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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 01.01.1891 BGE 17 I 381

1. Januar 1891·Français·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·2,966 Wörter·~15 min·2

Volltext

380 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 59 de la Constitutiou federale, et qu'il ne saurait des 10rs subsister, pas plus que le sequestre lui-meme. Par ces motlis, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et le sequestre impose par exploits des 22/23 Mai 1891 au prejudice du recourant, en mains de la Compagnie du Jura-SimpIon, soit du chef de gare d' Ardon, est declare nul et de nul effet. 1. Zoll wesen. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. N° 61. 381 Zweiter Abschnitt. - DeUXÜ3me seetion. Bundesgesetze. - Lois federales. I. Zollwesen und Verfahren bei Uebertretung fiskalischer und polizeilicher Bundesgesetze. Peages et Mode de proceder a Ia poursuite des contraventions aux Iois fiscales. 61. Sentenza dei Tribunale di cassazione deZ 19 settemb1'e 1891, netla causa det Dipartimento fedemle dei Dazi contm i coniugi Rizzi. A. TI Tribunale d'Appello dei Cantone Ticino proferiva il 18 febbraio 1891 la seguente sentenza: « 10 La contravvenzione opposta ai signori coniugi Rizzi » col processo verbale 11 luglio 1891 e decisione dei Dipar- » timento federale deI Dazi 13 agosto 1890, non e ammessa » e quindi i signori coniugi Rizzi sono prosciolti dalla relativa » aceusa. » 20 Le spese giudiziarie e relative di prima instanza » non ehe le spese giudiziarie d'appello, sono a carieo della » Iod. Amministrazione federale dei Dazi. » B. Contro questa sentenza, eomunicata alle parti il 21 marzo 1891, il Dipartimento federale dei Dazi interpose ricorso al Tribunale federale di Cassazione il 26 aprile a. c., e ne ehiese l'annullazione appoggiato ai seguenti riflessi : A termini dell'articolo 50 g della legge doganale deI 27 agosto 1851, il

382 A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. giorno iiluglio 1890 venne iniziato proeesso eontro i eoniugi Rizzi in Ligornetto, per avere gli stessi diehiarato il valore di una earrozza, da 101'0 importata il 16 luglio 1889 per l'uffizio daziario di Stabio, molto al disotto dell'effettivo. Nel mentre eioe il valore reale di detta earrozza, a quanto si e poi potuto risapere piu tardi, ascendeva a franehi 3000, la relativa diehiarazione fu fatta per soli franchi 800. Seoperta la contravvenzione ed eretto subito dopo, 1'11luglio 1890, un relativo protocollo dal rieevitore daziario Maderni, il Dipartimento dei Dazi inflisse ai eontravventori, eonforme all'art. 51 della legge doganale una multa di franehi 1290, corrispondente a sei volte l'importo della tassa daziaria di franchi 215 stata defraudata. Questa deeisione non venne peri) aeeettata dai coniugi Rizzi, eileaso dovette percio eSBere deferto ai tribunali tieinesi. Ma si la prima ehe la seconda istanza emise un verdetto assolutorio, parlendo dalla eonsiderazione, ehe dopo ehe l'Uffieio dei Dazi aveva visitato l'oggetto e quindi li.eonosciuto la dichiarazione, e dopo riseossone il dazio, l' Amministrazione dei Dazi non avrebbe piu avuto il diritto di rinvenire sul easo. Ora si ammette bensi ehe avvenne una visita della earrozza in diseorso da parte dell'impiegato dei Dazi, ma l'introduzione essendo stata fatta di notte, e eio senza dubbio a bella posta, quell'impiegato, eui deI resto fanno diffetto le cognizioni e l'esperienza necessaria per valutare simili vetture di lusso, non si e potuto formare un'idea preeisa deI relativo valore. Ed anehe prescindendo da eio, I' Amministrazione dei Dazi non puo assolutamente rinunciare al diritto di punire una frode, anehe quando la stessa sia venuta a cognizione solo dopo 10 sdoganamento dell'oggetto importato. Questo dili.tto risulta evidente dall'art. 50 g della legge doganale, in relazione coll'art. 20, lett. a, della legge 30 giugno 1849 sulla pro ce dura in easi di eontravvenzione alle leggi fiseali e poliziarie della Confederazione. TI Dipartimento si riserva dei resto un maggiore sviluppo di queste sue argomentazioni. C. N ella loro risposta al rieorso i coniugi Rizzi sostengono, ehe il Tribunale di Cassazione non e competente ad oeeuparsi I. Zollwesen. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. No 61. 383 della quistione delle prove, ma deve limitarsi semplicemente ad esaminare se esiste uno dei titoli di eassazione enuneiati all'art. 18 della legge federale 19 giugno 1848. Che 10 stesso non ha da indagare se una defraudazione abbia realmente avuto luogo ; eio essere eompito esclusivo dei tribunali ticinesi, dai quali la contravvenzione e stata appunto negata per deficienza assoluta di prove. Avere bens! il Tribunale d'appello deI Ticino nei suoi motivati aHa sentenza impugnata, espresso in via teoriea l'opinione, ehe avvenuto regolare sdoganamento della merce, vale a dire aeeettata la diehiarazione deI eontribuente, fatta la verifiea di eontrollo e rinuneiatosi eost ad ogni perizia, in base agli arti • 50 della Iegge doganale e 20, lett. a, della legge 30 giugno 1849, e in base ai §§ 26-32 deI regolamento 10 ottobre 1881, ogni ulteriore processo di eontra~­ venzione e eseluso, tanto piu quando si tratti di oggetti tassati ad valorem, per i quali una perizia e obligatoria. Ma la sentenza, vale a dire l'assoluzione dei coniugi Rizzi, non e assolutamente fondata sopra quella interpretazione di legge, bensl sopra il fatto ehe le prove furono ritenute davvero man canti. La sentenza suddetta non potrebbe percio venire annullata, neppure nel easo ehe il Tribunale di Cassazione dovesse ritenere l'interpretazione adottata dal Tribunale d'appello per inaeeettabile. Riferendosi poi alla domanda espressa dal Dipartimento dei Dazi di essere ammesso ad un maggiore sviluppo deI suo petito, i eoniugi Rizzi si riservano in tal easo essi pure di opporre Ie 101'0 eventuali osservazioni. Domandano poi, sotto riserva di ehiedere davanti i tribunali cantonali rifusione dei dauni e delle spese, ehe all' Amminis~ trazione dei Dazi siano applieati gli arti . 17 e 18 della Iegge 30 giugno 1849, e eonehiudono nel senso, ehe respinta qualsiasi produzione di nuovi allegati, ehe potesse farsi dalla Amministrazione suddetta dopo decorso il termine stabilito dall'art. 18 della legge 30 giugno 1849, il rieorso deI Dipartimento federale in data deI 16 aprile 1891 sia diehiarato completamente infondato, e eondannato quest'ultimo alle spese giudiziarie e ripetibili; riservata ogni azione per danni e spese preeedenti, qualora il Tribunale di Cassazione non se ne voglia oecupare.

384 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. D. Nella repliea il Dipartimento dei Dazi adduee quanto segue: TI ricorso inoltrato si fonda oltre al motivo ehe la sentenza e eontraria a disposizioni positive di legge, anehe sopra diffetti essenziali di forma. Fra quest'ultimi, gia stati deI 1'esto denunciati, quantunque inutilmente, al giudiee cantonale, sono da nove1'arsi : 10 l' assenza al proeedimento di uno dei eoniugi Rizzi (il Dr6 Paolo Rizzi); 2° il fatto ehe ne l'uno ne l'altro dei eoniugi Rizzi fu interrogato sulla eontravvenzione imputatagli, e se rieonoseeva 0 meno l' esattezza dei protoeollo ; 30 il fatto ehe i eoniugi Rizzi non feeero nessuna eontroprova al proeesso verbale di eontravvenzione eretto d'uffieio. Questi diffetti di forma esse re tali da implieare, seeondo la riforma dei Codiee di proeedura penale e la legge cantonale 8 dieembre 1855, la nullita di tutto il proeedimento. La Direzione dei Dazi insiste poi aneora su quanto aveva gia prima affermato, ehe cioe la sentenza impugnata si basa sopra falsa interpretazione della legge, ossia degli arti. 50 e 51 della Iegge doganale e dell'art. 32 deI relativo regolamento 18 ottobre 1881, e sostiene inoltre ehe negli apprezzamenti delle prove Ia sentenza suddetta lede anehe gli arti • 169, 171 e 174 della Iegge eantonale 8 dieembre 1855. In questo rapporto poi il Tribunale di Cassazione, se non e eompetente a valutare le eontroprove esibite dai prevenuti eontro il proeesso verbale, 10 e pero senza dubbio per esaminare Ia sentenza in quanto essa riflette le prove prodotte a sostegno dello stesso. Ora i eoniugi Rizzi non hanno in eonereto esibito nessuna eontroprova, nel mentre ehe dalle 101'0 eonfessioni e dalle deposizioni di tutti i testimoni invoeati dall' Amminist1'azione dei Dazi, risulta provato ehe fu da 101'0 fatta una diehiarazione inferiore al vero almeno dei 1.0 %, TI dolo non e riehiesto per eostituire una eontravvenzione, basta il fatto di una diehiarazione inesatta. I tribunali ticinesi hanno poi anehe invertita la posizione giuridiea delle parti. Per tutte queste ragioni da lui aeeampate, il Dipartimento dei Dazi erede il I. Zollwesen. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer BlIndesgesetze. No 61. 385 rieorso fondato, e eonehiude domandando, ehe il Tribunale di Cassazion~ abbia ad annullare la sentenza 15 ottobre 1890 e 18 febbraio 1891, prolate dai tribunali tieinesi nel proeesso di eontravvenzione a earieo dei eoniugi Rizzi di Milano, domieiliati a Ligornetto, e ehe abbia a rinviare gli atti ad altro tribunale deI medesimo rango per un nuovo e definitivo giudizio, eondannando i eonvenuti a tutte le spese di eassazione. E. Duplieando i eoniugi Rizzi sostengono : Nel suo rieorso l' Amministrazione dei Dazi ha indieato eome titolo di eassazione solo Ia violazione di disposizioni positive di legge; l'argomento delle lesioni di fOllIla non fu aeeampato ehe nella repliea 20 giugno 1891. Cio non e ammissibile. Tutti i titoli di eassazione devono essere menzionati nell'atto di rieorso, da inolt1'arsi ent1'O i termini stabiliti per legge; püi tardi non e piu permesso di sollevarne aneora dei nuovi. L' Amministrazione dei Dazi e poi anehe p1'eclusa nel diritto di p1'oporre ora delle eeeezioni di forma riferentisi al proeedimento di prima istanza, pel fatto ehe ha tralasciato di farIe valet'e davanti il Tribunale di appello. DeI 1'esto nessuno dei vizi obiettati potrebbe giustifieare una domanda in eassazione. - Per quanto eoneerne poi la violazione di disposizioni positive di legge, Ia sentenza non e basata sopra l'interpretazione indieata dal Dipartimento dei Dazi, ma bensl sulla deficienza assoluta di prove; questione questa ehe sfugge alla eompetenza deI Tribunale di Cassazione. L'affermare ehe quest'ultimo possa sottoporre a eontrollo, se non 1e eontreprove degli imputati, 1e prove almeno ehe l' Anuninistrazione dei Dazi ha esibito a sostegno deI proeesso verbale, manea di ogni fondamento. - Ammesso poi anehe il principio, ehe e punibile ogni diehiarazione inesatta tatta a danno dell'erario, in eonereto eio non avrebbe potuto portare a nesstma eondanna. TI delitto deve in ogni easo essere verificato neHe forme stabilite per legge. Ora l'art. 26 deI regolamento deI 1881 preserive, ehe gli uffiei di dazio, trattandosi di meree tassata ad valorem, 0 non volendo rieonoseere 1a diehiarazione deI eontribuente, abbiano da rifiutarsi ad aeeettarIa,

386 A. Staatsre,;hlliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Bundesgesetze. provoeare una perizia, e qualora Ja stessa stabilisea per l'oggetto in questione un valore eeeedente d'oltre il10 % quello diehiarato, far verifieare la eontravenzione a protoeollo. Se cio si tralaseia, piu tardi non e piu possibile nessuna verifiea. l\l[a nulla di tutto eio e avvenuto in eoncreto. Non e assolutamente vero ehe i eoniugi Rizzi abbiano ammesso di aver fatto una diehiarazione al di sotto deI valore effettivo. Che poi l'importo diehiarato in meno sia stato oltre al 10 %, nessuna prova, seeondo le regole proeessuali delle leggi ticinesi, pote essere raggiunta. TI protocollo eretto susseguentemente l'11luglio 1891 non prova assolutamente nulla. Esso non fa ehe diehiarare ehe nella rimessa dei eoniugi Rizzi venne trovata una earrozza, di cui un domestieo liet'lnziato dai signori Rizzi ha sostenuto ehe abbia eostato franehi 3000, ed aHa quale il rieevitore dei dazi attribuisee egli pure un simile valore. l\l[a il rirevitore dei dazi non e un perito, e Ia sua diehiarazione non ha quindi valore di prova. Quanto ai testimoni, le 101'0 deposizioni non vanno punto d'aeeordo sul valore, rispettivamente sul prezzo pagato per Ia earrozza in diseorso; anzi una parte di essi sono persone ehe non attestano di vera e propria seienza. Acl una perizia poi non si e proeeduto, dietro opposizione appunto de11a parte rieorrente. Dna prova cle11a eontravvenzione non e stata dunque fornita. Conehiude percio, ehe il rieorso de11'Amministrazione dei Dazi debba essere rejetto, e eondannata quest'ultima a risarcire ai eoniugi Rizzi, a titolo di spese e di danui una somma da fissarsi a libero arbitrio dal Tribunale. 11 Tribunale di Cassazione parte dai seg1wnti riflessi : 10 L'art. 18 della Iegge federale sulla proeeclura nei easi di eontravvenzione alle Ieggi fiseali e cli polizia della Confede-. razione preserive, ehe eventuali domande in eassazione debbanD essere inoltrate entro 30 giorni dall'intimazione deI giudizio. Tutti i titoli di eassazione devono dunque per logiea neeessita essere addotti entro il termine suddetto, ne puo essere lecito piu tardi nel corso della proeedura, di sol1evarne degli altri ehe non siano gia stati enunciati nell'atto di rieorso. Un procedere opposto equivarebbe ne piu ne meno I. Zollwesen. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. N° 61. 387 ehe ad ammettere clelle nuove domande di eassazione quando il termine legale e gia spirato, e starebbe pereio in aperta eontraddizione col senso e col testo della legge. 2° Per questo rifiesso, i titoli di eassazione aecennati dall'Amministrazione dei Dazi solo ne11'allegato di repliea, riferentisi a pretesi vizi di forma, devono essere eliminati a priori, per eui non resta piu ehe a vedere, se il solo motivo a eui fa eapo l'atto di rieorso, ehe eioe Ia sentenza querelata sia lesiva di preeise disposizioni di legge (vale a dire degli arti . 50, g, della Iegge doganale e 20, lett. a, della legge 30 giugno 1849) sia realmente fondato. 3° E questo ne e veramente il easo. La sentenza impugnata pretencle ehe per meree tassata ad valo1"ern, aeeettata ehe sia la diehiarazione deI contribuente senza ehe sia stata sollevata opposizione, ed eseguito il relativo sdoganamento, non possa piu essere intentato processo. Essere neeessario perehe l'azione penale eontinui a sussistere, ehe il rieevitore dei Dazi eontesti Ia diehiarazione fatta, provochi seeondo l'art. 26 deI regolamento 18 ottobre 1881 una perizia, e in base alla stessa registri l'avvenuta eontravvenzione a proeesso verbale. Questa essere la via e Ia procedura tassativamente preseritta dall'art. 26 deI regolamento citato, per Ia verifiea di una defrandazione daziaria in easo di diehiarazione inesatta. Questa opinione pero €I erronea. Essa da all'art. 26 deI regolamento 18 ottobre 1881 un significato ehe 10 stesso assolutamente non ha, Iedendo cosi gli arti< 50 g della Iegge doganale e 20 della Iegge 30 giugno 1849. L'art. 50 g della legge doganale annovera fra i easi di eontravvenzione daziaria anehe quello, ehe qualeuno faecia nna diehiarazione inferiore al valore effettivo di oltre il 10 Ofo, e frodi coslia tassa clovuta. Secondo l'art. 20 della legge 30 giugno 1849 poi, l'azione penale per eontravvenzione alle leggi fiseali e poliziarie della Confederazione non si prescrive, quando il reato non fu seoperto prima, ehe dopo il periodo di un anno. Questo dispositivo dell'art. 20 vale indubbiamente anehe per le contravvenzioni enuneiate all'art. 50 g; anehe per esse dunque puo essere iniziato processo entro un anno dal giorno

388 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bund esgesetze. in eui fu eommesso il reato, tranne ehe una disposizione speciale di legge non le vineoli ad nna preserizione piu breve. Una disposizione simile pero non esiste. Anche l'art. 26 deI regolamento 18 ottobre 1881 non pub essere invoeato in proposito. Detto artieolo non preserive, come sembra sia stata l'opinione deI giudiee eantonale, ehe in easo di infrazione all'art. 50 g della legge doganale, l'azione penale debba essere estinta se il reato non e stato scoperto snbito nel momento in eui fu eommesso, 0 se subito allora non e stato verifieato nei modi previsti. Detto articolo non eontiene neppure un preeetto vero e proprio di diritto 0 di procedura, ma solo una sempliee istruzione. Esso indiea agli impiegati daziari il modo eome abbiano a eontenersi, quando veuga importata o esportata della meree da tassarsi in ragione deI valore, senza ehe il eondueente 0 il eontribuente voglia 0 sia in grado di presentarne Ia fattura, oppure quando Ia di lui diehiarazione apparisea sospetta. Ma riguardo al periodo di tempo, durante il quale e proponibile l'azione penale, e riguardo ai mezzi di prova, valgono anehe per i easi delI'art. 50 g le disposizioni generali della Iegge doganale. ColI'istruzione impartita nelI'art. 26 deI regolamento 1881, il Consiglio federale non poteva ne voleva derogarsi. - Provato eos! ehe Ia motivazione della sentenza eontro eui fu rieorso, e davvero eontraria a disposizioni positive di legge, ne risulta ehe Ia sentenza deve essere annulata, e rinviato il easo ad altro tribunale deI medesimo rango per essere trattato di nuovo. La parte eonvenuta oppone bensi, ehe l'opiuione deI giudiee eantonale sopra espressa non sta in nesso eausale eolla sentenza, e ehe quest'ultima e inveee basata sopra un altro motivo ase, quello ehe non sia stata fornita la prova di una diehiarazione inferiore al valore effettivo di almeno il 10 %. TI motivo ehe qnesta prova non sia stata raggiunta, si trova di fatti menzionato neUo sentenza in diseorso; ma anehe questa eonsiderazione, anziehe essere indipendente, e subordinata all'interpretazione data dal giudice d'appello all'art. 26 deI regolamento 18 ottobre 1881, interpretazione dimostrata ineoneiliabile eoll'art. 20 della Iegge 30 giugno 1849. TI giudiee di appello I. Zollwesen. Verfahren bei Uebertretung fIskalischer Bundesgesetze. No 61. 38!! parte eioe dal punto di vista, ehe nel easo dell'art. 50 g della Iegge doganale? perehe un protoeollo di contravvenzione possa avere valore di prova, Ia diehiarazione deI contribuente debba ess?ra stata ~mpugnata, eseguita subito dopo una perizia, e verificata pOl la eontravvenzione a processo verbale. Ora questa e appunto Ia tesi ehe venne dimostrata come in contraddizione eolla legge. 4° Ritenuta eosl la nullita della sentenza rieorsa, e d'uopo aueora osservare, ehe Ia questione delle prove deve essere giudieata eselusivamente in t ase ai dispositivi della lecrO'e federale 30 giugno 1849, e non dietro Ie norme stabilite d:Ua ~roce~ur~ penale deI cantone. Diffatti il modo di procedere In eaSl di eontravvenzione alle Ieggi fiseali e poliziarie della Confederazione, non ehe il relativo sistema di prove, e regolato dalla legge federale eitata, cosi che l'applicazione di regole probatorie di diritto eantonale e eselusa, malgrado che le parti, l' Amministrazione federale stessa, sembri in eonereto aver nutrito un'opinione diversa. Pereio il Tribunale di Cassazione pronuncia: TI ricorso in eassazione deI Dipartimento federale dei Dazi e ritenuto fondato, Ia sentenza deI Tribunale di appello deI cantone Tieino 18 febbraio 1891 e annullata, eileaso e rinviato al Tribunale eantonale dei Grigioni per nuoyo definitivo giudizio.

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