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Infrazione

12 settembre 2008·IT·Reiezione parziale·Sentenza di principio·DTF·BGE 134 IV 307·7·4,105 parole·~21 min

Regesto

Art. 305ter cpv. 1 e art. 97 seg. CP, art. 3-5 LRD; carente diligenza in operazioni finanziarie, prescrizione. L'obbligo di identificazione sorge con la conclusione di una relazione d'affari e perdura fino al termine della stessa. L'operatore finanziario, che nell'ambito di una duratura relazione d'affari compie atti di gestione senza accertarsi dell'identità dell'avente economicamente diritto, agisce in modo permanentemente contrario al diritto. In questo caso, la carente diligenza in operazioni finanziarie si configura come un reato permanente. Il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata la relazione d'affari e con essa il relativo dovere di identificazione o dal giorno in cui l'operatore finanziario ha posto un termine alla situazione illecita creatasi accertando l'identità dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali gestiti (consid. 2.4).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Citazioni (5)

6B_249/2008
DTF 133 IV 286
DTF 134 I 83
DTF 125 IV 139
DTF 129 IV 338

Citato da (2)

Articoli di legge (15)

art. 42 cpv. 2 LTFart. 105 cpv. 1 LTFart. 66 cpv. 1 LTFart. 106 cpv. 2 LTFart. 42 cpv. 1 LTFart. 9 Cost.art. 305ter CPart. 6 CEDUart. 306 CPart. 1 LRDart. 3 LRDart. 4 LRDart. 5 cpv. 1 LRDart. 9 LRDart. 2 cpv. 3 LRD

Sentenze correlate