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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 18.09.1885 BGE 11 I 250

18. September 1885·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·3,381 Wörter·~17 min·1

Volltext

250 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. .orDnet ja DUtd)au~ nid)t an, bau bet UnhmfaHegatat Me sta$ .vitalien einem ::Dritten ~u @igent~um 3U übertragen ~abe, f.on~ bern eB gibt bf.o~ m.orfd)riften übet bie metttlaltung betreiben unb übet ~ie m:tt unb ?llieife bet merttlenbung i~ter @dtägniffe, b. 1). eB fugt bet .suttlenbung an ben UniuetfaHegatat eine .8ttlcdbeftimmung bel. ::Demnad) f)at ba~ ~unbe~getid)t etfannt: ::Det memr~ ttlitb al~ unbegrünDet abgettliefen. Ir. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. Con:tlits de competence entre la Confederation et des cantons. 39. Sentenza del 18 settembre 1885 nella causa Consiglio [ederale cont1'O Ticino. A. Il t6 maggio 1.883 avveniva in Airolo uno sviamento di treno, il quale aveva per conseguenza ehe rimanesse q:lorto sul colpo un cavallo di proprietit dei signori Motta di queI Comune, ed altro loro cavallo fosse cosl malconcio da rendere indispensabiIe la sua uccisione. Dn giovinetto, Alessio Ramelli, ehe teneva quei cavaIli, riportava alcune gravi contusioni. I finimenti dei cavalli ed un carro, trascinato da questi, venivano distrutti. Guasti di qualche importanza subivano, da ultimo, diverse carrozze e vagoni. L'inchiesta, aperta innanzitutto dalla giudicatura di pace deI circolo di Airolo e continuata poi per cura dei giudice istruttore di Bellinzona, indicava come giuridicamente risponsevole dell'accaduto certo Lorenzo Lafferma, italiano, il quale, essendo stato incaricato della pulitura delI' apparecchio di scambio, e dopo avere - a questo scopo - mosso una parte H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 39 . 251 delI' apparecchio medesimo, gia predisposto per la direzione ehe il treno in diseorso doveva seguire, aveva inavvertitamente trascurato di rimettere ogni cosa nel suo stato primiero. Arrestato, il Lafferma confessava il fatto e Ia sua eolpa, motivo per cui veniva tradotto alle carceri distrettuali di Faido, dalle quali veniva poi dimesso provvisoriamente, in seguito ad una prigionia preventiva di giorni sette. B. Presa conoscenza deli' istruttoria seguita fino a queI punto, il Consiglio federale decideva, ai 18 dei successivo agosto: di deferire il relativo processo ai tribunali c~mpe­ tenti deI cantone Tieino, ed invitava, di conseguenza, II governo ticinese « a provvedere a ehe nel giudizio che sarebbe stato pronuncialo si applicassero le disposizioni deI codice penale federale, e specialmente gli art. 74, 67 e 8, ed inoltre a far si ehe Ia condanna della prima istanza, ed eventualmente il giudizio deI non farsi luogo a procedere, fossero comunicati ad esso Consiglio federale in tempo utile per far uso dei mezzi di diritto di cui puo disporre l'autorita federale. )} - II governo ticinese vi ottemperava si tosto e la camera di accusa, dietro concorde preavviso deI giudice istruttore edel pubblico procuratore, decretava nel 20 settembre stesso anno, sulla. scorta degli art. 74, 67 lett. b e 8 deI codice penale federale, 400, 410 e 320 § 1 deI cod. pen. cantonale: «Lorenzo Lafferma, di 1\'lel, provincia di Belluno, d'anni 38, vedovo, casellante in Airolo, e posto in accusa davaoti al tribunale distrettuale di Leventina, siccome preve- DutO eolpevole di avere, per inavvertenza 0 negligenza, sviato il treno ferroviario nella stazione di Airolo il 1.6 maggio p.o p.o, causando lesioni personal i a R~meIli Alessio ~i Gi~seppe e danneggiando i fratelli ~lotta d'Alrolo. » - 11 dlbattlmento segal nel 18 ottobre e la sentenza dello stesso giorno dei tri: bunale correzionale deI distretto di Leventina, fondata sugh art. 400, 410 e 320 § 1. dei codice penale ticinese, portava : «condanna deI Lafferma aHa detenzione di cinque giorni, » oitre ai sette di prigionia preventiva gia subita, aIla tassa » di giustizia in fr. 37,50 c., al pagamento delle. spese p~o­ » cessuali ed al risarcimento dei danni alle partl Ramelh e

252 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. » Motta, da liquidarsi in separata sede, salvo in loro il diritto » verso altri deI caso. » C. A vuta comunicazione di tale giudizio soltanto ai 4 aprile dei 1884, il Consiglio fedel'ale incarieava l' indomani il suo dipartimento di giustizia e polizia d'interporre appello contro 10 stesso, e riservavasi a un tempo di ricorrel'e in cassazione presso il Tribunale federale, qualora cio fosse necessario. Senonche al telegramma D aprile, col quale il dipartimento federale pregava il Consiglio di 8tato ticinese d'invitare il procurat?re pubblieo a notificare in suo norne l'appello ed a compIere ogni formalita richiesta dalla legge, specie dall'art. 159 dell~ procedura penale eantonale, per Ia ragione ehe si era apphcato a torLo la legge penale ticinese anziehe il codice federale, il governo rispondeva telegraticamente : « Decreto » c.am~ra a~eusa affare Lafferma, eitava in via prineipale ar- }} tIcolI cochce penale federale ricordati nel vostro officio 14 }} agosto 1883. e .s~bordinatamente nostro codice penale. }) Prevedeva .qumdJ 1I caso grave, eompetenza legislazione » federale ? 11 caso leggero, in eui applicabile codice penale }) nostro, CIO ehe sembra a noi pienamente eorretto. Tribu- }) n~le Leve~ti~a giudico caso meno grave. Procuratore pub- » ~hco. ha dJeh~ar~t.o gi.a a suo tempo desistere appellazione. » Credlamo qUlndl.mutIle. e .senza risultato appellazione oggi, )} n?n s~mbrandoCI Conslgho federale avere qualita interve- » mre .ne e~me proeuratore pubblieo, qualita gia delegata in » funzlOnarlO cantonale tieinese, ne come parte civile, pereM » danno non 10 riguarda. In ogni easo procuratore pubblico » generale qui chiamato, sebbene d'accordo con noi eonside- » razioni suespresse, interporra appello oggi stesso eome vo- }} stro mandatario e per non trascorrere termini. » .J? Dopo ehe. i! dipar.timento federale di giustizia e polizia e? 11 govern~ t~cmese SI ebbero scambiate delle particolaregglate ?Iemofle mtorno al~a ~roeessuale atlendibilita di un'appellazlOne eome quella dlChlarata dal prima e sulla giuridica fo.ndatezza della sentenza di Faido, - il tribunale ticinese dt appello, « ritenttto che le autorita eantona1i devono in simili casi II. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 39. » procedere a stregua della procedura penale cantonale iu » materia correzionale, tanto piu in difetto d'una proe. pen. » federale eorrezionale, quella esistente, dei 27 agosto t85f, » non contemplando ehe falti a sottoporsi alle assise federali; » ritenuto che il ministern pubblico eantonale fa le fllnzioni » di ministero pubblico federale, e ehe, a tenore dell'art. t59 » della proeedura eantonale, puo appellal'si dalle sentenze dei » tribunali eorrezionali entro einque giorni da qllello della » loro comunicazione; » ritenuto ehe la sentenza, regolarmente intimala i! 22 ot- » tobre 1883, fu accettata dal eondannato e ehe sotto il 5 uo- }} vembre d.o anno venne dal ministern pubblieo proposta la }) desistenza dall' appellazione d'offieio, omologata 10 stesso » giorno della camera di aeeusa, per cui quella sentenza deve » ritenersi passata in eosa giudieata, ed aversi per nulla e » eorne non avvenuta la tardiva appellazione interposta dal » procuratore pubblico il 7 aprile t884; )} considemndo ehe il titolo delI' appellazione interposta, » d'ordine dei Consiglio federale, dalla sentenza dei tribunale » di prima istanza in questo proeesso, fondandosi al fatto » delI' applieazione dei eodiee penale eantonale, anziehe deI }) codiee penale federale, questo tribunale non potrebbe in » ogni caso oceuparsene ehe eome tribunale di cassazione, il » ehe non e piu possibile, dopo ehe, per effetlo delle dispo- » sizioni eontenute neUa legge 10 maggio 1883 in riforma della }) procedura penale eantonale, anehe la cassazione in materia » penale venne eantonairnente abolita, » pronuneiava il 29 maggio t884 : « L'appellazione 7 aprile » scorso interposta dal proeuratore pubblico per ordine deI » Consiglio federale contra la sentenza t8 ottobre t883 pro- » ferta dal tribunale di Leventina nel proeesso costrutto con- » tro Lorenzo Lafferma, non e ammessa. » E. Di la il rieorso di diritto pubblico 28 ottobre 1884 deI Consiglio federale, eon eui chiede a questa Corte Ia cassazione deI giudizio ticinese di appello, addueendo in sostanza, a conforto di simile domanda, le seguenti considerazioni : « La perseeuzione giudiziaria dei reati previsti dal codiee

254 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. penale federale appartiene in massima al novero dei diritti di sovra?ita c~e spett~no aHa Confederazione, e se riguardo ad alculli pochl fra eSSl reati, particolarmente enumerati nell'artieolo 73 di d.o codice, la Jegge ha disposto ehe dovevano esse.re gi?d.ieati es~lusivamente dalJe assise federali, per gli altrI ~ut~l, mveee, II foro eompetente vuol esse re designato in ?~1lI smgolo easo dal Consiglio federale. Diee bensi l'ar1. 74 Ibldem .e?e questi .aIt~i delitti « sono di regola mandati alle » a~to~lta cantonah, sla per l'inchiesta ehe pel giudizio, » ma lasCIa lIbero tuttavia al Consiglio federale « di farli esaminare » giu.sta la proeedura federale e giudieare dalle assise fede- » rall, » agg!ungendo che « i tribunali che avranno a giudi- }) care, applIcheranno le disposizioni di questo eodice» (penale (ederale). Ora, poiehe il caso Lafferma eadendo indubbiamente sotto la sanzione delI 'art. 67 leU. b deI eodice federale, si avrebbe dovuto appJicargli il disposto di quest'esso; il tribunale della Leventina l'ha giudicato, alI'ineontro, all' uniea stregua. deI eodiee penale ticinese, ed il tribunale di appello ha respmto Ja nostra appellazione dal medesimo, col dire che non siamo eompetenti a far uso di questo mezzo 0 rimedio processuale. Siamo dunque in presenza di tm conflitto di competenza fra autorita federali da una parte e eantonali da II' altra ed il giudicare sullo stesso appartiene, giusta gli art. 113 N° 1. della costituzione federale e 56 della legge organieo-giudiziaria, al Tribunale federale. {( La noslra eompetenza a far uso da noi medesimi, anehe separatamente dar ministero pubblieo cantonale 0 eumulativa~ent~ conesso, di tutti i mezzi di diritto ehe ne porge la leglslazlOne deI cantone rispettivo onde procurare eseeuzione ai prescritti deI codice penale federale, e ad adire, in casi di denegata giustizia, il Tribunale federale. seaturisee : I. dagli art. 95 e i02 N° 2 della eostit~zione federale a tenor dei quali « il Consiglio federale e la suprema autorita eseeutiva e direttoriale della Confederazione », « viaila all' osservanza della costituzione, delle leggi, dei decreti ~ delle risoluzioni della Confederazione, ece., prende le disposizioni ehe si riehiedono per il loro mantenimento, sia di moto pro- H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 39. prio, sia dietro ricorsi al Tribunale federale, » e sarebbe quindi anche, eventualmente, in diritto di cassare da se medesimo entrambi i querelati giudizi ticinesi; 11. dai combinati art. 1. 03 della eostituzione fed. e 25 della risoluzione fed. 21 agosto i87l'1 sull' organamento deI Consiglio fed., in virtu dei quali « il dipartimento fed. di giustizia e polizia ha da vegliare sulla eompleta osservanza della costituzione fed. e delle leggi fed. in generale» e spedalmente « da incoare einvigilare 1e inchieste penali erette in dipendenza dal eodiee penale federale, » ece. ; Ur. dall'art. 78 deI eod. pen. fed. ehe deferisee al Consiglio fed. l'inearieo della sua eseeuzione. « L'averei privati deI diritto di appellazione, che l'art.159 della proe. pen. cant. ci consentiva, si qualifica pertanto eome una negazione delle notre competenze e in pari tempo come un diniego di gi'ustizia. « Ne vale il trincerarsi dietro la rinuncia a quel diritto da parte deI ministero pubblieo cantonale, perehe, urtando il giudizio di prima istanza eontro il preciso disposto deI eod. pen. fed. (art. 741. 10 i. f.), non era leeito rinuneiare ad aggravarsi dal medesimo senza eonfermare l'offesa al disposto stesso, all'esecuzione dei quale noi eravamo perentoriamente tenuti. E tanto meno era lecito di farIo nel caso eoncreto, in quanta ehe, deferendo la vertenza ai tribunali ticinesi noi ci eravamo espressamente riservata la comunieazione in tempo utile deI ridetto giudizio, al fine appunto di poter adoperare eontr' es so i rimedi legali ehe fossero necessari. Solo quando ci fosse stata data quella eomunieazione in tempo utile e prima della rinuncia fatta all' appello dal pubblico proeuratore cantonale, si avria potuto farci carico deI silenzio nostro in conCronto si della sentenza illegale come della rinuncia, epper6 della violazione deI eodiee fed. di cui tanto il tribunale distrettuale quanta il pubblieo ministero si sono resi colpevoli. » Parimenti non regge l'argomentazione ehe il tribunale di appello vorrebbe desumere dal fatto dell'avvenuta soppressione eantonale della eassazione in materia penale, perche se

256 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. realmente nel canto ne Tieino non fasse piu possibile di far valere mediante appello tutte le eeeezioni ehe prima si pote~ vano esercilare per la via della eassazione, Ja legge ,1 0 maggio t 883, ehe creo quivi un tale stato di eose, dovrebbe dirsi eontraria aHa eostituzione ed aHa legislazione federale, sieeome quella ehe renderebbe impossibile l'eseenzione di que~ sla e eondurrebbe diritto aHa denegata giustizia. » F. Nella sua memoria responsiva deI 14 gennaio 1.885 il governo tieinese eonelude aHa eompleta rejezione dell'avanzato gravame, opponendo, per sommi eapi, a quelli dei Con~ siglio federale i riflessi ehe seguono : }) Noi non miscunoseiamo punto al Consiglio federale le attribuzioni da lui invoeate, ma non crediamo di poterJo se~ guire nelle dedllzioni ehe egli ne trae, perehe se le sue teorie al riguardo dovessero prevalere, qualunque divisione tra gli uffiei dell'autorita politiea e quelli dell'autorita giudiziaria verrebbe a seomparire, perehe - eioe - nell'incarieo generieo ed eziandio speeiale ehe il pOlere politieo tiene di curare l'eseeuzione delle leggi non puo essere eontenuta, secondo noi, una eosi ampia faeolta da autorizzare perfino Ja cassazione di una sentenza dei magistrato giudiziario. Il Consiglio federale e bensi inearicato di far osservare il eod. pen. fed., ma non di appJicarne le disposizioni; questo e eompito eselusivo dei tribunali federali e cantonali, eppero eio ehe nella fatlispeeie il tribunale tieinese di ultimo grado ha statl1ito e eosa giudieata, forma legge. In altre parole, il Consiglio federale era padrone di deferire la causa Lafferma alle assise fed., anziehe ai tribunali tieinesi, ma dal momento ehe egli ha preferito questo giudiee a quello, sembra a noi ehe egli debba aeeettarne la sentenza in quel modo ehe Ia aeeettano i eittadini dei eantone Tieino. }) Riteniamo poi infondate in genere e affatto erronee a riguardo dei tribunale di Leventina le apprezziazioni legal i del petitorio eoneludenti a dire ehe l'autorita giudiziaria tieinese non vuole applieare la legislazione federale. E valga il vero : 11 deereto d'aceusa risguardante il fatto in causa sottoponeva il Lafferma al tribunale di Leventina sieeome eolpevole di H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N0 39. 257 danneggiamento eolposo, prevedendo simultaneamente le disposizioni dei eodici penali federale e ticinese. Ora rart. 67 -e relativi dei eod. fed. preveggono Ja eolpa dei funzionari ferroviari, ma limitatamente al easo in eui il dan no od iI peri- ~olo e. reeato a. p'ersone e ~erci trasportale sopra le strade ferrate; " eod. tlemese agil art. 400-410 e relativi, all' inveee non pone restrizione aIcuna e eontempla qualsiasi danno. L~ sviamento avvenuto per negligenza dei Lafferma aveva danneggiato dei vagoni cariehi di materiale fermo in stazione, ma eziandio ferito il Ramelli ed i eavalli ~fotta da lui eondotti. Non trattandosi quindi, a riguardo speeialmente dei danno riportato dal Ramelli e dai MoLta, di « persone 0 merei trasportate sulla strada ferrata, » sorgeva iI dubbio se fossero applicabili Je disposizioni restrittive dei eod. fed., ein questo dubbio sta J'uniea ragione per la quale il tribunale di Leventina eondanno il La fl'erma, applieando il eod. tieinese ad eselusione dei federale. » ParIa, infine, iI Consiglio fed. di denegata giustizia, ma intieramente a torto, eoneiossiaehe nel caso partieolare il magistrato ticinese della prima e seeonda istanza non siasi punto rifiutato a giudieare sulla sottopostagli contestazione, ma l'abbia faUo anzi in base a leggi positive. » G. N elle rispetlive allegazioni di repliea e dupliea le parti si limitano a riepilogare sllecintamente ed a riehiamare senz'altro le vicendevoli ragioni ed obbiezioni gia prima lautameute esposte. Premessi - in linea di diritto - i seguenti ragionamenti. • ~ 0 La querel,a ehe i I Consiglio federale solleva eontro il giudlZlO 29 magglO 1884 dei tribunale tieinese di appello non si manifesta co me una ist;wza di eassazione, giusta I'art. 55 della legge federale 27 gi lIgno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale, ma come un ricorso di diritto pllbblico fondato sllgli art. 56 e 59 lett. a della medesima legge, i qllali ehiamano il tribunale federale a giudicare sui ({ eonflltti di » eompetenza tra autoritiJ. federali da una parte e autorita ean- » tonali dall' alt ra parte }) e sllila « violazione di quei diritti XI - 1885 t8

258 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. BundesVerfassung. » che sono guarentiti ai privati ed alle corporazioni 0 dalla » costituzione federaJe e dalle leggi federali relative aHa sua » esecuzione 0 dalla costituzione deI loro cantone. » Conviene quindi esaminare innanzitutlo se ricorrano:- tutti e ~in?ol~, nel caso della fattispecie, gli estremi della mvocat~ ~1?flSdl­ zione di questa Corle, 0 - specialmente - se trat.tl~1 m con~ creto di un vero conflitto di competenza tra autoflta federah e cantonali, a mente dell'art. 113 N° 1 delJa costituzione f~de­ rale e se il Consiglio federale abbia veste per aggravarsl da un diniego di giustizia sulla scorta dei. gia riferito ar~. 591ett. a. 20 L' nna questione e l' alL ra voghono essere flsolute nel senso della negativa. . . Il Consiglio federale fa invero derivare Il preteso confhtto di competenza dal duplice fatto dell' avere il tribunale de.lla Leventina, in onta al preciso prescritto dell'art. 74 deI codlc.e penale federale, applicato esclusivamente.il diri:to penale tlcinese ad un delitto cadente sotto la sanZlOne dl quello fe~e.­ rale (ossia dell'art. 67 lett. b di delto codice), e dell'e~se:sl 11, tribunale superiore cantonale rifiutato ad ammett~r~ 11 nmedio giuridico deli' appello esperito da esso Conslgho contro siffaUo illegale procedimento. . .. Ma l'omessa od erronea applicazlOne dei dmtto federal~ da parte dei tribunali cantonali puo solo formare l'oggetto d~ una istanza per cassazione, mentre questa - n~~le att~ah condizioni legislative (le quali rendono sempre pm mamfestamente desiderabile una pronta riforma in argomento delle vigenti discipline sulla organizzazione giudizi~ria fede~ale).-: non e certamente proponibile nel caso parLIcolare dl cU! SI tratta, conciossiache l'intervento della Corte di cassazione non possa invocarsi, giusta la pratica giurisprudenza,. se non laddove si abbia avuto in precedenza una causa denvata da .trasgressione alle leggi fiscali e di polizia della Co~federaz~one (vedi la sentenza 25 gennaio 1879 della ~orte ~l ca~sazIO~e deI Tribunale federale nella causa Messerh e C.l). L OI~es~a od erronea applicazione dei diritto federale da parte dm t~l­ bunali cantonali non puo invece - per se soja - dare vIta ad un conflitto dei genere di quelli di wi ragiona l'art. H3 N0 1 della costituzione federale, perche non in genera verun II. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No 39. 259 . contrasto fra il potere federale edil cantonale circa la estenzione delle loro sovranita e delle rispettive attribuzioni loro e?tr.o i limiti. fissati d all a. costituzione federale. E neppure pUD dlrsl, scatuflre un confhtto di competenza dallamentato contegno deI tribunale tic~n~se di ultimo grado, non avendo ques~o contestato . al Co?sl~ho federale la facolta d'interporre _ dl moto proprIO ed Jndlpendentemente dal ministern pubblico cant~n~le - l'~pp~l1azion~ in discorso, ma essendosi piuttosto hmItato a dJ(;hlararla m procedura, percbe tardivamente proposta, inammissibile. Quanto al governo deI cantone Ticino, oltrecbe il ricorso non e contro di lui direttu, risulta eziandio dall' incarto ehe ]~ngi dall.' opporsi alle richieste deI Consiglio federale, ess~ VI ha oglll volta e senza riserva ne protesta alcuna ottemperato. Co si . qu.ando ~icevette incarico di deferire il processo L.afferma aI. trIbunah competenti e co si deI pari quando fu invltato a. far.mt~rporr~ da~ procuratore pubblico l'appellazione contro d gmdlcato dl prIma istanza. . 3~ L'arL. 59 lett. adella Iegge sulla organizzazione giudi- Zlafla fed. pUD essere invocato, giusta il suo stesso tenore letterale, soItanto da ({ privaLi » 0 da « corporazioni. )} Ora il Consiglio federale non e certo da considerarsi ne co me un consorzio di privati, ne - quando non si tratti di contestazioni fiscali - come una corporazione, ne in genere co me u~ soggetto giuridico avente diritti propri, IIia si appalesa eVIdentemente quale una pubblica autorita, ossia quale un organ? ~ello Sta~o.' a cui s'~spett~ solo di esercitarne gli attributl dl sovralllta (vedansl al nguardo le sentenze di questa Corte neUe cause dei tribllnali di Oberegg, Sciaffusa e Trins pubblicate a pagine 232, 532 e 449 dei volumi VI, V e VIII . della Raccolta officiale). n Consiglio federale non puo quindi a~ersi in conto di legittimato a promuovere - per Ia via deI cltato art. 59 lett. a - la subordinata quereia per titolo di denegata giustizia, eppero il Tribunale federale decide: Di non entrare in materia sul ricorso avanzato dal Consiglio federale.

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