834 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsvertrage. gefiagt:n our Qa.ft gefcgte~~anb~ungen nac'9 IU3ernifc'9cm Straf= rec'9te }trafbar feten. 3n bteler S)ttlfic'9t ift maj3gebenb § 223 bes ruaermfc'gen .. Strafgefe~b~c'ge~, roe(c'ge~ lautet: ,,~ie aum inacljteil "bel' merm0gen~rec'9te ettle~ ~nbern ttl roa~ immer fUr einer ~b:: II fic'9t unternomme~e ~nufc'9ung, fie mag burclj argHftige ~ntftel:: "lung bel' ~a9rgett, ober burc'9 tlorfn~Iiclje recljt~roibrige morent= 1/9artung .. b~erben gefc'9c9en fein, ift ?Betrug. ~et ?Betmg u'}irb, lI o9ne lRud'ltc'9t barauf, ob bel' bea6ficljtigte Scljaben roirflic'9 ein:: IIgetret.en, . al~ ~orrenb~t betrac'9t:t, fobalb bie tnufc'genbe ,l)anblung "lieenbtgt tft, m mer6mbung mtt bel' ~uffafiung unb ~u,$!egullg roelc'ge bie {u3ernifc'gen Strafgeric'9te btefer @efe~e,$lieftimmung ge: gelien. 9alien. ~an~clj finb a6et bie in bem S)aft6efe9le bet iJrau ~rt)me\~,$f~ unb t9rem ,S09ne our Baft gelcgten S)cmb!ungen mcljt fttafliar. ~enn, rote . bem ?Bunbe,$gericljt liefannt ift, roirb naclj bel' IU3ermfc'9cu Strattecljt,$~rari~ in ~urren, roie bie tlOt:: Hegenbcn, ein ftrafl.i{trer ~etrug nul' angenommen, roenn bie Ull:: roa9re ~atfac'ge bet Ba9{ung,$fu9igfeit tlotgef~iegc[t obet bie roa9re ~atfac'ge bet Ba9rung~unfn9igfeit in recljt~roibriger .metfe tler:: fc'9roiegen roorben if±. 3n biefer lRic'9tung ent9urt a6er bel' j)aft:: liefe~I licaugltc'9 fnmtHc'9cr ~nfiage~unfte feine bie ~ngefiagten liefattenbe.~e9au:ptungen. @emntl bem olien eitietten ~rt. 1. Biff. 13 be~ ~u~hcfemng,$nertrage~ fann ba9ct bem gejterrten SUu.$Hefe:: tung~liege9ren nic'9t entf:proc'gen roerben. ~emnac'9 9at ba,$ Q)unbe,$geric'9t erhnnt: ~ie ~u~neferung bet Iljaletie Belina S)r~niero,$ft) non $fra:: foroo un~ be.$ S)einric'9 S)rt)niero,$f~ \,)on $fraforoo roirh nicljt lleroiffigt. II. Auslieferung. - 2. Vel'Lrag mit ltalien. No 128. 835 2. Vertrag mit Italien. - Traite avec l'Italie. 128. Sentenza del 18 ottobre 1894 nella causa Pellegrini. A. In seguito a processo per fallimento doloso svoltosi davanti il Tribunale civile e penale di S. l\finiato in prima, e davanti la Corte d'appeUo di Firenze in seconda istanza, gli imputati Giuseppe Lazzareschi, Emilio Santini; Renato Cerboni, Enrico Cioli, Giovanni e Ettore Pellegrini.. Candido Puccioni e Baldassare Giannini venivano dichiarati: il primo colpevole di bancarotta fraudolenta, gli altri colpevoli del reato dell' art. 865 del Codice di commercio italiano, e condannato il Giovanni Pellegrini ad anni tre di reclusione. Detto articolo prescrive: « Sono puniti colla reclusione sino a cinque anui » coloro che senza complicita in b,ancarotta sono convinti: » 10 di avere in un fallimento scientemente distratto, ricet- » tato 0 in pubbliche 0 private dichiarazioni dissimulato beni » mobili 0 immobili del fallito; » 20 ecc. ecc. Questa figura di reato venne raVVIsata dal Tribunate di S. l\finiato nei fatti seguenti : n 2 marzo 1892 fu dichiarato iI fallimento di Giuseppe Lazzareschi e fissata Ia data della cessazione dei pagamenti al 17 febbraio antecedente. Essendo sorto iI sospetto che Lazzareschi ave sse distratto parte dell' attivo in fro de dei creditori fu instruita regolare procedura, in seguito alIa quale lisulto che Cerboni Renato da Vinci, pregato da Santini Emilio, sugli ultimi di gennaio 0 sui primi di febbraio 1892, di ricevere in casa sua una certa quantita di mercanzie, recavasi una sera in compagnia del suo cognato Enrico Cioli ad E111poli ed ivi condotto da uno sconosciuto al magazziuo di Giusep;e Laz;areschi, c~ri~avano alIa pr~senza e coIl' aiut~. d~ quest' ultimo otto colli dl merce che pOl trasportarono a "\ mel nella casa Cerboni. Pili tardi, dietro sollecitazione del Santini di disfarsi in un modo qualsiasi della merce ricevuta (che du certo Bicchi Vincenzo era stata stimata da 1300 a 1400 fr.l, Cerboni rivolgevasi a Giovanni Pellegrini di Stabbia perche
1:)36 A. Staatsrechtliche Entscheidullgell. III. Abschllitt. Staatsverlrage. gli trovasse un compratore. Pellegrini scrisse il24 marzo 1892 ad un suo parente Baldassare Giannini di CentigIiano, e feee trasportare gli otto colli di merce, due dei quaJi sparirono durante il trasporto, per mezzo di Candido Puccioni nella propria cas a di Stabbia. Quivi Ie mercanzie furono visitate da Baldassare Giannini, e dopo alcune trattative comperate per fr.800. B. In base a questa sentenza la Legazione italiana a Berna domanda ora l' estradizione di Pellegrini Giovanni per partecipazione al delitto di bancarotta fraudolenta, come all' art. 2 N° 11 del trattato fra la Svizzera e 1'Italia. Contro questa domanda si oppone il Pellegrini, fondandosi sui seguenti motivi : II delitto pel quale egli e stato condannato dal Tribunale di S. Miniato non e quello di complicita 0 participazione a bancarotta fraudolenta, rna quello speciale dell' art. 865 del Codice di commercio italiano, che non e previsto come causa di estradizione nel trattato fra la }3vizzera e 1'Italia. Questo articolo esclude anzi espressamente la complicita 0 partecipazione al delitto di bancarotta fraudolenta. Cio riIevasi dal testo dell' articolo suddetto e nella fattispecie dal fatto Rccertato dalla sentenza del Tribunale di S. Miniato, che egIi, Pellegrini, non ebbe parte nella sottrazione 0 trafugamento della merce, se non 20 e pili giorni dopo l'apertura del fallimento. L'estradizione non potersi accordare neppure per titolo di fro de, furto 0 simili conforme all' art. 2, N° 12, del trattato, la merce trafugata essendo stata vend uta per fl'. 800, dunque per un valore inferiore a quello richiesto dal trattato. Del resto la copia della sentenza di con danna, prodotta dalla Legislazione italiana, non offre carattere serio di autenticita, non portando essa la firma del presidente del tribunale giusdicente e nella legalizzazione apposta dalla cancelleria essendo espresso un « salvo ecc.» che de nota evidentemente mancanza di fornilalita essenziaIi. C. La Legazione italiana a Berna, alIa quale fu comunicato l'atto di opposizione Pellegrini, dichiara di insistere nella propria domanda, e fa osservare che il delitto pel quale il Pellegrini e stato condannato, e in realta una vera partecipazione II. Ausheferung. - 2. Vertrag mit Italiell. No 128. 8:37 al reato di bancarotta fraudolenta e cade come tale sotto I'ultimo alinea dell' art. 2 del trattato 1868. , fJ. Nel suo preavviso il Procuratore generale della Confederazione opina invece, che l'ultimo alinea del trattato 1868, secondo il quale « l' estradizione de~e e.ssere acc.ordat~ ~er ogni sorta di complicita e compartecipazlOne a~le lllfrazlOlll ~ indicate negli articoli antecedenti, contempla solo Ie figure dl complicita esposte nella parte generale dei. Codici penaIi ! COS! per es. negli art. 63 e 64 del Cod. pen. It~l.), ma ~on e applicabile a delitti speciali come quello previsto dall art. 865 del Cod. di comm. italiano, che esclude espressamente la co~ plicita in bancarotta. II Procuratore generale ritiene tuttavia che l' estradizione potrebbe essere accordata in b~s~ all' ~rt. 2, N° 11, del trattato, il titolo di fallimento doloso IVI prevlsto dovendo essere inteso in un senso affatto generale, comprendente ogni sorta di frodi commesse in un fallimento a danno dei crcelitori, e il reato dell' art. 865 Cod. di comm: Italiano. essendo distinto da quello di bancarotta fraudolenta Ulllcamente pel fatto, che il colpevole, invece di essere il fallito, . e ~na terza persona, cio che non ha importanza dal punto dl VIsta dell' estradizione. Per i seguenti m{)tivi : 1. I requisiti dell' art. 9 del trattato sono stati adempiti. Della sentenza del Tribunale di S. Miniato e. stata ?rodotta una copia autentica, legalizzata da un pubbhco. ufficIO. ~ss.a non porta e vero la firma del presidente del TrIbunale gmdIcente, rna una simile formalita non e richlesta neppure dall' art. 9 del trattato. L'espessione « salvo ecc. » ~d~perat~ dall' ufficio vidimante, denota evidentemente l' oml~slOn~ ell una formola vidimativa convenzionale, non, come sostIene l.o~ ponente, la mancanza di formalita essenziali infirm antI il giudizio. • 86- d 2. L'estradizione non puo essere accordata. L ~rt. ? el Codice di commercio italiano contempla fuori dl dubblO un delitto sui generis, indipendente e distinto della. ban~arot,t,l, fraudolenta, quale e prevista all' art. 860 del COdl.ce ~I COl,·. Italiano e al § 231 del Codice pen. ticinese. Sotto il diSPOSt}
S38 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsvertrage. dell' art. 865 non cadono, a stregua del tenore preciso di que 8to articolo, che delitti commessi da terze persone senza complicita in fallimento. Cib risulta anche dal titolo generico sotto il quale e stato compreso I' art. 865. Per Ie diverse forme di participazione dei terzi ad un fallimento doloso, si applicano invece, come e detto chiaramente nei motivi suI Codice di commercio italiano (vedasi il commentario Castagnola, Fonti e Motivi, vol. III, pag. 252) i principi generali del Codice penale. La ragione del disposto speciale dell' art. 865 deve essere cercata secondo Carrara (Programma, parte spec. vol. VII § 3449 e seg.), e secondo Ie sentenze di tribunali italiani menzionate nel commentario Castagnola - Giurisprudenza, pag. 571, nella possibilita che i delitti previsti dall' art. 865 possano essere commessi anche senza concerto col fallito. La condanna dell' imputato Cerboni, convinto di avere agito in presenza e coll' aiuto di Lazzareschi, come colpevo!e del delitto dell' art. 865, pub bens! da questo punto di vista apparire sorprendente, ma non autorizza a ritenere, che la pena 8ia stata pronunciata per un altro reato di quello enunciato espressamente nella sentenza, sulla quale la domanda di estradizione si appoggia, e che quadra esattamente ai fatti accertati a carico del Pellegrini. 3. L' opinione del procuratore generale, che l' estradizione sia da accordarsi per titolo di fallimento doloso a senso dell' art. 2, N° 11, del trattato, non pub essere accettata. n de- . litto di fallimento dolo so, come e inteso anche dal trattato fra la Svizzera e l' ltalia, e una forma di reato applicabiIe solo al falIito come agente principale, ed alIa quale i terzi possono partecipare solo come complici. Se invece i terzi hftnnO agito da soli, senza concerto col fallito, essi si rendono colpevoli di un delitto speciale, non di fallimento doloso. Le distrazioni -da loro commesse a danno dei creditori possono cad ere bensl sotto Ie nozioni di furto, fro de, appropriazione indebita ecc., ma la nozione del fallimento doloso e a 101'0 inapplicabile. Qualunque sia la somiglianza che questi delitti hanno colla bancarotta fraudolenta relativamente agli efi'etti} l'estradizione ilOn pub essere tuttavia accordata che in virtu del 101'0 II. Auslieferung. - 2. Vertrag mit Italien. N° 129. 839 carattere speciale. Estendendo in materia di estradizione la nozione di bancarotta fraudolenta nel senso proposto dal procuratore generale, si arriverebbe a questo risultato, che in virtu del disposto speciale dell' art. 2, N° 12, del trattato fra la Svizzera e I'Italia, la distrazione ed occultamento della proprieta altrui sarebbero diversamente trattati, secondo che commessi in occasione di un fallimento a dann6 dei creditori, oppure nei rapporti ordinari a danno di un terzo qualsiasi. Ora nessuna ragione intrinseca milita per un)imile procedere. 40 N e consegue che l' estradizione deve essere rmutata tanto sotto il titolo di fallimento doloso, quanto sotto quello di semplice participazione al medesimo. La quistione invece se nei fatti accertati a danno del Pellegrini potrebbe ravvisarsi una delle figure di reato previste al N° 12 dell' art. 2 del trattato, non pub essere discussa, la dom:mda di estradizione essen do stata appoggiata unicamente suI N° 11, art. 2, del trattato. . Il Tribunale federate pronuncia: L'estradizione di Giuseppe Pellegrini aIle autorita italiane non e accordata.