Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1207/2024
Sentenza del 23 aprile 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Cancelliere Valentino.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Emanuele Stauffer,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinata dall'avv. Luigi Mattei,
opponenti.
Oggetto
Decreto di abbandono,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2024
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2024.67).
Fatti
A.
A.a. Il 21 marzo 2018, C.________ ha denunciato D.________ per reati patrimoniali e documentali in relazione all'importo di Euro 5 mio asseritamente affidatogli in gestione per il tramite di una sua società, denaro che sarebbe stato utilizzato per altre finalità.
Tramite convenzione datata 7 maggio 2018, i genitori di D.________ si sono impegnati solidalmente, assumendosi il debito della medesima società nei confronti di C.________, a corrispondere entro il 15 giugno 2018 a favore di quest'ultimo l'importo del credito.
Successivamente alla firma della convenzione, le parti avrebbero deciso di far confluire il denaro sul conto clienti dello Studio legale dell'avv. B.________. Di fatto però, in data 11 giugno 2018, il conto clienti è stato accreditato con la somma di Euro 4.5 mio provenienti da A.________, con l'indicazione "trasferimento fondi D.________".
A.b. A.________ ha denunciato D.________ per averlo ingannato sulla finalità del pagamento dei Euro 4.5 mio e sulla sua restituzione, convincendolo a bonificare il denaro sul conto clienti del suddetto Studio legale, affinché venisse investito.
A.c. Il procedimento penale aperto dal Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti di D.________ a seguito delle suddette denunce si è concluso il 13 settembre 2023 con la condanna in primo grado dello stesso per riciclaggio di denaro e truffa aggravata, anche con riferimento, per quanto riguarda quest'ultimo reato, al versamento di Euro 4.5 mio da parte di A.________ sul conto clienti dell'avv. B.________. La condanna è stata confermata quanto alla colpevolezza con sentenza della Corte di appello e di revisione penale del 24 maggio 2024, passata in giudicato.
B.
B.a. In ossequio ad un considerando della sentenza del 13 settembre 2023, col quale la Corte delle assise criminali aveva chiesto al Ministero pubblico di approfondire la sussistenza di eventuali reati patrimoniali commessi dall'avv. B.________ (in seguito: l'imputata) nell'esercizio della sua professione, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti di quest'ultima per titolo di falsità in documenti, riciclaggio di denaro e carente diligenza in operazioni finanziarie, nell'ambito del quale l'istruzione è stata in seguito estesa al reato di omissione della contabilità.
B.b. Il 22 settembre 2023, A.________ ha denunciato l'imputata e si è costituito accusatore privato nel procedimento penale, postulando il sequestro, nei confronti della stessa, di Euro 4.5 mio.
B.c. Con decreto del 16 febbraio 2024, il Ministero pubblico ha abbandonato il procedimento penale a carico dell'imputata e ha respinto l'istanza volta alla pronuncia del sequestro di Euro 4.5 mio nei suoi confronti in vista di un risarcimento equivalente.
B.d. Con sentenza del 7 ottobre 2024, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, per quanto ricevibile, il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di abbandono.
C.
A.________ (in seguito: il ricorrente) impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo che venga annullata e che sia fatto ordine al Ministero pubblico di procedere alla promozione dell'accusa nei confronti dell'imputata per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dei considerandi.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2).
1.1. Rivolto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1), è sotto i citati aspetti ammissibile.
1.2.
1.2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2.2. Qualora il ricorso è rivolto contro un decreto di non luogo a procedere o - come in concreto - di abbandono, l'accusatore privato deve indicare nella procedura dinanzi al Tribunale federale i motivi per i quali e in che misura la decisione impugnata può influire sul giudizio di una sua concreta pretesa civile (sentenze 7B_798/2025 del 12 dicembre 2025 consid. 1.3; 7B_794/2025 del 12 novembre 2025 consid. 2.3 e rinvii). Il Tribunale federale pone esigenze severe alla motivazione della legittimazione. Esso vaglia d'ufficio e con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità di un ricorso (cfr. consid. 1.1
supra), senza tuttavia procedere a un esame approfondito nel merito. Nel ricorso deve pertanto essere indicato in maniera concisa in che misura le condizioni di ammissibilità dello stesso siano adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenze 7B_798/2025 citata consid. 1.3; 7B_794/2025 citata consid. 2.3; 7B_921/2025 del 29 ottobre 2025 consid. 1.1). A tal fine, non è sufficiente che l'accusatore privato si limiti ad affermare di essere stato colpito dal reato in questione; egli deve invece sostanziare in maniera precisa l'adempimento delle condizioni per avanzare la sua pretesa, segnatamente indicando e, nella misura del possibile, quantificando il danno subito (sentenze 7B_798/2025 citata consid. 1.3; 7B_794/2025 citata consid. 2.3; 7B_971/2024 del 25 settembre 2025 consid. 1.3.1). In materia di infrazioni contro il patrimonio, non è sufficiente che la parte ricorrente si limiti a far valere di essere stata lesa dall'infrazione; essa deve fornire spiegazioni precise sul danno subito, altrimenti il ricorso è inammissibile (sentenza 7B_23/2024 del 5 febbraio 2026 consid. 1.2.2 e rinvii).
1.2.3. Nel caso in cui il ricorso non dovesse adempiere le esposte esigenze di motivazione, un esame nel merito è possibile unicamente qualora l'influenza della decisione impugnata sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Questo può essere il caso quando il reato ha direttamente causato un danno all'integrità fisica, psichica o sessuale di una gravità tale da giustificare chiaramente il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione del torto morale (sentenze citate 7B_798/2025 consid. 1.4; 7B_794/2025 consid. 2.4; 7B_971/2024 consid. 1.3.1).
1.3. In concreto, il ricorrente richiama l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, ma non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia.
Nella fattispecie, l'influenza della sentenza impugnata sulla decisione relativa alle pretese civili non risulta nemmeno deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura dei reati perseguiti, in concreto falsità in documenti, riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie e omissione della contabilità (cfr. sentenza impugnata, pag. 1, 8, 17, 21 e 28).
Riguardo più specificamente al reato di riciclaggio di denaro, per il quale il ricorrente ha annunciato espressamente costituirsi accusatore privato (
idem, pag. 8), quest'ultimo non indica i motivi per i quali e in che misura la sentenza impugnata potrebbe influire sul giudizio di una sua concreta pretesa civile. Non è sufficiente a tal proposito poter dedurre che il danno allegato dal ricorrente risulterebbe dalla somma versata sul conto clienti dell'imputata, pari a Euro 4.5 mio. In effetti, secondo la giurisprudenza in materia (cfr. consid. 1.2.2
supra), il ricorrente è tenuto a esporre nell'introduzione, in modo certamente conciso ma circostanziato, in quale maniera la condotta denunciata, rispettivamente il reato che ne potrebbe derivare, gli causerebbe un danno di natura patrimoniale, fornendo le spiegazioni necessarie per rendere plausibile il fondamento di quest'ultimo; deve indicare in che modo il danno allegato può fondare le pretese civili che intende far valere mediante adesione al procedimento penale.
In casu, nulla di tutto ciò viene esposto dal ricorrente.
L'assenza di una motivazione sufficiente sulle eventuali pretese civili comporta pertanto il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF.
1.4. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, la parte ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
In concreto, il ricorrente censura una violazione dell'obbligo di motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost. e 80 cpv. 2 prima frase CPP). Per i motivi sopra esposti, il ricorso in materia penale risulta ammissibile unicamente per quanto concerne tale censura.
2.
2.1. Il ricorrente adduce che la Corte cantonale non si sarebbe espressa sulla contraddittorietà - da lui indicata - del comportamento dell'imputata; tale contraddizione risulterebbe dal fatto che quest'ultima "ha ritenuto nel 2018 di agire in qualità di avvocato nel far transitare i fondi provento della truffa sul suo conto clienti con conseguente utilizzo del formulario R e ha firmato nel 2019 due formulari A per la stessa operazione poiché sollecitata in tal senso dalla banca".
2.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze di motivazione troppo severe all'obbligo di motivazione. L'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 147 IV 407 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).
2.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata adempie tali esigenze, poiché la Corte cantonale ha sufficientemente spiegato le ragioni per cui ha confermato il decreto di abbandono del 16 febbraio 2024, segnatamente per quanto riguarda i reati di riciclaggio di denaro e falsità in documenti, reati per i quali il ricorrente postulava la promozione dell'accusa nei confronti dell'imputata. I giudici cantonali hanno ritenuto, sulla base delle spiegazioni di quest'ultima e della sua nota datata 28 giugno 2018 riguardante attività sottostanti al segreto professionale, che il ricevimento, sul suo conto clienti, dell'importo di Euro 4.5 mio si inseriva perfettamente in questo contesto legale. Il fatto che, nel dicembre 2019, l'imputata avesse sottoscritto formulari A nulla mutava a questa conclusione, tenuto conto delle spiegazioni del consulente bancario secondo cui il
compliance officer aveva la facoltà di esigere comunque di allestire tali formulari, anche se la transazione ricadeva sotto il formulario R. Niente di particolare si poteva perciò dedurre a sostegno della tesi che l'imputata avrebbe agito non come avvocato ma come intermediario finanziario (cfr. sentenza impugnata, consid. 3.3.3). I motivi alla base della conferma del decreto di abbandono sotto questo aspetto sono dunque chiaramente indicati nella sentenza impugnata, in modo tale da permettere al ricorrente di contestarla in questa sede con cognizione di causa. La censura ricorsuale risulta pertanto infondata.
Per il resto, nella misura in cui il ricorrente fa valere l'arbitrio della motivazione della sentenza in quanto essa conterrebbe "errori in diritto evidenti (la qualità di intermediario finanziario dell'imputata, l'uso inappropriato del formulario R), su cui si innestano affermazioni non motivate (l'imputata non poteva sapere) ", la critica ricorsuale è rivolta contro l'accertamento dei fatti svolto dalla Corte cantonale e la mancata applicazione dell'art. 305bis CP. Con una simile argomentazione, il ricorrente tenta di rimettere in discussione il giudizio di merito. Tale facoltà, in difetto della legittimazione ricorsuale, gli è tuttavia preclusa (cfr. consid. 1.4
supra).
2.4. Infine, in quanto il ricorrente critica che i giudici cantonali hanno dichiarato irricevibile il suo reclamo in riferimento al reato di falsità in documenti, il gravame non adempie le esigenze di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF. Il ricorrente si limita infatti a chiedere a questa Corte di "esaminare comunque la fattispecie" in ordine al suddetto reato, "dal momento che si tratta di un reato grave (...) perseguibile d'ufficio" (cfr. ricorso, pag. 16, cifra 14), senza però minimamente spiegare perché la conclusione della sua mancata legittimazione ad agire, alla quale è giunta la Corte cantonale, violerebbe il diritto.
3.
Il ricorso deve quindi essere respinto nella limitata misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 aprile 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Valentino