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Droit de la famille

31 maggio 2012·FR·Reiezione·Sentenza di principio·DTF·BGE 138 III 537·14·2,142 parole·~11 min

Regesto

Art. 260a CC, art. 76 cpv. 1 LTF; azione di contestazione del riconoscimento di paternità: legittimazione a ricorrere al Tribunale federale; legittimazione passiva. La madre è legittimata a ricorrere al Tribunale federale nel quadro di un'azione di contestazione del riconoscimento di paternità (consid. 1). L'azione di contestazione del riconoscimento di paternità non può essere diretta contro la madre, la quale non può pertanto appellare in qualità di parte convenuta (consid. 2.2.1). Ella può partecipare alla procedura come interveniente adesiva e far valere qualsivoglia mezzo d'azione e di difesa, nonché proporre mezzi d'impugnazione, purché questi atti siano compatibili con quelli della parte che sostiene (consid. 2.2.2).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Citazioni (12)

5A_434/2011
5A_492/2010
9C_14/2010
5A_713/2011
5A_641/2011
ATF 136 III 593
ATF 133 II 353
ATF 133 II 400
ATF 133 III 545
ATF 110 V 347
ATF 125 III 82
ATF 116 II 253

Citato da (116)

Articoli di legge (11)

art. 90 LTFart. 100 al. 1 LTFart. 66 al. 1 LTFart. 72 al. 1 LTFart. 75 al. 1 LTFart. 76 al. 1 LTFart. 132 al. 1 LTFart. 76 LTFart. 76 CPCart. 260a al. 1 CCart. 260a CC

Sentenze correlate