Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_327/2025
Sentenza del 14 aprile 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Merz, Hänni, Giudice supplente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________ AG,
patrocinati dall'avv. Mattia Bordignon,
ricorrenti,
contro
Comune di Lugano, piazza Riforma 1, 6900 Lugano,
Comune di Canobbio, via Trevano 13, 6952 Canobbio,
Comune di Porza, via Cantonale 22, 6948 Porza,
patrocinati dall'avv. Luca Beretta Piccoli,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona, rappresentato dal Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale,
casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Piano regolatore,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 maggio 2025
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (90.2019.46).
Fatti
A.
Fino al 6 luglio 2018 A.________ era proprietario del fondo vvv di Porza, affacciato su via Chiosso, ora appartenente alla B.________ AG. Nelle sedute del 3 marzo, 7 aprile e 15 settembre 2008 i Consigli comunali di Canobbio, Porza e Lugano hanno adottato il piano regolatore intercomunale Nuovo Quartiere di Cornaredo (PR-NQC). Il fondo vvv è stato assegnato alla zona C1 destinata alla residenza e alle attività terziarie/amministrative, mentre via Chiosso è stata qualificata quale strada di servizio e, più precisamente, strada SS6 nel primo tratto e strada SS5 nel tratto che dalla pista di ghiaccio porta alla piazza di giro progettata sul fondo www di Porza. Lungo il lato sud-est del fondo vvv è prevista una nuova strada di servizio (SS4), oltre la quale si estende la zona B2b.
B.
Con risoluzione del 30 giugno 2010 (n. 3370) il Consiglio di Stato ha approvato il PR-NQC, respingendo il ricorso inoltrato da A.________, che chiedeva l'inserimento della funzione artigianale nella zona C1 e il mantenimento del calibro attuale di via Chiosso.
C.
Adito con diversi ricorsi, con sentenza del 16 gennaio 2012 (n. 90.2010.61/63-67) il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto parzialmente quelli di alcuni proprietari di fondi di via Chiosso tra i quali A.________. Ha annullato quindi la risoluzione governativa nella misura in cui approvava l'art. 28 cpv. 4 delle norme di attuazione (NAPR) relativo alla rappresentazione grafica dei tracciati e dei calibri stradali. Gli atti sono stati retrocessi al Governo, nonché ai Comuni interessati per riesaminare e se del caso modificare la pianificazione del tratto finale di via Chiosso a seguito dell'approvazione del progetto stradale cantonale relativo alla strada di servizio del cunicolo di sicurezza della galleria Vedeggio-Cassarate, che ne modificava parzialmente il tracciato. Visto poi il mancato interesse dei ricorrenti al ricorso e al ritiro di altri gravami, con risoluzione del 3 maggio 2017 (n. 1983) il Governo ha stralciato i ricorsi dai ruoli.
D.
Dal 9 ottobre al 7 novembre 2017, i Comuni di Canobbio, Lugano e Porza hanno pubblicato il progetto stradale comunale per la realizzazione delle strade di servizio nell'ambito delle opere di urbanizzazione del NQC, al quale A.________ si è opposto. L'approvazione del progetto comunale è attualmente sospesa. L'11 dicembre 2017 (Canobbio), il 19 dicembre 2017 (Lugano) e il 10 gennaio 2018 (Porza) gli organi legislativi dei tre Comuni hanno adottato le varianti Fase 1 del PR-NQC, volte ad adeguare lo strumento pianificatorio alla nuova legge ticinese sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), entrata in vigore il 1° gennaio 2012, e alle sentenze rese dalla Corte cantonale. Il piano del traffico è stato adattato ai contenuti del citato progetto stradale comunale pubblicato. Il tracciato di via Chiosso è stato leggermente ampliato all'altezza dell'innesto con la nuova strada di servizio SS4 per poter ospitare una rotatoria, mentre il calibro delle SS4 e SS6 è stato aumentato di 0,5 m.
E.
Avverso le varianti Fase 1 A.________ è insorto al Consiglio di Stato sostenendo che le modifiche sarebbero prive d'interesse pubblico, non sorrette da una corretta ponderazione degli interessi e che anticiperebbero indebitamente i contenuti delle varianti Fase 2.
Con risoluzione del 6 novembre 2019 (n. 5489) il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso le varianti Fase 1, respingendo il ricorso di A.________ riguardo alle modifiche del piano del traffico. Adito da A.________ e da B.________ AG, il Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 7 maggio 2025 (90.2019.46) ne ha respinto il ricorso in quanto non divenuto privo di oggetto o interesse.
F.
Avverso questa sentenza, A.________ e B.________ AG presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di dichiararla nulla o di annullarla e di confermare la risoluzione governativa del 6 novembre 2019; in via subordinata, di rinviare gli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
Con tre altre sentenze distinte del 7 maggio 2025 la Corte cantonale ha respinto anche i ricorsi dei tre Comuni interessati (90.2019.43) e di parti private (90.2019.45; 90.2019.49). Adito al riguardo con tre ricorsi presentati da A.________ e da B.________ AG, congiunte le cause (1C_328-329-330/2025), il Tribunale federale li ha respinti in quanto ammissibili con sentenza del 14 aprile 2026.
La Sezione dello sviluppo territoriale non formula osservazioni al ricorso, sostenendo quelle formulate nella decisione governativa. La Corte cantonale si riconferma nella sentenza impugnata. I tre Comuni propongono di respingere in quanto ammissibile il ricorso. Nella replica i ricorrenti ribadiscono le loro conclusioni e motivazioni.
G.
Nel frattempo, con risoluzione del 9 febbraio 2022 (n. 659) e rettifica del 15 giugno 2022 (n. 3094), il Governo ha approvato le varianti Fase 2 del PR-NQC. Due ricorsi presentati contro queste varianti sono stati decisi dalla Corte cantonale con sentenze passate in giudicato.
Diritto
1.
1.1. Presentato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in ambito edilizio (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo, è di massima ammissibile. La legittimazione di A.________, che ha partecipato alla procedura cantonale, e di B.________ AG, attuale proprietaria del fondo vvv di Porza toccata dall'avversata variante e che è insorta dinanzi alla Corte cantonale, è data.
1.2. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere in particolare la violazione del diritto federale, che il Tribunale federale applica d'ufficio ed esamina liberamente (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.5.1; 150 I 154 consid. 2.1). Tranne i casi espressamente menzionati all'art. 95 LTF, questo rimedio non può tuttavia essere proposto per violazione del diritto cantonale in quanto tale. È nondimeno possibile far valere che l'applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale, in particolare ch'essa è arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost., o contraria a un altro diritto costituzionale (DTF 150 I 154 consid. 2.1). Nella misura in cui la vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale e comunale, queste norme sono esaminate dal Tribunale federale soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 151 II 850 consid. 4.3; 151 I 354 consid. 2.1 in fine).
1.3. Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse argomentazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6). Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). Quando i ricorrenti invocano la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 150 V 340 consid. 2).
2.
2.1. I ricorrenti adducono una violazione del diritto di essere sentiti perché la Corte cantonale non ha assunto prove da loro proposte e per la carenza di motivazione della decisione impugnata.
2.2. L'art. 34 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) dispone che le parti hanno il diritto di essere sentite. I ricorrenti fanno valere, a torto, che la decisione impugnata lederebbe il loro diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), perché non sarebbe sufficientemente motivata, in particolare riguardo all'interesse pubblico, visto che, come si vedrà, tale questione, seppure in maniera succinta ma comunque sufficiente, è stata esaminata. Essi disattendono infatti che l'invocata garanzia non impone all'autorità di esaminare espressamente ogni singola allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi, come in concreto, limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1).
2.3. Il diritto di essere sentito comprende inoltre il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 148 II 73 consid. 7.3.1). Questa garanzia non impedisce tuttavia all'autorità di procedere, come in concreto, a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e rinunciare ad assumerle, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di tale valutazione le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 146 III 73 consid. 5.2.2).
2.4. La Corte cantonale non ha dato seguito alla richiesta dei ricorrenti di richiamare l'intero incarto della procedura relativa al progetto stradale comunale, poiché i Comuni, nella risposta, avevano riprodotto parte della relazione tecnica relativa al contestato progetto, sottolineando che, del resto, si tratta di documenti noti alle parti. Come si vedrà, viste le specificità del caso in esame, la criticata conclusione dei giudici cantonali non adempie gli estremi di un apprezzamento anticipato delle prove addirittura insostenibile e quindi arbitrario. D'altra parte, le critiche ricorsuali concernono l'assenza di un interesse pubblico e la proporzionalità del progetto stradale, ossia questioni di merito, che saranno trattate in seguito.
3.
3.1. I ricorrenti accennano poi a un accertamento arbitrario dei fatti. Al riguardo adducono che la sentenza impugnata indica che le finalità perseguite dal contestato progetto sono volte a garantire la funzionalità della rete viaria a seguito della sistemazione definitiva della viabilità all'interno del quartiere, ciò che comporta la sistemazione confacente del citato incrocio. Osservano che questa conclusione si scontrerebbe con l'argomento secondo cui le modifiche si sono rivelate necessarie a seguito di verifiche tecniche possibili solo in sede di progettazione definitiva e poiché le destinazioni di tipo non residenziale necessitano di un traffico di mezzi pesanti lunghi 18 m, necessità che non sarebbe stata dimostrata o non correttamente ponderata, poiché al loro dire le forniture potrebbero essere effettuate anche con mezzi più piccoli.
3.2. Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPAmm l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo libero convincimento. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, i ricorrenti possono censurarlo soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 150 II 537 consid. 3.1; 150 II 346 consid. 1.6). Essi devono motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 V 340 consid. 2; 150 I 80 consid. 2.1).
I ricorrenti disattendono che, con riferimento all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove, il giudice incorre nell'arbitrio soltanto se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3). Ora, le critiche ricorsuali, generiche e meramente appellatorie e non fondate su elementi concreti, non dimostrano che si sarebbe in presenza di un accertamento addirittura arbitrario dei fatti (DTF 150 II 346 consid. 1.6), né di una valutazione arbitraria delle prove (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
4.
4.1. Gli insorgenti contestano l'impostazione viaria delle strade SS4, SS5 e SS6 adducendo la carenza di un interesse pubblico per rapporto alle restrizioni al loro diritto di proprietà.
4.2. La Corte cantonale ha osservato che la zona C1 del PR-NQC è servita da via Chiosso che, dipartendosi da via Sonvico, si estende sul fondo xxx di Porza, costituito in comproprietà coattiva di spettanza di 15 fondi che vi fanno capo, la maggior parte di proprietà privata, tra i quali quello vvv. Le rappresentazioni grafiche del PR-NQC approvato nel 2010 e oggetto di modifica, ma in particolare il piano del traffico (Tavola 2a) e quello, dallo stesso titolo, dove vengono precisati i calibri stradali e le tipologie di intervento (Tavola 2b), assegnano a via Chiosso la funzione di strada di servizio. II primo tratto (tra lo sbocco su via Sonvico e la pista di ghiaccio) è classificato come SS6: per esso il piano del traffico prevede un calibro di 8,5 m (2 corsie di 2,75 m ciascuna e due marciapiedi di 1,5 m ciascuno). Medesimo calibro è previsto per la nuova SS4, che costeggia il lato est del fondo vvv. La continuazione di via Chiosso (tra la pista di ghiaccio e la piazza di giro) è pianificata come SS5, con un calibro di 7,5 m (2 corsie di 2,75 m ciascuna e un marciapiede di 2 m).
Ha accertato che le varianti litigiose non mutano la pianificazione stradale testé descritta e, in generale, nemmeno quella complessiva all'interno del perimetro del PR-NQC. Ha ritenuto ch'esse mirano piuttosto ad adattare il piano del traffico ai piani del progetto stradale comunale pubblicato nel 2017 in concomitanza con l'adozione delle contestate varianti. In particolare il calibro del primo tratto di via Chiosso (SS6) viene ampliato di 50 cm e portato a 9,0 m (2 corsie di 3,0 m ciascuna e due marciapiedi di 1,5 m ciascuno). Il medesimo adattamento del calibro è previsto per la nuova SS4, mentre che per la SS5 non sono previste modifiche. Ha rilevato che il tracciato di via Chiosso è stato leggermente arrotondato all'altezza della pista di ghiaccio, rispettivamente dell'innesto con la nuova strada di servizio SS4/SS3 per permettere la creazione di una rotatoria, ciò che comporta una sua minima correzione rispetto a quanto approvato nel 2010, che invade ora per circa 20 m2 il fondo yyy da un lato e il zzz dall'altro, oltre a una minuscola porzione del fondo vvv (pochi m2) in posizione del tutto marginale. Il leggero arrotondamento necessario per creare la rotonda è ricavato sulla superficie già riservata in precedenza alla nuova strada SS4.
4.3. I giudici cantonali hanno precisato che riguardo alle criticate modifiche, nel Rapporto 2017 si rileva che il sistema viario del comparto NQC è stato consolidato sulla base di progetti definitivi e che, pertanto, il Piano del traffico è stato adeguato ai nuovi progetti stradali. Ciò comporta, necessariamente, alcune modifiche e adattamenti dei limiti delle zone edificabili e delle attrezzature pubbliche. Si sottolinea che il sistema stradale non viene in alcun modo modificato nella sua impostazione d'insieme e che le varianti concernono unicamente degli adeguamenti di dettaglio scaturiti dal progredire della progettazione. Hanno ricordato che nella decisione governativa di approvazione del 6 novembre 2019 il Governo, pronunciandosi sul ricorso n. 9 di A.________ (pag. 46), ha ritenuto che le contestate modifiche del Piano del traffico sono conseguenti a scelte di carattere prevalentemente tecnico, imposte dalla progettazione definitiva dell'asse stradale e volte ad assicurare la funzionalità della rete viabilistica, in particolare riguardo alla necessità di garantire il transito di mezzi pesanti al servizio delle destinazioni di tipo non residenziale, ora ammesse nel comparto.
Ne hanno concluso che le ragioni poste a fondamento delle criticate modifiche al piano viario sono sufficienti e che si tratta comunque di modifiche tutto sommato contenute e riferite a una struttura viaria già consolidata, motivo per cui alla variante non devono essere poste esigenze di motivazione troppo elevate. Hanno sottolineato poi che al ricorrente erano senz'altro noti i contenuti del progetto comunale, pubblicato poco prima dell'adozione delle varianti, alle quali si è opposto. I ricorrenti non dimostrano l'arbitrarietà di queste conclusioni.
5.
5.1. L'istanza precedente ha ritenuto non pertinente la critica ricorsuale, secondo cui le varianti si fonderebbero su un progetto stradale non ancora approvato e oggetto di opposizioni. Ha stabilito dapprima che, trattandosi di un progetto stradale comunale, è corretto che le soluzioni viarie vengano previamente consolidate nel piano regolatore, conclusione condivisa dai ricorrenti, rinviando poi legittimamente al riguardo ai motivi indicati nella citata sentenza del 16 gennaio 2012, con la quale i ricorrenti nel ricorso qui in esame non si confrontano. Ha aggiunto poi che nell'allestimento dei piani del traffico, i Comuni fanno di regola capo a studi ingegneristici preliminari, che in concreto coincidono con il progetto stradale pubblicato. Ha ritenuto inoltre che nell'ipotesi in cui tale progetto non dovesse essere confermato, qualora fosse necessario sarebbe comunque possibile intervenire nuovamente a livello pianificatorio.
Ha precisato che il fatto di tener già conto anche degli intendimenti del progetto cantonale, ancorché non passato in giudicato, non è criticabile, visto che lo sarebbe semmai il contrario, ritenuto ch'esso, di rango superiore, secondo la sua giurisprudenza è suscettibile di comportare in seguito modifiche alla pianificazione comunale, nella misura in cui quest'ultima fosse in conflitto con lo strumento cantonale. Ha osservato che del resto gli insorgenti non hanno spiegato in che modo l'eventuale suo annullamento o modifica priverebbe di qualsiasi interesse pubblico le varianti.
5.2. Essi adducono che le contestate varianti del progetto comunale non avrebbero potuto essere approvate e che non costituirebbero una "sistemazione definitiva", poiché il progetto stradale cantonale, approvato dal Governo, e sul quale esse si fondano, è ancora oggetto di procedure di contestazione. L'impugnata sentenza anticiperebbe quindi senza validi motivi le risultanze del progetto cantonale, non ancora definitivo. Adducono nondimeno che le varianti litigiose costituirebbero un vero e proprio progetto definitivo e non preliminare, poiché in tal caso non potrebbero fondare una sistemazione "definitiva" della viabilità. Ne deducono, in maniera speciosa, ch'esse non potrebbero più essere modificate in seguito qualora il progetto stradale cantonale fosse annullato o rettificato, perché in tale ipotesi difetterebbe una base legale e un interesse pubblico.
5.3. L'assunto ricorsuale non regge. Essi misconoscono d'altra parte che l'aggettivo "preliminare" si riferisce allo studio ingegneristico preparatorio al progetto stradale, e non a quest'ultimo; il fatto che nella fattispecie i due coincidono non essendo decisivo. Essi non tentano inoltre di dimostrare che, come stabilito dai giudici cantonali, qualora il progetto cantonale non dovesse essere approvato, sarebbe se del caso comunque possibile intervenire al riguardo a livello pianificatorio e modificare semmai la pianificazione comunale, nella misura in cui contrasterebbe con quella cantonale. Né essi censurano la conclusione dei giudici cantonali secondo cui non hanno spiegato, come non lo fanno in questa sede, perché un eventuale suo annullamento o modifica priverebbe di qualsiasi interesse pubblico le varianti, che toccano anche altri fondi. Ora, quando la sentenza impugnata, come in concreto, si fonda su diversi motivi indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, i ricorrenti sono tenuti, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuno di essi viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4).
6.
6.1. I ricorrenti invocano poi la violazione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) e del principio di proporzionalità. Secondo l'art. 36 Cost. la restrizione di un diritto fondamentale deve avere una base legale (cpv. 1), essere segnatamente giustificata da un interesse pubblico (cpv. 2), nonché proporzionata allo scopo (cpv. 3). Il principio della proporzionalità esige che il provvedimento dell'autorità sia idoneo e necessario a raggiungere lo scopo prefisso e che sussista un rapporto ragionevole tra questo scopo e i mezzi impiegati, rispettivamente gli interessi compromessi (art. 36 cpv. 3 Cost.; DTF 151 I 3 consid. 7.7). Esso richiede che la misura sia in grado di produrre i risultati previsti (regola dell'idoneità) e che quest'ultimi non possano essere raggiunti con una misura meno incisiva (regola di necessità); il principio vieta inoltre ogni tipo di limitazione che va oltre lo scopo perseguito e richiede una relazione ragionevole tra quest'ultimo e gli interessi pubblici o privati interessati (principio di proporzionalità in senso stretto), criterio che implica una ponderazione degli interessi (DTF 151 I 337 consid. 7.1; 150 I 120 consid. 4.1.1).
Il Tribunale federale esamina di massima liberamente se un provvedimento si fonda su un interesse pubblico e rispetta il principio della proporzionalità. Si impone nondimeno un certo riserbo quando, come in concreto, si tratta di considerare circostanze locali meglio conosciute dalle autorità o dirimere questioni di mero apprezzamento (DTF 147 I 450 consid. 3.2.5; 142 I 162 consid. 3.2.2).
6.2. La Corte cantonale ha stabilito che le contestate varianti rispettano il principio della proporzionalità. Riferendosi anche alle spiegazioni fornite dai Comuni nella risposta, ha osservato che non è possibile ritenere che la pianificazione comporti restrizioni che vadano oltre al necessario per una realizzazione confacente delle opere, né la tesi secondo cui il fondo vvv subirebbe pesanti limitazioni, il gravame limitandosi al riguardo ad addurre vaghe affermazioni, non sostanziate.
6.3. In tale ambito i ricorrenti si limitano ad addurre che l'asserita carenza di un sufficiente interesse pubblico escluderebbe, di riflesso, anche il rispetto del principio di proporzionalità. Aggiungono poi, in maniera generica e lesiva dell'obbligo di motivazione ( art. 42 e 106 cpv. 2 LTF ), che il principio sarebbe inoltre leso poiché la rotatoria non risponderebbe alle esigenze tecniche dei raggi di curvatura minimi, senza confrontarsi con l'argomento ch'esso permette comunque ai veicoli pesanti di svoltare, sebbene invadendo in parte la corsia opposta.
6.4. Sotto il profilo della proporzionalità in senso stretto, l'istanza precedente ha inoltre tenuto conto delle ripercussioni del progetto sul fondo vvv, segnatamente della riduzione delle superfici destinate a posteggi. Ha tuttavia ritenuto che il criticato intervento non renderà impossibile né comprometterà in modo insostenibile l'utilizzazione del fondo e le attività ivi insediate, osservando che l'accessibilità generale rimane garantita e risulta per certi aspetti migliorata, come sottolineato anche dai Comuni nella risposta, accertamenti fattuali dei quali i ricorrenti non dimostrano l'arbitrarietà. Ha sottolineato che, inoltre, i Comuni si sono già dichiarati disponibili a valutare eventuali alternative di accesso dalla tratta nord della nuova strada SS4 e a esaminare la possibilità di realizzare dei posteggi sostitutivi. In ogni caso, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, la perdita di tali superfici, come pure l'asserita impossibilità di realizzare o mantenere nuovi posteggi, potrà essere semmai valutata nella determinazione dell'indennità espropriativa. Ne segue che, ribadito che la valutazione della proporzionalità si fonda in ampia misura sull'apprezzamento delle circostanze locali meglio note alle autorità cantonali, in concreto non è ravvisabile una violazione della garanzia della proprietà.
L'invocata garanzia non tutela inoltre la situazione pianificatoria della particella dei ricorrenti in maniera illimitata, ma soltanto nei limiti fissati nell'interesse pubblico dall'ordinamento giuridico (DTF 146 I 70 consid. 6.1 e rinvii). In effetti, né questa garanzia né la tutela dei diritti acquisiti in materia edilizia conferiscono di massima un diritto al mantenimento di un ordine giuridico una volta in vigore, ritenuto che la legge può essere modificata in qualsiasi momento (DTF 149 I 291 consid. 5.4).
7.
7.1. L'istanza precedente ha stabilito che le contestate modifiche sono sorrette da un sufficiente interesse pubblico, peraltro non contestato in maniera adeguatamente motivata dai ricorrenti. Ciò poiché le finalità perseguite sono volte a garantire la funzionalità della rete viaria a seguito della sistemazione definitiva della viabilità principale all'interno del quartiere; ciò comporta anche la sistemazione confacente del menzionato incrocio rinviando inoltre al riguardo alle relative spiegazioni fornite dai Comuni. Ha ammesso che, rispetto all'assetto in vigore, dal profilo spaziale vi sarà una minima invasione del fondo vvv, ma limitata tuttavia alla "punta" sud dello stesso, mentre che l'allargamento del calibro della SS4 è previsto sul fondo zzz. Quanto agli accessi e ai posteggi, ha osservato che se da un lato l'esecuzione della rotatoria renderà necessario riorganizzare i primi e comporterà la riduzione dei secondi, accertando che la particella non verrà comunque privata di ogni possibilità di accesso o di sosta.
7.2. Al riguardo i ricorrenti adducono, in maniera appellatoria e quindi inammissibile, che i pregiudizi alla particella vvv non sarebbero irrilevanti. Al loro dire, l'invasione del fondo si situerebbe allo sbocco dell'autorimessa interrata, pregiudicandone l'utilizzazione, mentre un accesso diverso comprometterebbe l'utilizzazione dei posteggi esterni, ritenuto inoltre che le spese per una diversa gestione dell'accesso implicherebbero costi ingenti.
Con queste affermazioni, che divergono peraltro dagli accertamenti fattuali operati dai giudici cantonali, e adducendo che su fondi più a sud, inedificati, vi sarebbe un vasto spazio sfruttabile senza pregiudicare il loro fondo, i ricorrenti disattendono che per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesivi di una norma o di un chiaro principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 150 II 537 consid. 3.1) e che sia la motivazione che il risultato siano insostenibili (DTF 151 II 850 consid. 4.3), ciò che spetta ai ricorrenti dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).
Il diverso apprezzamento addotto dagli insorgenti non dimostra l'arbitrio nella valutazione delle prove. Le misure destinate a migliorare, anche solo parzialmente rispetto alla situazione esistente, e ad adattare i dettagli del sistema stradale derivanti dal progredire della progettazione, scelte imposte da criteri tecnici volte ad assicurare una migliore funzionabilità della rete viabilistica e il necessario transito di mezzi pesanti, rispondono infatti a un interesse pubblico riconosciuto.
8.
8.1. Secondo gli art. 3 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b LPT, le autorità incaricate di compiti pianificatori devono, tra l'altro, ponderare i diversi interessi (art. 3 OPT; RS 700.1), mentre l'art. 47 OPT precisa i requisiti di motivazione della sentenza (DTF 145 II 70 consid. 3.2 e rinvii). Nel definire un tale piano occorre determinare in che misura esso si discosti dall'ordinamento pianificatorio di base; maggiore è lo scostamento, maggiori sono i requisiti posti alla motivazione (sentenza 1C_328/2020 del 22 marzo 2022 consid. 3.3.1). Come visto, nella fattispecie, i giudici cantonali hanno proceduto a un confronto e a una valutazione globale dell'ordinamento previgente e delle varianti litigiose, precisandone le divergenze e accertando, rettamente, che si tratta di correzioni minime rispetto a quanto approvato nel 2010, visto che le varianti concernono solo adeguamenti di dettaglio. Non si è quindi in presenza di deroghe significative all'ordinamento di base che contrasterebbero con l'obbligo di pianificare e con la pianificazione a tappe secondo l'art. 2 cpv. 1 LPT (DTF 149 II 79 consid. 3.3 con rinvii anche alla dottrina). Da un esame globale dei contrapposti interessi in gioco, risulta che quelli invocati genericamente dai ricorrenti non prevalgono su quelli pubblici indicati nella decisione impugnata.
D'altra parte, la ponderazione relativa degli interessi potenzialmente contrastanti costituisce in larga misura una questione discrezionale, nella quale il Tribunale federale può intervenire solo se il potere di apprezzamento pianificatorio è stato esercitato in maniera eccessiva, rispettivamente insufficiente oppure in maniera arbitraria, ciò che non si verifica in concreto, tenuto conto anche del ritegno ch'esso si impone nell'ambito della valutazione delle condizioni locali (DTF 147 I 450 consid. 3.2.5; 142 I 162 consid. 3.2.2; 140 I 168 consid. 2.1; sentenza 1C_328/2020, citata, consid. 3.3.1 e 3.3.2).
8.2. Non occorre inoltre imporre l'analisi di ulteriori varianti, come postulato dai ricorrenti. Il Tribunale federale non è infatti un'autorità di appello in materia di progettazione stradale e, pertanto, non gli compete di massima di sostituirsi all'autorità cantonale e stabilire nel dettaglio le caratteristiche concrete dell'impianto stradale (sentenza 1C_326/2025 del 13 marzo 2026 consid. 7.2.1 e rinvii). D'altra parte, l'autorità è tenuta ad approfondire soltanto le varianti che entrano seriamente in considerazione: quelle che presentano svantaggi importanti o che non offrono vantaggi rilevanti possono essere scartate già sulla base di una valutazione sommaria (DTF 139 II 499 consid. 7.3.1). La critica dei ricorrenti è volta infatti a sostituire il loro apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, la quale ha legittimamente privilegiato la soluzione ritenuta idonea dai citati studi ingegneristici. Tale apprezzamento non è criticabile.
8.3. Riguardo al rumore, l'istanza precedente ha constatato che i ricorrenti non spiegavano né hanno reso verosimile che le varianti comporteranno un carico eccessivo dal profilo fonico, che divergerebbe in modo sensibile rispetto alla pianificazione attuale. Al riguardo i ricorrenti si limitano ad addurre, in maniera meramente appellatoria, che la nuova strada a sud del fondo vvv cagionerebbe immissioni foniche molto rilevanti, senza tuttavia cercare di spiegarne le ragioni, visto che si è in presenza di modifiche minime rispetto a quanto approvato nel 2010. L'accenno a una lesione del principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.) è inammissibile per carenza di motivazione ( art. 42 e 106 cpv. 2 LTF ).
9.
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si attribuiscono ripetibili ai tre Comuni, che hanno agito nell'ambito di compiti di diritto pubblico (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.
Losanna, 14 aprile 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: Gadoni