Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_44/2026
Sentenza del 28 aprile 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Glassey, Segura, Giudice supplente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Stillitano,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
opponenti.
Oggetto
Truffa aggravata; processo equo, principio della presunzione di innocenza, violazione del diritto di
essere sentito,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 30 ottobre 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2025.89+252).
Fatti
A.
Il 19 febbraio 2021 B.________, cittadino statunitense, ha presentato una denuncia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino per i reati di truffa e di appropriazione indebita nei confronti di un tale, non meglio identificato,
"C.________", che si è poi rivelato essere in realtà A.________, come pure nei confronti di D.________ e di altre persone ignote. Il denunciante, costituitosi accusatore privato nel procedimento penale, ha esposto di essere stato indotto con l'inganno a versare loro, in un lasso di tempo di circa 3 anni, diversi milioni di dollari. In sunto, gli autori dell'inganno, utilizzando numerosa documentazione falsa, coinvolgendo presunte figure che hanno suscitato la parvenza di una particolare professionalità, sono riusciti a convincerlo del fatto che avrebbe a breve ricevuto un'eredità di USD 40'000'000.-- e, in seguito, un patrimonio di EUR 200'000'000.-- in gestione. In questa prospettiva, gli autori del raggiro hanno indotto B.________ ad acquistare, ad un prezzo elevato nonostante fossero inattive e prive di valore, le società E.________ SA e F.________ SA, presentandole come indispensabili per eseguire il trasferimento dei valori patrimoniali promessigli. Successivamente, B.________ è stato indotto a versare ulteriori importi di denaro per fare fronte, da un lato, ai numerosi presunti "imprevisti" che avrebbero costantemente impedito il buon esito del prospettato trasferimento degli averi e, dall'altro, a pretesi elevati costi di gestione delle società acquistate. I prospettati valori patrimoniali non sono tuttavia mai stati ricevuti dal denunciante e gli autori dell'inganno si sono per finire resi irreperibili.
B.
In relazione ai fatti denunciati, con sentenza del 23 gennaio 2025 la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autore colpevole di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere, per avere, nel periodo dal 19 settembre 2016 al novembre 2019, a X.________, agendo in correità con D.________ e con terzi, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia B.________, affermando cose false o dissimulando cose vere, e confermandone subdolamente l'errore, inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi USD 9'169'102.-- e fr. 521'047.58. Secondo gli accertamenti dell'autorità penale, il primo importo è stato versato sulle relazioni bancarie della società G.________ e su un conto cifrato H.________ presso la banca I.________, mentre il secondo è stato versato direttamente ad D.________ o a società a lui riconducibili. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di 5 anni e 6 mesi, da dedursi la carcerazione estradizionale e preventiva sofferta, totalmente aggiuntiva ad una precedente multa inflittagli dalla Pretura penale con sentenza del 9 marzo 2021. Nei suoi confronti è inoltre stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 12 anni. Egli è altresì stato condannato a versare all'accusatore privato USD 9'169'102.-- e fr. 521'047.58, parzialmente in solido con D.________, a titolo di risarcimento dei danni, e fr. 28'509.35 a titolo di indennità per le spese legali sostenute nel procedimento penale ai sensi dell'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP.
C.
Adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'appello con sentenza del 30 ottobre 2025. La Corte cantonale ha sostanzialmente confermato il giudizio di primo grado, condannando l'imputato alla pena detentiva di 5 anni e 6 mesi, da dedursi la carcerazione estradizionale e preventiva sofferta. Ha parimenti confermato la misura dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 12 anni.
D.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di essere prosciolto dall'imputazione di truffa aggravata e di essere immediatamente scarcerato. In via subordinata, postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti alla Corte cantonale per l'emanazione di un nuovo giudizio. In via ulteriormente subordinata, il ricorrente chiede che la pena detentiva sia ridotta a 4 anni e 6 mesi, da dedursi la carcerazione estradizionale e preventiva sofferta, nonché la pena espiata anticipatamente. Fa in particolare valere la violazione del diritto di essere sentito, la violazione del diritto a un equo processo e l'accertamento inesatto dei fatti.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
Nell'ambito della procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non possono di principio essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF). In particolare, questa Corte non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato, vale a dire veri nova (DTF 149 III 465 consid. 5.5.1; 148 V 174 consid. 2.2). I documenti datati 14 gennaio 2026 prodotti in questa sede dal ricorrente, relativi alla sua richiesta di ottenere documentazione doganale dalle autorità italiane, sono successivi all'emanazione della sentenza impugnata e sono pertanto inammissibili.
2.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 147 I 73 consid. 2.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche di natura appellatoria sono inammissibili (DTF 150 IV 292 consid. 1.5 e rinvii).
2.2. Nella misura in cui si limita ad esporre in modo appellatorio la sua interpretazione della fattispecie, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Il ricorso è segnatamente inammissibile laddove il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale, senza tuttavia considerare l'insieme degli elementi da essa presi in esame, sostanziando l'arbitrarietà di tale valutazione complessiva. Anche il principio "in dubio pro reo" richiamato dal ricorrente con riferimento alla mancanza di sufficienti accertamenti, non assume nella procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).
3.
3.1. Il ricorrente sostiene che, con la sentenza del 23 gennaio 2025, il tribunale di primo grado avrebbe statuito a torto nella stessa composizione che aveva condannato il correo D.________ con sentenza del 7 giugno 2022. Invoca al riguardo una violazione del diritto ad un processo equo, della garanzia del doppio grado di giudizio e del principio della presunzione di innocenza.
3.2. Secondo il principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto (art. 5 cpv. 3 Cost.) non è ammissibile che delle censure formali, che avrebbero potuto essere fatte valere ad uno stadio precedente del procedimento, siano presentate più tardi a seguito dell'esito sfavorevole della causa (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 pag. 406; 143 V 66 consid. 4.3; sentenza 6B_711/2023 del 1° luglio 2024 consid. 3.2). Le parti devono fare valere appena possibile, ossia alla prima occasione utile, delle manchevolezze di natura formale (vere o presunte) e non possono riservarsi di presentarle nell'ambito della procedura di ricorso, nel caso in cui l'esito del procedimento dovesse rivelarsi per loro negativo. La giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell'uomo esige di principio che l'imputato o il suo avvocato si attivino tempestivamente e nel modo adeguato per tutelare i diritti della difesa. Se un intervento ragionevole in tal senso è stato omesso dalle parti, esse non possono in buona fede fare affidamento su un'azione da parte delle autorità penali (sentenza 6B_711/2023, citata, consid. 3.2). Il principio della buona fede comprende anche il comportamento contraddittorio ("venire contra factum proprium"). È ravvisabile una violazione del principio della buona fede quando l'agire dell'interessato si pone in contraddizione con il suo precedente comportamento suscettibile di fondare un affidamento degno di protezione (sentenza 6B_711/2023, citata, consid. 3.2).
3.3. Non risulta che il ricorrente, patrocinato da un altro avvocato dinanzi alle istanze cantonali, abbia chiesto la ricusazione di determinate persone che operavano in seno al tribunale di primo grado (cfr. art. 56 segg. CPP). Né egli sostiene o rende minimamente verosimile che una domanda di ricusazione non potesse essere presentata tempestivamente nei confronti dei membri di tale autorità giudiziaria che avevano partecipato al giudizio contro il correo, pronunciato il 7 giugno 2022, ossia più di 2 anni e 7 mesi prima del dibattimento di primo grado concernente il ricorrente medesimo. Né risulta ch'egli abbia sollevato contestazioni e irregolarità al riguardo nella procedura di appello. La censura relativa alla composizione irregolare della Corte delle assise criminali che lo ha giudicato con sentenza del 23 gennaio 2025, sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, viola quindi il principio della buona fede e quello dell'esaurimento materiale delle istanze cantonali (art. 80 cpv. 1 LTF; CHRISTOPH HURNI/MARCUS STADLER, Die Ausschöpfung von Verfahrensrügen im Zivil- und Strafprozess, in: AJP 1/2026, pag. 51 segg.). Essa è pertanto inammissibile.
3.4. Peraltro, in questa sede, il ricorrente non chiede la ricusazione di determinati membri della I Corte di diritto penale del Tribunale federale (cfr. art. 36 LTF). Nulla osta quindi alla presente composizione della Corte nella causa in esame.
4.
4.1. Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito, adducendo che, al dibattimento di appello, non gli sarebbe stato chiesto di prendere posizione sulla documentazione versata agli atti dal pubblico ministero prima del dibattimento, relativa alle risultanze di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale del 15 ottobre 2024 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano.
4.2. Il ricorrente riconosce che, come risulta peraltro sia dalla sentenza impugnata sia dal verbale del dibattimento di appello, la documentazione rogatoriale in questione è stata consegnata alle parti all'inizio del dibattimento di appello. Egli ha quindi potuto esprimersi al riguardo in quella sede, segnatamente nell'arringa, adducendo gli argomenti a sua difesa ed invocando se del caso la necessità di eseguire ulteriori accertamenti in relazione con tale documentazione. Il ricorrente adduce che gli atti in discussione avrebbero potuto essere prodotti prima da parte del pubblico ministero. Non sostiene tuttavia di avere chiesto alla Corte cantonale di potere disporre di tempo supplementare per esaminarli e per valutare l'esigenza di eventualmente completarli. Né risulta che la CARP ha respinto una simile richiesta. Censurando ora, nell'ambito del ricorso al Tribunale federale, la violazione del diritto di essere sentito per il fatto che non gli sarebbe stato chiesto esplicitamente di prendere posizione sulla documentazione rogatoriale, il ricorrente disattende nuovamente il principio della buona fede e quello dell'esaurimento materiale delle istanze cantonali. Analogamente a quanto suesposto, la censura deve quindi essere dichiarata inammissibile.
5.
5.1. Sulla base della suddetta documentazione rogatoriale, la Corte cantonale ha accertato che sei orologi di lusso acquistati presso un'orologeria di Y.________ per un valore complessivo di EUR 363'942.-- risultano essere stati consegnati direttamente al ricorrente, il quale era indicato come "passeggero" sulle bolle doganali italiane.
5.2. Secondo il ricorrente, questo accertamento
"non corrisponde al vero". Adduce che le bolle doganali agli atti attesterebbero l'esistenza di fatture intestate alla società G.________, ch'egli si sarebbe limitato ad acquistare la merce e che la consegna degli orologi sarebbe avvenuta nelle mani di J.________. Con questa argomentazione, il ricorrente espone in modo appellatorio la sua versione dei fatti, ma non si confronta puntualmente con determinati documenti della rogatoria. Non spiega quindi, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni il predetto accertamento sarebbe manifestamente in contrasto con le risultanze agli atti. Non sostanziando arbitrio alcuno, la censura è pertanto inammissibile.
6.
6.1. Il ricorrente fa poi valere una serie di accertamenti inesatti dei fatti con riferimento alla valutazione della credibilità delle dichiarazioni dell'opponente (accusatore privato), alla stipulazione di un contratto di consulenza finanziaria da parte dell'opponente con la società G.________, al comportamento irragionevole dell'opponente e a dei versamenti per oltre EUR 300'000.-- a favore della società K.________ Srl per l'acquisto di monete d'oro.
6.2. Come si è detto, i fatti accertati dalla Corte cantonale vincolano di principio il Tribunale federale, tranne quando sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2), o in violazione del diritto (cfr. art. 105 cpv. 1 e art. 97 cpv. 1 LTF ). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1).
6.3.
6.3.1. Il ricorrente critica il fatto che la Corte cantonale ha ritenuto credibili le dichiarazioni dell'accusatore privato, ma non le sue. Sostiene essenzialmente che la CARP avrebbe giustificato acriticamente il comportamento dell'opponente, omettendo di considerare la sua formazione e le sue qualifiche professionali, attestanti specifiche competenze nell'ambito finanziario. Le rimprovera in particolare di non essersi pronunciata su ogni singolo elemento sfavorevole alla credibilità dell'opponente e di avere minimizzato le incongruenze sollevate.
6.3.2. L'argomentazione ricorsuale è generica e di natura appellatoria. Il ricorrente non si confronta infatti puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, in cui la CARP ha innanzitutto spiegato dettagliatamente perché le sue dichiarazioni erano contraddittorie e inattendibili (cfr. sentenza impugnata, consid. 3 e 6.2). Non sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF la valutazione delle prove eseguita dalla Corte cantonale. Egli omette di considerare che la sua versione è stata addotta soltanto dopo che l'inchiesta era terminata, al dibattimento di primo grado soltanto dal suo difensore e successivamente anche da lui stesso, ma unicamente al dibattimento di appello. Contrariamente a quanto sembra presupporre il ricorrente, la Corte cantonale non si è poi fondata esclusivamente sulle dichiarazioni delle parti per valutarne la credibilità, ma ha pure rilevato che le dichiarazioni dell'accusatore privato erano confermate dalle prove acquisite nel corso dell'istruzione penale (cfr. sentenza impugnata, consid. 6.2 lett. e, pag. 23). Al riguardo, il ricorrente non si confronta in modo specifico con i considerandi n. 7 e n. 8 della sentenza impugnata (da pag. 24 a pag. 52) e non mette quindi seriamente in discussione la conclusione della CARP, secondo cui la versione dell'accusatore privato era credibile, siccome le sue dichiarazioni erano lineari, dettagliate e prive di contraddizioni, trovando altresì puntuale riscontro negli atti. In particolare, il ricorrente non invoca l'esistenza di eventuali dichiarazioni manifestamente contraddittorie rilasciate dall'accusatore privato. Contrariamente alla tesi ricorsuale, la Corte cantonale ha tenuto conto delle competenze professionali dell'opponente, il quale possedeva una generale esperienza nel campo della finanza. Ha tuttavia esposto le ragioni per cui tale sua competenza doveva essere fortemente relativizzata nel contesto truffaldino in questione, segnatamente alla luce della raffinatezza della messinscena attuata nei suoi confronti. La Corte cantonale ha inoltre accertato che l'opponente aveva comunque cercato di eseguire delle verifiche, che tuttavia sono risultate vane alla luce dell'edificio di menzogne propinategli. Il ricorrente omette di considerare questa circostanza. Nuovamente, egli non si confronta quindi con le considerazioni esposte dalla CARP nel considerando n. 14 della sentenza impugnata e non sostanzia né un apprezzamento arbitrario delle prove né una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 106 cpv. 2 e 42 cpv. 2 LTF.
6.3.3. Laddove sostiene genericamente che la CARP non si sarebbe espressa su tutti gli argomenti da lui sollevati a sfavore della credibilità dell'accusatore privato, il ricorrente non censura in modo puntuale una violazione del diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) per il fatto che la CARP non avrebbe motivato in modo sufficiente la sua decisione. Disattende altresì che questa garanzia non impone all'autorità di esaminare espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 147 IV 249 consid. 2.4, 409 consid. 5.3.4). Ora, la motivazione del giudizio della Corte cantonale appare articolata ed esaustiva, le generiche contestazioni ricorsuali non rendendo seriamente verosimile una violazione dell'invocata garanzia.
6.4.
6.4.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere considerato che, nella denuncia penale, l'opponente non avrebbe riferito della stipulazione di un contratto di consulenza finanziaria con la società G.________, sulla cui relazione bancaria ha effettuato i versamenti. Né l'opponente avrebbe menzionato nella denuncia penale di avere attestato in numerosi scritti di avere ricevuto importi in denaro contante per complessivi USD 7'500'000.--. Secondo il ricorrente, queste omissioni nella denuncia penale farebbero sorgere dubbi sulla buona fede dell'opponente e quindi sulla sua credibilità.
6.4.2. Con tale argomentazione, nuovamente il ricorrente non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata e non sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF determinati accertamenti e valutazioni. La Corte cantonale ha infatti tenuto conto sia della stipulazione di un contratto di consulenza finanziaria con la società G.________ da parte dell'opponente sia dell'esistenza di attestazioni relative all'asserita ricezione da parte dello stesso di somme di denaro in contanti (sentenza impugnata, consid. 7.5, pag. 32 e consid. 8.1-8.2, pag. 49 segg.). Dai citati considerandi, risultano i motivi per cui tali documenti (che in gran parte non riflettevano la realtà dei fatti ed erano inveritieri) non sono stati valutati a sfavore dell'attendibilità delle dichiarazioni dell'opponente. Il ricorrente non vi si confronta puntualmente e non ne dimostra quindi l'arbitrarietà. Le censure ricorsuali, comprese quelle generiche su questo stesso tema ai punti da 15 a 18 del ricorso, sono conseguentemente inammissibili. La tesi ricorsuale omette poi di considerare il fatto che le suddette operazioni presupponevano da parte dell'accusatore privato la ricezione dei fondi derivanti dalla promessa eredità e degli averi di un ulteriore patrimonio in gestione: ora, tali prospettati fondi erano in realtà inesistenti.
Il ricorrente sostiene genericamente che il denaro contante potrebbe essere ottenuto non soltanto mediante prelievi da un conto bancario, ma anche attraverso accrediti su carte di credito e successivi prelievi, nonché acquisti e rivendite di merci, come risulterebbe dalle "spese di vario genere" indicate a pag. 52 della sentenza impugnata. Disattende però che, secondo l'accertamento della CARP, non censurato d'arbitrio e pertanto vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), tali spese, eseguite utilizzando i fondi accreditati dall'opponente, sono state effettuate dal ricorrente e da altre persone, non dall'opponente.
6.5.
6.5.1. La Corte cantonale ha accertato che, a partire dal dicembre del 2016, dalla relazione intestata alla società G.________ sono state registrate uscite per complessivi EUR 317'176.67 in favore della società K.________ Srl, per l'acquisto di monete d'oro. Ha inoltre accertato che il titolare della K.________ Srl (L.________) ha riferito che dietro a tutti gli acquisti vi era sempre la stessa persona, da lui riconosciuta e identificata nel ricorrente grazie al documento di identità e al codice fiscale esibiti dal cliente.
6.5.2. Il ricorrente si limita al riguardo a sminuire l'attendibilità di L.________, adducendo che questi sarebbe stato poco collaborativo con gli inquirenti e che la sua affermazione secondo cui non avrebbe più rivisto il ricorrente dopo gli acquisti effettuati tra la fine del 2015 e il 2016 non corrisponderebbe al vero. Ciò per il fatto che L.________ ha esibito una tessera sanitaria del cliente che indica quale data di scadenza il 12 ottobre 2027 e che sarebbe perciò stata rilasciata dopo gli anni 2015/2016.
Si tratta al riguardo di un'argomentazione di carattere appellatorio che non sostanzia d'arbitrio gli esposti accertamenti, ma si limita a sollevare dubbi generici sull'affidabilità del testimone. Il ricorrente non considera che L.________ lo ha chiaramente identificato come acquirente delle monete sulla base di una sua immagine fotografica e di un documento di identità valido. Né egli fa valere contraddizioni manifeste nelle dichiarazioni del testimone, tali da metterne seriamente in discussione la deposizione. L'argomentazione ricorsuale fa inoltre astrazione dai pagamenti effettivamente eseguiti a favore della società K.________ Srl da parte della G.________ e dal fatto che, secondo quanto accertato in modo vincolante dalla CARP, il ricorrente aveva pieno accesso ai conti della G.________ e ne gestiva liberamente le operazioni. Non rispettosa delle esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, la censura ricorsuale non deve essere vagliata oltre.
6.6. Nel seguito del gravame, il ricorrente ribadisce che del denaro contante sarebbe stato effettivamente restituito all'accusatore privato. Rimprovera alla CARP di avergli imputato a torto degli addebiti eseguiti presso il Casinò di Z.________ solo per il fatto ch'egli sarebbe un giocatore d'azzardo. Sostiene che la Corte cantonale non avrebbe considerato che un casinò costituirebbe "un ottimo luogo per recuperare il contante", ciò che confermerebbe la tesi della restituzione del denaro all'opponente.
Nuovamente il ricorrente non si confronta con i considerandi della sentenza impugnata e non dimostra arbitrio alcuno. Non prende puntualmente posizione su tutta una serie di transazioni, elencate e valutate dai giudici cantonali, eseguite mediante le carte di credito in corrispondenza dei luoghi in cui egli si trovava di volta in volta (sentenza impugnata, consid. 15.4, pag. 72 segg.). Disattende in particolare che la Corte cantonale ha accertato ch'era lui, e non l'opponente, a trovarsi a Z.________ nei periodi in concomitanza con gli addebiti. Il ricorrente si limita ad addurre che le operazioni relative alle carte di credito riportate nella sentenza impugnata riguarderebbero importi modesti rispetto all'ammontare complessivo agli averi patrimoniali transitati sui conti della società G.________. Non si confronta tuttavia con l'accertamento della CARP secondo cui dai conti in questione sono stati eseguiti bonifici superiori a USD 3'000'000.-- in favore di tre carte di credito, di cui oltre USD 1'000'000.-- trasferiti nei soli dieci giorni successivi agli accrediti da parte dell'accusatore privato (sentenza impugnata, pag. 73).
6.7. Il ricorrente ritiene arbitraria la considerazione della CARP secondo cui le carte di credito erano soltanto "formalmente intestate" a J.________, adducendo che quest'ultimo sarebbe invece stato il reale beneficiario economico dei conti correnti e delle carte. Disattente tuttavia che, come già si è detto, la Corte cantonale ha accertato che, pur risultando J.________ quale avente diritto economico delle relazioni intestate alla società G.________ e del conto cifrato H.________, il ricorrente aveva completo accesso ai conti e ne gestiva liberamente tutte le operazioni. Pure le relative carte bancarie erano quindi nella sua disponibilità. L'argomentazione ricorsuale di cui alle pag. 16 segg. del ricorso fa astrazione da questi accertamenti, di cui non è dimostrata l'arbitrarietà, e si rivela nuovamente inammissibile.
6.8. Non rispettose delle esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, anche le ulteriori censure sollevate in merito all'accertamento dei fatti sono inammissibili e non devono di conseguenza essere vagliate oltre. Ciò in particolare laddove, alle pagine 18 e 19 del ricorso, il ricorrente torna a rimettere genericamente in discussione la credibilità della versione dell'accusatore privato senza tuttavia confrontarsi con i dettagliati considerandi della sentenza impugnata (consid. 7 e 8, pag. 24 segg.). Inoltre, il ricorrente fa del tutto astrazione dalle contraddizioni rilevate dai giudici cantonali nella sua tesi difensiva.
7.
7.1. Il ricorrente contesta la commisurazione della pena lamentando essenzialmente una sua motivazione carente. Rimprovera alla CARP di non avere tenuto conto di fattori attenuanti quali il fatto che la truffa è stata commessa nei confronti di un'unica persona (l'opponente), di modo che la pericolosità del suo comportamento sarebbe meno grave rispetto a delle malversazioni commesse contro numerose persone. Sostiene che la Corte cantonale avrebbe inoltre dovuto prendere in considerazione in senso attenuante il comportamento dell'opponente, il quale, alla luce della sua competenza professionale, avrebbe potuto dare prova di maggiore accortezza e prudenza. Rimprovera poi alla precedente istanza di non avere tenuto conto della carcerazione estradizionale subita in Spagna per un periodo superiore ad un anno, durante il quale non ha potuto ricevere visite di parenti ed amici e ove sarebbe stato sottoposto a condizioni detentive particolarmente dure. Il ricorrente sostiene che, alla luce di tali circostanze attenuanti, si giustificherebbe di ridurre la pena detentiva a 4 anni e 6 mesi. A titolo abbondanziale sostiene inoltre che la Corte cantonale non avrebbe potuto considerare a suo sfavore una condanna subita in Italia per il reato di estorsione nel 2006, visto il tempo trascorso da quei fatti e la circostanza secondo cui, per il diritto penale italiano, il reato di estorsione
"non offende necessariamente il patrimonio".
7.2. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro legale, sia valutata in base a criteri estranei all'art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 151 IV 357 consid. 2.1.2; 150 IV 481 consid. 2.3; 149 IV 217 consid. 1.1, 395 consid. 3.6.1). Il controllo della pena presuppone che nella sua decisione il giudice esponga gli elementi essenziali afferenti il reato e l'autore di cui tiene conto, di modo che sia possibile verificare che tutti i fattori pertinenti sono stati presi in considerazione e come sono stati ponderati, se in senso attenuante o aggravante (art. 50 CP). La motivazione deve giustificare la pena e permettere di seguire il ragionamento che ne è alla base, il giudice non è tuttavia tenuto a esprimere in cifre o in percentuali l'importanza accordata ai diversi elementi determinanti per la sanzione (DTF 151 IV 357 consid. 2.1.2; 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2 e rinvii).
7.3. In concreto, la Corte cantonale ha ritenuto grave sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo la colpa del ricorrente, rilevando in particolare che il danno arrecato al patrimonio dell'opponente, superiore a USD 9'000'000.--, è considerevole e le malversazioni si sono protratte per un lungo periodo di tempo (3 anni). La CARP ha altresì rilevato che il ricorrente ha dimostrato un comportamento delinquenziale particolarmente intenso, portando avanti a tempo pieno un'attività criminale ben congegnata ed attentamente pianificata, impiegando metodi ingegnosi e dando prova di una particolare abilità. Ha quindi ritenuto che la pena ipotetica adeguata alla gravità della colpa, non poteva situarsi sotto i 5 anni e 6 mesi di detenzione. La Corte cantonale ha poi rilevato che nelle circostanze personali non era ravvisabile alcun elemento meritorio, tale da potere costituire una circostanza genericamente attenuante: ciò sia nei trascorsi passati del ricorrente, sia alla luce del suo comportamento processuale. Tenuto conto del divieto della "reformatio in peius", la CARP ha confermato la pena di 5 anni e 6 mesi inflittagli in prima istanza.
7.4. Il ricorrente non fa valere alcuna attenuante specifica ai sensi dell'art. 48 CP, ma si limita sostanzialmente a sostenere che occorrerebbe tenere conto in senso attenuante del fatto che le malversazioni sono avvenute unicamente nei confronti dell'opponente e non di un numero maggiore di persone. Con questa argomentazione, egli intende rimettere però genericamente in discussione la gravità della sua colpa senza confrontarsi con i relativi considerandi della CARP (cfr. sentenza impugnata, pag. 82 seg.). Certo, la truffa in questione era diretta solo contro l'opponente, ma il ricorrente omette di considerare che il danno patrimoniale cagionato è stato ingente, ch'egli ha agito su un lungo periodo di tempo, dedicandosi alle malversazioni alla stregua di una professione a tempo pieno e dando prova di una particolare intensità criminale. Alla luce di questi elementi complessivi, con i quali il ricorrente non si confronta, la CARP ha rettamente considerato grave la colpa del ricorrente, motivandone le ragioni.
Il ricorrente rimprovera poi ai giudici cantonali di non avere considerato in senso attenuante il comportamento dell'opponente, che alla luce delle sue competenze professionali avrebbe potuto dare prova di una maggiore prudenza. Sollevando questa argomentazione, egli si scosta tuttavia dai fatti accertati, non sostanziati d'arbitrio e quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Come già si è detto, la Corte cantonale ha infatti accertato che l'opponente aveva effettuato delle verifiche le quali, per la particolare ingegnosità del piano criminale messo in atto dal ricorrente e dai correi, non gli hanno tuttavia permesso di avvedersi dell'inganno.
Quanto alla durata della carcerazione estradizionale, la Corte cantonale l'ha rettamente computata nella pena detentiva inflittagli (cfr. art. 51 CP; DTF 150 IV 377 consid. 2.1). La tesi secondo cui le condizioni della carcerazione estradizionale alla quale egli è stato sottoposto in Spagna sarebbero state particolarmente dure, non poggia su accertamenti vincolanti agli atti e costituisce una mera allegazione sollevata dal ricorrente in questa sede. Essa è di natura generica e non rende minimamente ravvisabile l'esistenza di condizioni di detenzione illecite che avrebbero giustificato una possibile riduzione della pena (cfr. DTF 142 IV 245 consid. 4.1).
Il ricorrente critica il fatto che la Corte cantonale abbia considerato a suo sfavore un precedente penale relativo ad una condanna pronunciata in Italia nel 2006 per il reato di estorsione, nell'ambito della quale gli è stata inflitta una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e EUR 600.-- di multa. Premesso che, come visto, in virtù del divieto della "reformatio in peius", la Corte cantonale non ha aumentato la pena ipotetica di 5 anni e 6 mesi di detenzione sulla base delle circostanze personali del ricorrente, essa non ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento esprimendo in linea di principio una valutazione per lui sfavorevole di tale precedente. Contrariamente all'opinione del ricorrente, si tratta infatti, anche nella sistematica del diritto penale italiano, di un reato che tutela il patrimonio (cfr. art. 629 del Codice penale italiano), oltre la libertà di autodeterminazione della persona lesa. Esso è quindi di natura analoga a quello di truffa (art. 146 CP) oggetto del procedimento in esame, sicché è in modo sostenibile che la CARP ha valutato a suo sfavore la circostanza ch'egli aveva già commesso reati patrimoniali in passato (sentenze 6B_419/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 4.3; 6B_510/2015 del 25 agosto 2015 consid. 1.5).
Per il resto, il ricorrente non fa valere che i giudici cantonali avrebbero abusato del loro potere di apprezzamento nella commisurazione della pena. Non sostiene, né dimostra, in particolare, che la pena esulerebbe dal quadro legale, sarebbe stata valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP, o apparirebbe eccessivamente severa (cfr. DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
7.5.
7.5.1. Il ricorrente lamenta una violazione del divieto della "reformatio in peius", adducendo che la pena detentiva di 5 anni e 6 mesi inflitta dalla CARP non sarebbe più "totalmente aggiuntiva" a una precedente multa inflittagli dalla Pretura penale con sentenza del 9 marzo 2021, come indicato nel giudizio del tribunale di primo grado.
7.5.2. Secondo l'art. 391 cpv. 2 CPP, che sancisce il "divieto della reformatio in peius", la giurisdizione di ricorso non può modificare una decisione a pregiudizio dell'imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore. È fatta salva una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza. Il divieto della "reformatio in peius" è destinato a permettere all'imputato di esercitare il suo diritto di ricorrere senza dover temere che il giudizio sia modificato in un senso a lui sfavorevole con riguardo sia alla pena sia alla qualificazione giuridica dei fatti. Esso è violato in presenza di un inasprimento della sanzione, rispettivamente di una qualificazione giuridica più grave dei fatti (DTF 149 IV 91 consid. 4.1.1; 146 IV 172 consid. 3.3.3, 311 consid. 3.6.3; 144 IV 35 consid. 3.1.1). Per valutare se è realizzata un'inammissibile "reformatio in peius" è determinante il dispositivo del giudizio (DTF 148 IV 89 consid. 4.3; 139 IV 282 consid. 2.6).
7.5.3. In concreto, il tribunale di primo grado ha condannato il ricorrente alla pena detentiva di 5 anni e 6 mesi, indicando che si trattava di una "pena totalmente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza del 9 marzo 2021 della Pretura penale" (cfr. dispositivo n. 2 della sentenza di primo grado). Nel dispositivo della sentenza impugnata, la CARP ha confermato l'entità della pena detentiva senza fare riferimenti alla citata sentenza pretorile (cfr. dispositivo n. 2.2.1). Entrambe le istanze cantonali hanno quindi condannato il ricorrente alla stessa pena detentiva di 5 anni e 6 mesi. Il richiamo alla sentenza pretorile del 9 marzo 2021 con cui al ricorrente è stata inflitta una multa per una contravvenzione non ha in concreto una portata pratica. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, trattandosi di pene di diverso genere, esse devono essere cumulate (DTF 137 IV 57 consid. 4.3). In tali condizioni, la CARP non ha pertanto violato il divieto della "reformatio in peius".
7.6.
7.6.1. Il ricorrente lamenta una violazione del principio della parità di trattamento con riferimento al giudizio di condanna del correo D.________. Rileva che questi era stato ritenuto autore colpevole anche di altri reati e la CARP aveva ritenuto adeguata una pena detentiva di 4 anni e 2 mesi, ossia di un anno e 4 mesi inferiore a quella inflittagli.
7.6.2. Nell'esercizio del suo potere di apprezzamento, il giudice deve rispettare, in particolare, il principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.; DTF 135 IV 191 consid. 3.2). Nell'ambito della commisurazione della pena, una certa disparità di trattamento è tuttavia normalmente riconducibile al principio dell'individualizzazione delle pene, voluto dal legislatore (DTF 141 IV 61 consid. 6.3.2 e rinvii). Secondo la giurisprudenza, se sussiste una differenza nella valutazione soggettiva della colpa e nelle condizioni personali, è possibile infliggere a due correi giudicati nell'ambito della medesima procedura pene diverse per la stessa attività delittuosa (DTF 135 IV 191 consid. 3.2). Non esiste comunque un diritto alla parità di trattamento nell'illegalità, di modo che non è ammissibile ridurre una pena considerata come adeguata solo per il motivo ch'essa risulterebbe sproporzionata rispetto alla pena inflitta a un correo che è stato giudicato precedentemente (DTF 135 IV 191 consid. 3.3 e 3.4; sentenza 6B_309/2025 del 15 ottobre 2025 consid. 2.4.1 e rinvio).
7.6.3. Il ricorrente si limita ad evocare essenzialmente la diversa entità delle pene detentive ritenute adeguate dalla Corte cantonale nei due casi. Non si confronta tuttavia con i considerandi della CARP relativi alla commisurazione della pena nel giudizio contro di lui e in quello contro il correo, esponendo puntualmente le ragioni per cui, alla luce delle valutazioni operate in entrambi i casi, la differenza tra le pene detentive inflitte sarebbe così sproporzionata da costituire un abuso del potere di apprezzamento. Il ricorrente disattende in particolare che, nella commisurazione della pena del correo D.________, la Corte cantonale ha tenuto conto del fatto che il correo ha tratto dalla truffa nei confronti dell'opponente un beneficio economico contenuto rispetto a quello ottenuto dal ricorrente. Il ricorso in esame non considera questo aspetto e non sostanzia quindi un esercizio del potere di apprezzamento della CARP lesivo del principio dell'uguaglianza giuridica. La censura deve perciò essere respinta nella misura della sua ammissibilità.
7.7. Alla luce di quanto esposto, non vi sono quindi ragioni per rivenire sulla pena inflitta dalla Corte cantonale.
8.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale all'opponente, non invitato a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 28 aprile 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni