Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_898/2024
Sentenza dell'11 maggio 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
von Felten, Wohlhauser,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Mattia Bordignon,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Pornografia; interdizione di esercitare un'attività; violazione del diritto di essere sentito; arbitrio,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 2 ottobre 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2023.48).
Fatti
A.
A.________ è nato nel 1984 e svolge a tempo parziale un'attività di insegnante. Con sentenza del 17 novembre 2022, la Giudice della Pretura penale del Cantone Ticino lo ha dichiarato autore colpevole di ripetuta pornografia giusta l' art. 197 cpv. 4 e 5 CP , per avere, nel periodo dal 25 marzo 2017 all'8 agosto 2019, scaricato sul proprio computer da internet, mediante programmi "peer-to-peer", rendendoli accessibili a terze persone, e in parte mediante il programma "real time", files di immagini e video pornografici dal contenuto illegale. All'imputato è segnatamente stato addebitato di avere saputo che i files scaricati potevano contenere immagini o rappresentazioni pornografiche su atti sessuali reali con minorenni, atti sessuali fittizi con minorenni o atti violenti tra adulti. Questi files sono stati salvati automaticamente in cartelle generate dai programmi informatici e in seguito catalogati dall'imputato e da lui trasferiti su vari supporti elettronici.
La Giudice della Pretura penale lo ha per contro prosciolto dall'imputazione di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 CP), per altre immagini e filmati, e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di fr. 50.-- ciascuna, per complessivi fr. 2'500.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 500.--. La giudice di primo grado ha rinunciato a revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso a una precedente pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 80.-- ciascuna decretata nei suoi confronti dal pubblico ministero, ma ha ammonito l'imputato. Nei suoi confronti è inoltre stata disposta, in applicazione dell'art. 67 cpv. 3 CP, l'interdizione a vita dall'esercizio di qualsiasi attività professionale o extra professionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni. Sono altresì stati ordinati, alla crescita in giudicato dei relativi dispositivi, il dissequestro e la restituzione all'imputato, previa formattazione, di due computer che erano stati precedentemente sequestrati e la confisca degli altri supporti informatici parimenti sequestrati.
B.
Con sentenza del 2 ottobre 2024, rettificata il 28 ottobre 2024, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto, nella misura della sua ricevibilità, un appello presentato da A.________ contro il giudizio di primo grado. La CARP ha ridotto la pena pecuniaria a 45 aliquote giornaliere di fr. 50.-- ciascuna, per complessivi fr. 2'250.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e la multa a fr. 450.--, confermando per il resto il giudizio di primo grado. Ha segnatamente confermato la misura dell'interdizione a vita dall'esercizio dell'attività.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullare una serie di dispositivi della stessa e di essere prosciolto parzialmente dal reato di pornografia con riferimento in particolare ai files illegali scaricati sul proprio computer, ma che sostiene di non avere condiviso consapevolmente con terzi, nonché con riferimento a delle immagini definite come "tendenziose". Postula conseguentemente una nuova commisurazione della pena pecuniaria. Chiede inoltre che non sia revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla suddetta precedente condanna e che non sia ordinata l'interdizione a vita dall'esercizio dell'attività. Postula pure che sia ordinato il dissequestro e la restituzione, previa cancellazione preventiva dei files illegali, di tutti i suoi dispositivi elettronici. Chiede poi che la nota del suo difensore d'ufficio in sede cantonale sia approvata per fr. 3'257.10 e posta a carico dello Stato e che le spese procedurali del procedimento di primo grado siano poste per un mezzo ciascuno a carico suo e dello Stato. In via subordinata, il ricorrente chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio. Chiede altresì di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il ricorrente fa valere la violazione degli art. 82 cpv. 2 CPP, 5, 9, 29 e 36 Cost., 67 e 197 CP e 8 CEDU.
D.
Invitati ad esprimersi sul ricorso, la Corte cantonale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, riconfermandosi nella sua sentenza. Il Procuratore pubblico (PP) ha chiesto di respingere il ricorso e di confermare il giudizio impugnato. Il ricorrente si è espresso il 13 aprile 2026 sulle osservazioni del PP, contestandole parzialmente.
Con decreto presidenziale del 27 novembre 2024 è stata parzialmente accolta la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame, limitatamente al passaggio in giudicato dei dispositivi della sentenza di primo grado relativi al dissequestro, previa formattazione, di due computer dell'imputato e alla confisca degli altri supporti informatici.
Diritto
1.
1.1. Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.
1.2. Il giudice di primo grado non ha revocato la sospensione condizionale concessa a una precedente pena pecuniaria inflitta al ricorrente. La Corte cantonale ha accertato che il relativo dispositivo della sentenza di prima istanza non è stato oggetto dell'appello ed è perciò passato in giudicato. La conclusione del ricorrente, presentata in questa sede, di non revocare tale sospensione condizionale esula dall'oggetto dell'impugnativa ed è pertanto inammissibile. Analogamente, è parimenti inammissibile la conclusione di approvare la nota professionale del difensore d'ufficio per fr. 3'257.10. Essa corrisponde infatti a quanto già riconosciuto nel dispositivo n. 8 della sentenza di primo grado, non impugnato dinanzi alla CARP e di conseguenza passato in giudicato.
1.3.
1.3.1. Il ricorrente chiede in questa sede di esperire una perizia giudiziaria allo scopo di confermare la documentazione medica agli atti, che esclude nei suoi confronti una diagnosi di pedofilia.
1.3.2. Delle misure probatorie sono ordinate solo in via eccezionale nella procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale, il quale fonda il suo ragionamento giuridico e statuisce sulla base dei fatti accertati dall'autorità inferiore (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 136 II 101 consid. 2). Alla luce di questa premessa e ritenuto che le istanze cantonali hanno dato atto che non è stata accertata una diagnosi di pedofilia in capo al ricorrente, circostanza peraltro incontestata, non vi sono ragioni per dare seguito alla richiesta probatoria. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda deve pertanto essere respinta. D'altra parte, non risulta che il ricorrente, assistito da un difensore nella procedura cantonale, abbia chiesto in quella sede l'assunzione di una perizia psichiatrica e che l'autorità penale si sia rifiutata di assumerla. L'ammissibilità della richiesta, formulata per la prima volta in questa sede, è quindi quantomeno dubbia anche sotto il profilo dei principi della buona fede e dell'esaurimento materiale delle istanze cantonali (cfr. art. 80 cpv. 1 LTF; sentenza 6B_711/2023 del 1° luglio 2024 consid. 3.2 e 3.3).
2.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 147 I 73 consid. 2.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Nella misura in cui si limita ad esporre in modo appellatorio la sua interpretazione della fattispecie, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Il ricorso è segnatamente inammissibile laddove il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale, senza tuttavia considerare l'insieme degli elementi da essa presi in esame, sostanziando l'arbitrarietà della valutazione complessiva. Quanto al principio "in dubio pro reo", richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove concernenti il reato di cui all'art. 197 cpv. 4 CP, esso non assume nell'ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).
3.
3.1. Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito. Rimprovera alla Corte cantonale di non essersi confrontata con tutte le censure da lui sollevate e di non avere quindi sufficientemente motivato il giudizio. Sostiene in particolare che la CARP non si sarebbe pronunciata in modo adeguato sulla questione di sapere quali files illegali sarebbero stati oggetto di condivisione con altri utenti. Le addebita altresì di non essersi pronunciata sulla censura secondo cui, con riferimento ai files definiti come "tendenziosi", egli non potrebbe essere condannato per la ricerca e lo scaricamento di files riguardanti attrici maggiorenni a lui note come tali. Il ricorrente adduce al riguardo che la CARP avrebbe trattato in modo indifferenziato e complessivo tali files. Le rimprovera inoltre di non avere esaminato le censure sollevate contro la confisca e di non essersi espressa compiutamente sulla misura dell'interdizione di esercitare un'attività a vita, segnatamente sulla sua proporzionalità. A questo proposito, secondo il ricorrente, la Corte cantonale non si sarebbe nemmeno espressa sul referto medico agli atti, che escluderebbe una diagnosi di pedofilia.
3.2. L'art. 81 cpv. 1 lett. b CPP prescrive che le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contengano una motivazione. Nelle sentenze, deve essere esposto l'apprezzamento di fatto e di diritto del comportamento contestato all'imputato e i motivi delle sanzioni, delle conseguenze accessorie nonché di quelle relative alle spese e indennità (cfr. art. 81 cpv. 3 lett. a CPP). Queste disposizioni sanciscono l'obbligo di motivazione delle decisioni, che deriva dal diritto di essere sentito dell'imputato (DTF 147 IV 340 consid. 4.11.2).
Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende infatti l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 139 IV 179 consid. 2.2). Questa garanzia esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione (DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3). La motivazione è sufficiente quando gli interessati possono cogliere la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 147 IV 249 consid. 2.4, 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3).
3.3. Contrariamente all'opinione del ricorrente, la Corte cantonale si è espressa sui files che ha ritenuto essere stati oggetto di condivisione con altri utenti, rilevando in particolare che il reato di cui all'art. 197 cpv. 4 CP concerneva i files scaricati tramite il programma eMule transitati dalla cartella Incoming di eMule. Al riguardo, la CARP ha segnatamente fatto riferimento all'allegato B al verbale d'interrogatorio del 26 maggio 2020, che contempla una lista di files con i relativi percorsi. La questione di sapere se la determinazione dei files condivisi sia fondata o meno concerne semmai l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove e rientra pertanto nel tema della fondatezza del giudizio di merito. Non comporta una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. La Corte cantonale si è altresì pronunciata sulle immagini classificate come "tendenziose", che pur non essendo chiaramente catalogabili nella pedopornografia fornivano indicazioni sulle preferenze sessuali del ricorrente. Anche su questo aspetto, il fatto che la CARP non abbia condiviso la tesi difensiva, non costituisce una violazione della garanzia del diritto di essere sentito, ma concerne tutt'al più la fondatezza o meno della decisione di merito. Quanto alla contestazione riguardante la confisca, la Corte cantonale ha rilevato che il corrispondente dispositivo della sentenza di primo grado non era stato tempestivamente impugnato con la dichiarazione di appello. Non ha quindi omesso di prendere in considerazione la censura, ma si è rifiutata di esaminarla nel merito, siccome l'ha dichiarata inammissibile in quanto tardiva. Ritenuto che la decisione di dichiarare inammissibile la censura è stata puntualmente motivata dalla Corte cantonale, anche su questo aspetto il diritto di essere sentito del ricorrente non risulta essere stato violato. Infine, i giudici cantonali si sono ampiamente espressi sulla misura dell'interdizione a vita dall'esercizio di un'attività organizzata implicante un contatto regolare con minorenni. Ciò, in particolare, anche per quanto concerne la proporzionalità del provvedimento (cfr. sentenza impugnata, pag. 36). Essi hanno riconosciuto che il rapporto medico agli atti escludeva una diagnosi di pedofilia. Cionondimeno, hanno ritenuto, spiegandone in modo articolato i motivi, che in concreto non erano date le condizioni, previste dall'art. 67 cpv. 4bis CP, per rinunciare, in via eccezionale, alla pronuncia dell'interdizione prescritta dalla legge. La motivazione della decisione della CARP su questi aspetti è peraltro stata compresa dal ricorrente, che l'ha impugnata in modo esteso in questa sede con cognizione di causa. Tutto ciò considerato, la Corte cantonale non ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente.
4.
4.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte di avere accertato in modo inesatto che tutti i files illegali scaricati tramite il programma eMule sono stati da lui automaticamente condivisi con terze persone. Rileva che la segnalazione dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) concerneva semplicemente lo scaricamento di files dal contenuto illegale, ma non indicava né documentava una condivisione di tali files. Adduce che l'accertamento della CARP di una "condivisione automatica" dei files scaricati tramite il programma eMule sarebbe in contrasto con il rapporto di fedpol. Il ricorrente sostiene che la lista dei files rinvenuti nei suoi dispositivi elettronici non sarebbe rilevante nella misura in cui detti files erano stoccati in cartelle estranee al programma eMule. Ritiene che mancherebbe in concreto un accertamento tecnico oggettivo relativo ad una correlazione tra il programma eMule ed i files in questione, sicché non si potrebbe ritenere che i files illegali rinvenuti nei suoi dispositivi elettronici siano stati automaticamente condivisi tramite detto programma. Secondo il ricorrente, anche dall'elenco dei files di cui all'allegato B al verbale d'interrogatorio del 26 maggio 2020, da cui risulta il percorso di determinati files attraverso la cartella "eMule/Incoming", non risulterebbe una condivisione dei files con terzi. Rileva l'assenza di accertamenti tecnici sulle concrete impostazioni del programma eMule nel computer da lui utilizzato. Contesta poi l'accertamento relativo alla condivisione dei files scaricati tramite il programma eMule anche con riferimento alla misura dell'interdizione di esercitare un'attività, resa in applicazione dell'art. 67 CP, entrato in vigore il 1° gennaio 2019. Ritiene manifestamente errato l'accertamento secondo cui i files nella cartella Incoming di eMule ai quali è stato eseguito un accesso dopo il 1° gennaio 2019 siano anche stati condivisi. Rileva al riguardo che non sarebbe stato accertato né il periodo in cui i files sono stati scaricati, né quello in cui si sono trovati nella citata cartella e neppure quello in cui essi sono stati da lui diffusi.
4.2. Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).
4.3. Con le suddette argomentazioni, il ricorrente si limita ad esporre una sua interpretazione della fattispecie, ma non si confronta puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata e non spiega, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni determinati accertamenti e valutazioni dei giudici cantonali sarebbero non soltanto discutibili, bensì manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari. Il ricorrente omette in particolare di considerare che, richiamando quanto già esposto dal giudice di primo grado, la Corte cantonale si è fondata sulle specificità del programma eMule, rilevando ch'esso costituiva un programma di natura "peer-to-peer". Il ricorrente non si confronta in modo puntuale con la descrizione contenuta nel giudizio impugnato riguardante le caratteristiche del sistema "peer-to-peer", che rende i video e le immagini scaricati accessibili anche agli altri utenti. Non sostanzia quindi d'arbitrio, con una motivazione conforme alle esposte esigenze, l'accertamento dei giudici cantonali, che si sono fondati sulle caratteristiche dell'applicativo eMule, il quale costituiva un programma "peer-to-peer" operante una condivisione automatica dei files scaricati.
Quanto al periodo determinante sotto il profilo della misura dell'interdizione giusta l'art. 67 CP, con riferimento alla diffusione dei video e delle immagini illegali scaricati (art. 197 cpv. 4 CP) la Corte cantonale ha ritenuto che il numero di files da considerare nell'ottica dell'applicazione dell'art. 67 CP si riduceva ai files presenti nella cartella Incoming di eMule alla data del sequestro da parte dell'autorità di perseguimento penale, ossia l'8 agosto 2019. La CARP ha al riguardo precisato che, per i files spostati in altre cartelle, non era possibile stabilire il momento in cui sono stati presenti nella cartella iniziale ed erano perciò a disposizione di utenti terzi. Contrariamente alla tesi ricorsuale, per quanto concerne l'interdizione di esercitare un'attività, la Corte cantonale non ha quindi accertato e tenuto conto di una condivisione dei files dal contenuto illegale a partire dal 1° gennaio 2019, limitandosi come detto ai files presenti nella cartella alla data del sequestro. In tali circostanze, il gravame non dimostra un accertamento arbitrario dei fatti o una valutazione arbitraria delle prove con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
5.
5.1. Il ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento secondo cui egli era consapevole del fatto che lo scaricamento dei files tramite il programma eMule comportava automaticamente la loro condivisione con terzi. Adduce che gli indizi su cui poggerebbe tale conclusione non sarebbero univoci. Contesta in particolare la valutazione della CARP, che ha ritenuto "incostanti" le sue dichiarazioni riguardo all'ignoranza del fatto che il programma eMule comportava automaticamente la condivisione dei files scaricati. Nega di avere dimostrato dimestichezza nell'utilizzazione di tale programma, ritenendo al riguardo irrilevante il fatto di avere utilizzato anche altri applicativi, che tuttavia non sarebbero di natura "peer-to-peer" oppure, ove lo fossero, non avrebbero funzionato correttamente. Il ricorrente adduce inoltre che non vi sarebbero accertamenti su come il programma eMule sia stato installato concretamente sul suo computer, sicché la descrizione delle caratteristiche del programma esposta sul sito internet di eMule, riportata nella sentenza impugnata, sarebbe nella fattispecie irrilevante.
5.2. Con le esposte argomentazioni, il ricorrente si limita sostanzialmente a sminuire l'accertamento della Corte cantonale circa la consapevolezza della funzione del programma "peer-to-peer" eMule, che permetteva la condivisione automatica con altri utenti dei file pornografici da lui scaricati, contenenti tra altri i video e le immagini di natura pedopornografica incriminati. La CARP è giunta a questa conclusione dopo avere eseguito una valutazione complessiva, spiegata e motivata, dell'insieme degli elementi disponibili, di cui egli non sostanzia l'arbitrarietà con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
Il ricorrente contesta che le sue dichiarazioni relative all'ignoranza del fatto che lo scaricamento dei files dal programma eMule comportasse la loro condivisione automatica con altri utenti possano essere definite "incostanti". Nega al riguardo l'esistenza di dichiarazioni contraddittorie. Tuttavia, la Corte cantonale ha accertato in modo conforme ai verbali d'interrogatorio che inizialmente il ricorrente aveva dichiarato di non sapere che il programma eMule condivideva automaticamente i files che scaricava (v. verbale d'interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria del 26 maggio 2020, pag. 16), mentre in un interrogatorio successivo, pur ribadendo tale sua inconsapevolezza, ha dichiarato di non escludere che in passato qualcuno lo avesse informato di questo fatto, ma di non avervi dato peso (v. verbale d'interrogatorio del 26 giugno 2020 dinanzi al Procuratore pubblico, pag. 7). La CARP ha inoltre rettamente accertato che, al dibattimento di primo grado, il ricorrente era tornato alla versione iniziale. In tali circostanze, le dichiarazioni in questione non risultano completamente lineari, sicché è in modo scevro d'arbitrio che la Corte cantonale le ha ritenute "incostanti". Comunque, a prescindere da ciò, nel suo giudizio la CARP ha esposto in modo articolato le ragioni per cui non ha creduto alla tesi del ricorrente. Le argomentazioni ricorsuali al riguardo sono di natura appellatoria e non dimostrano l'arbitrarietà delle valutazioni eseguite dalla CARP riguardo alla consapevolezza da parte del ricorrente della condivisione dei files operata dal programma eMule.
A titolo abbondanziale, la Corte cantonale ha ritenuto che la condivisione automatica di files tramite eMule era una caratteristica che non poteva essere ignorata da chi, come il ricorrente, aveva una certa dimestichezza con l'informatica e utilizzava attivamente tale programma. Ha quindi fatto riferimento alla pagina iniziale del sito internet di eMule, da cui il programma poteva essere scaricato gratuitamente e in cui la nozione di condivisione dei files tra gli utenti era descritta chiaramente. Limitandosi ad addurre che il contenuto della pagina internet riportato nella sentenza impugnata sarebbe privo di rilevanza siccome non sarebbero state accertate le modalità di installazione del programma sul suo computer, il ricorrente non sostanzia d'arbitrio la valutazione della CARP. Ad ogni modo, è in concreto accertato che il programma eMule era installato sul computer del ricorrente e ch'egli lo ha utilizzato attivamente e regolarmente per un periodo di tempo prolungato. La pagina internet del relativo sito internet, in cui sono indicate le caratteristiche del programma, e la cui descrizione da parte della Corte cantonale non è censurata d'arbitrio dal ricorrente, era per lui accessibile. La Corte cantonale poteva sostenibilmente prendere in considerazione tali circostanze quali elementi a sostegno dell'accertamento secondo cui egli era consapevole della condivisione automatica dei files operata dal programma eMule. La censura deve pertanto essere respinta nella misura della sua ammissibilità.
6.
Il ricorrente contesta la condanna per il reato di cui all'art. 197 cpv. 4 CP, adducendo ch'egli dovrebbe essere prosciolto da tale capo d'imputazione, siccome non avrebbe condiviso files illegali con terzi. Con questa argomentazione, egli si scosta tuttavia dai fatti accertati dalla Corte cantonale che, non sostanziati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esposte esigenze, sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Come si è detto, la CARP ha infatti accertato che lo scaricamento dei files di carattere pedopornografico mediante il programma eMule comportava una condivisione automatica con altri utenti informatici e che di tale circostanza il ricorrente era consapevole. La censura ricorsuale è pertanto inammissibile e non deve essere vagliata oltre.
Laddove richiama il principio "in dubio pro reo" con riferimento alla valutazione delle prove su cui si fonda il giudizio di colpevolezza per il reato di cui all'art. 197 cpv. 4 CP, già si è detto ch'esso non assume in quest'ambito una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (cfr. consid. 2.2).
7.
7.1. Il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 197 cpv. 5 CP. Adduce ch'egli avrebbe dovuto essere prosciolto da questa imputazione per quanto concerne le rappresentazioni "tendenziose", riguardanti attrici erotiche asseritamente maggiorenni e, a suo dire, note per esserlo. Ritiene che tale reato non sarebbe realizzato laddove sarebbe accertata la maggiore età delle predette attrici, quand'anche il loro aspetto fosse molto giovanile. Rileva che i files in questione non sarebbero stati modificati digitalmente e in modo artificiale per farle sembrare più giovani. Sostiene di avere agito nella convinzione e con la consapevolezza di ricercare attrici adulte, da lui conosciute, e di procurarsi quindi del materiale pornografico legale a tutti gli effetti. Nega pertanto pure l'adempimento dell'elemento soggettivo, siccome non avrebbe avuto la volontà di scaricare del materiale pornografico illegale.
7.2. Secondo l'art. 197 cpv. 5 CP, nella versione in vigore fino al 30 giugno 2024, chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore dell'art. 197 cpv. 1 CP, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Gli oggetti ai sensi dell'art. 197 cpv. 1 CP comprendono segnatamente scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o rappresentazioni pornografici. L'art. 197 cpv. 5 CP punisce il consumo personale di pornografia dura, vale a dire di pornografia concernente in particolare atti sessuali con animali e atti sessuali con minorenni. La nozione di "atti sessuali fittizi con minorenni" descrive il cosiddetto abuso virtuale di minorenni e concerne fattispecie in cui gli atti sessuali sono rappresentati mediante mezzi creativi o elettronici come per esempio fumetti o videogiochi. Gli "atti sessuali reali con minorenni" concernono per contro atti sessuali che coinvolgono persone minorenni vere. La differenza tra le due fattispecie è di rilievo per la pena comminata (sentenza 1B_189/2018 del 2 maggio 2018 consid. 3.2). In una sentenza recente, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che anche del materiale pornografico in cui delle persone maggiorenni sono ringiovanite mediante una tecnologia digitale, in modo tale da farle sembrare minorenni, è sussumibile sotto il reato di pornografia dura secondo l' art. 197 cpv. 4 e 5 CP (sentenza 6B_122/2024 del 20 novembre 2025 consid. 1.3.6.4, destinata a pubblicazione).
7.3. In concreto, la Corte cantonale ha rilevato che riguardo ad 80 video (18 senza duplicati) e a 44 immagini (21 senza duplicati) vertenti su atti sessuali di natura pornografica con interpreti quantomeno raffiguranti persone apparentemente minorenni, il giudice di primo grado aveva fatto riferimento al rapporto di analisi del 4 maggio 2020 della polizia cantonale, che aveva vagliato le immagini e i video sui dispositivi elettronici sequestrati. Ha rilevato che in tale rapporto vi era spiegata la categorizzazione di video ed immagini considerati "tendenziosi", ovvero di
"rappresentazioni per le quali i criteri di classificazione nelle categorie «pedopornografia» o «minorenni» non sono pienamente soddisfatti, ma che possono fornire indizi su una specifica preferenza sessuale". La Corte cantonale ha riportato testualmente il contenuto del giudizio di primo grado, secondo cui i tratti fisici delle interpreti erano molto giovanili, ma non era possibile dalla semplice visione delle immagini comprenderne l'età effettiva. Ha inoltre rilevato che il contesto delle rappresentazioni aveva carattere adolescenziale e, sotto il profilo soggettivo, i criteri di ricerca utilizzati dal ricorrente potevano comportare il rischio, da lui accettato, di scaricare pedopornografia di natura pertanto illegale.
Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha confermato le conclusioni della prima istanza, secondo cui il ricorrente doveva essere condannato ai sensi dell'art. 197 cpv. 5 CP anche per i filmati con rappresentazioni definite "tendenziose". La Corte cantonale ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni del primo giudice, sia riguardo all'apparenza manifestamente giovanile delle attrici interessate, a prescindere dall'accertamento specifico della loro età, sia con riferimento ai termini di ricerca utilizzati. Richiamando la sentenza 7B_479/2023 del 21 novembre 2023 consid. 2.4.2, la Corte cantonale ha ritenuto che le rappresentazioni "tendenziose" devono essere considerate dal profilo oggettivo rivelatrici di una preferenza sessuale ("Präferenzindikatoren") e devono quindi essere definite di stampo pedopornografico a prescindere dalla reale età delle protagoniste.
7.4.
7.4.1. In sostanza, riguardo ai presupposti oggettivi dell'art. 197 cpv. 5 CP, la Corte cantonale ha ritenuto che il ricorrente dovesse essere condannato indistintamente per tutte le rappresentazioni incriminate classificate come "tendenziose". La CARP ha in generale addotto il contesto giovanile delle rappresentazioni e il fatto ch'esse erano indicative di una preferenza sessuale del ricorrente tendente verso la pedopornografia. Tuttavia, le immagini e i filmati definiti come "tendenziosi" concernono rappresentazioni che non rientrano chiaramente nella categoria della pedopornografia o che non concernono chiaramente minorenni. Si tratta quindi di immagini il cui carattere pedopornografico è dubbio. L'art. 197 cpv. 5 CP non punisce però una semplice tendenza o preferenza in materia sessuale, laddove l'adempimento dei presupposti del reato permane dubbio, segnatamente quanto al carattere pedopornografico o meno delle immagini. Non può infatti essere escluso che, ad un loro esame puntuale nel singolo caso, si possa giungere alla conclusione che determinate protagoniste siano maggiorenni, rispettivamente che determinate rappresentazioni non realizzino gli estremi della pedopornografia. In particolare, laddove è in discussione la determinazione dell'età effettiva di specifiche attrici, la questione rientra nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove nel caso specifico e, al riguardo, è segnatamente di rilievo il principio "in dubio pro reo" (art. 10 cpv. 3 CPP; ALESSANDRA CAMBI FAVRE-BULLE/ALEXANDRE GUISAN, in: Commentaire romand, Code pénal II, 2aed. 2025, n. 58h all'art. 197 CP). Nella fattispecie, la Corte cantonale non si è tuttavia confrontata specificatamente con le singole rappresentazioni classificate come "tendenziose", e non ha quindi eseguito una valutazione puntuale del loro contenuto sotto il profilo delle caratteristiche individuali delle protagoniste e delle scene concretamente rappresentate. Le ha trattate in modo globale, adducendo un'argomentazione generale sulla natura apparentemente giovanile delle immagini "tendenziose". Ora, facendo rientrare indistintamente nella "pornografia dura" le rappresentazioni "tendenziose" per il solo fatto ch'esse erano rivelatrici di una preferenza sessuale del ricorrente, la Corte cantonale ha violato l'art. 197 cpv. 5 CP. Le spettava infatti accertare e valutare puntualmente il loro contenuto, dando atto nel suo giudizio della sussunzione operata nel singolo caso.
7.4.2. Il richiamo da parte della Corte cantonale della citata sentenza 7B_479/2023 non è pertinente per la causa in esame. In detta sentenza, il Tribunale federale ha sì fatto riferimento a delle immagini indicative di una preferenza pedosessuale ("Präferenzindikatoren"). La circostanza era tuttavia evocata in relazione con la pronuncia di una misura di interdizione a vita di esercitare un'attività secondo l'art. 67 cpv. 3 lett. d n. 2 CP, in particolare riguardo alla prognosi sfavorevole dell'autore (sentenza 7B_479/2023, citata, consid. 2.5). La misura dell'interdizione dall'esercizio di un'attività mira infatti a prevenire delle violazioni dell'integrità sessuale dei minorenni (sentenza 6B_551/2023 del 30 ottobre 2025 consid. 4.3.3.2, destinata a pubblicazione, e riferimenti). Essa può quindi comportare la valutazione di elementi suscettibili di fare ritenere un possibile rischio di recidiva in futuro, ciò che presuppone una valutazione complessiva delle circostanze pertinenti e conosciute, ossia, in particolare, oltre ai fatti incriminati, i precedenti, la reputazione dell'autore e, più in generale, tutte le circostanze suscettibili di chiarire il carattere dell'interessato e le prospettive d'emendamento. Per questa valutazione deve essere stabilito un quadro il più esaustivo possibile della personalità dell'autore, dandosene il caso facendo capo a una perizia psichiatrica (DTF 149 IV 161 consid. 2.5.5; sentenze 6B_551/2023, citata, consid. 3.2.2; 6B_501/2024 del 13 gennaio 2026 consid. 6.1.2 e rinvii). In concreto, la questione non verte però sull'adozione di una simile misura, bensì sull'adempimento dei presupposti del reato di pornografia dura secondo l'art. 197 cpv. 5 CP. Come si è visto, nelle rappresentazioni classificate come "tendenziose" rientrano le immagini il cui carattere di pedopornografia è dubbio e che deve quindi essere ulteriormente acclarato per stabilire se sono adempiuti o meno i presupposti costitutivi del reato. La sola circostanza che dalle rappresentazioni "tendenziose" possa essere dedotta una preferenza sessuale non è di per sé sufficiente per permettere di concludere alla realizzazione del reato, allorquando l'adempimento dei suoi presupposti costitutivi permane incerto.
7.4.3. Come è stato esposto, nella citata sentenza 6B_122/2024, il Tribunale federale ha statuito su un caso in cui della pedopornografia fittizia era generata attraverso una tecnologia di ringiovanimento digitale. Ha ritenuto che prodotti pornografici in cui dei protagonisti adulti ringiovaniti digitalmente assumono le sembianze di minorenni rientrano nella fattispecie di pornografia dura. Questa giurisprudenza non concerne tuttavia il caso in esame. In concreto non è infatti accertato, né è seriamente addotto dalle parti, che le rappresentazioni "tendenziose" in oggetto vertono su pedopornografia fittizia generata attraverso una tecnologia di ringiovanimento digitale. Le questioni lasciate indecise nella sentenza 6B_122/2024, citata, consid. 1 possono pertanto ancora rimanere irrisolte in questa sede. In particolare, non deve essere decisa la questione di sapere se un eventuale ringiovanimento di attrici maggiorenni mediante accorgimenti scenografici reali (per esempio: luoghi in cui è girata la scena, abbigliamento, accessori) può rientrare nella pornografia dura sotto il profilo dell'art. 197 cpv. 5 CP (cfr. sentenza 6B_122/2024, citata, consid. 1.3.2). In assenza di specifici accertamenti sul contenuto delle singole rappresentazioni incriminate, la questione non deve infatti essere qui risolta.
7.5. Ne consegue che la censura di violazione dell'art. 197 cpv. 5 CP è fondata. La Corte cantonale dovrà quindi pronunciarsi nuovamente su questo capo d'impugnazione relativo alle rappresentazioni definite come "tendenziose".
8.
8.1. Il ricorrente contesta la decisione della Corte cantonale di dichiarare irricevibile la sua richiesta, formulata soltanto nella motivazione scritta dell'appello, di dissequestrare "prudenzialmente" tutti i suoi dispositivi elettronici, previa cancellazione selettiva a sue spese dei files illegali. Sostiene che la CARP avrebbe dovuto procedere secondo l'art. 400 cpv. 1 CPP, invitandolo a precisare la dichiarazione d'appello entro un termine determinato. Il ricorrente accenna su questo aspetto anche a una violazione degli art. 263 CPP, 69 CP, art. 36 Cost. e 8 CEDU.
8.2. Nella sua sentenza, il giudice di primo grado ha ordinato il dissequestro e la restituzione al ricorrente, previa formattazione, di due computer portatili, che erano stati sequestrati (dispositivo n. 6 della sentenza di prima istanza). Ha inoltre ordinato la confisca degli altri supporti elettronici del ricorrente, già posti sotto sequestro (dispositivo n. 7).
Nella dichiarazione di appello, il ricorrente ha dichiarato di appellare unicamente i dispositivi n. 2 (colpevolezza), n. 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.2.1 (commisurazione della pena), n. 5 (interdizione dall'esercizio dell'attività) e n. 9 (spese procedurali). Egli ha chiesto l'annullamento di questi dispositivi e la modifica della sentenza di primo grado su una parte di questi punti.
La Corte cantonale ha rilevato che i dispositivi della sentenza di primo grado concernenti il dissequestro dei due computer portatili (dispositivo n. 6) e la confisca degli altri supporti informatici (dispositivo n. 7) non erano stati impugnati nella dichiarazione di appello. Ha quindi accertato che la contestazione relativa ai sequestri e la contestuale richiesta "a titolo prudenziale" di dissequestrare tutti i dispositivi elettronici, previa cancellazione selettiva a sue spese dei files illegali, era stata presentata dal ricorrente soltanto nella motivazione scritta della dichiarazione d'appello e doveva pertanto essere considerata irricevibile in quanto tardiva.
8.3. Nella procedura di appello vige il principio della massima dispositiva. L'appellante deve precisare nella dichiarazione scritta di appello se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti (art. 399 cpv. 3 lett. a CPP). Se impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d'appello, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 4 CPP). Il tribunale d'appello esamina la sentenza di primo grado soltanto riguardo ai punti impugnati (art. 404 cpv. 1 CPP). Può esaminare a favore dell'imputato anche i punti non impugnati, per impedire decisioni contrarie alla legge o inique (art. 404 cpv. 2 CPP). Nella misura in cui la limitazione dell'appello a determinati punti è chiara e il principio dell'inscindibilità non è violato, essa deve essere rispettata dal tribunale d'appello. I punti che non sono stati impugnati passano in giudicato, riservato l'art. 404 cpv. 2 CPP. Una successiva estensione dell'appello è esclusa, mentre rimane possibile un'ulteriore limitazione (DTF 151 IV 219 consid. 4.4.1; sentenza 6B_492/2018 del 13 novembre 2018 consid. 2.3 e riferimenti).
Un intervento nella massima dispositiva può essere effettuato soltanto con riserbo. Esso è limitato dal profilo materiale ad impedire decisioni contrarie alla legge o inique. Un esame libero ed ampio è escluso, dovendo unicamente essere impedito che il tribunale d'appello si fondi su una base materialmente errata. L'art. 404 cpv. 2 CPP entra in considerazione prevalentemente nel caso di un'applicazione errata qualificata del diritto da parte dell'istanza precedente con contestuale limitazione dell'appello alla commisurazione della pena. Anche una decisione del tribunale di primo grado che pronuncia una sanzione inammissibile sarebbe contraria alla legge. Per contro, il tribunale d'appello non può di principio intervenire nelle decisioni fondate sull'apprezzamento dell'istanza precedente, una limitazione della massima dispositiva giustificandosi soltanto in caso di arbitrio (sentenza 6B_492/2018, citata, consid. 2.3 e riferimenti).
8.4. In concreto, come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, nella dichiarazione di appello il ricorrente ha dichiarato espressamente di impugnare esclusivamente i dispositivi concernenti la colpevolezza, la commisurazione della pena, l'interdizione dall'esercizio dell'attività e le conseguenze in materia di spese procedurali. In tale dichiarazione, il ricorrente ha elencato con precisione, e in modo vincolante, facendo esplicito riferimento all'art. 399 cpv. 4 CPP, gli aspetti su cui verteva l'appello, tralasciando deliberatamente un'impugnazione delle conseguenze accessorie del giudizio (cfr. art. 399 cpv. 4 lett. e CPP). Dalla dichiarazione d'appello risulta quindi in modo chiaro ed univoco quali erano i dispositivi della sentenza di primo grado che venivano impugnati. Contrariamente all'opinione del ricorrente, la Corte cantonale non era perciò tenuta ad invitarlo a precisare la dichiarazione d'appello in applicazione dell'art. 400 cpv. 1 CPP. D'altra parte, i dispositivi sulle conseguenze degli oggetti sequestrati non erano inscindibili dagli aspetti impugnati con la dichiarazione di appello e non imponevano un'estensione dell'esame da parte della Corte cantonale allo scopo di evitare una decisione illegale. Ricordato che l'appello non poteva essere successivamente esteso, è senza violare le citate disposizioni procedurali che la Corte cantonale ha ritenuto irricevibile l'impugnazione dei dispositivi in materia di dissequestro e di confisca presentata soltanto nell'ambito della motivazione scritta dell'appello. La censura è pertanto infondata e, come tale, da respingere.
8.5. Poiché la Corte cantonale a ragione non ha esaminato nel merito gli aspetti del dissequestro e della confisca, la censura di violazione degli art. 263 CPP e 69 CP, invero non motivata conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, esula dall'oggetto del litigio e non deve essere vagliata in questa sede.
Il ricorrente richiama inoltre genericamente sia l'art. 36 Cost., senza tuttavia invocare puntualmente uno specifico diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, sia l'art. 8 CEDU. Non si confronta con la portata delle garanzie costituzionali e convenzionali e non sostanzia quindi una loro violazione con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Né egli sostanzia puntualmente un'eventuale violazione del divieto del formalismo eccessivo, proscritto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. Non adduce che, con riferimento alla parziale irricevibilità dell'appello, gli sarebbe stato impedito l'accesso a un tribunale, e che tale circostanza avrebbe contestualmente comportato una violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 149 IV 9 consid. 7.2). Non rispettoso delle citate esigenze di motivazione, il gravame non deve essere vagliato oltre.
9.
9.1. Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere parzialmente accolto. I dispositivi n. 1.1 (relativo alla colpevolezza), 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 (relativi alla pena), 1.2.5 (relativo alla misura dell'interdizione di esercitare un'attività), 1.3 e 2 (concernenti gli oneri processuali di primo grado e di appello) della sentenza impugnata devono essere annullati. Gli atti devono quindi essere rinviati alla Corte cantonale, affinché si ripronunci sull'imputazione di cui all'art. 197 cpv. 5 CP relativamente alle rappresentazioni definite "tendenziose". Essa dovrà pertanto statuire nuovamente anche sulla commisurazione della pena, sulla misura dell'interdizione di esercitare un'attività e sulla ripartizione degli oneri processuali della sede cantonale. Per il resto, il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.
9.2. Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF), che è tuttavia tenuto a versare al ricorrente, parzialmente vincente, un'indennità ridotta a titolo di ripetibili della sede federale ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ). L'indennità deve essere versata al patrocinatore, di modo che, in questa misura, la domanda di gratuito patrocinio diviene senza oggetto. Nella misura in cui il ricorrente è invece soccombente, la sua domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può essere accolta in considerazione della sua situazione finanziaria e del fatto che il gravame non appariva d'acchito privo di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 e 2 LTF ). Non si prelevano quindi spese giudiziarie a suo carico e l'avv. Mattia Bordignon viene incaricato del suo patrocinio gratuito. A tale titolo, la Cassa del Tribunale federale gli verserà un'indennità il cui ammontare corrisponde alla prassi di questa Corte, tenendo altresì conto dell'importo ottenuto a titolo di ripetibili di questa sede. Al riguardo, il patrocinatore del ricorrente prospetta una nota professionale, comprensiva delle spese, di complessivi fr. 5'530.15. Indica tuttavia un dispendio eccessivo per la procedura in questa sede, ove si consideri in particolare ch'egli aveva già patrocinato il ricorrente dinanzi alle istanze cantonali e conosceva quindi bene la causa. Non si giustifica pertanto di scostarsi dalla prassi di questa Corte, che riconosce di massima in casi analoghi un'indennità di fr. 3'000.--. Nel complesso, al ricorrente è quindi riconosciuto questo importo tenendo conto delle ripetibili e dell'indennità a titolo di gratuito patrocinio.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. I dispositivi n. 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3 e 2 della sentenza emanata il 2 ottobre 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino sono annullati. La causa le è rinviata per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al patrocinatore del ricorrente un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
4.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura dinanzi al Tribunale federale è accolta nella misura in cui non è divenuta senza oggetto. Al ricorrente viene designato quale patrocinatore l'avv. Mattia Bordignon.
5.
La Cassa del Tribunale federale verserà al patrocinatore del ricorrente un'indennità di fr. 1'500.-- per la procedura dinanzi al Tribunale federale.
6.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 11 maggio 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni