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Strafprozess

28 aprile 2010·DE·Accoglimento·Sentenza di principio·DTF·BGE 136 IV 70·6·2,308 parole·~12 min

Regesto

Art. 58 cpv. 1 in relazione con l'art. 59 CP, § 75 cpv. 5 CPP/AG; esecuzione anticipata di una misura terapeutica stazionaria. L'esecuzione anticipata di una misura rappresenta un aiuto per la decisione del giudice di merito. Questi non è limitato alla valutazione della perizia psichiatrica, ma può prendere in considerazione anche le esperienze acquisite nell'ambito dell'esecuzione anticipata della misura. L'esecuzione anticipata consente inoltre di mettere a profitto il periodo dell'istruttoria e di evitare che la disponibilità dell'accusato alla terapia sia compromessa da un prolungamento della detenzione. L'autorità competente deve tenerne conto e non può rifiutare l'esecuzione anticipata della misura solo per il motivo ch'essa non sarebbe urgente (consid. 2).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in tedesco

Citazioni (6)

1B_102/2010
1B_208/2009
1B_313/2009
1B_320/2008
1B_113/2008
BGE 126 I 172

Citato da (1)

Articoli di legge (12)

Art. 42 Abs. 2 BGGArt. 68 Abs. 2 und 3 BGGArt. 93 BGGArt. 66 Abs. 4 BGGArt. 81 AbsArt. 93 AbsArt. 107 Abs. 2 BGGArt. 78 Abs. 1 BGGArt. 59 StGBArt. 130 Abs. 1 BGGArt. 58 StGBArt. 58 Abs. 1 StGB

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