Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_92/2026
Sentenza dell'11 marzo 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Chaix, Müller,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Luca Pagani,
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza del Cantone Ticino, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Accesso a documenti ufficiali,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 gennaio 2026 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.164 - 52.2024.197).
Fatti
A.
Il 10 luglio 2020, A.________ ha presentato al Municipio di Chiasso una domanda di accesso a documenti ufficiali fondata sulla legge cantonale sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), formulando 18 richieste concernenti la B.________ SA. Ha segnatamente chiesto l'elenco "di tutte le manifestazioni culturali di intrattenimento e delle spese sostenute dalla B.________ SA" (doc. 3), i "fornitori di energia della B.________ SA, tariffa e condizioni di fornitura" (doc. 7) e il documento sul "quantitativo di energia rinnovabile locale prodotto/acquistata/venduta totale annuo e prezzo" (doc. 8). Dopo che il Municipio ha rinviato l'istante alla società interessata, fallito il tentativo di mediazione tra le parti, il 24 novembre 2020 la B.________ SA ha emanato una decisione formale, pronunciandosi puntualmente su tutte le richieste e rifiutando, per quanto qui rileva, l'accesso ai documenti n. 3, 7 e 8. Ha inoltre indicato che parte della documentazione doveva essere allestita, rispettivamente reperita, ciò che avrebbe comportato un emolumento stimato a fr. 150.--, oltre alle spese di riproduzione degli atti. Con decisione del 17 aprile 2024, la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) ha parzialmente accolto l'impugnativa di A.________, accordando l'accesso ai documenti n. 3, 7 e 8.
B.
Con sentenza del 20 gennaio 2026, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso presentato da A.________ e accolto quello della B.________ SA, annullando la decisione della CC-PDT.
C.
Con ricorso del 10 febbraio 2026, A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale, postulando l'annullamento della succitata sentenza e il "rinvio a nuovo giudizio". Chiede inoltre di essere esentata dal pagamento delle spese giudiziarie per la sede federale.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto
1.
1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale (art. 90 LTF) dell'ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) in ambito di accesso a documenti ufficiali, il ricorso in materia di diritto pubblico è di principio ammissibile (art. 82 segg. LTF). La legittimazione a ricorrere secondo l'art. 89 cpv. 1 LTF è inoltre data.
1.2. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che il Tribunale federale applica d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve essere motivato in modo sufficiente, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 primo periodo LTF), ciò che impone alla ricorrente di confrontarsi, almeno brevemente, con le considerazioni della decisione impugnata. In quest'ottica, le critiche meramente appellatorie sono inammissibili (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 104 consid. 1.5).
1.3. II Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Giusta l'art. 97 LTF, l'accertamento dei fatti può essere censurato soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 151 I 41 consid. 3.4; 150 II 537 consid. 3.1), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (sull'arbitrio nell'accertamento dei fatti, cfr. DTF 148 I 127 consid. 4.3; 148 IV 356 consid. 2.1).
1.4. Il Tribunale federale esamina soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 9 Cost.) l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale (DTF 151 I 354 consid. 2.1; 150 I 80 consid. 2.1), determinante nella fattispecie, vagliando le censure solo se sono state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso, rispettando le rigorose esigenze di motivazione accresciuta dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 141 I 36 consid. 1.3). Esso si scosta dalla soluzione adottata dall'autorità cantonale di ultima istanza solo se risulta insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva o gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico (DTF 149 II 225 consid. 5.2; 144 I 113 consid. 7.1). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe preferibile (DTF 148 I 127 consid. 4.3; 148 II 121 consid. 5.2). Pertanto, se l'applicazione della legge svolta dall'autorità cantonale non si rivela irragionevole, né manifestamente contraria al senso e allo scopo della disposizione o della legislazione in questione, tale interpretazione va confermata anche qualora un'altra soluzione sia ipotizzabile, se non addirittura preferibile (DTF 150 I 50 consid. 3.2.7; 148 I 145 consid. 6.1).
1.5. Laddove la ricorrente si esprime sul ricorso per ritardata giustizia da lei promosso nell'ambito della procedura dinanzi alla CC-PDT, già accolto dalla Corte cantonale con giudizio del 21 dicembre 2023, il gravame risulta inammissibile. Tale aspetto esula infatti dall'oggetto del litigio, delimitato dal giudizio impugnato (DTF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2).
2.
2.1. La Corte cantonale ha esposto in maniera dettagliata le disposizioni della LIT applicabili alla fattispecie (sul tema, cfr. anche sentenza 1C_613/2025 del 5 dicembre 2025 consid. 3, 4.2 e 5.2.1-5.2.2). In particolare, l'autorità inferiore ha illustrato l'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT, secondo cui l'accesso può essere negato quando implica la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari, soffermandosi in particolare sulla nozione di segreto d'affari. A fronte della giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 lett. g della legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione del 17 dicembre 2004 (LTras; RS 152.3), richiamata per analogia, ha rilevato che la qualifica di segreto d'affari presuppone cumulativamente che le informazioni non siano di dominio pubblico né liberamente accessibili, che il loro detentore intenda effettivamente mantenerle segrete e che sussista un interesse oggettivamente giustificato alla loro riservatezza, segnatamente per evitare distorsioni della concorrenza o indebiti vantaggi concorrenziali (DTF 142 II 268 consid. 5.2.2.1). Ha inoltre precisato che non ogni informazione di carattere commerciale rientra in tale nozione, bensì soltanto i dati la cui divulgazione potrebbe nuocere alla posizione concorrenziale dell'impresa, come le fonti di approvvigionamento, il calcolo dei prezzi, le strategie commerciali e le relazioni con la clientela (cfr. sentenza 1C_665/2017 del 16 gennaio 2019 consid. 3.3). Ha infine rilevato che la volontà di mantenere il segreto deve risultare anche da misure organizzative e tecniche idonee a garantirne la riservatezza.
2.2. La ricorrente rimprovera anzitutto alla Corte cantonale di avere disatteso il principio di trasparenza, negando l'accesso ai documenti richiesti, nonostante siano relativi all'attività di una società soggetta alla LIT. Con riferimento al documento n. 3, sostiene che le sponsorizzazioni di manifestazioni culturali e di intrattenimento sarebbero finanziate con i ricavi della B.________ SA e menzionate nelle relazioni d'esercizio, rilevando che la società "esprime esplicitamente nei rendiconti di esercizio l'impegno assunto nella promozione culturale, sportiva e di intrattenimento". Quanto al documento n. 7, afferma che, così "come tutti gli altri [atti] specificati nella domanda di accesso", non sarebbe stato reso accessibile "alle autorità giudiziarie di modo che potessero esprimere con certezze". In relazione al documento n. 8, l'insorgente contesta infine la conclusione secondo cui le informazioni richieste sarebbero già accessibili sul sito web della B.________ SA sotto la rubrica "etichettatura", sostenendo che "i dati forniti non coincidono con quelli pubblicati nella relazione d'esercizio del 2013" né con quelli degli anni successivi, poiché la richiesta verteva sulla produzione fotovoltaica locale e sulle tariffe per il periodo 2013-2020.
2.3.
2.3.1. Con riferimento al documento n. 3, la Corte cantonale ha ritenuto che le informazioni sulla sponsorizzazione di eventi culturali e di intrattenimento non riguardano l'adempimento di un compito pubblico e non costituiscono, quindi, documenti ufficiali ai sensi dell'art. 8 LIT. Essa ha fondato il suo giudizio richiamando anche il messaggio cantonale relativo alla LIT, secondo cui l'informazione richiesta deve riferirsi all'adempimento di un compito pubblico che, tuttavia, non coincide necessariamente con un'attività svolta nell'interesse pubblico. Ne ha fatto discendere che le informazioni detenute da enti soggetti alla LIT, ma non connesse all'esecuzione di un compito pubblico a loro affidato, non rientrano di massima nella nozione di documento ufficiale. A fronte di questa motivazione circostanziata, l'assunto ricorsuale secondo cui tali eventi sarebbero finanziati con i ricavi della società fatto che peraltro non emerge dagli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (vincolanti per il Tribunale federale ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 LTF), non dimostra l'arbitrarietà della sentenza impugnata. Parimenti, la generica affermazione per cui la società indicherebbe nei rendiconti un impegno nella promozione culturale, sportiva e di intrattenimento, non risulta decisiva alla luce dei criteri determinanti ai sensi dell'art. 8 LIT, che la ricorrente non rimette espressamente in discussione. Ciò posto, non è manifestamente insostenibile concludere che il sostegno ad attività culturali non integri, nel caso concreto, l'adempimento di un compito pubblico della B.________ SA, attiva nella produzione, distribuzione e vendita di energia.
2.3.2. Quanto al documento n. 7, la Corte cantonale ha inoltre ritenuto adempiuti i presupposti del segreto d'affari, giudicando che la divulgazione dei documenti relativi ai fornitori, alle tariffe e alle condizioni contrattuali pregiudicherebbe le capacità negoziali della società sul mercato dell'approvvigionamento energetico. Ha accertato che tali informazioni non sono di dominio pubblico, che la società intende mantenerle riservate e che sussiste un interesse oggettivamente giustificato alla loro segretezza, poiché la divulgazione porrebbe la B.________ SA in una situazione di svantaggio concorrenziale. Nella misura in cui la ricorrente si limita ad affermare genericamente che la documentazione richiesta non sarebbe stata direttamente esaminata dalle autorità, senza però confrontarsi con le predette motivazioni, essa non dimostra che il giudizio impugnato sarebbe manifestamente insostenibile. In concreto, la Corte cantonale poteva comunque statuire, senza incorrere nell'arbitrio, sulla natura dei documenti e sulla loro idoneità a rientrare nella protezione del segreto d'affari già in base alla domanda di accesso agli atti, la quale delimitava con sufficiente precisione l'oggetto della richiesta.
2.3.3. In relazione al documento n. 8, la Corte cantonale ha osservato che i dati complessivi sull'energia rinnovabile sono già pubblici. Ha per contro ritenuto che le informazioni più dettagliate richieste (quantitativi acquistati/venduti e condizioni contrattuali) siano anch'esse atte ad incidere sulla posizione negoziale della società e rientrino pertanto nel suo segreto d'affari. Le critiche ricorsuali, fondate su un generico raffronto tra i dati forniti e quelli reperibili in altri rapporti e pubblicazioni, non puntualmente richiamati, non si confrontano con tale motivazione decisiva e, pertanto, non ne dimostrano l'arbitrarietà. Inoltre, dalla domanda di accesso del 10 luglio 2020 non emerge una limitazione alla sola documentazione concernente il fotovoltaico locale. In ogni caso, la ricorrente non spiega in che misura tale aspetto sarebbe suscettibile di influire sull'esito del giudizio. In quanto ammissibili, le censure relative alla qualificazione dei documenti sono pertanto infondate.
2.3.4. Per il resto, il gravame è inammissibile nella misura in cui lamenta un'asserita "omissione di giudizio" con riguardo alle richieste di accesso ai documenti n. 4-6 e 9-18. La Corte cantonale ha infatti giudicato che, dinanzi alla CC-PDT, il ricorso della ricorrente, esaminato con la dovuta indulgenza considerato che quest'ultima non era assistita da un legale, era motivato al più sulla questione dei costi, mentre mancava una presa di posizione minima sui dinieghi relativi ai succitati documenti. In tali circostanze, ha ritenuto che, in assenza di un ricorso sufficientemente motivato ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAmm; RL 165.100), la CC-PDT poteva, legittimamente, non entrare nel merito delle relative censure. Limitarsi a riproporre, in maniera appellatoria, la stessa critica sollevata in sede cantonale, senza neppure addurre di aver effettivamente motivato il ricorso di prima istanza, non adempie al succitato onere di motivazione accresciuta richiesto per il ricorso al Tribunale federale (cfr. consid. 1.4).
2.4. L'insorgente censura inoltre l'applicazione arbitraria dell'art. 16 LIT (costi dell'accesso ai documenti) e dell'art. 25 del regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 5 settembre 2012 (RLIT; RL 162.110). Afferma sostanzialmente che il prelievo di emolumenti non dovrebbe costituire un ostacolo all'accesso ai documenti ufficiali, rilevando segnatamente di aver indicato nella sua richiesta due modalità alternative di trasmissione degli atti ("per posta" o "digitale"). Contesta quindi l'emolumento di fr. 150.-- richiesto dalla B.________ SA e lamenta che tale importo sarebbe stato ritenuto adeguato "senza che le autorità avessero visionato i documenti".
Con queste critiche, la ricorrente si limita a contestare, in modo meramente appellatorio, l'obbligo di sopportare i costi per l'esame e la raccolta dei documenti, senza confrontarsi con la motivazione puntuale dell'autorità inferiore. Quest'ultima ha ritenuto l'emolumento di fr. 150.-- proporzionato nonché conforme all'art. 25 RLIT e al relativo allegato, che non occorre qui richiamare, tenuto conto del dispendio orario indicato dalla società (tre ore), nonché delle spese di riproduzione, spedizione e del numero delle richieste formulate. Ha inoltre disatteso l'argomento dell'insorgente secondo cui la documentazione avrebbe già dovuto essere pubblicata dalla società, con la conseguenza di escludere il prelievo di un emolumento. Al riguardo ha osservato che l'art. 5 cpv. 4 LIT riconosce alle autorità un margine di apprezzamento nella determinazione delle informazioni da rendere accessibili al pubblico. Contrariamente a quanto addotto nel gravame, la sentenza avversata si fonda dunque su chiare basi legali e su un'argomentazione coerente con le stesse. La diversa lettura proposta dall'insorgente, volta sostanzialmente a ottenere l'esenzione dagli emolumenti nonostante la chiara possibilità di prelevarli in caso di rilascio di copie (anche se trasmesse per posta) e quando l'accesso comporta oneri amministrativi di una certa importanza (cfr. art. 16 cpv. 2 LIT), come nella fattispecie, non rende arbitraria la soluzione adottata. In ogni caso, considerato il tempo di lavoro indicato e l'estensione delle richieste, l'importo preteso non appare manifestamente insostenibile.
2.5. Infine, la ricorrente contesta il diniego dell'assistenza giudiziaria e l'obbligo di versare la tassa di giustizia dinanzi alla CC-PDT. Sostiene che la Corte cantonale avrebbe negato l'esenzione dal pagamento della tassa per il solo fatto che sarebbe stata presentata un'istanza di "gratuito patrocinio" e non una formale domanda di assistenza giudiziaria, ritenendo tale distinzione arbitraria. Afferma inoltre di avere comprovato la propria indigenza e, richiamando l'art. 47 LPAmm, critica la ripartizione delle spese processuali, evocando un preteso "sovraindebitamento forzato".
Anche tali censure non si confrontano con la motivazione del giudizio impugnato e, peraltro, ne travisano la portata. Infatti, contrariamente a quanto addotto nel ricorso, la Corte cantonale ha esaminato nel merito la domanda di assistenza giudiziaria presentata dinanzi ad essa - ancorché denominata "istanza di gratuito patrocinio" - ma l'ha respinta ritenendo che la procedura non presentasse probabilità di esito favorevole, conformemente all'art. 3 cpv. 3 della legge cantonale sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG; RL 178.300). Nel suo gravame, la ricorrente non contesta questa argomentazione decisiva. Confonde, inoltre, tale motivazione con quella riguardante la contestata tassa di giustizia prelevata dalla CC-PDT. Al riguardo, l'autorità inferiore ha ricordato, da un lato, che l'anticipo spese ai sensi dell'art. 47 cpv. 3 LPAmm - che la ricorrente avrebbe voluto fosse prelevato - ha un carattere facoltativo e, dall'altro, che l'assistenza giudiziaria non è concessa d'ufficio, bensì su istanza di parte (art. 3 cpv. 2 LAG). Poiché tale domanda non era stata presentata dinanzi alla CC-PDT, fatto non contestato in questa sede, ha quindi ritenuto che l'interessata non potesse beneficiare d'ufficio dell'esenzione dalle spese processuali. Ciò posto, l'evocato "sovraindebitamento forzato" dell'interessata, non suffragato comunque da elementi concreti, non dimostra l'arbitrarietà della sentenza avversata (cfr. consid. 1.4). In quanto ammissibile, la censura è quindi infondata.
3.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto, nella misura della sua ammissibilità.
Viste le circostanze del caso in esame e la situazione finanziaria della ricorrente, si può eccezionalmente rinunciare al prelievo delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 11 marzo 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti