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Droit des poursuites et faillites

29 gennaio 2008·FR·Accoglimento·Sentenza di principio·DTF·BGE 134 III 177·9·3,436 parole·~17 min

Regesto

Effetto sospensivo del ricorso LEF (art. 36 LEF); poteri dell'Ufficio di esecuzione. La prassi secondo cui gli organi dell'esecuzione forzata aspettano generalmente che il termine di ricorso sia scaduto o che sia stata emanata una decisione sull'effetto sospensivo prima di eseguire una decisione implica che l'organo in questione abbia la padronanza dell'esecuzione della sua decisione. Ciò non è il caso quando l'Ufficio di esecuzione leva un pignoramento, poichè la sua decisione reintegra ipso facto il debitore nel suo diritto di disporre e rende nel contempo caduche le misure cautelari che ha ordinato (consid. 3).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Citazioni (7)

5A_334/2007
5A_335/2007
ATF 112 III 90
ATF 130 III 136
ATF 109 III 37
ATF 107 III 67
ATF 131 III 46

Citato da (1)

Articoli di legge (18)

art. 96 LPart. 42 LTFart. 66 al. 1 LTFart. 106 al. 1 LTFart. 68 al. 3 LTFart. 75 al. 1 LTFart. 76 al. 1 let. b LTFart. 93 LTFart. 45 al. 1 LTFart. 72 al. 2 let. a LTFart. 36 LPart. 74 al. 2 let. c LTFart. 19 LPart. 96 al. 1 LPart. 4 al. 2 LPart. 184 al. 3 Cst.art. 98 LPart. 98 al. 2 LP

Sentenze correlate