Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_366/2026
Sentenza del 10 giugno 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.A.________e B.A.________,
ricorrenti,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino,
viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Imposta cantonale e comunale del Cantone Ticino, periodi fiscali 2019-2023,
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 6 maggio 2026 (80.2025.304).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Con sentenza del 6 maggio 2026, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino si è espressa su un ricorso di A.A.________ e B.A.________ in materia di imposte cantonali 2019-2023, respingendolo. Litigiosa era la legittimità della decisione del fisco ticinese di non entrare in materia su una domanda di revisione delle tassazioni, che i contribuenti avevano presentato per chiedere la riduzione del valore locativo e del valore di stima di un loro immobile. Al pari del fisco, che aveva confermato la decisione anche su reclamo, l'istanza inferiore ha rilevato che la domanda di revisione era tardiva. Ha aggiunto che la procedura riguardava solo questo aspetto e che non si poteva estendere alla decisione prodotta in replica, relativa alla stima dell'immobile dei contribuenti.
1.2. Con ricorso del 3 giugno 2026, A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato il giudizio cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendo: (a) l'annullamento dello stesso, (b) di imporre al fisco ticinese di stabilire il valore di stima e il valore locativo del loro immobile, (c) di imporgli anche il rispetto della "precedenza" dovuta al Cantone U.________, quale luogo in cui hanno il domicilio fiscale principale.
2.
2.1. L'impugnativa è stata inoltrata in tedesco contro una sentenza in italiano del Tribunale d'appello ticinese. Ciò è lecito (art. 42 cpv. 1 LTF) ma, in assenza di motivi per derogare alla regola prevista dall'art. 54 cpv. 1 LTF, il giudizio del Tribunale federale è in italiano.
2.2. Giusta l'art. 42 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1). Nei motivi va spiegato in maniera concisa, con riferimento all'oggetto del litigio, perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 149 II 337 consid. 2.2). La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF).
2.3. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito ledendo il diritto giusta l'art. 95 LTF o il divieto d'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. (DTF 140 III 264 consid. 2.3).
2.4. Il ricorso contro la sentenza del 6 maggio 2026 non rispetta le condizioni di motivazione di cui agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
2.4.1. L'argomentazione con la quale l'istanza inferiore ha tutelato la decisione di non entrata in materia sull'istanza di revisione dei ricorrenti, già confermata su reclamo dal fisco ticinese, è esposta nei considerandi 1 e 2 del giudizio impugnato. L'argomentazione con la quale la Corte cantonale isola l'aspetto del litigio alla questione dell'inammissibilità della domanda di revisione è esposta nel considerando 4. In contrasto con l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso non contiene tuttavia nessun confronto specifico con quanto indicato in quelle sedi, da cui risultino le ragioni di una violazione del quadro giuridico vigente.
2.4.2. Nel contempo, esso non rispetta l'art. 106 cpv. 2 LTF perché, nella misura in cui verte sull'accertamento dei fatti sul quale si fonda la sentenza cantonale, non contiene nessuna argomentazione precisa, che sia atta a dimostrare una violazione del divieto d'arbitrio da parte dell'istanza inferiore (DTF 148 V 366 consid. 3.3).
3.
3.1. Per quanto precede, il gravame è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .
3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Lucerna, 10 giugno 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli