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Berufliche Vorsorge

25 novembre 2010·DE·Reiezione·Sentenza di principio·DTF·BGE 136 V 390·11·1,781 parole·~9 min

Regesto

Art. 2, 23 e 24 LPP; assicurazione obbligatoria presso più istituti di previdenza; invalidità parziale. Se un assicurato esercitante tre attività a tempo parziale con tassi di occupazione del 50, 30 e 20 % è obbligatoriamente assicurato presso tre istituti di previdenza ed è costretto a lasciare una di queste attività perché invalido, la cassa pensione del datore di lavoro con cui si è concluso il rapporto di lavoro a causa dell'invalidità deve versare una rendita intera d'invalidità calcolata sulla base del salario realizzato nell'attività a tempo parziale abbandonata. Gli altri due istituti di previdenza non sono per contro tenuti a fornire prestazioni (consid. 3 e 4).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in tedesco

Citazioni (5)

9C_183/2010
BGE 123 V 262
BGE 129 V 73
BGE 129 V 132
BGE 120 V 106

Citato da (1)

Articoli di legge (5)

Art. 68 Abs. 2 und 3 BGGArt. 66 Abs. 1 Satz 2 BGGArt. 23 lit. a BVGArt. 7 BVGArt. 1j Abs. 1 lit. c BVV 2

Sentenze correlate