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Assurance-accidents

16 luglio 2007·FR·Accoglimento parziale·Sentenza di principio·DTF·BGE 133 V 421·12·3,635 parole·~18 min

Regesto

Art. 9 cpv. 1 LAINF; art. 14 OAINF; allegato 1 OAINF: Natura di malattia professionale di un carcinoma bronchiale sviluppatosi in seguito all'esposizione professionale a polveri di amianto. Non si può a priori escludere che l'esposizione a polveri di amianto costituisca la causa preponderante dello sviluppo di un carcinoma bronchiale per il solo motivo che l'assicurato già correva un rischio superiore alla media di sviluppare tale malattia a seguito del suo forte consumo di sigarette (consid. 5). L'esposizione a polveri di amianto è suscettibile di raddoppiare il rischio di ammalarsi di carcinoma bronchiale anche in assenza di segni di asbestosi concomitante. In concreto, lasciata insoluta la questione della soglia minima di esposizione per qualificare il carcinoma bronchiale, in assenza di asbestosi, come malattia professionale (consid. 7.1).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Citazioni (3)

ATF 132 V 393
ATF 119 V 200
ATF 116 V 136

Citato da (5)

Articoli di legge (7)

art. 6 al. 1 LAAart. 132 al. 1 LTFart. 134 OJart. 132 OJart. 159 OJart. 9 al. 1 LAAart. 14 OLAA

Sentenze correlate