Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1236/2025
Sentenza del 16 febbraio 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
van de Graaf, Koch,
Cancelliere Valentino.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Dr. Gian Maria Bianchetti,
ricorrente,
contro
1. B.________,
patrocinato dall'avv. Walter Zandrini,
2. C.________,
patrocinato dagli avv. Luigi Mattei e/o
Sebastiano Paù Lessi,
3. D.________,
patrocinato dall'avv. Pierluigi Pasi,
4. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponenti.
Oggetto
Procedura penale; disgiunzione,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 ottobre 2025
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2025.188).
Fatti
A.
A.a. Con esposto del 24 maggio 2019, D.________ ha denunciato A.________ per reati contro il patrimonio con riferimento alla gestione, fin dal 2010, dei suoi averi (Euro 2.5 mio circa), affidati al denunciato per il tramite dell'interposta E.________ Limited, X.________, di cui A.________ sarebbe stato direttore, e depositati presso la F.________ Limited, X.________. Il denunciato, che si sarebbe reso irreperibile a partire dai primi mesi del 2017, avrebbe malversato il suo patrimonio, non restituitogli.
La denuncia è stata registrata come inc. MP 2019.4985.
A.b. |l procedimento penale nei confronti di A.________ è stato esteso a C.________ ed a B.________, essendo ipotizzati i reati di appropriazione semplice, appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro.
A.c. Con decreti del 28 maggio 2025, il magistrato inquirente ha comunicato alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione del procedimento MP 2019.4985, prospettando a carico di A.________ e di B.________ la promozione dell'accusa per i reati di appropriazione semplice, appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro ed a favore di C.________ l'emanazione di un decreto di abbandono per i medesimi reati.
B.
B.a. Con decreto dello stesso 28 maggio 2025, il Ministero pubblico ha disgiunto il procedimento MP 2019.4985 promosso nei confronti di A.________, di B.________ e di C.________ dai procedimenti penali MP 2022.3313 e 2025.1014 nei confronti di A.________ e dai procedimenti MP 2019.12421, 2020.53, 2020.1067, 2020.9718, 2021.1361, 2021.6103, 2021.6104, 2021.8676, 2022.507 e 2022.795 nei confronti di C.________.
B.b. A.________ ha contestato la disgiunzione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che con sentenza del 3 ottobre 2025 ne ha respinto il reclamo.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale avverso la sentenza del 3 ottobre 2025, chiedendone in via principale la riforma nel senso che il procedimento penale MP 2019.4985 aperto nei confronti suoi, di B.________ e di C.________ non venga disgiunto dagli altri procedimenti penali pendenti presso il Ministero pubblico di Lugano, segnatamente dagli inc. MP 2019.12421, 2020.53, 2020.1067, 2020.9718; 2021.1361, 2021.6103, 2021.6104, 2021.8676, 2022.507 e 2022.795. In via subordinata, chiede l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio.
Il Tribunale federale ha richiamato l'incarto cantonale. Il Procuratore pubblico e l'opponente 3 (D.________) postulano che il ricorso venga dichiarato inammissibile, subordinatamente che venga respinto. La Corte dei reclami penali e gli opponenti 1 (B.________) e 2 (C.________) si rimettono sostanzialmente al giudizio del Tribunale federale. Questi scritti sono stati trasmessi al ricorrente, che ha replicato.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 II 566 consid. 2; 149 II 476 consid. 1).
1.2. Contro la sentenza impugnata è dato il ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF. Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente pacifica.
1.3. Il ricorrente rileva, a ragione, che l'oggetto d'impugnazione è una decisione incidentale, che non pone fine al procedimento penale e non concerne né la competenza né una domanda di ricusa (art. 92 LTF; DTF 138 IV 214 consid. 1.4). Avverso la stessa il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF, requisiti il cui adempimento dev'essere di massima dimostrato dal ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 141 IV 284 consid. 2.3; 138 III 46 consid. 1.2), ossia quando tale decisione può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o quando l'accoglimento del rimedio comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b), condizione quest'ultima manifestamente non adempiuta in concreto.
1.3.1. Nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente. Un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito, segnatamente con il giudizio finale, permetterebbe di eliminare completamente (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1).
Al riguardo il ricorrente adduce che la sentenza impugnata gli causerebbe un pregiudizio irreparabile poiché la disgiunzione del procedimento lo priverebbe, in via definitiva, del diritto di partecipare all'assunzione di prove nel procedimento parallelo MP 2019.12421.
1.3.2. La tesi non può essere seguita. È vero che la disgiunzione dei procedimenti relativi ai coimputati può comportare un pregiudizio irreparabile, ossia la perdita della qualità di parte, rispettivamente dei diritti ad essa connessi, tra cui quello di partecipare all'amministrazione delle prove nel procedimento relativo agli altri imputati (cfr. art. 147 CPP
a contrario; DTF 147 IV 188 consid. 1.3.4 e 1.3.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3; sentenza 1B_58/2022 del 30 giugno 2022 consid. 1.3.1). Nella fattispecie, il ricorrente, imputato nel procedimento di cui all'inc. MP 2019.4985, è tuttavia parte denunciante e accusatore privato nell'ambito del procedimento MP 2019.12421 del quale egli contesta la disgiunzione. In siffatte circostanze, egli non perde pertanto alcun diritto di parte in quest'ultima causa relativa all'opponente 2 (imputato) contro il quale ha sporto denuncia; la sua situazione procedurale nella causa che lo riguarda non risulta quindi di per sé peggiorata. Il fatto che nel frattempo sia stata chiusa l'istruzione del procedimento MP 2019.12421 e che il Procuratore pubblico abbia promosso l'accusa dinanzi al Tribunale di primo grado nei confronti dell'opponente 2 - nuovo fatto che può essere addotto in relazione all'ammissibilità del ricorso (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 145 I 227 consid. 2) - non risulta pertinente,
in casu, sotto il profilo di un eventuale pregiudizio irreparabile.
Per di più, il ricorrente disattende che la contestata sentenza non lo priva del suo diritto di confrontarsi, nell'ambito del dibattimento nel procedimento a suo carico, con le dichiarazioni dell'opponente 2 e, se del caso, di farlo interrogare (art. 6 n. 3 lett. d CEDU), così come potrà (ri) proporre le prove che ritiene siano state omesse o non correttamente assunte.
2.
2.1. La questione dell'ammissibilità del ricorso non dev'essere esaminata oltre, visto ch'esso è comunque infondato nel merito. In effetti, la Corte cantonale ha applicato correttamente la prassi relativa all'art. 29 CPP concernente il principio dell'unità della procedura e le eccezioni per la disgiunzione di procedimenti previste dall'art. 30 CPP per motivi sostanziali (DTF 138 IV 214 consid. 3.2, 29 consid. 3.2 con riferimenti anche alla dottrina; sentenza 7B_475/2025 dell'11 luglio 2025 consid. 3.2), richiamando pure la dottrina.
2.2. In concreto, la Corte cantonale ha innanzi tutto rilevato che per quanto il ricorrente censurasse l'annunciata promozione dell'accusa a carico suo e di B.________ e l'annunciata mancata promozione dell'accusa nei confronti di C.________, ovvero l'abbandono del procedimento, per i fatti di cui all'inc. MP 2019.4985, l'impugnativa era irricevibile. In effetti, il reclamo contro un decreto di disgiunzione non poteva essere utilizzato per contestare l'esito previsto - promozione dell'accusa oppure abbandono - del procedimento o un'asserita mancata assunzione di prove.
Sulla base di motivi sostanziali, la Corte cantonale ha in seguito confermato il decreto del Ministero pubblico di disgiungere il procedimento MP 2019.12421 in cui l'opponente 2 era imputato e il ricorrente era denunciante/accusatore privato, precisando che gli atti di questo procedimento, per quanto utili per l'inc. MP 2019.4985, potevano essere richiamati ed assunti all'incarto. Per il resto, come esposto dal magistrato inquirente con decreto sufficientemente motivato, gli incarti disgiunti non riguardavano D.________, di modo che - per tenere conto del principio di celerità, già trascurato (cfr. decisione della Corte dei reclami penali 60.2023.327 del 25 aprile 2024) -, si imponeva di disgiungere l'inc. MP 2019.4985. Il ricorrente non spiegava peraltro perché, per i procedimenti interessanti altre fattispecie, si sarebbe giustificata la congiunzione.
2.3.
2.3.1. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il fatto che l'inc. MP 2019.12421 sia anch'esso giunto alla chiusura dell'istruzione (come lo era l'inc. MP 2019.4985) non dimostra di per sé che l'esigenza di celerità, sulla quale si fondava il decreto di disgiunzione, fosse solo "apparente" e che non costituisse un motivo sostanziale ai sensi dell'art. 30 CPP. Infatti, come indicato dal ricorrente stesso, il Ministero pubblico - la cui valutazione è condivisa dalla Corte cantonale - ha ritenuto occorresse disgiungere il procedimento per il motivo che "gli altri procedimenti penali avviati contro A.________ e C.________ sono particolarmente complessi, pertanto potrebbero durare ancora molto tempo", e quindi "per salvaguardare, da un lato, il principio di celerità, e, dall'altro lato, per scongiurare il rischio di prescrizione dell'azione penale per i fatti a danno di D.________" (inc. MP 2019.4985). Pertanto l'argomento della celerità non riguarda solo l'inc. MP 2019.12421, ma "tutti gli altri procedimenti penali" di cui il ricorrente non dice nulla. Quest'ultimo non si confronta peraltro minimamente con l'argomento della prescrizione dell'azione penale per i fatti a danno dell'opponente 3 (cfr. sentenza impugnata, pag. 3). In siffatte circostanze, sotto l'aspetto della celerità, la mancata tenuta di un unico processo non lede le esigenze poste dall'art. 30 CPP. Al contrario, il fatto che la Corte cantonale abbia già ritenuto, in una precedente decisione riguardante a quanto pare il medesimo procedimento (MP 2019.4985), che l'esigenza della celerità fosse stata trascurata impone a maggior ragione una trattazione celere dello stesso.
2.3.2. L'asserita lesione dei diritti di difesa non può neppure essere seguita. L'autorità inferiore ha infatti precisato, rettamente, che il ricorrente potrà senz'altro confrontarsi, nell'ambito del dibattimento a suo carico, con le dichiarazioni dell'opponente 2 e, semmai, farlo interrogare in applicazione dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU (cfr. consid. 1.3.2
supra; cfr. anche sentenza 7B_735/2023 del 18 dicembre 2025 consid. 5.2.3). Questo vale per gli ulteriori procedimenti penali - oltre all'inc. MP 2019.12421 - aperti nei confronti dello stesso opponente e di eventuali altri soggetti. Dal momento che in questi procedimenti il ricorrente interviene quale parte, specificamente quale accusatore privato - il quale può anche lui beneficiare in quanto tale del diritto di partecipare all'assunzione delle prove ai sensi dell'art. 147 CPP (cfr. MOREILLON/REYMOND, Petit Commentaire du CPP, 3
aed. 2025, n. 1 ad art. 147 CPP) -, non si intravede come la contestata disgiunzione comporterebbe "[l']impossibilità di poter assistere alla chiusura dell'istruzione degli altri incarti", né "una perdita irreversibile di garanzie difensive" (cfr. ricorso, cifra 6, pag. 5).
2.3.3. Il ricorrente non invoca - né tantomeno dimostra - l'erroneità del ragionamento della Corte cantonale, secondo il quale le sue censure inerenti all'asserita mancata assunzione nel procedimento penale di determinate prove sono irricevibili nell'ambito del reclamo contro il decreto di disgiunzione (cfr. consid. 2.2
supra). Egli si limita a contestare il ruolo attribuito all'opponente 2 nel procedimento MP 2019.4985 e a presentare la propria versione dei fatti, d'altronde già sviluppata in sede cantonale. Tale modo di fare è improprio a dimostrare l'arbitrio e il carattere insostenibile del ragionamento della Corte cantonale (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF [cfr. sentenza 7B_831/2024 del 5 gennaio 2026 consid. 2.2.2]). Le censure mosse alla Corte cantonale di aver confermato la disgiunzione dell'inc. MP 2019.4985 dagli altri procedimenti penali, in particolare da quello inerente all'inc. MP 2019.12421, sulla base di una valutazione delle prove che meriterebbe, secondo il ricorrente, ulteriori accertamenti - in particolare a motivo di "notevoli lacune documentali e difficoltà ricostruttive" al centro dello stesso inc. MP 2019.4985 - sono quindi irricevibili.
2.3.4. L'accenno ad una pretesa violazione del diritto di essere sentito e ad una carenza di motivazione della sentenza impugnata in quanto i giudici cantonali non avrebbero "valutato le prove specifiche invocate dal ricorrente nel proprio gravame" è perciò chiaramente infondato in tale contesto.
3.
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF), nè agli opponenti privati, che si sono sostanzialmente rimessi al giudizio del Tribunale federale o hanno concluso al rigetto del ricorso, senza tuttavia sviluppare una motivazione.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 febbraio 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Valentino