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Straftaten

28 giugno 2011·DE·Reiezione parziale·Sentenza di principio·DTF·BGE 137 IV 167·11·3,247 parole·~16 min

Regesto

Art. 251 n. 1 cpv. 2 CP; art. 635a CO; falsificazione di un'attestazione di verifica. La formazione, mediante un impianto per l'elaborazione di dati, di una falsa attestazione di verifica sotto forma di collage con la scansione della firma di una terza persona che è apposta su un altro documento e la trasmissione del file all'ufficio del registro di commercio adempiono la fattispecie di falsità materiale in documenti (consid. 2.4).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in tedesco

Articoli di legge (13)

Art. 106 Abs. 2 BGGArt. 95 BGGArt. 97 Abs. 1 BGGArt. 66 Abs. 1 BGGArt. 105 Abs. 1 BGGArt. 106 Abs. 1 BGGArt. 9 BVArt. 251 Ziff. 1 Abs. 1 StGBArt. 110 Abs. 4 StGBArt. 940 ORArt. 635a ORArt. 635 ORArt. 43 Abs. 3 lit. d HregV

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