario deI piano superiore non puo dunque inalzare l'edifieio senza aver ottenuto prima l'autorizzazione deI proprietario deI piano inferiore, 0 senza essere stato autorizzato

884 C. Civilrechtspflege. dal giudice. In easo di eontestazione e a questi ehe appartiene di conoscere, se la nuova eostruzione e eontraria 0 meno agli interessi deI eomproprietario. Se il proprietario deI piano supeliore proeede a nuova opera senza l'autorizzazione deI giudice, 0 senza il eonsenso deI proprio eondomino, quest' ultimo e in diritto di opporvisi mediante interdetto penale quand' anehe in appoggio deI proprio interdetto non abbi~ ehe il difetto di eonsenso 0 di autorizzazione giudiziaria. Se dal.lato delle Ieggi ticinesi fosse possibile un dubbio in proposIto, questo dubbio dovrebbe seomparire di fronte al disposto dell' art. 68 deI Codice fed. obbl., ehe istituisce l'azione di danno temuto. Dna simile azione non pUD essere esercitata meglio ehe coll' interdetto penale. Per conseguenza Pinterdetto intimato dai fratelli Balli doveva ritenersi fondato fino a tanto ehe pel giudizio dei periti veniva a scomparire il timore di un danno per Ia loro proprieta. Se in seguito avessero mantenuto aneora l'interdizione dei Iavori i fratelli Balli . ' SI troverebbero nel torto. M:a invece vi hanno desistito coll'atto dei 10 Iuglio 1894. Da quel giorno era in facolta dei Coniugi Vanetti di continuare i Iavori. Se non 10 feeero e se da cib subirono un danno, 10 devono imputare a 101'0 colpa. L'interdetto dovendosi eosl ritenere fondato, non vi e motivo per applicare agli istanti il disposto dell' art. 474 deI Codice di proeedura civile. In diritto : 1. II solo punto aneora controverso e quello ehe riguarda Ia questione di indennizzo. Anche sotto questo rapporto bisogna pero esaminare prima di tutto se il Tribunale federale e competente ad occuparsi dellitigio. Dei dubbi si elevano gia dal punto di vista deI valore litigioso. Davanti le istanze eantonali i convenuti non hanno precisata Ia somma ehe essi chiedevano a titolo d' indenllizzo, ma si sono contentati di domandare in massima la eondanna dell' attore nei danni, risel'vandosi di farne stabilire l'importo in sede separata. Questo modo di agire era determinato dal fatto, che non era possibile ai convenuti di fissare l'importo dei dallni, fintanto ehe non conoseevano Ia durata dell' interdetto penale, di VI. Obligationenrecht. No 116. 885 eonseguenza quella delI' interruzione dei lavori. In simili casi perD l'art. 63, N° 1, delia Iegge org. giud. fed. dispone che Ia domanda debba indieare almeno, se Ia somma ehe sara esposta piu tardi raggiunga l'importo di fr. 2000. Questo disposto ha evidentemente per iseopo di far conoscere alle parti ed al giudiee gia dal principio delia causa se Ia stessa sia suseettibile di rieorso al Tribunale federale. Üra non avendo i convenuti ottemperato aHa prescrizione sucldetta) ne potrebbe naseere Ia questione, se eon cib essi siano decaduti dal 101'0 diritto di ricorso. Dna simile conseguenza non puo tuttavia essere ammessa. L'art. 64 della legge org. giud. fed. non eontiene detta sanzione pel easo ehe i disposti deli' artieolo precedente non siano stati osservati. Esso non fa ehe stabilire, ehe qualora Ia sentenza pecelri in uno dei punti menzionati all' articolo precedente, possa essere rimandata al giudiee cantonale per essere rettificata. La sola eosa di eui si potrebbe essere in dubbio anche nel easo conereto sarebbe dunque Ia questione di sapere, se la sentenza non debba essere rinviata al Tribunale eantonale, perehe vi sia indicata l'importanza deH' oggetto litigioso. Dn rinvio non eondurrebbe pero ehe aHa conferma di quantoi convenuti hanno gia dichiarato nel 101'0 ricorso relativamente alla somma ehe essi intendono di domandare (eioe non meno di fr. 3800), per eui la detta misura si deve ritenere come inutile. 2. Piu importanti sono i dubbi ai quali da Iuogo Ia questione di eompetenza relativamente al diritto applieabile. E eerto e non pUD essere contestato, ehe davanti le istanze eantonali i convenuti hanno appoggiato Ia 101'0 domanda di indennizzo all' art. 474 della proe. civ. ticinese. Essi sostengonG perb che il Tribunale federale sia cib nondimeno competente ad oecuparsi dellitigio per un dupliee motivo: t ° perehe il disposto delI' art. 474 della proeedura civile cantonale sul risarcimento dei danni non fa che riepigolare i principi degli art. 50 e seg. deI Cod. übbl. ; 20 perehe il giudice eantonale pronuneiando sulla domanda proposta dai eonvenuti, ha invoeato anche disposti di diritto federale, e precisamente l'art, 68 deI eod. übbl. Per eiD ehe riguarda questa seeonda

886 C. Civilrechtspflege. ragione €I pero evidente ehe la semplice eitazione di disposti di una Iegge federale da parte deU' istanza cantonale non basta a fondare la competenza deI Tribunale federale, ma che €I neeessario inoltre che i disposti citati siano anehe realmente applieabili, cio ehe nel easo conereto non €I stato sostenuto neppure dai eonvenuti. Poi nel easo presente non si puo dire ehe il punto in litigio sia stato deciso dal giudiee di appello anche in base al diritto federale, l'art. 68 deI C. O. essendo stato invoeato solamente neU' esame della questione principale eoncernente la fondatezza dell' interdetto penale, nel mentre Ia questione dei danni, Ia sola aneora pendente, ha avuto Ia sua soluzione anche davanti al giudiee di appelIQ esclusivamente in base al diritto eantonale. Il punto deeisivQ per la eompetenza deI Tribunale federale e dunque quello di sapere, se la 'domanda di danni formulata dai Coniugi Vanetti si possa ritenere come una domanda dipendente da un atto illeeito, 0 in altri termini quale un' azione ex delieto. L'opinione sostenuta dai rieorrenti si €I, ehe l'invoeazione dell' art. 474 della procedura civile ticinese impliehi nello stesso tempo anehe l'invocazione degH art. 50 e seg. deI C. 0., perche l'art. 474 proe. eiv. non fa altro ehe riassumere i principi saneiti dal C. O. per cio che riguarda l'obbligo del- I' interdicente aHa rifusione dei danni. Tuttavia questo modo di veclere non pu!> esse re ammesso. L'azione seatente dall' articolo 474 e affatto diversa da q'lella degli art. 50 e seg. deI C. O. L'art. 474 statuisee un' obbligazione ex lege, non ex deticto. Perche una domanda di danni appoggiata a quest' articolo POSS:l essere aceolta, basta, seeondo il tenore esplicito dell' art. 474, ehe l'interdetto penale sia stato riconosciuto infondato, senza ehe sia neeessario di provare ehe il dalll}() subito abbia la sua origine in un dolo 0 in una eolpa delI' autore. Conseguentemente i Coniugi Vanetti nelloro allegato di risposta non hanno punto sostenuto ehe l'intimazione delI' interdetto penale doveva ritenersi infondata. Ora seeondo la giurisprudenza eostante deI Tribunale federale una domancla in giudizio, quantunque priva di fondamento, non eostituisce un fatto illeeito ehe allorquando vi sill, dolo 0 eolpa da parte VI. ObligatIOnen recht. N° 116. ö87 dell' attore. Una risponsabilitä. ulteriore derivante dal fatto di avere proposta una domanda infondata, non pu!> risultare ehe da un disposto speciale di legge, ed e quindi regolata esclusivamente dal diritto eantonale. Se si dovesse stare percio al punto di vista assunto dai eonvenuti nel 101'0 allegato di risposta, Ia domanda di danni si dovrebbe eonsiderare come appoggiata unieamente all' art. 474 della proc. ticinese e percio fuori degli attributi deI Tribunale federale. Senonche da diverse aeeuse sollevate dai convenuti contro gli attori nelloro allegato di duplica, consistenti nel dire che quest' ultimi abbiano agito per }juro capriccio, ehe l'interdetto penale abbia avuto solo per iseopo di intimorire i Coruugi Vanetti per obbligarli a cedere la 101'0 porzione di easa, che prima di ricorrere al rimedio estremo di un interdetto penale i fratelli BalIi avrebbero dovuto indicare i motivi pei quali es si si credevano autorizzati ad opporsi aHa eostruzione Vanetti ecc., sembra in realtä. essere stata intenzione dei eonvenuti di intentare eontem})oraneamente a11' azione delI' art. 474 della. proe. civ., anehe quella degli art. 50 e seg. deI C. O. Ora il Tribunale federale sarebbe indubbiamente competente per ein ehe riguarda questa seeonda domanda, e in questa incertezza e perci!> preferibile di entrare nel merito della questione. 3. Un indennizzo a termini degli art. 50 e seg. deI C. O. puo essere ehiesto dai eonvenuti solo in base di un faUo illecito da parte degli attori. L'esistenza di un fatto iIIeeito presuppone aHa sua volta il concorso di un doppio elemento : l'uno oggettivo consistente in un atto contrario al diritto, l'altro soggettivo implicante colpa 0 dolo da parta di chi l'ha commesso. Ora non vi e dubbio che l'elemento oggettivo pub eonsistere tanto neUa violazione di un diritto garantito per legge eantonale, quanto ,neUa lesione di un disposto cU una legge federale. Tutte le volte pero ehe l'esistenza di un atto. illecito vien fatto dipendere dalla lesione di un diritto sancito per legge cantonale, Ia questione pregiudiziale di sapere, se ed in quale misura il diritto in questione sia stato violato, seeondo la pratica eostante di questo tribunale deve essere

C. Civilrechtspllege. decisa eonformemente ai disposti di diritto cantonale, e la soluzione aecettata dal tribunale eantonale e percib vincolante per questa Corte Supl'ema. Tale e anehe il easo in eoncreto. L'argomento sul quale i Coniugi Vanetti hanno appoggiato il 101'0 ricorso, ehe eioe gli attori non avevano motivo ne diritto per staeeare l'interdetto penale deI 20 agosto 1894, e una questione puramente di diritto ticinese e ehe quindi e stata decisa in modo definitivo dal giudiee di appello. Vero e benSl ehe quest' ultimo ha fatto capo anche al disposto delI' art. 68 deI C. 0., perb i ricorrenti eoneordano anehe 101'0 nel rieonoscere ehe questa invocazione e affatto fuori di posto. L'art. 68 C. O. non ha nulla a vedere eol easo attuale,l'interdetto penale non essendo una domanda di eauzione danni infeeti nomine, ma un' azione reale 0 possessoria, eompletamente estranea alle materie regolate dal C. O. Ora dovendosi ammettere eol giurliee cantonale ehe gli attori avevano il diritto di staecare l'interdetto penale 20 agosto 1894, e ehiaro ehe non esiste aleun fatto illecito a 101'0 earieo e ehe di eonseguenza l'azione in risareimento di danni non puo essere ammessa. Anche la domanda eventuale degli attori, ehe la causa sia rinviata al giudiee eantonale nel senso delI' art. 79 della legge org. giud. fed. non puo essere aeeolta. In prima linea perehe la questione relativa al fondamentodell'interdetto penale, riguardo alle quale e avvenuta l'invocazione dell' art. 68 C. 0 , non forma oggetto di ricorso, poi perehe il giudizio di appello e fondato in sostanza sopra disposti di diritto cantonale e non sopra l'art. 68 C. 0., la cui invoeazione fu fatta solo in via abbondanziale. Difatti non vi pub essere dubbio, ehe il giudiee cantonale sarebbe arrivato aHo stesso risultato, anche applicando solo i disposti deI Codiee civile ticinese. Non e dunque il easo di invocare l'art.79 della legge Qrganiea giudiziaria federale. Per questi motivi, Il Trilnmale federale pronuncia : TI ricorso dei Coniugi Vanetti e respinto. VII. Haftpflicht für den l'abrik- und Gewerbebetrieb. N° 07. 889 ®. auel) iTCr. 121, U rtei! \,)om 13. ~un 1895 in 6ael)en \l5f~ffer gegen 58unb. vn, Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 117. Urteif \,)om 17. ,'Juxt 1895 in 6ad)en ~rno(b gegen (~H~(er. A. SDurel) UrieH tlom 13. Sll1är3 1895 l)at ba~ Dbergeriel)t 'oe~ j'fanton~ Ud edannt: :va~ erftinjtan3Hd)e UrteU roirb be~ ftätigt mit bel' ~bänberung jeboel), bnj3 bie .))nf!:pflid)tentfd)äbigung ftatt auf 1500 ~r. nur auf 1300 ~r. feftgefe~t rotrb. B. @egen 'oiefe~ nm 27, ~rH 1895 3ugefteffte Urteil edlärte 'oer 58efragte unterm 15. 'Dlai 1895 bie merufung an bai3 58un~ be~gerid)t mit bem 'Xntrnge, e~ fei ba~ j'flagbegel)ren gänafiel) ao~ 5 uroeifen, el>entueU nur bi~ 3um metrage \,)on 300 ~r. But3u~ l)eij3en. SDer merufung~bef(agte lieantragt ~limeif1tng bel' 58erufung. SDa~ munbe~gerid)t aiel)t t n ~rm Ci. gun 9 : L SDer 58efhtgte ~. ,'J. 'Xrno(b betreibt in 58ürgten, -ltanton Uri, eine BiegeHättel)enfao,rit ~a~ ~abrifgebäu'oe entl)lilt im steUergefd)oj3 einen 'lRafd)htenraum, in me(el)em fief} ba~ ~rieli~ mere liefinbet; genannter ~Raum tft bunfeL ,Sm L 6tocl' befinbet fiel) bie (1)eUe) mserfftatt mit 3roei )grilfen un'o ben @erfOiiltren. ~n bel' )galirit arbeitet, unter &uffid)t eine~ @erffül)rerß, eine gemiHe .3al)1 junger murfd)en; biefeloen fittb im mefentnd)en ba~ mit befd)äftigt, 2ättel)en au ßiegefrCi.l)md)en 5ufammenaunage(n, <tuf melel)en bann Biege! getrocl'net merben. Unter biefen &rbeitern liefan'oen fid) auel) brei 58rüber @!ß(er, 6öl)ne beß l)eutigen j'flib gerß jßeter @iß(er; fie aroeiteten teUß im ~ccorb, teH~ im ~ag~

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