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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 01.01.1887 BGE 13 I 410

1. Januar 1887·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·3,056 Wörter·~15 min·3

Volltext

, , I 410 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung. f\lt~oHfd>en @inroJ)~ner be~ fragIid>en ft. gaflifd)en me~itfe~ ~u einer tf)urgauifd)eu Gd>ulgemeinbe eingewilligt f)ätte ober bau kliefe ,3utl)eHung fonft burd) einen für ben Stanton ~l)urgau ilerbinblid)en ftaatgred)tlid)en ~ft erfolgt wäre. :!lie bloue faf. tifd)e Uebllng 'Dagegen, nad) weld)er fatl)oHfd>e merot'l)ner bon @5orntl)aI, 1ntebermül)le unn /Räfienberg bie ~d)ule in mifd)of. ~ert rote @emeinbeangeljörige benu§ten unn aud) wie fold>e öU Gd)ul~roeden befteuett rourben unb t>ergfeid)en, barf nid)t ol)ne weiterg al~ ~u\lbrud eine~ med)tllberl)äftniffell gebeutet werben, fraft beITen biefet .8uftanb unbefd}ränft, tro§ art er Umgeftal. tung ber tljatfäcbIid>en merl)ärtnifje unb arter ?llianblungen ber @efeljgebung, aufred)terl)alten werben müfite. @g liegt in ber ~ulbung ber fraglid)en tl)atfäd)lid}en Uebung, für fo lange kliefelbe eben erl)ebrtd>e 3llfonbenien~en nid)t l1ad) fid) 309, nod) . nid)t klfe ~nettennung einer red}tlid)en $er.))ffid)tung; tlielmel)r wäre ber Gd)lut auf eine fold>e ber.))~id)fenbe ~ner. fennung ein 3U gewagter. meftänbe eine It'Id)e, 10 mÜBfe ber Staitton ~l)urgau für bie Gd}uIbebürfniITe ber fraglid)en me. wol)ner aud) bann forgen, wenn 'oie $err,ältniffe fid) weientlid> änbetn, Wenn ~. ~. bie in ffraAe ftel)enben ft. galIifcl)en ~öfe AU er~eblid)en, boUreid)en ~örfetn ober ~(eden ~eranwad)fen lonten. :!liefe ~onieqllenk Aetgt, bau auf eine red)HlberbinbIid)e ,3utl)eUung 'oe~ in /Rebe fte~enbm meAirfeg öU einer tf)ur. gaulfd>en Gd>ulgemeinbe nicbt of)ne weiter~ au~ einer tf)at~ fäd}lid)en Uebung gefolgert werben barf, wdd)e aud) aIg bIofie :!lulbung rebus sie stantibus gebeutet werben fann. ~emnad) ~at ba~ munbe~gerid)t erfannt: ~ie mefd)roer'oe beg /Regierunggratl)eg be~ Stanton~ Gt. @affen rohb abgewiefen. 68. Sentenza del 5 navembre 1887, nella causa cantone di Zw'igo, contra cantolle del Ticino. A. Ai 7 settembre deI '1880 veoiva raccolto a Pfaft1kon un sordo-muto, privo di mezzi di sllssisteoza, incapace di dare di se alcuna cootezza e senza carta alcuna di legittimaziooe. V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kant()nen. N° 68. 411 La polizia zurighese fece tosto le piu minute ricerche, tenne lunghe corrispondenze con diversi govem! caotonali, pubblico sui fogli replicati avvisi, diffuse fotografie rappresentaoti 10 sconosciuto e promise anche maocie agli scopritori, ma senza approdare per 1unga pezza a nessun felice risultamento. Con officio 3 aprile 1883, finalmente, la direzione centrale di Polizia a Bellinzona avvertiva quella di Zurigo, essere quel sordo-muto stato riconosciuto per ({ Domenico Benedetto Brioschi, dei fu Luigi edella vivente Clara Zarri, nato a ~Ia­ gliaso il 27 aprile 18ö3 e da diversi aoni scomparso da quel Comune. » Ne chiedeva pertanto la consegna, ehe avveniva ad Airolo il 9 stesso aprile, raccomandandosi ad un tempo per iI conseguimento della promessa ricompensa di franchi 150 a favore dello scopritore. B. Negata innaozitutto la offerta mancia, per il pagamento della quale non fu piu fatta deI resto, - da parte delle autorita ticinesi di polizia, - nessuna posteriore istanza, il governo di Zurigo invitava quello deI Ticino, con foglio dei 21 luglio 1883, a prendere, in coofronto deI comune d'origioe deI Brioschi. le opportune mi sure affinehe venissergli restituite le spese incontrate per le laboriose ricerche dell'origine e pel mantenimento dell'infelice, ascendenti a 819 franchi 30 cent. Giustificava la sua domanda col dire ehe tali spese erano state essenzialmente occasionate dalla grave incuria delle autorita di detto Comune e ehe il rimborso loro eragli manifestamente dovuto eziandio alla stregua delle regole di diritto privato concernenti la negotiorttm gestio. n governo ticinese rispondeva, ai 7 settembre 1883, ehe « essendo sorta questione sull'attinenza comunale deI Brioschi e non sapendo da qual Comune ripetere l'ammontare delle spese occasionate dal medesimo, » pregava a pazientare aneora per qualque tempo il rimborso, giacche la quistione delJ'attineoza Brioschi sta ventilaodosi e sperasi di poterla eondurre in breve a maturita di giudizio. » C. Richiamatasi du Zurigo l'iostanza di cui sopra, il governo ticinese sigoificavagli agli 11 aprile 1884: « aver esso con suo decreto 27 settembre 1883 dichiarato il sordo-muto

I ii 412 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. B. e la sua famigJia incorporati nel Comune di Barbengo, ove tenevano domicilio gia prima dei 1870, obbligando pure il detto Comune a provvedere al pagamento delle spese in discofso.» Aggiungeva pera ehe: {( contro quel decreto la Municipalita di Barbengo avea sporto gravame al Gran Consiglio, davanti al quale pende tuttora la relativa quistione, » e prornetteva « che avrebbe fatto alla sovrana Rappresen tanza, convocata in sessione ordinaria pel 21 stesso mese, pressante invito a volersene occupare tosto ed a proeurarne 10 scioglimenlo definitivo, onde poter dare a Zurigo la necessaria evasione. » D. Ai 12 dicembre 1884, 30 dicembre 1885 e 7 agosto 1886 nuove solleeitazioni per parte deI governo zurighese ed eguale riscontro : Ja quistione d'attinenza deI Brioschi e sempre pendente innanzi al Gran ConsigJio, il quale e ogni volta invitato di ricapo a volerla sciogliere definitivamente, anehe aJfine di evitare iI minaeeiato intervento delle autoritatederali. Avendo finalmente il Consiglio di Stato di Zurigo significato. eon offieio deI 12 marzo corrente anno, al governo tieinese {( ehe non si eredeva obbligato a rimanere piit a Jungo in » disborso delle sue spese e ehe ne aspeltava senza ulte- » riore rilardo la restituzione, salvo ad esso Governo il » diritto di regresso verso il Comune ehe risultera. essere » quello dell'attinenza Briosehi,» il ConsigJio di Stato deI cantone Tieino, richiamato un suo preeedente decreto 19 novembre 1886, eon eui aveva risolto di rinnovare le anteriori solleeitazioni aJ Gran Consiglio e di sospendere, in attesa della decisione di quest' ultimo, le misure eontro Ja Munieipalita. di Barbengo per l'ineasso delle ripetute spese, diehiarava sotto ai 23 marzo 1887 : « ehe Ja cassa deHo Stato non era obbJigata al rimborso delle spese faUe da Zurigo per Ja neeessaria soeeorrevole assistenza aJ Brioschi, piit ehe miserabile, e ciö in forza delle vigenti Jeggi tieinesi, ehe mettono ogni spesa e soeeorso per i poveri a carico dei Comnni di aUinenza. Inoltre (aggiungeva) stimiamo di rendere avvertite le SS. VV. ehe i Comuni in questione per Ja ineorporazione V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 68 413: deI Briosehi hanno fatto presentire che a qualsivoglia d'essi venga dal Gran Consiglio accollata l'attinenza deI medesimo, intendono prevalersi, contro il domandato eredito di franchi 820 cent. 50, dei dispositivi dei decreto federale 22 giugno 1875. » E. Esperita allora inutilmente una istanza d'intervento al Consiglio federale, il governo di Zurigo risolvevasi il 30 aprile 1887 a reeare Ja vertenza davanti al tribunale federale, presso il quale deponeva difatti, ai 26 maggio ultimo seorso, un petitorio eoncludente a che : « il Consiglio di Stato dei eantone Ticino fosse obbligato a pagargli Je spese avute dal suo fiseo durante gli anni 1880-t883 per il mantenimento e Ja rieerea dell'origine deI sordo-muto B., ammontanti a franchi 819 cent. 30, eompresi gJ'interessi arretrati dal principio di settembre 1883 (C. O. art. H7, ss.), noncM tutti i danni e le spese per iI processo. » Adduceva per sommi capi, a conforto di siffatta domanda .. le seguenti considerazioni: Il rieonoscimento deI B. quale originario ticinese porta seco, da una part.e, per il Consiglio di Stato e rispettivamente il Gran Consiglio, l'obbligo di assegnare aHo stesso un Comune di attinenza, e dall'aItra, quello dei risarcimento delle spese come sopra avute dal governo zurighese. Ed oltre a questi obblighi d'ordine pubblico, scaturienti dagli art. 68 e 43 della eostituzione federale, eost come dal prineipio dell'ajuto eonfederato in eose giudiziarie, ineombe alle autorita. ticinesi anehe quello di natura privata, il quaJe deriva da ci<'>: 10 che Je spese in litigio furono causate dalla Ioro propria trascuratezza nella eustodia deI B. dapprima e nel rintraeciarlo da poi ; 2° che Ja relativa somma fu versata da Zurigo co me negotiorum gestor per il Ticino enel suo interesse, in modo giusto e corrispondente all<} seopo; 3° ehe nelle sue eorrispondenze officiali eon Zurigo il Ticino ha, - quasi al mezzo di una eonfessione stragiudiziaria, - rieonosciuto dover esso esigere dal Comune I'importodelle spese in querela. Soggiungeva poi, a eomplemento, ehe tornera. facile al convenuto di trovare i mezzi di farsi rim-

, ' I !! i I ;: " , 'li I" pi 414 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. borsare dal Comune d'origine, ehe, - eol non avere in tanto spazio di tempo assegnato al B. nessun Comune, - Governo e Gran Consiglio deI Tieino hanno implieitamente impedito al eantone di Zurigo di citarne direttamente uno e si sono resi per tal modo civilmente responsabili in di lui eonfronto, e infine ehe, non trattandosi di ammalato 0 di decesso, la invocata legge federale 22 giugno '1875 non poteva applicarsi al easo concreto. F. Nella sua risposta deI 7 luglio pO. po. il governo ti cinese, premesso : 1 ° che il Ticino non e obbligato a rifondere Zurigo delle spese di eui si tratta, quest' obligo, - se obbligo sari!. ritenuto dal tribunale federale , - dovendosi assumere dal Comune dell'ineorporato, nessuna legge, nessuna convenzione e neppure la eonsuetudine mettendo a carieo deI Cantone d'origine le spese di mantenimento e eustodia fatte per cittadini poveri, ammalati 0 sani, e la sorveglianza, mero attributo di polizia ehe la legge impon.3 allo Stato ossia al Governo in dati easi, non coiuvolgendo obbligo nessuno di eorrisponsioui pecuniarie; 20 ehe le autorita eantonali non hanno ne traseurato ne maneato ai loro doveri verso Zurigo, prestando eome feeero e faranno in avvenire i loro buoni offiei, l'ajuto eonfederato, perehe il rimborso avvenga; 3° ehe gli atti governativi non contengono akuna confessione stragiudiziale riguardo all'obbligo di rifusione, ma unieamente Ja promessa di prestare I'ajuto confederato a ehe il rimborso avvenga da parte dei Comune ; 4° ehe gli interessi non sono dovuti neanehe dal Comune, perche non eonvenuti ; e « rimettendo al tribunale federale il deeidere se sia: 0 non sia dovuta la mancia promessa, }) propone la rejezione pura e sempliee dell'avanzata domanda, eon la eondanna nelle spese d' offieio e ripetibili. G. NeHe rispettil'e allegazioni di replica e dupliea mantengonG amendue le parti le eonclusioni gii!. preeedentemente formolate in una eoi relativi motivati di fatto e di diritto, aggiungendovi: l'attrice, ehe Ia eompetenza della Corte a V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 68. 415 .conoseere dei petitorio emerge sia daU'art. 57 della legge 'Sulla organizzazione giudiziaria federale, il quale riflette le ·contestazioni di diritto pubblieo fra Cantoni, sia dall'art. 27 0° 3 ibidem ehe eoncerne quelle di giure civile fra i medesimi, siceome dalle sue sentenze 24 luglio 1882 e 28 settembre 1878 (Raee. off. VIII, p. 436; IV, p. 460) si eruisee, ehe il riliuto di pagare la promessa maneia aveva ed ha la sua fondata ragione in ein ehe la maneia stessa vuol esse re sop- 'porlata da chi sara riconosciuto in ?bbJigo di ri~pond.ere. delle -spese in genere ehe oeeasionö la rIcerea deI BrlOsehl e mfine ~be l'obbligo di rappresentare i rispettivi Comuni in simili continuenze fu gia dal tribunale federale ammesso eon seotenza dei 3 novembre 1871 in una spede analoga tra Zurigo e Seiaffusa. Premessi in ratio ed in diritto i seguenti ,'agionamenti: 1° La domanda formolata dal Governo di Zurigo si fonda ad una volta e sopra eonsiderazioni di diriLto pttbblico, de- -sunte dao-!i artiooli 68, 43 e sueeessivi della eosLituzione <> • • • 'federale e da} principio dell'ajuto confederato m eose glUrIdiche, e sopra argomenti di diritto privato, attinti aHa respOllsabilita dello Stato per le maneanze di cui si ren~ono eolpevoli le sue autorita, alle norme ehe reggon? la geslI~ne d'affari senza mandato e ad una pretesa confesslOne stragmdiziale deI Governo convenuto, involgente rieonoseimento dell'obbJigo aHa rifusione delle spese da quella negligenza ·oeeasionate. Non ostante questa sua dupliee motivazione e quantunque diretta a conseguire una prestazione di ordine privato, ossia il rimborso di una determinata somma di danaro, la domanda stessa riveste nulladimello, nelI'essenziale, il earattere pub- -blieo, sieeome quella che poggia preeipuamente sui rapporti esistenti fra le part.i quali soggetti di diritto pubblico, non -sopra un onere di natura privata che ineomberebbe al ean- 10ne Tieino neUa sua qualita di fisco, ehe e quanto dire come a soggetto di diritto civile. Ne muta spede c?e siansi invoeati :di trallsenna anehe singoli disposti deI co dlCe federale delle XIII - 1887 29

I I . I " • I<" • I 416 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. obbligazioni, perocche sebbene questo possa trovare anche sul terreno deI diritto pubblico analogica applicazione, e per~ manifesto ehe tutte le argomentazioni addotte nel petitorio si basano piuttosto sulla circostanza cardinale dell'avere il governo attore gerito e - pel contegno delle autorita ticinesi - dovuto gerire affari la cui gestione, secondo le vigenti massime di diritto pubblico, sarebbe spettata al cantone convenuto. La eompetenza dei tribunale federale a eonoscere della promossa azione non pUD dunque venire desunta dall'articoll} 27 N° 3 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale,., ehe ehiama iI tribunale medesimo a pronuneiare in cause di diritto civile fra Cantoni, giacche qui non si tratla di una causa civile, ma benst unicamente dall'art. 57 ibidem, in quanta si tratti in easu precisamente di una conleslazione di diritto pubblico intercantonale (V. la sentenza 24 luglio 1882 deI tribunale federale neUa causa fra Basilea-Citta e Soletta, Racc. off. VIII p. 442 eons. 1°.) 2° N el suo merito la questione si riduce tutta a vedere, se al eantone Ticino eorra, per ragioni di diritto pubblico. l'obbligazione di prestare assistenza a quelli tra i suoi atti- ~enti ehe ne hanno bisogno. E Ja risposta vuol essere negatIva. Fra le disposizioni dello Statuto federale dal governo altore invocate, Ia sola ehe potrebbe appliearsi in qualehe modo al fattispecie sarebbe quella di eui al 3° lemma dell'art. 40, ehe suona: ... « il domicilio pu6 essere revocato a » eoloro ehe cadono in modo permanente acarico della be- » nefieenza pubbliea ed a cui il Comune od il Cantone d'ori- » gine non accorda un proporzionato sostentamento, quan- » tunque .riehiestone officialmenle. » Senonehe, come fu gia detto e splegato nella sentenza 28 settembre 1878 di questa Corte sulla causa dello Stato di Vaud edel Comune di Moudon (Raec. off. IV p. 366 ss., eons. 30), - « sebbene desti- » nato a restringere salutarmente l'iIlimitato diritto di espul- » sione degl'indigenti spettante al Cantone di domicilio, nOD » cade dubbio ehe codesto prescritto non obbliga per nulla V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 68. 417 » il Cantone d'origine all'assistenza dei propri attinenti. }) Lo stesso dieasi riguardo all'art. 48 ibidem, il quale statuisce ehe «una legge federale fis sera le necessarie disposizioni » per le spese di attinenza e d'inumazione di attinenti po- » veri di un cantone ehe cadono malali 0 muojono in un » altro Cantone, » senza contare ehe il governo zurighese riconosce deI resto esso medesimo : non avere la legge federale quivi prevista e promulgala ai ~2 giugno 1875 riferimenta di sorta al caso eoncreto, nel quale non si tratta invero ne di persona malata ne di decessa. Quest'ultimo rimarco si attaglia deI resto anche al richiamo faHo all'art. 68 della costituzione federale, e rispettivamente aHa legge federale sui privi di patria in esso contemplata, avvegnacM l'individuo raccolto a Pfäffikon e assistito dalle autorita zurighesi di polizia non possa venire considerato eome tale ehe eade sotto la sanzione dei disposti di delta legge, non eontestata essendo per nessun verso la sua origine e eittadinanza ticinese, ma vertendo contestazione dinanzi a quel Gran Consiglio solo in quanta risguarda la di Iui comunale attinenza. Rimarrebbe quindi solo ad esaminare se l'obbligo in quistione dell'assistenza dei propri attinenti, non imposto al Cantone d'origine ne dalla costituzione ne dalla legislazione federale, scaturisca per avventura, - nel caso particolare, da un Concordato intercantonale. La qual cosa parimenti non e guari ammissibile, conciossiache, - com' e noto, il Concordato 16 novembre 1865 « per la reciproca bonificazione delle spese di assistenza e d'inumazione per attinenti poveri, » il solo ehe sia riferibile aHa specie di cui si tralta, sia stato tolto di vigore per effetto appunto della gia ripetuta legge federale 22 giugno 1875. < E chiaro infine, ned ha bisogno di ulteriore dimostrazione, ehe «il principio deU' aJuto confederato, » - al quale deI resto, malgrado i considerevoli ritardi ehe subisce tuttora la definizione deI litigio relativo all'attinenza comunale deI Brioschi, non si pUD dire ehe iI governo eonvenuto abbia rifiutato di ottemperare, - non vale da solo a giustificare

,I' 1 I , 1,1 I: 418 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. in diritto delle pretese co me quella accampata in petitorio, e che l'argomento derivata dall'asserta « confessione stragiudiziale, )) non pu6, - per la sua natura civile, - applicarsi a causa che riveste invece, co me fu detto innanzi, i caratteri di una questione di diritto pubblico. 3° Conviene quindi inferirne, non incombere al cantone Ticino nessun obbligo diretto al reclamato rimborso delle spese in litigio. Quanto poi al sapere se spetti al cantone di Zurigo un diritto di muovere azione al Comune di attinenza deI Brioschi ed anche aHo stesso cantone deI Ticino, per il caso in cui questo avesse a rifiutare 0 a ritardare oltre misura la incorporazione comunale di detto Brioschi, - non e quistione codesta da doversi risolvere nella presente sede di giudizio. Conseguentemente, 11 Tribunale federale pronuncia : L~ domanda proposta dal Governo deI cantone di Zurigo e respmta nel senso dei suesposti considerandi. I. Fabrik- und Handelsmarken. No 69. Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. Bundesgesetze. - Lois federa)es. I. Fabrik- und Handelsmarken. Marques de fabrique. 69. Urt~ei! ).lom 21. Dftober 1887 in 6a~en murgol}ne, }8l1rbibge~ unb ~ie. 419 A. :!lie ~irma murgo~ne, mutbi'oges unb ~ie. in Eonbon ~robu~irt ~emif~e uno ~~atmabeutif~e $robufte unb f~e3idl stoiIettenartifel. :!liefelbe lieB, geftü§t auf bie f~wei~erifn,­ grofibritannHn,e stonbention bom 6. ~o).lember 1880 in ba~ elbgenöffifn,e IDlarfenregifter in }8ern eine (im }8unbe~blatte \)om 5. IDlärs 188t sub ~r. 107 \lerilffentHn,te) IDlarfe eintragen/ wehte au~ einem in einem .~relfe fte~enben :!lreied mit bem ).letfd)lungenen, ben untern stf)eH bes :!lreieCf~ netl)eöu au~fü((enbenf IDlolilogramm H. R. befte~t; läng~ ber ~eiten. linien be~ :!lteieCf~ finben fid) 'oie ~orte Trade-Mark. :!liefet IDlltde bebient ~d) 'oie ~irma .$8urgol}ne, }8utbibge~ unb ~h>. unter lUnDerem 311m mertriebe eine~, unter llem ~amen Rosetters Hair-regenerator befannten f ~aarfätbemittel~. lUuf lUn. trag ber ~irma }8urgo~nr, }8utbibges unb ~ie. al~ :!lamnifi· faUn Wurbe bOllt ~tllttf)alteramte ,8ütin, gegen 3afob 6ü\3trunf, ~oiffeUl' in ,8ftrid) ",egen Uebertretung be~ lUrt. 18 litt. b unb gegen Eeo ~feHn,mann unb 6ebaftian IDlatgtar, ebenfa((~ t;toiffeur~ in ,8ürin" ttlegen Uebertretung be~ lUd. 18 litt. d be~ eibgenilf~f~en IDlatfenfn,u~gefe~e~ oa~ ~trafbetfaf;ten eingelei. tet; gegen 3. ~üfltrunf befff)alb, ",eil berfelbe für ein ).lon if)m fabti3irte~ ~aarfiirbemittel Tin, einet bet f)interlegten IDlade bet ~irma mUl'go~ne, .$8urbii,)ge~ un'o ~ie. täufd)enb na~ge.

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