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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 19.04.1890 BGE 16 I 269

19. April 1890·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·4,028 Wörter·~20 min·3

Volltext

268 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. re~ung be5 )8unbe5gefe~e5 fiegt in bi eIer m:nna~me jebenfa@ nid)t, ba ntd)t etn>a bie 1R:ed)te gutgUiuotger :vritter, bie mit bem 1R:e:o futtenten im medrauen auf ben beröffenHid)ten ®ertd)t50efd){u~ berl}anbeft l}ätten, in ~rage ftegen. :Jft affo Me gebad)te fantonafe ~ntfd)eibung bem ounbe5gertd)trtd)en Urtgeife 09ne \1.leiterß &U ®runbe 3u regen, 10 ift trar, ba~ bie ~efd)roerbe atß unoegrünbet auge\1.Jiefen \1.Jerben mu~! ba ja im ~aUe bel' Unroirffamfeit ber :Jal}rgeuuug bel' 1R:efuttent fein red)tlid)e~ :vomiaH fortll.Jäl}renb am m509norte fetnc5 mater5, im Jtauton m:argau, 9atte. Uebri:o genß ltläre im borliegenben 1JaUe bie ~efd)\1.Jerbe aud) bej3~aTh ab~ &uroetfeu, roeil, fdbft \1.Jenn ber 1R:efuttent ll.Jtdjam für boUjä9ri9 märe crträrt \1.Jorben, bod) uid)t feftfUinbe, ba13 er &ur Beit ber Jt[agean9coung feinen ferten m509nfi1J im Jtanton m5aabt 9atte. m:Uerbingß ~ie(t er fid) bama[5 t9atfiid)Hd) feit einigen Wconaten in 1J0rfier, Jtanton5 m5aabt, auf unb l}atte bort feine m:uß\1.leiß~ tlatliere l}interlegt; aUein ltleitere Umftänbe, au~ roeld)en auf feine m:'6fid)t gefd)[offen ll.Jerben fönnte, bort9tn tn bauernbel' m5eife ben WCttteItJunft feiner '6ürgerftd)en ~Jtftena au berfegen, finb nid)t angefÜl}t't; eß Hegt ntd)t bor, bag er oeiftltefß\1.leife bort b\luernbe ~efd)äfttgung, eine fe~e m:nfteUung unb bergfeid)en gefunben l}ätte. :Jm @egent~eif fd)eint nad) ben Umftiinben bic m:nnal}me nal}e au liegen, baß bel' 1R:efurrent im Jtanton m5aabt nur l,)orü'6erge~enb . l,)or bel' il}m brol}enben materid)aft~nage bel' 1R:efur~oetragten 6d)ut? fud)en \1.JoUte, o~ne bod) feinen frü~ern m5ol}nft:iJ tn bel' S)etmatl} bauernb aufge'6en au moUen. 3. ~ad) bel' ~natur bel' ~efd)roerbe red)tfertigt e~ fid), bem 1R:efurrenten bie ~eoa9[ung einer ®erid)tßge'6ü~r aufauerfegen. :vemnad) ~at ba~ ~unbe~gerid)t edannt: :vie ~efd)\1.lerbe roirb aIß unuegrünbet augeroiefen. H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen: N° 37. n. Kompetenzkon:8.ik.te zwischen Bund und Kantonen. 37. Sentenza del 19 aprile 1890 nella causa Ticino contro Consiglio federale. 269 A. Prendendo argomento da un ricorso ehe gli avevano presentato nel dieembre 1889 dei eittadini ticinesi esclusi dal diritto di prender parte alle elezioni eomnnali di Loearno deI 10 maggio di quello stesso anno, e da un gran numero di riclami e proteste pervenutegli a riguardo di radiazioni e inserizioni di eittadini nei eataloghi eivici di pareeehi eomuni deI eantone Tieino, ordinati dai rispettivi eommissari di governo in vista delle imminenti nomine dei deputati a quel Gran Oonsiglio, il Consiglio federale indirizzava il 26 febbraio 1889 al governo tieinese un ufficio in eui esponeva le norme seeondo Ie quali intendeva deeidere i rieorsi ehe dovessero, in merito alle ridette radiazioni ed inserizioni, venir portati fino a Iui. E per essere in grado di prendere le sue decisioni definitive il 10 marzo sueeessivo, vale a dire aneora due giorni prima degl'indetti eomizi, esso 10 invitava a fargli sapere, al piu tardi pel 28 febbraio, in qual modo avrebbe risolto, a sua volta, i rieorsi pendenti in sede eantonale. B. Il governo tieinese rispondeva il domani, eon telegramma e eon lettere, eontestando nel sostanziale la competenza delle autorita federali a statuire sui rieorsi in questione prima della decisione definitiva di quelle eantonali, e rieonoseendo alle prime soltanto la faeolta d'intervenire ad elezione eompiuta per annullarla, quando eonstasse di una violazione di diritti eonstituzionali dei cittadini. Insisteva ad UD tempo sull'opinione ehe della interpretazione e applieazione di leggi eantonali soli eompetenti sono i cantoni, e presentava subordinatamente, a mero titolo di deferenza, le proprie osservazioni sulle norme come sopra esposte dal Consiglio federale. C. In presenza di questo riscontro e deI numero sempre

270 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. piu ereseente di rieorsi direttigli giornalmente da cittadini d'ogni parte deI eantone ehe si pretendevano Iesi nel Ioro dirit~o di voto, il Consiglio federale rieonoseeva addi 1° marzo ehe non sarebbe in grado di pronuneiare sui medesimi, « non » potendo entro questo termine intendere il governo deI ean- » tone Ticino ~ raceogliere gli elementi della eausa,avvegnache, » per la magglOr parte di questi rieorsi ricevuti in via telegra- » fica, esso non possegga nemmeno Ia decisione deI Consiglio » di Stato. » Parendogli pero d'altra parte « desiderabile di » poter prendere una decisione sui ricorsi in questione subito » dopo la votazione, al quale seopo e d'uopo anzitutto avere a » disposizione tutte le informazioni necessarie, e ehe il governo » deI Ticino, come pure i ricorrenti, vengano uditi - ove oc- » corra, - in proposito,» esso decideva l'indomani : » 1. Un delegato deI Consiglio federale si rechera nel Ti- » cino immediatamente dopo Ie elezioni deI 3 marzo per esal) minare i ricorsi indirizzati al Consiglio federale a proposito l) dell' esercizio deI diritto di voto dei cittadini in questione. » Questo delegato si mettera in relazione col governo ticinese » udira, ove sia d'uopo, i rieorrenti, raceogliera tutti gli schia: » rimenti e fara rapporto al Consiglio federale. » II. Come delegato viene designato il sig. Eugenio Borel » gia consigliere federale e auditore in eapo. Egli prenderA » eon se i segretari di eui avra bisogno. l) D. Mentre la giornata delle elezioni passo tranquilla in tutto il cantone, Ia sueeessiva deI 4 marzo fu segnalata da vive agitazioni provoeate precipuamente dal fatto di bande armate raeeolte sul Monte Ceneri a difesa deI governo che si eredeva minaeeiato al eapoluogo da una sorpresa dei liberali sottocenerini. TI governo stesso telegrafava al Consiglio federale di aver ehiamato sotto Ie armi una eompagnia di truppe regolari perehe riteneva dei disordini imminenti. TI Consiglio federale invitava allora Ia sera deI giorno stesso il delegato Borei a rivestire la qualitä. di« commissario federale, » a ~r~ndere sotto i suoi ordini la eompagnia levata dal governo tlCmese, a prendere possesso dei quadri deI battaglione 96 di landwehr, che doveva entrare in servizio il giorno dopo, e ad H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37. 271 ordinare immediatamente la dissoluzione di ogni attruppamento, dandone comunicazione ad un tempo al ?onsiglio di Stato ed al comitato liberale ticinesi. Essendosi pOl constatato ehe la eompagnia levata dal governo e aecantonata a Locarno non era composta in modo affatto regolare, fu licenziata per ordine dell' Autorita federale, Ia quale eomandava simultaneamente di picehetto un reggimento di milizie zurighesi. E. Informato di varii disordini prodottisi 10 stesso giorno e l'indomani a Lugano, Loearno, Intragna e altrove, il Consiglio federale prendeva ai 7 marzo una decisione deI tenore seguente: » In applicazione degli articoli 4, 6, 11 e seguenti della Iegge » 27 agosto 1851 sulla procedura penale fedemIe e degli arti- » eoli 32, 36 e 37 della legge 27 giugno 1874 sull'organizza- » zione giudiziaria federale ; » Visti i rapporti e le proposte deI Commissario federale » nel Ticino; » Sul preavviso deI suo Dipartimento di giustizia e polizia; » decreta: » 10 Un'istruzione penale federale sara aperta per la eon- » statazione dei reati ehe hanno lllotivato gli avvenimenti » relativi alle elezioni 3 marzo corrente dei deputati al Gran » Consiglio deI eantone Ticino, 0 ehe ne furono Ia conseguenza, » e per Ia seoperta degli autori di questi atti. » 20 Il sig. eonsigliere nazionale Bezzola, a Coira, e nomi- » nato procuratore genel'ale della Confederazione e assume » tutte le funzioni attribnite a tale offieio dalle leggi federali. » 30 TI sig. proeuratore generale Bezzola prestera giura- » mento in conformita ecc., eec. » 40 Egli e invitato a reearsi immediatamente nel cantone » Ticino e ad ordinare, dopo essersi reso eonto degli avveni- »lllenti un'inchiesta penale giusta gli artieoli 19 e 21 della » proeedura penale federale, eome pure a far designare dalla » Camera d'aceusa federale un giudiee istruttore a sensi del- » l'art. 36 della legge organica giudiziaria federale. » 50 Questa decisione sani eomunieata al governo deI ean- » tone Ticino, eon invito ad appoggiare, nei limiti deI possi-

272 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung » bile, il proeuratore generale nell'esercizio delle sue funzioni , ed a eorrfidargli, per quell'uso ehe eredera deI caso, gli atti » in sua possessione. » Onde appoggiare efficacemente l'istruzione federale, qua~ 10ra se ne sentisse il bisogno, il Consiglio federale ordinava simultaneamente Ia ehiamata sotto le armi cli uno dei batta~ glioni deI surriferito reggimento zurighese e licenziava invece i quadri di quello ticinese in servizio a Bellinzona. F. I disordini avvenuti il 5 marzo a Lugano avevano avuto per conseguenza la earcerazione di alcuni prevenuti di parte eonservatrice, che venivano pero tosto rimessi a piede libero, sopra domanda deI governo cantonale, per ordine deI commissario federale. Arrestatosi poco dopo anche certo Belloni (liberale), sotto l'incolpazione di aver percosso in rissa l'avvo~ cato SoIdati e un Molinari, se ne chiese parimenti al commissario federale Ia scarcerazione. Questi ritenne difatti l'istanza giustificata e fece i passi necessari tanto presso il governo. quanto presso il suo luogotenente in Lugano e il procurator~ generale deI cantone, ma, incontrate parecchie difticolta fini coH'impartire al comandante delle truppe zurighesi allora giunte in Lugano, l'ordine di mettere il Belloni in Iib:rta con Ia forza. G. Radunatosi il nuovo Gran Consiglio ticinese per la sua costituzione, la maggioranza delle commissioni per la verifica dei poteri proponeva di deferire al giudice penale eantonale quei municipi che ammisero iI 3 marzo a votare dei cittadini statine esclusi con decreti commissariali 0 governativi; la mi~ ~oranza invece s~ chiariva d'avviso, dovere iI Gran Consiglio, m presenza deIl'mtervento federale nelle questioni pendenti in merito al diritto di voto, soprassedere ad ogni decisione sull'argomento. Informatone dal eommissalio federale il Con~ siglio federale significava a quest'ultimo, con telegra~a deI 16 marzo, litener esso inammissibile ehe parallelamente all'inehiesta penale federale gia ordinata si potessero deferire al giudice penale cantonale i fatti eontemplati neUe proposte delle commissioni deI Gran Consiglio, e l'invitava ad agire di eonseguenza, previa eomunicazione deI suo modo di vedere al governo ticinese ed al procuratore generale della Confedera- H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37. 273 . one. TI governo ticinese rispondeva al commissario federale 21 II'hi he non verrebbe dato seguito, pel momento, a e ll1C este (decretate nel frattempo dal Gran ConsigIio) contro i municipi in discorso, ma ehe si limiterebbe a sollevare anche su questo punto un conflitto di competenza presso il Tribunale f~~eral~, H. Nel frattempo erano pur giunti nel eantone TlCmo: il sig, professore Dre A, Schneider, di Zurigo, chiamato il 7 marzo dal Consiglio federale a supplire il cOlnmissario federale sig. Borel nella missione di delegato all'istruttoria dei ricorsi di quei cittadini che nelle elezioni deI 3 detto marzo erano stati privati deI diritto di voto; il proeuratore generale della Confederazione, sig. Bezzola, ed il giudice istruttore federale, sig, Dedual, accompagnati dai rispettivi segretari, ed a:evano incominciato le loro inchieste. Quella penale fu posCla, con decreto 25 marzo deI Consiglio federale, estesa anche « ai easi » in cui autorita e privati hanno tentato d'influire sugli elet- » tori in occasione delle elezioni di cui sopra, con regali, pro- » messe minaccie od inthnidazioni ed i rispettivi elettori , . . » hann,O ricevuto dei regali 0 qualehe vantagglO m compenso deI Ioro voto. » L'inchiesta amministrativa approdo ad un particolareggiato rapporto deI sig. Schneider. in data deI 10 giugno 1889; quella penale non e ancora chiusa, ahnenD per quanta consta all'infro Tribunale. , 1. Venuta Ia cosa dinanzi aU' Assemblea federale, che il Consiglio di Stato deI cantone ticino aveva adito con ricors.o 29 marzo 1889, in cui domandava non si approvassero Ie mlsure prese dal Consiglio federale in oceasione e conseguenza delle nomine legislative in questione, e non gli si acco:das~ero i chiesti pieni poteri per mantenere in Ticino il comnllssanato e l'oceupazione finche li riputasse neces.sari; l'Assem?lea pro~ nunciava invece il 9/12 susseguente aprIle I approvazlOne COSI dell'invio deI eOlnmissario federale. e dell'intervento armato nel cantone Ticino come anche deI ritiro di queste misure avvenute nel fratte~lpo, invitando il Consiglio federale a fargli rapporto nella prossima sessione sulle questioni .dei ric?rs~ relativi ai dilitti elettorali e sulle inchieste penali, questiom connesse all'intervento. L. Addi 25 aprile 1889 finalmente il Tribunale federale

274 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. riceveva dal sig. professore Dre König, di Berna, quale procuratore deI Consiglio di Stato deI cantone Ticino, una memoria 16 marzo antecedente, colla quale si dichiarava di sollevare , sulla scorta degli articoli 113 della costituzione federale e 56 della legge organica giudiziaria federale, un formale conlIitto di competenza, e si domandava piacessegli pronunciare: }) 10 Che il Consiglio federale non e cOlnpetente a conoscere » dei ricorsi di cittadini ticinesi, aventi per oggetto il 101'0 » diritto di voto, in tema di elezioni cantonaIi, ne ad ordinare » inchieste in argomento, ma che - esaurite le istanze can- » tonali - e lecito soltanto il ricorso di diritto pubblico al » Tribunale federale. » 20 Che il Consiglio federale non e competente a decre- » tare inchieste penali, a cura di funzionari federali, circa a }) reati ehe furono commessi in occasione delle elezioni can- » tonali al Gran Consiglio e non appaiono ne quali delitti poli- » tici, ne come causa 0 conseguenza di un intervento armato » costituzionalmente ordinato. » 30 Che devesi quindi annullare l'inchiesta penale aperta, » in virtiI dei decreti 7 e 25 marzo deI Consiglio federale, » dal procuratore generale della Confederazione sig. Bezzola, » dal giudice istruttore federale sig. Dedual, in meritfl ai » reati nei decreti stessi enumerati, e riconoscere invece aI » riguardo la competenza deI cantone Ticino. » 40 Che il Consiglio federale non ha competenza per proi- » bire od impedire un'inchiesta penale decretata dal Gran }) Consiglio deI cantone Ticino contro quelle municipalita che » hanno ammesso a votare dei cittadini esclusi da tale diritto » per deeisione dei commissari distrettuali 0 deI governo. 50 » Che Ia vioIenta scarcerazione deI Belloni, ordinata dal » eommissario federale, e illegale e dev'essere annullata. » j/. Comunieata la surriferita memoria König al Consiglio federale, questo rispondeva il 7 giugno eontestando avantutto, in tesi generale e preliminare, per cio ehe riguarda Ia prima conciusione della memoria stessa, ehe nel caso particolare si tratti di un vero « eonflitto di eompetenza, » a sensi degli invocati articoli 113, N° 1, della eostituzione federale, e 56, § 1, della legge organica giudiziaria federale, conciossiache iI 11. Kompetenzkouflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37. 275 verno ticinese non eontesti a tutte indistintamente le autog?t' federali l'attributo di statuire sui ricorsi in questione, ma na .., . ltanto a quella eseeutiva e sotto espheIta nserva mvece ~:lla relativa competenza di quella giudiziaria. ~uanto. a~e inchieste penali (eonclusioni 2" e 3' deI rieorso), il Conslg~o federale accompagnava un'eccezione dilatoria tendente a dire e a far ammettere ehe non essendosi ancora t~as~esso dal proeuratore generale l'ineartamento di watte l~chie~te col proprio preavviso alla Camera d'aecusa federale, ne deelso quindi da questa se siavi luo~o ~ rie?noscere 0 ne gare Ia co~­ petenza delle assise federah, il Tnb~ale federaI~ non ~uo ritenersi per aneo investito della relatIva eontesta~one. C.lr~a Ie eonclusioni N° 4 e 5 deI gravame ricorrente, il Conslglio federale si limita infine a far rimarcare : avere l'autorita federale i1 diritto di aprire un' inchiesta sui clelitti sogge~ti, secondo lei, aHa giurisdizione federale, pe.r :onsegue~a l~gIea e naturale quello di proibire alle autonta canto nah d lllVOcarne una penale in merito agli stessi avvenimen~, ed. essere la searcerazione Belloni stata ordinata dal commlssano federale in circostanze politiehe gia sovranamente a~p~ezzat~ ~d approvate clall' Assemblea federale. Riassumendosl, il Conslglio federale domandava pertanto al Tribunale federale : » 10 Di non entrare in materia, per causa d'incompetenza, » sulle eonclusioni di diritto pubblico formulate dal Consiglio di Stato circa il diritto di voto. » 20 Di non entrare in materia, pel momento, sulle conclu- » sioni risguardanti le inchieste penali federali. » 30 Di respingere come destituite di fondamento le conclu- » sioni N° 4 e 5 relative alle inchleste simultanee della Confe- » derazione edel eantone ed alla critica della scarcerazione » Belloni.» N. N elle ulteriori 101"0 memorie di replica e duplica, il governo ticinese ed il Consiglio federale si lieonfermavano nelle rispettive conclusioni d'ordine e di merito suenunciate, allegando in sostanza - a sostegno delle medesinle - Ie argomentazioni gia precedentemente addotte. TI g~v~rno .ricorr~nt~ si appliea pero inoltre a refuta.re le due prehmman ~eecezlOm deI convenuto desunte dal testo dagli articoli 113, "No 1, della ,

276 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschmtt. Bundesverfassung. C?st!tuzione federale, e risp. 56, § 1, della legge organica giudizlana, e 31 della proeedura penale federale e tendenti a ~a di hi '1. r c ar~re. da una parte. ehe non ricorrono in concreto gli estrmllI di un vero conflitto di competenza dall'altra che . reclami reiativi alle inchieste penaIi sono p~ematuri. 1 Premessi. in {atto ed in diritto i seguenti mgionamenti. Sulla pnma conclusl:one deZ ricorso: 1 0 Fn sempre ammesso come regola di diritto pubIico svizzero che un conflitto di competenza fra la Confederazione ed un cantone pub dirsi nato soItanto quanclo siavi una decisione dell'Autorita federale a cui iI cantone fa carico di aver oltrepassato i confini degIi attributi deI potet'e federale. (V. Blumer- Morel, ll!anu~le di diritto pubblico svizzero, vol. III, p. 80.) N e1 :attlspecle adunque, perche iI Tribunale federale possa statUlre con cognizione di causa intorno al quesito se il Consiglio federale abbia, come asseriva il governo ricorrente ecceduto i limiti della propria giurisdizione, sia poi a detri~ento de~e attribuzioni delle autorita cantonali, oppure di quelle di u~ ~lt:a federale (art. 56, §§ 10 e 3° della legge organica giudizlarIa federale ), occorre inuanzitutto ehe cib risulti da una formale decisione nella quale il Consiglio federale si sia categoricamen~e pronunciato, in merito aHa sua competen~a, di fronte a clascuno dei ricorsi in questione. Ora e bensi vero ehe nel suo citato officio deI 26 febbraio 1889 al O'overno tieinese, il CousigIio federale ha preventivamenteO indicato a sommi tratti Ie norme giusta 1e quali si proponeva di deeidere i rieorsi che gli venissero presentati da cittadini ticiuesi esc1usi dal diritto di prender parte alle elezioni deI 3 marzo successivo al Gran Consiglio, e sta deI pari che nelle sue memorie di 11sposta e duplica al Tribunale federale esso ha rivendicato per se la facolta di statuire sm ricOl'si reiativi al diritto di voto di cittadini ticinesi in tema di elezioni 0 votazioni cantonali, si future che passate. Ma oItreche le nonne enunciate ne1 prefato officio concernono una parte soltanto dei ricorsi ~ffettiv~m~nte interposti e prima e clopo il 3 di marzo presso Il C~ns:gh? federale, e chiaro e va da se, senza bisogno di ulteno~'1 ~lm?strazioni, che tanto I'officio stesso quanta delle allegazlOllI cll causa non pOssono riguarclarsi come decisioni H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37. 277 formali sui singoli casi in contestazione, rispetto ai quali soltanto il Tribunale federale puo essere chiamato a riso1vere la controversia presso di lui promossa. Parecchi fm questi ricorsi non sembrano dei resto avere peranco formato l'oggetto di aIcun giudizio da parte deI governo ticinese, mentre il Consiglio federale dichiara esso medesimo (a pagina 5 della sua Risposta) « di non aver contestato comechessia al Consiglio di Stato, autorita amministrativa cantonale superiore, il diritto di conoscere dei ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini ticinesi e rivendicare semplicemente la facolta di esaminare e giudicare detti ricorsi' dopo il governo canto .. nale .... » Forza e dunque riconoscere ehe fino all'ora presente il Consiglio federale non si e ancora pronunciato in guisa definitiva e vincolante sulla propria competenza di fronte ad ognuno dei ricorsi onde venne adito, cosicche al Tribunale federale manca tuttavia uno dei principali elementi sulla cui scorta poter sentenziare se il sollevato con~tto di co~petenza abbia 0 non abbia la sua ragione di essere. E quanto rIconosce d'altronde il Consiglio stesso espressamente, a pagina 11 della propria duplica, dove, parlando delle sue attribuzioni in dipendenza daH'art. 59, N° 9, della legge sull'organizzazione giudiziaria federale dice « che non ha peranco tracciato i limiti , . » della competenza che intende attribuirsi in merito a dettl » ricorsi e che potra farIo solo qualldo esaminera questi indi- » vidualmente. » Ne muta specie la circostanza dell'avere il Consiglio federale accolto i ricorsi medesimi e ordinato a riguardo 101'0 un'inchiesta amministrativa per cura di' un delegato federale, avvegnache auche tale procedimento non co~v~lga nessun~ trattazione e decisione deI merito 101'0 e qumdi neppure il riconoseimento esplicito e diretto della propria competenza. Sulle conclusioni seconda e terzet: 20 TI governo ticinese fonda le sue conclusioni rel~tive. aHa ineompetenza deI Consiglio feclerale «a decretare mchieste penali federali circa ai reati commessi in occasione delle eIezioni cantonali deI 3 marzo ed aHa conseguente annullazione delle medesime precip~lamente sulla ragione ehe i reati stessi

278 A, Staatsrechtliche Entscheidungen, I. Abschnitt. Bundesverfassung, non appaiono ne come delitti «politici,» ne come causa 0 conseguenza di un intervento armato federale costituzional_ mente ordinato (art. 112, N° 3, della costituzioue federale). A questo riguardo e d'uopo ricordare preliminarmente ehe - come fu gia detto sopra nella sposizione dei fatti - l'inter-. vento armato federale e stato a suo tempo formalmente approvato dai superiori Consigli della Confederazione entro i limiti delle 101'0 attribuzioni eostituzionali (artieoli 16 71 85 N ' 791T ' , , n e , 02, Nri 10 e 11 della eostituzione federaIe), e ehe siffatte deeisioni sfuggono aI sindacato di questa Corte. Dovendosi pero ammettere senz'altro una tale approvazione come un fatto eompiuto, ne eonseguita necessariamente, da nna parte, ehe il Consiglio federale era, nella forma almeno (artieoli 4, 11 e 12 della procedura penale federale), indubbiamente autorizzato a promuovere Ie inchieste penall in diseorso, e: d'~tra parte, ehe l'eceezione dilatoria da lui apposta appare glUstifieata. Le inchieste difatti non sono ancora ehiuse e non hanno peraneo dato Iuogo, in ogui easo, alle deeisioni sulla messa in aecusa 0 l'abbandono, previste dagli artieoli 29, 30, 31 e 40 della procedura penale federale, dopo Ie quall soItanto potra eventualmente intervenire un giudizio sulla eomp(ff;enza della magistratura federale in eonfronto di quella della eantonale, eppero si potra vedere se siavi in proposito materia a conflitto di eompetenza neIl'allegato senso degli articoli 113, N° ~, della eostituzione federale, e 56 § 1, della legge sull'orgamzzazione giudiziaria federale. Sulla quarta condusione: . 3 0 Le stesse considerazioni eonsigliano logieamente di laseiar m sospeso per il momento anche ogni giudizio sulla misura coUa quale il Consiglio federale ha vietato 0 impedito l'apertura dell'inehiesta penale ordinata dal Gran Consiglio tieinese contro i municipi ehe hanno ammesso a votare dei cittadini esclusi, per decisione commissariale 0 governativa, dal partieipare alle elezioni deI 3 marzo. L'inchiesta di cui si tratta deve pertanto seguire la sorte riservata alle inchieste suniferite che il Consiglio federale stesso ha ordinate; conviene eioe aspettare anche a riguardo suo i1 giudizio ehe potra essere H, Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37. 279 chiamato a prolare, ad istruzione finita, Ia Camera federale di accusa sulla questione della eompetenza. Sulla quinta cünclusione 4° bastera di constatare, da un canto, ehe il governo tieinese ha esplicitamente rieonoseiuto, nelle sue memorie al Tribunale federale (pagina 26 della risposta), ehe Ia eompetenza di ordinare Ia scareerazione Belloni spettava al proeuratore generale della Confederazione e, d'altro canto, ehe, pure trovandosi nel cantone Ticino nel momento in eui i1 commissario federale ha impartito e fatto eseguire l'ordine di rimettere quel prevenuto a piede lib~ro,· il procuratore medesimo non solo non vi si e punto opposto, ma diehiaro anzi expressis verbis (v. i1 suo rapporto N° 95 deI 13 marzo 1889 al Consiglio federale) « di non aver obbiezioni di sorta a sollevare contro siffatto modo di procedere deI commissario federale. » Date queste eircostanze, Ia domanda fatta dal governo ricorrente, ehe eioe Ia scarcerazione Belloni ordinata dal eommissado federale veuga annullata perche illegale, appare difatti come divenuta oramai senza oggetto e non pub quindi fornire argomento a qualsivoglia pratica deeisione di questa Corte. Conseguentemente, il Tribunale federale deeide: 10 Di non entrare in materia sulla conelusione deI governo ticiuese relativa ai deorsi concernenti i1 diritto di voto dei eittadini ticinesi in tema di elezioui eantonali, fino a tanto ehe il Consiglio federale nou abbia statuito sulla propda competenza in merito ai singoli ricorsi stessi. 20 Di non entrare in materia sulle eonclusioni risguardanti le inchieste penali ordinate dal Consiglio federale ed il divieto di quella decretata dal Grau Consiglio ticiuese, fino a tanto ehe non siano state prolate le decisioni previste dagli artieoli 29, 30, 31 e 40 della procedura penale federale. 30 Di non entrare in materia sulla eonelusione rifiettente la. Scareerazione Belloni. XVI - 1890 19

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