Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_71/2026
Sentenza del 17 febbraio 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Kneubühler, Merz,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinati dall'avv. Marina Gottardi,
ricorrenti,
contro
Comune di Torricella-Taverne, rappresentato dal Municipio, via alla Chiesa 40, 6808 Torricella,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona, rappresentato dal Dipartimento del territorio del
Cantone Ticino, Sezione dello sviluppo territoriale, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Piano regolatore; decisione incidentale,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (90.2022.3).
Fatti
A.
A.a. A.________ e B.________ sono comproprietari dei mappali mmm e nnn situati nella località di Taverne del Comune di Torricella-Taverne. Il primo, pianeggiante e inedificato, ha una superficie di 6'723 m
2ed è attualmente coltivato a prato, mentre il secondo (di 407 m2) è utilizzato quale posteggio pubblico. Con risoluzione del 24 marzo 2010 (n. 1379), il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato parzialmente la revisione del piano regolatore di Torricella-Taverne, che prevedeva segnatamente l'introduzione del vincolo AP3 (zona di svago) sul fondo mmm e del vincolo P16 (posteggio pubblico) sul fondo nnn. Negata l'inclusione del fondo mmm nel piano particolareggiato del nucleo di Taverne, esso ha rinviato al Municipio la decisione in merito alla destinazione di una porzione di detto mappale e, nel contempo, imposto l'allestimento di una variante per la delimitazione delle zone per l'avvicendamento colturale (SAC). Adito su ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato parzialmente la decisione governativa, annullando tuttavia i vincoli AP3 e P16 per l'insufficiente dimostrazione da parte dell'ente pianificante della necessità di realizzare tali attrezzature, nonché per la mancata indicazione dei costi di esproprio e di realizzazione.
A.b. Il 16 novembre 2018 il Consiglio comunale di Torricella-Taverne ha adottato la variante di adeguamento del piano regolatore alla risoluzione governativa del 24 marzo 2010 e quella concernente i piani particolareggiati dei nuclei. Per quanto qui di rilievo, esso ha riproposto il vincolo di posteggio pubblico P16 sui mappali mmm, ooo, nnn, ppp e qqq e ha attribuito alla zona AP3 la porzione meridionale del fondo mmm (per una superficie di circa 2'000 m²), sovrapponendovi un vincolo per posteggi P15. La restante superficie del fondo è stata assegnata alla zona agricola. A.________ e B.________ hanno impugnato la succitata variante con un ricorso al Consiglio di Stato, il quale l'ha approvata con risoluzione del 19 gennaio 2022 (n. 244), respingendo il gravame dei proprietari.
B.
Con sentenza del 15 dicembre 2025, il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A.________ e B.________ contro la succitata risoluzione governativa, annullandola nella misura in cui approva il vincolo P16, nonché "limitatamente ai punti n. 2 e 3 del dispositivo su spese processuali e ripetibili". Confermando nel principio i vincoli AP3 e P15, ha contestualmente disposto il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché "ne modifichi d'ufficio l'estensione, in modo da garantire l'accesso carrabile al mapp. mmm".
C.
A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale formulando le seguenti conclusioni:
1. In via preliminare, conferire effetto sospensivo al presente ricorso, per quanto necessario, sino alla decisione sul merito, limitatamente ai capi impugnati (vincoli AP3/P15 sul mapp. mmm RFD e attribuzione a SAC delle porzioni dei mapp. rrr e sss RFD ricomprese nel perimetro SAC).
2. Accogliere il presente ricorso e, di conseguenza, annullare la sentenza TRAM 15.12.2025 (inc. 90.2022.3) nella misura in cui:
2.1. conferma nel principio i vincoli AP3 (area di svago) e P15 (posteggio pubblico) gravanti il mapp. mmm RFD; e
2.2. respinge la censura contro l'attribuzione a zona SAC delle porzioni dei mapp. rrr e sss RFD ricomprese nel perimetro SAC approvato.
3. Rinviare la causa al TRAM (subordinatamente al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, per quanto di competenza) per nuovo giudizio nel senso dei considerandi del Tribunale federale, con l'ordine di completare l'istruttoria e di statuire nuovamente, in particolare:
3.1. assumendo un sopralluogo sul comparto rilevante per AP3/P15 (mapp. mmm RFD e aree pertinenti), con verifica dell'assetto di accesso, segnatamente dell'accesso carrabile, e della fruibilità effettiva delle aree vincolate;
3.2. disponendo una perizia agronomica/pedologica indipendente sulle porzioni dei mapp. rrr e sss RFD attribuite a SAC, volta a stabilirne l'idoneità ai sensi dell'art. 26 OPT;
3.3. riesaminando la necessità e la proporzionalità dei vincoli AP3/P15 sul mapp. mmm RFD mediante un confronto comparativo effettivo con alternative meno incisive, segnatamente includendo e motivando la valutazione dei mappali ttt, uuu, vvv, www, xxx e yyy-zzz parz. (nonché ogni altra alternativa concretamente prospettabile), e procedendo a una ponderazione completa e degli interessi;
3.4. garantendo, già a livello pianificatorio, determinatezza e funzionalità dell'assetto vincolistico (in particolare accesso carrabile e perimetrazione coerente con lo scopo dei vincoli), senza consolidare "nel principio" una restrizione della proprietà in assenza di presupposti fattuali e pianificatori essenziali chiariti.
4. In via subordinata, qualora il Tribunale federale ritenesse l'incarto sufficientemente istruito per statuire nel merito, riformare la sentenza impugnata nei capi contestati nel senso di:
4.1. annullare i vincoli AP3 e P15 sul mapp. mmm RFD (con rinvio alle autorità cantonali per l'adozione delle modifiche pianificatorie conseguenti); e
4.2. annullare l'attribuzione a zona SAC delle porzioni dei mapp. rrr e sss RFD ricomprese nel perimetro SAC approvato (con rinvio alle autorità cantonali per l'adeguamento degli atti pianificatori e degli atti esecutivi conseguenti).
5. Porre tasse, spese e ripetibili a carico delle parti intimate secondo soccombenza.
Non è stato ordinato uno scambio degli scritti e neppure richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 I 187 consid. 1).
1.2. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione dell'ultima istanza cantonale in materia pianificatoria, il ricorso in materia di diritto pubblico è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF. Gli insorgenti sono inoltre legittimati a ricorrere ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF.
1.3.
1.3.1. Nel giudizio impugnato, la Corte cantonale ha esaminato le principali censure sollevate contro la variante di piano regolatore. In particolare, ha respinto le critiche relative all'attribuzione dei mappali n. rrr e sss quali superfici SAC, ritenendo determinante il censimento cantonale e non ravvisando circostanze nuove o errori manifesti atti a metterne in discussione l'idoneità agricola. Ha invece accolto la censura contro il vincolo P16 (posteggio pubblico) gravante, tra gli altri, il fondo nnn, annullandolo per mancata giustificazione della sua ubicazione nello spazio riservato alle acque del Vedeggio, segnatamente in assenza di una verifica di collocazioni alternative e di un'adeguata ponderazione degli interessi.
1.3.2. Con riferimento ai vincoli AP3 (zona di svago) e P15 (posteggio pubblico) sul mappale mmm, l'autorità inferiore ha ritenuto sufficientemente dimostrato il bisogno e l'interesse pubblico alla base delle due attrezzature. Tuttavia, ha rilevato che la variante "propone i due vincoli su una superficie di 2'000 m² a sud del mappale mmm, sovrapponendoli dal profilo grafico e demandando la decisione definitiva in merito all'esatta collocazione [...] a un futuro progetto globale di dettaglio", senza confrontarsi con il fatto che "i due vincoli gravano l'area attualmente utilizzata dai ricorrenti per accedere alla loro proprietà con mezzi agricoli per la sua gestione e la manutenzione, privandoli dell'unico accesso carrabile", precludendo così lo sfruttamento conforme del fondo. La Corte cantonale ha quindi accolto il ricorso anche su questo punto e rinviato gli atti al Consiglio di Stato affinché, sentite le parti, modifichi d'ufficio l'estensione dei vincoli in modo da garantire l'accesso carrabile al fondo mmm.
1.4. Ciò posto, la sentenza impugnata costituisce una decisione di rinvio che non conclude la procedura pianificatoria (cfr. art. 90 LTF) ed è quindi incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 150 II 566 consid. 2.2; 144 III 253 consid. 1.3; 140 V 282 consid. 2). Secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, essa può quindi essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Queste condizioni di ammissibilità, il cui adempimento dev'essere dimostrato dai ricorrenti a meno che non sia manifesto (DTF 150 II 566 consid. 2.2; 149 II 476 consid. 1.2.1), mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura (DTF 149 II 170 consid. 1.3; 144 III 253 consid. 1.3).
Il semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non bastano di regola a fondare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 149 II 170 consid. 1.3; 144 III 475 consid. 1.2; 144 IV 321 consid. 2.3). Deve inoltre trattarsi, in linea di principio, di un pregiudizio di natura giuridica: se eventuali pregiudizi possono essere eliminati in modo adeguato anche nel contesto di un esame successivo all'emanazione del giudizio finale, questo Tribunale non entra nel merito di impugnative contro decisioni pregiudiziali e incidentali (DTF 149 II 170 consid. 1.3; 135 II 30 consid. 1.3.2 e 1.3.4). Un'eccezione a tale regola è data qualora la decisione di rinvio contenga disposizioni vincolanti che non lasciano alcuno spazio decisionale, anche se relativamente piccolo, all'autorità inferiore (DTF 149 II 170 consid. 1.9; 145 III 42 consid. 2.1; 144 IV 321 consid. 2.3). Ciò non è il caso nella fattispecie.
1.5. I ricorrenti non si esprimono minimamente sull'adempimento delle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF, ma adducono, a torto, che la sentenza impugnata sarebbe finale. Essi non dimostrano quindi un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 150 II 566 consid. 2.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). In concreto, la Corte cantonale ha certo confermato nel principio i vincoli AP3 e P15 ma, rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché ne modifichi d'ufficio l'estensione in modo da garantire l'accesso carrabile al mappale mmm, non ha impartito istruzioni vincolanti e puntuali quanto all'esatta collocazione dell'area di posteggio e di quella di svago. Essa si è limitata a imporre che l'estensione dei vincoli sia adeguata in modo da assicurare l'accesso carrabile al fondo, lasciando al Governo cantonale un margine di apprezzamento nella concreta definizione grafica della soluzione, tanto più che, come giustamente rilevato nel giudizio impugnato, le parti dovranno ancora essere sentite su questo aspetto. In tali circostanze, il fatto che il Tribunale federale possa essere chiamato a pronunciarsi una seconda volta su una variante pianificatoria non ancora definitivamente conclusa, esclude l'ammissibilità del ricorso. In ogni caso, come visto, il semplice prolungamento della procedura e l'eventuale aumento dei costi per i ricorrenti non costituiscono un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
1.6. Quanto all'ipotesi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, non sono in concreto ravvisabili seri motivi per cui la modifica dell'estensione dei vincoli AP3 e P15 dovrebbe comportare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. In ogni caso, la sentenza impugnata impone tale adeguamento al Consiglio di Stato e non ai ricorrenti, i quali non possono quindi trarne argomento per fondare l'ammissibilità del loro gravame.
2.
In esito, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e, di conseguenza, sono poste a carico dei ricorrenti in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ).
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3.
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Comune di Torricella-Taverne, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 17 febbraio 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti