Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_768/2024
Sentenza del 3 dicembre 2024
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso, 6900 Paradiso,
B.________,
patrocinato dall'avv. Sofia Padlina,
C.________,
patrocinata dalla curatrice di rappresentanza
avv. Sabrina Gendotti.
Oggetto
relazioni personali,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 ottobre 2024
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2024.165).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
C.________, nata nel 2019, è figlia di D.________ e di B.________. Dal 2021 la minore è collocata presso una famiglia affidataria e i genitori, attualmente privati dell'autorità parentale sulla figlia, esercitano un diritto di visita limitato (ogni due settimane per poche ore).
Con istanza datata 3 maggio 2024 (ma ricevuta soltanto il 21 giugno 2024) i nonni materni A.________ e E.________ hanno chiesto all'Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso di poter portare la nipote in vacanza in Italia (dal 26 luglio all'11 agosto 2024) e di ottenere un diritto di visita permanente " ogni terzo weekend da venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera ore 17.30 ". Mediante decisione 2 agosto 2024 l'autorità di protezione ha respinto tale istanza.
Con sentenza 24 ottobre 2024 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo 28 agosto 2024 interposto da A.________ contro la decisione dell'autorità di protezione. Il Presidente ha evidenziato che la richiesta di poter trascorrere le vacanze estive 2024 con la nipote era ormai divenuta priva di oggetto e comunque non appariva nell'interesse della minore siccome ella non era solita trascorrere del tempo con i nonni materni. Con riferimento invece alla richiesta di concessione di regolari diritti di visita, il Presidente ha ritenuto che A.________ non si era confrontata con le motivazioni alla base del rifiuto dell'autorità di protezione, secondo la quale la richiesta non teneva conto della specifica situazione "con complesse dinamiche familiari" ed era per il momento sproporzionata.
2.
Con ricorso datato 3 novembre 2024 (spedito l'8 novembre 2024) A.________ ha impugnato la sentenza 24 ottobre 2024 dinanzi al Tribunale federale.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).
4.
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Nel ricorso all'esame la ricorrente si limita a osservare che i nonni materni sarebbero stati privati del diritto alle relazioni personali con la nipote senza motivo apparente e a sostenere che la richiesta di passare le vacanze estive con lei era in realtà anche riferita all'anno prossimo.
Attraverso tale superficiale censura, la ricorrente non si misura però a sufficienza con gli argomenti posti a fondamento della sentenza cantonale qui impugnata (in particolare laddove ha sottolineato che le richieste dei nonni materni non erano, allo stato attuale delle cose, nell'interesse della minore) e non spiega in che modo tale giudizio violerebbe il diritto. La censura non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 dicembre 2024
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini