Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_258/2026
Sentenza del 30 aprile 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale von Felten, Giudice presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Genetelli,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
opponenti.
Oggetto
Esigenze di motivazione del ricorso (coazione sessuale; arbitrio; principio in dubio pro reo)
ricorso contro la sentenza emanata il 3 marzo 2026 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (n. 17.2024.295+296 - 17.2026.34+35+36).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza del 3 marzo 2026, ribaltando il giudizio di primo grado, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha riconosciuto A.________ autore colpevole di coazione sessuale.
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, nonché la violazione del principio
in dubio pro reo. Postula il suo proscioglimento e un indennizzo per le spese legali sostenute, oltre al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura federale.
Non è stato ordinato uno scambi di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
2.
2.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF), in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e illustrare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 148 IV 205 consid. 2.6). Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove la parte ricorrente lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di una garanzia di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria; argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1).
In relazione alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti, il giudice - che in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1), ciò che la parte ricorrente deve puntualmente dimostrare.
2.2. L'impugnativa in esame disattende queste esigenze di motivazione e sfugge pertanto a un esame di merito. L'insorgente argomenta come se si trovasse ancora dinanzi a un'autorità d'appello, ciò che il Tribunale federale non è (art. 1 cpv. 1 LTF; DTF 148 IV 409 consid. 2.2). L'argomentazione ricorsuale si riduce a contrapporre la valutazione delle prove operata dall'autorità di prima istanza, ritrascrivendone interi passaggi e riassumendone altri, a quella della CARP. Il ricorrente non dimostra l'insostenibilità di quest'ultima e non si confronta in modo circostanziato con le articolate argomentazioni e valutazioni contenute nella sentenza impugnata, spiegando perché sarebbero arbitrarie. Una possibile diversa valutazione non rende automaticamente arbitraria quella dell'autorità precedente.
Il ricorrente elenca inoltre alcuni elementi, già evidenziati in appello, asseritamente ignorati dall'autorità precedente e suscettibili di minare la credibilità dell'accusatrice privata. Sennonché, da un'attenta lettura della sentenza impugnata risulta che la CARP si è chinata sugli stessi, ritenendoli privi di incidenza sulla credibilità dell'accusatrice privata (v. sentenza impugnata pag. 25-28 e 30-31). L'insorgente nulla eccepisce al riguardo, non confrontandosi minimamente con le relative considerazioni.
Nulla muta a quanto precede il richiamo al principio
in dubio pro reo, la cui portata, in ambito di accertamento dei fatti e valutazione delle prove, non travalica quella del divieto dell'arbitrio, censura questa non motivata secondo le esigenze legali della LTF.
3.
Manifestamente non motivato in modo sufficiente, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, il cui importo tiene conto della situazione finanziaria dell'insorgente (art. 65 LTF), sono poste a carico di quest'ultimo secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 30 aprile 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: von Felten
La Cancelliera: Ortolano Ribordy