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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 16.07.1894 BGE 20 I 255

16. Juli 1894·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·2,380 Wörter·~12 min·2

Volltext

254 B. CivIlrechtspllege. angemeffener !1"Beife in mnf~lag 6ra~te. :vagegen ift 6ei bel' 9ier~ feitigen mu§meffung bel' ~ntf~iibigung ni~t auuer md)t au lnifen~ bau ein l8erfd)ulben be§ ~enngten allerbing§ angenommen l1)irb~ mag ba§fe1be nu~ fein f~l1)ere§ fein. ~§ red)tfertigt fi~ unter biefen Umftiinben, nuf @runb be§ genannten, au £nften be6 .?Se;; l'1agten 91er neu fonftatierten S~ulbmoment§ bie Sd)abenerfQ~:>­ fumme \)on 1200 ~r. aUf 1500 ~r. au erl)Ol)cn. Bu biefen fommen bann nod) fel6ft\leritiinbn~ gemau mrt. 6 litt. b bie uori;; gen§ anedannten ~eifung§foften famt £ol)nau§fall. :vemnad) l)at ba§ ~unbe6get't~t et'fnnnt: :vie ~erufung be§ srliiger§ wiro al§ oegrilnbet erWirt unb bcr ~effagte ift l)er:pfn~tet, an ben JUiiger au beaal)(en: a. 1500 ~r. a(§ ~ntf~iibigung fill' o(eibenben 91acl)teU, b. 64 ~r. £ol)l1au§faU, c. 35 ~r. ~eilung§toften, aUe§ fnmmt Bin6 a 5 Ofo i,)om 15. weed 1893 an. Lausanne. - Imp. Georges Bridel & Cia A. STA.'TSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUJXGEN AllRETS DE DROIT PUBLlC Erster Abschnitt. - Premiere section. Bundesverfassnng. - Constitution federate. I. Rechtsverweigerung. - Deni de justice. 42. Sentenza del 16 luglio 1894 nella causa Patriziato di A1'bedo. A. Tra il comune ricorrente di Arbedo e la Camera economica di Bellinzona, composta dal patriziato di Bellinzona, da queUo del comune limitrofo di Daro e dai patriziati di Ravecchia e di l\fontecarasso, verti per una Iunga serie di anni, dal 1825 in poi, una quistione di confine, detta quistione di Arbino. Detta quistione compromessa dapprima rna inutilmente ad un giudizio arbitramentale, formo oggetto nel 1872, 1873 e 1874 di diverse risoluzioni camerali, in seguito aIle quali il comune di Arbedo sostiene che essa sia stata legalmente transatta ed evasa. I delegati dei comuni di Bellinzona, Ravecchia e Montecarasso dichiararono difatti colle risoluzioni suddette di accettare Ie proposte lorD presentate elal comune di Arbedo in vista eli un accomodamento bonale, se non che essendosi il comune di Daro rifiuxx -- 1894 17

256 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Ilu-ndesverfassung. tato costantemente di aderire a quelle proposte, la cosa fu lasciata per lungo tempo in sospeso, senza ehe l'accordo inter_ venuto fra la maggioranza dei eomponenti la Camet'a eeonomica ed il comune di Arbedo formasse oggetto di un istrumentQ formale. Solo nel 1886 avendo la munieipalita di Bellinzona conehiuso eol comune di Arbedo un contratto per la deriva_ zione di acqua dal e sul territorio di detto comune, essa obbligavasi formalmente nel contratto medesimo ad accettare le proposte formulate dal comune di Arbedo nel 1873, rinunciando ad ogni compenso e diritto sul territorio in quistione ed obbligandosi ad ottenere l'adesione anche dei comuni di , Montecarasso e Ravecchia. In seguito, e previa eomunicazione a quest' ultimi deI contratto avvenuto, essa passava il13 gennaio 1887 alla stipulazione di un atto notarile, nel quale il SilO delegato e sindaco Molo Giuseppe « quale rappresentan!.e l'ex Camera economica, siccome a eredenziale rilasciataf;li dalla municipalita di Bellinzona » confermava di fronte aEa delegazione deI patriziato di Arbedo Ia linea di confine stata proposta ed accettata nel 1873 e rilasciava ricevuta a) comune di Arbedo per la somma di fr. 3000, convenuta come corrispettivo neUe trattative d' allora. TI comune di Daro llega pero a quelle risoluzioni, prese solo a maggioranza di vo:i, ogni valore legale e sostiene ehe in seguito al principio adllottato nel 1877 per la divisione dei beni comunali ehe ogni s.'ngolo comune fosse ritenuto padrone dei terreni posti nel suo territo~ rio, esso e divenuto il solo ed esclusivo proprietario della linea di eonfine in quistione. Consegnentemente esso azionava nel 1890 i1 patriziato di Arbedo per obbligarlo a riconoscere una linea di confine portata da un nuovo termine da Iui recentemente scoperto. TI patriziato di Arbedo rispondeva faeendo istanza per la chiamata in causa della Camera eeonomica, la quistione sollevata dal comune di Daro essendo stata definiti· vamente transatta giusta istrumento deI 1887, e Ja Camera economica essendo percio essa pure interessata nella lite. TI Tribunale di prima istanza ammise di fatti Ia domanda di Ar~ bedo. Portato pero l'incidente davanti iI Tlibunale di appel1o, questi dichiaro : . 1. Non ammissibile l' istanza della chiamata in causa della 1. Rechtsverweigerung. N° 42. 257 Camera eeonomiea eosi e eome la stessa era stata formulata dal patriziato di Arbedo. 2. Deeretata invece cl' ufficio la ehiamata in giudizio della municipalita di Bellinzona nella qualita da essa assunta coIr istrumento 13 gennaio 1887 di rappresentante la Camera economiea. TI Tribunale di appello motivava sostanzialmente il proprio decreto col dire, ehe il comune di Arbedo, essendo molestato nei diritti garantitigli dalla transazione 1887, aveva bens! il diritto di ehiamare in causa, a difesa della transizione, chi eon lui l' aveva stipulata ; pero l' azione intentata da Daro essendo precisamente basata sull' affermazione ehe Ia Camera economica aveva cessato di esistere, la clomanda d'Arbedo non potevasi ammettere di fronte aHa Camera economica, potendosi eon cio felire anticipatamente il merito delIa causa, ma doveva invece essere ammessa d'ufficio dirimpetto aHa municipalita cli Bellinzona, colla quale la transazione deI 1887 era stata conehiusa, e dalla quale era stata rilasciata al sindaeo Molo Ia credenziale di rappl'esentante la Camera economica. B. Contro questo decreto il patriziato di Arbedo ricorre ora al Tribunale federale per titolo di denegata giustizia, adducendo a sostegno deI proprio licorso gli argomenti seguenti: Stando aHa Iettera deI primo dispositivo deI decreto querelato si dovrebbe riten81'e ehe Ia domanda deI patriziato di Al'bedo e stata respinta per vizio di fonna. In questo caso pero sarebbe stato obbligo imprescindibile deI Tribunale di appello di porre il relativo punto di quistione e di dare le ragioni deI suo giudizio (art. 19 della legge ticinese 16 novembre 1892). Invece il decreto quereiato non motiva in nessun modo in ehe cosa consista questo vizio di forma e Iaseia nella completa incertezza sulla propria portata, specialmente circa il punto di vedere se il Tribunale abbia eondannato irrevocabilmente l'istanza di Arbedo, 0 abbia voluto stabilire ehe la stessa possa presentarsi ancora sotto altra forma dopo udita la municipalita di Bellinzona. Posti poi i due quesiti su11' ammissibilita della domallda di Arbedo, eventualmente sulla chialItata in causa d'uffieio della municipalita di Bellillzona, il giudice di appe110 fa preeedere il proprio giudizio da un' esposi-

2.')g A. Staatsrechtliche l::nlschei,luilgell. L AIBchnitt. Blllldes\·eda,5ung zione dei fatti ehe hanno dato origine aHa eontrovversia. Ma in essa non vengono riassnnti ehe le eirconstanze di fatto re~ lative all' interlocutoria, ossia pertinenti a1 secondo punto di quistione, laseiando affatto da parte l' oggetto deI eontraddi_ torio di causa fra le parti. Ora un simile procedere lede i prineipi statuiti all' art. 29 della legge ticinese 16 nov. 1882. TI Tribunale di appello ha poi anche col deereto in quistione mutato arbitrariamente la posizione delle parti. La credeu_ ziale rilasciata al sindaco Molo di rappresentante la Camera economica non e mai stata unita agli atti della causa, e non poteva percib essere presa in considerazione. D'altra parte non e esatto ehe la transazione aHa quale fa capo il comuue di Arbedo sia stata stipulata con istrumento deI 1887. Arbedo non aver appoggiato la sua domanda di chiamata in causa della Camera eeonomiea ad una transazione avvenuta eolla municipalita di Bellinzona, come asserisce il Tribunale di appello, ma ad una transazione anteriore avvenuta nel 1873 come 10 prova ehiaramente il testo delI' istrumenb citato. Un puro pretesto e non altro essere il motivato d~l giudice di appello circa l' impossibilita della ehiamata in causa della Camera eeonomiea, affine di non pregiudieare il merito della quistione. La ehiamata in causa di un terzo avure per solo significato ehe colni, contro il quale essa e stata pronuneiata pub avere un interesse nell' esito della lite, ma ,:on cib non essere deciso ehe l' interesse esiste realmente. Indtre il chiamato in causa puo sempre domandare di essere dimesso dalla Iite, qualora la sua presenza appaia ingiusta ed inutile. DeI resto llessun dispositivo di Iegge dispone che una domanda ineidentale non possa essere proposta per il solo motivo ehe essa e inHuente sul merito. Se poi il Tribunale di appello non voleva ritenere ehe malgrado la chiamata in causa della CameTa economica le ragioni di merito den' attrice rimanevano intatte, egli non avrebbe dovuto arrestarsi aHa sempliee affermazione deI COlllune di Daro ehe la Camera suddetta piu non esiste, ma avrebbe dovuto pronunciarsi sulle cireonstanze di fatto e di diritto addotte in proposito dalle parti. Un' altro \1'rore commesso dal Tribunale di appello essere quello di vere motivato il propria giudizio eome se Ia domanda di in- J. Rechtsverweigerullg. N° 42. . 259 tervento avesse per unico oggetto la difesa della transazione invocata dal COlllune di Arbedo. Invece la citazione deI comune di Arbedo indica co me oggetto primo e principale ehe la Camera economica abbia a spiegarsi sopra il libello e l' allegato di esposizione di Daro, vale a dire se essa ritiene ehe la causa esistita con Arbedo sia ancora pendente, e se ammette che Daro sill. subentrato a lei nelle ragioni litigiose con Arbedo. Di queste circonstanze essenziali nessuna aver avuto l'onore di un eenno nel deereto querelato. Partendo dal coneetto deI Tribunale di appeIlo} l'unica persona ehe avrebbe dovuto essere ehiamata in causa era non la municipalita di Bellinzona, ma il sindaeo Molo, eol quale l'istrumento deI 1887 e stato stipulato. La chiamata in causa d'officio della municipalita di Bellinzona non essere ehe un pretesto per eludere la domanda deI comune di Arbedo. TI deereto querelato essere deI 1'esto patentem ente ingiusto anehe dallato suo intrinseeo. Che Ia Camera eeonomiea sia eminentemente interessata nella causa promossa da Daro, apparire in modo indiscutibile dai fatti cbe formano la base deI litigio. Senza l' intervento della Camera essere impossibile la trattazione della causa con Daro, qualora non si voglia creare una posizione iniqua ad Arbedo, che si troverebbe ohbligato di sostenere una nuova lite colla Camera stessa. TI deereto deI Tribunale di appello equivaiere pertanto ad un vero e proplio diniego di giustizia, ed il comune ricorrente domandare percio ehe venga annullato. C. Il comune cli Daro eonehiude invece aHa reiezione dei ricorso, 1'iferendosi aHa pratica deI Tribunale federale p.er quanta concerne il diniego di giustizia, e eontestando le S1l1gole asserzioni deI l'icorrente per quanta riguarda il merito dei decreto querelato. Per i seguellti motivi : 1. In massima e necessario anzitutto di rilevare, ehe e un procedere abusivo quello di valersi deI ricorso per denegata giustizia per sottomettere all' esame deI Tribunale federale Constatazioni di fatto e motivazioni giuridiche emesse da un tribunale cantonale in quistioni che vanno decise esclusiva-

260 A. Staatsrechtliche Entschcidungen. I. Abschnitt. 'Bundesverfassung. m~nt~ . sec~ndo Ie norme del diritto cantonale. In simili qUi. stlOm il Trlbunale federale non e ne corte di cassazione ' corte di appeUo ; egli non ha dunque nessuna sorveglian~ane cont.r~l1o suI modo in. cui u~a lite e stata decisa da!1e compe~ tent! lstanze cantonah, rna II suo compito si limita eSclusiva. mente a vedere, se col detto giudizio sono stati violati dei di. ritti costituzionali, in ispece se e stato leso il principio fonda_ mentale dell' eguaglianza dei cittadini davanti la legge, sia col negare a qualcuno la propria audizione in giudizio, sia giudi. cando sui quesiti proposti in modo evidentemente arbitrario. Ora e certamente inesatto di sostenere, che il decreto del Tri. bnnale di appello del Tieino, col quale fu respinta la domanda del comune di Arbedo per la chiamata in causa della Camera economica, implichi una violazione delle norme statuite dalIa Costituzione federale. L'argomento dal quale e p:lrtito il O'iudice di appello, che Arbedo abbia appoggiato In sua ista~a all' istrumento conchiuso nel 1887 colla citta d. Bellinzona, non e una pura asserzione, un' asserzione arbitrp,ria. n Iibello 2 gennaio 1893 fa capo esplicitamente ad una tmnsazione av. venuta fra Ie parti « giusta istrumento del 1887. » E vero che in questo istrumento vengono poi richiamate le trattative e Ie risoluzioni della Camera ecouomica del 1873 e 1874 tut- . tavia e mediante il documento accennato che Ie trattati~e e risoluzioni camerali sono state convertite in un atto definitivo e formale, e il giudice di appello aveva dunque tutti i motivi, visto il tenore del libello 2 gennaio 1893 e vis to Ie contestazioni esistenti suI valore e la portata delle risoluzioni 1873, ' di ritenere che il patriziato di Arbedo aveva voluto appoggiarsi sulla stipulazione notarile da lui invocata. Del pari e con pieno diritto che il Tribunale di appello ha dichiarato che l' istrumento 1887 e stato stipulato non colla Camera edonolllica, rna colla municipalita eli Bellinzona, assertasi rappresentante della meclesima. Tale e elifatti il senso non equivoco dell'istrumento 188'1, quand' anche la credenziale rilasciata al sindaco Molo e menzionata in esso istrumento non ab bia figurato ITa gli atti. 2. Da questi pochi riflessi dipende tutto l' esito.del ricorsO. Cib che il ricorrente ha add otto ancora riguardo alIa motiva. I. Rechtsverweigerung. N° 42. 261 jiione formale e giuridica del decreto da lui impugnato, e in parte privo diimportanza, in parte manca di serieta. La do- Jllanda del comune di Arbedo non e stata res pinta per vizio di forma, rna nei termini in cui essa era stata fOl'mulata. Di natura interlocutoria era evidentemente l'intiero incidente sollevato, non il solo quesito proposto dal Tribunale di appello. La chiamata in causa d' officio di un terzo sembra e vero a prima vista una misura eccezionale, perb essa e basata sopra un disposto tassativo della procedura civile ticinese, e in massima neppure il ricorrente ne ha contestato l' ammissibilita. Se poi il decreto d' appello sia da riguardarsi dallato suo intrinseco~ e rigulrdo ai suoi motivati di eliritto, come una giusta soluzione dell' illcidellte sollevato, non e questione che in base ai considerandi premessi in principio a1 presente decreto possa essere risolta dal Tribunale federale. 3. Visto il carattere evidentemente infondato del ricorso e l' estenzione 3ffatto abusiva del relativo atto in iscritto, appare giustificato di addossare al ricorrente una tassa giudiziaria che si stabilisce in fro 100. II Tribunale federale pronuncia : Il ricorso del patriziato di Arbedo e ritenuto infondato e conseguentemente respinto. II. Giaichhait vor dam Gasetze. Egalite devant la loi. 43. UrleU \.lom 10. Weed 1894 in Elad)en ,Biegler unb @enl)fien. A. 'Um El\)rcitenbad)' \l)e(d)er 'oie @rcnae omifd)en Uri unb ~,i'omit('oen bUbet, Uegen aUf @eMet 'oe~ let1teren .5tanton~ unb f~e3ierr 'ocr @emeinbe ~mmetten 'ote fogenannten El:preitenbad)fd)en ®iiter, \)On ben Urnem aud) ,,@iiter ennet 'oem El\)reitenbad)" genannt. 5Diefel6en ge~i)ren 3um :tei1 ~'omarbnem, mcld)e nUf